AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.136
Data decisione, Autorità: 24.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1998.00136
Lugano 24 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____ (modifica di misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 febbraio 1997 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta l'istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni di __________ __________ all'appello;
Se dev'essere accolto l'appello presentato il 10 settembre 1998 da __________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dall'unione è nato , l'__ __________ 1989. A quel tempo il marito era medico assistente in chirurgia presso l'Ospedale cantonale di __________; la moglie non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. Stabilitisi dapprima a __________, nell'agosto del 1994 i coniugi si sono trasferiti a __________, nel Canton __________. Dopo il 1° luglio 1994 __________ __________ ha lavorato nel reparto di chirurgia plastica dell'Ospedale cantonale di __________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 1994, quando la moglie è tornata a __________ con il figlio __________, mentre il marito ha traslocato a __________.
B. Il 13 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994. In esito alla discussione sull'assetto provvisionale tenutasi quello stesso giorno, il marito ha accettato di versare un contributo indicizzato di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio. Sempre su richiesta di __________ , con decreto cautelare del 6 febbraio 1996 il Pretore ha aumentato dal 1° luglio 1995 a fr. 3347.50 indicizzati il contributo mensile per la moglie e a fr. 1495.– indicizzati quello per il figlio. Insorta davanti a questa Camera, l'istante ha ottenuto il 28 aprile 1997 che il contributo alimentare per sé fosse portato a fr. 3710.– mensili indicizzati (inc. ..). Un ricorso di diritto pubblico da lei presentato contro tale sentenza è stato respinto, in quanto ammissibile, dal Tribunale federale il 14 luglio 1997.
C. In pendenza di appello, il 6 maggio 1996, __________ __________ si è rivolto al Pretore per ottenere una riduzione dei contributi alimentari dal 1° agosto 1996, facendo valere di essersi trasferito a __________ per proseguire la specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, ciò che aveva comportato una diminuzione di stipendio. Con decreto cautelare del 22 aprile 1997 il Pretore ha ridotto dal 1° agosto 1996 il contributo per la moglie a fr. 3068.– mensili e quello per il figlio a fr. 965.– mensili oltre gli assegni familiari (percepiti direttamente dalla madre). Su appello della moglie tale decreto è stato confermato da questa Camera il 17 giugno 1997 (inc. ..__________). Un ricorso di diritto pubblico inoltrato da __________ __________ al Tribunale federale è stato respinto, in quanto ammissibile, con sentenza del 29 settembre 1997.
D. Nel frattempo __________ __________ ha adito nuovamente il Pretore, il 5 febbraio 1997, perché dall'11 novembre 1996 il contributo provvisionale in suo favore fosse portato a fr. 3475.– mensili (fr. 3575.– dal 1° gennaio 1997) e quello in favore del figlio a fr. 1600.– mensili (fr. 1565.– dal 1° gennaio 1997). All'udienza del 4 marzo 1997 __________ __________ si è opposto alla domanda. Da parte sua __________ __________ ha chiesto il 13 giugno 1997 che il contributo provvisionale per sé fosse aumentato dal 1° gennaio 1997 a fr. 3765.90 mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 14 luglio 1998 essa ha postulato un contributo per sé di fr. 3800.– mensili dall'11 novembre 1996 (fr. 3855.– dal 1° gennaio 1997) e uno per __________, sempre dall'11 novembre 1996, di fr. 1385.– mensili. __________ __________ ha confermato la sua opposizione alla modifica dell'assetto provvisionale, chiedendo in subordine che i contributi alimentari fossero regolati secondo le conclusioni da egli formulate nella causa di merito.
E. Statuendo il 14 agosto 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha imposto a __________ __________ un contributo per la moglie di fr. 3597.– mensili dal 5 febbraio 1997 (ridotto a fr. 3397.– dal 16 aprile 1998) e un contributo per il figlio di fr. 965.– mensili (oltre gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre). La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il giudizio citato __________ __________ è insorto con un appello del 10 settembre 1998 nel quale chiede che l'istanza della moglie sia dichiarata irricevibile o quanto meno – in subordine – che il contributo mensile a lei destinato sia ridotto a fr. 1850.– mensili e che il decreto del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998 __________ __________ propone di intersecare talune affermazioni contenute nell'appello, di cui propone di rigetto. Intanto, lo stesso 10 settembre 1998 essa ha impugnato a sua volta il decreto del Pretore con un appello in cui postula l'aumento del contributo mensile in suo favore a fr. 3837.– dal 5 febbraio 1997 e a fr. 3637.– dal 16 aprile 1998. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello della moglie.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello del marito
– Vista la situazione economica della famiglia ed il modo in cui si torchia e si spreme il marito, non è veramente il caso di concedere dei lussi alla moglie (appello, pag. 10, punto 5 in fine);
– [Al marito] il diritto di visita al figlio – per esercitare il quale deve fare dei veri e propri rally attraverso le Alpi – viene regolarmente sabotato. D'altra parte invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta dal padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo. Tutto questo è insopportabile. Mandare subito a lavorare la signora __________ è dettato non solo dall'equità nei confronti del marito ma anche dal bene del figlio (appello, pag. 13 seg., punto 8 in fine).
Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC). I medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza devono essere osservati dai patrocinatori (art. 69 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, il giudice espunge espressioni che ledono l'onorabilità delle parti o dei loro patrocinatori. Non censura invece semplici giudizi di valore sul comportamento processuale avversario (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1, 2, 4 e 11 ad art. 68 CPC con richiami di giurisprudenza). In concreto la prima delle due affermazioni evocate è inutilmente polemica e nulla sussidia al buon esito dell'appello, ma non offende l'onorabilità dell'appellata. La seconda costituisce invece, nella sua seconda frase, un attacco personale che trascende i limiti di quanto è seriamente tollerabile, anche nel quadro di schermaglie giuridiche dai toni accesi. Deve quindi essere intersecata.
L'appellante chiede in via principale che l'istanza di modifica introdotta dalla moglie sia dichiarata irricevibile. Sostiene che quando è pendente una domanda di modifica non si possono introdurre altre domande sullo stesso oggetto, né è possibile postulare la modifica retroattiva di un decreto passato in giudicato, sicché la moglie avrebbe dovuto far valere le sue pretese per mezzo – se mai – di una restituzione in intero contro il precedente decreto cautelare (appello, pag. 7). L'opinione non può essere condivisa. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare in effetti, nella sentenza del 28 aprile 1997 fra le stesse parti, che un decreto cautelare acquisce bensì forza di giudicato, ma non – o non completamente – autorità di cosa giudicata. Il coniuge che omette di allegare circostanze a suo favore non si preclude quindi, per ciò soltanto, il diritto alla modifica dell'assetto provvisionale. Può far valere tali circostanze anche in seguito, ma perderà – quanto meno di regola – il diritto di ricuperare quanto gli sarebbe spettato se avesse agito tempestivamente (sentenza del 28 aprile 1997 fra le stesse parti, consid. 3 in fine con richiamo di dottrina). Nulla impedisce, per il resto, che una parte chieda la modifica di un assetto provvisionale mentre è ancora pendente un'istanza di modifica. Anzi, nella misura in cui asserisce che la moglie avrebbe dovuto far capo a una restituzione in intero per addurre mutamenti non allegati in precedenza, il convenuto pone esigenze lesive dell'art. 145 cpv. 2 CC. Su questo punto il gravame non merita perciò altra disamina.
Il Pretore ha accertato il reddito dell'appellante dopo il 5 febbraio 1997 (data dell'istanza di modifica) in fr. 7938.– netti mensili. Per quel che è del relativo fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in fr. 3068.– mensili fino al 16 aprile 1998 e in fr. 3468.– mensili dopo di allora sulla base dei seguenti dati: minimo esistenziale del diritto esecutivo (per conviventi) fr. 925.–, locazione fr. 877.50, premio della cassa malati fr. 215.60, spese per l'automobile fr. 443.–, leasing dell'automobile fr. 400.– (dal 16 aprile 1998), onere fiscale fr. 565.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 42.–. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice lo ha stabilito in complessivi fr. 3289.– mensili nel seguente modo: minimo esistenziale del diritto esecutivo (per persone sole) fr. 1025.–, locazione fr. 1155.–, premio della cassa malati fr. 385.40, spese per mezzi pubblici fr. 200.–, contributo AVS fr. 111.60, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 11.90, onere fiscale fr. 400.–. Il fabbisogno in denaro del figlio, infine, è stato determinato in fr. 965.– mensili fino ai 12 anni di età (già dedotti gli assegni familiari percepiti della madre). Ciò premesso, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo provvisionale per la moglie di fr. 3597.– mensili dal 5 febbraio 1997 fino al 16 aprile 1998 e di fr. 3397.– mensili dopo di allora, oltre un contributo alimentare per il figlio di fr. 965.– mensili.
In merito al proprio fabbisogno l'appellante chiede anzitutto che il premio della cassa malati (fr. 215.60 mensili: doc. 49 e 50) sia equiparato a quello della moglie, dolendosi della circostanza che la franchigia annua di fr. 1200.– da egli assunta sulle spese mediche (per rapporto a quella di soli fr. 400.– stipulata dalla moglie: doc. W) non sia stata tenuta in alcun conto. In realtà ci si può interrogare se la parità di trattamento fra coniugi debba spingersi fino a garantire un'assoluta uguaglianza anche nelle coperture assicurative. Quand'anche ciò fosse, comunque sia, sarebbe spettato all'appellante rendere verosimile quale sarebbe stato l'ammontare del premio ch'egli avrebbe dovuto versare alla propria cassa malati nell'ipotesi in cui avesse limitato la franchigia a fr. 400.– annui. Parità di copertura non significa necessariamente, in effetti, parità di premio, tanto meno fra casse diverse. Invano si cercherebbe negli atti (o anche solo nelle allegazioni del convenuto) un riferimento qualsiasi a tale importo. E in mancanza di dati – che per altro l'appellante avrebbe potuto procurarsi agevolmente – il Pretore poteva senz'altro fondarsi, nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, sui premi effettivamente pagati.
Sempre per quanto riguarda il proprio fabbisogno l'appellante rivendica un'indennità di fr. 450.– mensili per spese di formazione. Ricorda che il testimone ________ __________ ha stimato i suoi costi di aggiornamento professionale in circa fr. 5000.– annui (act. XIII, verbale di audizione rogatoriale del 17 dicembre 1996, risposta n. 11) e rimprovera al Pretore di avere ritenuto incomprovati tali oneri quantunque nella causa di merito egli avesse postulato l'assunzione di una perizia. Anche tale argomentazione non appare destinata a miglior sorte. L'appellante trascura in effetti che una perizia – a supporre che un simile mezzo di prova fosse compatibile con la natura meramente sommaria di un procedimento cautelare – non è destinata a rimediare un totale difetto di allegazione, tanto meno se si considera che nella fattispecie le spese di formazione sarebbero state documentabili (belegbar), come ha confermato lo stesso prof. __________ (verbale citato, loc. cit.). Incombeva dunque all'appellante specificare con un minimo di verosimiglianza gli oneri cui avrebbe dovuto far fronte ai fini di una formazione adeguata, precisando per lo meno quali strumenti egli avrebbe dovuto acquistare, quali corsi avrebbe dovuto frequentare, quali trasferte avrebbe dovuto affrontare e a quale costo. Giudicando non sufficientemente verosimile la spesa teorica di fr. 450.– mensili fatta valere dall'appellante, il Pretore ha dunque statuito correttamente.
Ancora in relazione al proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede che le spese di trasferta riconosciutegli dal Pretore (fr. 443.– mensili) siano portate a fr. 500.– mensili. Ci si può interrogare se la pretesa sia sufficientemente motivata, ove appena si consideri che l'appello si esaurisce in un “vedi docc. 41-51” (pag. 10 in nota). Sia come sia, i documenti 41-50 non sono di alcuna pertinenza. Quanto al doc. 51, esso consiste in un elenco delle spese per l'automobile, redatto dall'appellante medesimo, da cui risultano costi per fr. 505.85 mensili. Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inserite spese d'automobile solo ove questa sia destinata a trasferte professionali o all'esercizio del diritto di visita. L'uso del veicolo per altri scopi o per diporto non va in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (v. Rep. 1993 pag. 265). L'elenco dell'appellante non fa alcuna distinzione tra uso professionale (o finalizzato all'esercizio del diritto di visita) e uso privato. Riconoscendo fr. 443.– mensili su fr. 505.85 il Pretore ha quindi proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio che non presta il fianco ad alcuna critica.
Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha incluso, dal 16 aprile 1998, una spesa di fr. 400.– mensili per il leasing dell'automobile. L'appellante chiede che gli sia riconosciuto l'esborso effettivo di fr. 706.– mensili (doc. 62). Il primo giudice ha reputato la vettura in questione (una __________ "__________ ______________________________ __________ __________ ", del valore di fr. 36 700.–) troppo costosa per le possibilità economiche dell'interessato (decreto, pag. 4 in alto). L'appellante rivendica la necessità di far capo a un veicolo "solido e di una certa potenza" per le lunghe trasferte che deve effettuare (appello, pag. 11 in alto). Non tenta nemmeno di spiegare, tuttavia, per quale motivo egli non avrebbe potuto scegliere un veicolo usato altrettanto solido e potente, come ha rilevato il Pretore, la cui quota di leasing avrebbe gravato sul bilancio per non più di fr. 400.– mensili. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
Infine l'appellante chiede, per quanto concerne il suo fabbisogno minimo, che il carico tributario sia portato da fr. 565.– a fr. 1000.– mensili (memoriale, pag. 12 in fondo). Asserisce che determinante non è l'aggravio d'imposta effettivo, bensì l'onere fiscale medio a livello svizzero per un reddito come il suo, di fr. 115 000.– annui. L'opinione non può essere condivisa. Il carico tributario da inserire nel fabbisogno minimo di un coniuge ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC non è un valore astratto, calcolato secondo criteri empirici, bensì un esborso reale, che il giudice determina in base agli atti o – mancando dati affidabili – secondo una cauta stima. Cambiamenti di un certo rilievo e di una certa durevolezza potranno poi sempre essere fatti valere, ove sia il caso, chiedendo una modifica dell'assetto provvisionale. Nella fattispecie l'appellante non pretende che l'onere fiscale a suo carico ecceda, almeno per ora, fr. 565.– mensili. Anche al riguardo il decreto del Pretore risulta perciò ineccepibile.
Per quanto riguarda la moglie, l'appellante assevera che costei potrebbe facilmente guadagnare fr. 1000.– mensili "se solo si decidesse a darsi una mossa" (memoriale, pag. 13). Il Pretore si è attenuto al principio per cui una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minorenne a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). In sede provvisionale non vi è ragione per scostarsi tale regola, se non in casi di manifesta iniquità, tanto meno ove si pensi che in linea di massima la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa, di conseguenza, può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato solo qualora ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). Nemmeno l'appellante pretende che in concreto si ravvisino estremi siffatti.
Tra i redditi della moglie l'appellante comprende anche l'assegno familiare per il figlio, di fr. 210.– mensili. A torto, poiché il contributo è riscosso bensì dalla moglie, ma beneficiario è il figlio ________. E siccome il Pretore ha già tolto al fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1175.– mensili) l'ammontare dell'assegno (decreto, pag. 6 in alto), il sussidio di fr. 210.– mensili non può più rientrare nel calcolo degli introiti familiari.
L'appellante chiede che la spesa di trasporto riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 200.– mensili) sia ricondotta a fr. 100.–, non essendo intervenuto alcun mutamento al riguardo dopo il precedente decreto cautelare. Su questo punto l'appello è fondato, giacché non si vede quale ragione oggettiva imporrebbe una modifica di quanto stabilito da questa Camera nella sentenza del 17 giugno 1997 (consid. 4). La moglie non esercita alcuna attività lucrativa, abita in un'area urbana e non ha reso verosimile alcun cambiamento di rilievo per rapporto alla situazione che questa Camera si era trovata a valutare nel 1997. Non vi è ragione quindi per aumentare l'indennità di fr. 100.– mensili riconosciutale equitativamente a suo tempo per l'uso dei mezzi pubblici.
Nel fabbisogno minimo della moglie l'appellante contesta anche l'onere fiscale di fr. 400.– mensili stimato dal Pretore, ritenendolo non documentato (appello, pag. 13). Dimentica però che il carico tributario va considerato d'ufficio (DTF 114 II 393 consid. 4b; DTF del 14 luglio 1997 fra le stesse parti, consid. 2a), tant'è che sfiora la temerarietà ometterlo (DTF del 7 aprile 1999 in re Bernasconi, consid. 3c/aa). In mancanza di dati affidabili il Pretore valuta quindi a un primo e sommario esame, secondo il suo prudente criterio, l'aggravio d'imposta presumibile. L'appellante non pretende che la stima di fr. 400.– mensili in sé sia inattendibile. Non vi è motivo quindi per intervenire al proposito.
Da ultimo l'appellante sostiene, per quanto concerne il figlio, che le spese di alloggio comprese nel relativo fabbisogno in denaro vanno ridotte da fr. 495.– a fr. 300.– mensili (memoriale, pag. 9 a metà), come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33). Egli trascura però che il Pretore ha maggiorato il fabbisogno in denaro del figlio da fr. 980.– a fr. 1175.– per tenere conto del reddito familiare (fr. 7938.– mensili) più alto di quello cui si rapportano le citate raccomandazioni (all'incirca fr. 7000.– mensili). In concreto le spese di alloggio comprese nel fabbisogno in denaro del figlio ammontano perciò, in proporzione, a fr. 360.– e non a fr. 495.– mensili. Quanto alla maggiorazione del fabbisogno per il figlio, l'appellante non spiega perché esso non dovrebbe essere ragionevolmente adeguato alla situazione economica della famiglia. Nella misura in cui è sufficientemente motivato, al proposito l'appello di rivela perciò destituito di consistenza.
II. Sull'appello della moglie
L'appellante postula in primo luogo la riduzione da fr. 565.– a fr. 293.15 mensili dell'onere fiscale inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito. Fa notare che il primo giudice si è dipartito da tassazioni provvisorie del biennio 1997/98 (doc. 43, 45 e 45a) quando nel fascicolo processuale figura la tassazione ordinaria del medesimo periodo (doc. 44). La censura è fondata. Dalla tassazione definitiva prodotta dal marito stesso risulta un reddito imponibile di fr. 27 728.– annui per l'imposta cantonale e comunale (la sostanza è inferiore al minimo di legge), rispettivamente di fr. 27 538.– per l'imposta federale diretta. Applicati a tali importi, i prontuari agli atti danno aliquote del 4.2431% per l'imposta cantonale (doc. Z) e del 5.5254% per l'imposta comunale (doc. AA), onde un carico fiscale di fr. 1175.55, rispettivamente di fr. 1532.10 annui. A ciò si aggiungono – riconosciuti anche dalla moglie – l'imposta personale di fr. 24.–, l'imposta di culto di fr. 59.60, la tassa d'esenzione dal servizio pompieri di fr. 49.65 e la tassa d'esenzione dal servizio militare di fr. 550.75 (istanza di restituzione in intero del 10 febbraio 1998, pag. 2 in basso e 3 in alto, nell'incarto ..__________della causa di merito). Quanto all'imposta federale diretta, essa risulta di fr. 124.80 annui (art. 36 cpv. 1 LIFD e art. 2 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo: __________ ..____________________In definitiva l'aggravio tributario a carico del marito si rivela pertanto, se non altro a un sommario esame come quello che contraddistingue i giudizi provvisionali, di fr. 3517.45 annui, ovvero fr. 293.15 mensili. Su questo punto l'appello è dunque provvisto di buon diritto.
Per quanto riguarda il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore non ha considerato l'aumento del premio per la cassa malati, da fr. 385.40 a fr. 396.90 mensili. Anche tale doglianza è fondata, come risulta dalla polizza agli atti (doc. W assunto contestualmente all'istanza di restituzione in intero del 10 febbraio 1998). Il fabbisogno minimo in questione va quindi maggiorato di conseguenza.
Sempre per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'appellante chiede che le spese per i mezzi di trasporto riconosciute dal primo giudice nella misura di fr. 200.– mensili siano portate a fr. 400.–. Destituita di qualsiasi giustificazione oggettiva, la domanda è manifestamente infondata. Anzi, a tale proposito va accolto l'appello avversario, inteso al mantenimento della spesa a fr. 100.– mensili (sopra, consid. 11).
Dato tutto quanto precede, in conclusione, il fabbisogno minimo del marito risulta essere di fr. 2796.25 mensili, rispettivamente di fr. 3196.25 dal 16 aprile 1998 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 877.50, premio della cassa malati fr. 215.60, spese di trasferta fr. 443.–, leasing dell'automobile fr. 400.– dal 16 aprile 1998, assicurazione responsabilità civile fr. 42.–, onere fiscale fr. 293.15). Quello della moglie ammonta a fr. 3200.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1155.–, premio della cassa malati fr. 396.90, spese di trasporto fr. 100.–, onere fiscale fr. 400.–, contributo AVS fr. 111.60, assicurazione responsabilità civile fr. 11.90). Nelle condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC si presenta come segue:
a) periodo fino al 15 aprile 1998:
reddito familiare fr. 7938. — mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2796.25
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 965.—
fr. 6961.65 mensili
eccedenza fr. 976.35 mensili
metà eccedenza fr. 488.15 mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 488.15 = fr. 3688.55 mensili
contributo per il figlio: fr. 965.— mensili
spettanza del marito:
fr. 2796.25 + fr. 488.15 = fr. 3284.40 mensili
b) periodo dal 16 aprile 1998 in poi:
reddito familiare fr. 7938. — mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3196.25
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 965.—
fr. 7361.65 mensili
eccedenza fr. 576.35 mensili
metà eccedenza fr. 288.15 mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 288.15 = fr. 3488.55 mensili
contributo per il figlio: fr. 965.— mensili
spettanza del marito:
fr. 3196.25 + fr. 288.15 = fr. 3484.40 mensili
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di __________ __________ è parzialmente accolta, nel senso che l'appello di __________ __________ è intersecato del seguente passaggio (pag. 13, ultime quattro righe, e pag. 14, due prime righe):
D'altra parte invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta dal padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo.
Per il resto l'istanza è respinta.
__________ __________ è tenuto a versare dal 5 febbraio 1997 a __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
– per la moglie stessa:
fr. 3688.55 mensili dal 5 febbraio 1997 al 16 aprile 1998,
fr. 3488.55 mensili dal 16 aprile 1998 in poi;
– per il figlio __________:
fr. 965.– mensili, oltre l'assegno familiare riscosso direttamente dalla madre.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia unica fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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