AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.142
Data decisione, Autorità:
17.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00142
Lugano
17 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._______ (azione e riconvenzione di divorzio)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se
dev’essere accolta l’appellazione presentata il 18 settembre 1998 da __________
__________ contro la sentenza emessa il 15 luglio 1998 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1944) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il
__________ __________ 1982. Dalla loro unione sono nati i figli __________
(1983) e __________ (1985). Il marito è direttore commerciale della __________
__________ a __________; la moglie, di formazione segretaria, dopo il
matrimonio non ha più lavorato e si è dedicata all’economia domestica e
all’educazione dei figli. I coniugi vivono separati dall’inizio di novembre
1994: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, mentre la moglie si è
trasferita con i figli dapprima a __________, presso i suoi genitori, e poi a
__________.
B. Il 3 novembre 1994
__________ e __________ __________ si sono rivolti separatamente al Pretore di Locarno-Città,
chiedendo il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 25
novembre successivo. Statuendo senza contraddittorio il 15 dicembre 1994 su
un’istanza presentata dalla moglie il 10 novembre 1994, il Pretore ha regolato
l’assetto provvisionale affidando i figli alla madre e ingiungendo al marito di
versare un contributo alimentare di
fr. 1’000.– per ogni
figlio e di fr. 1’600.– per la moglie. Successivamente, su istanza del marito,
con decreto del 30 agosto 1995 il Pretore ha dichiarato decadute le misure
cautelari, essendo trascorso senza esito il termine di sei mesi per presentare
l’azione di merito. Il 22 agosto 1995 __________ __________ si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo un secondo tentativo di
conciliazione, decaduto anch’esso il 30 ottobre 1995.
C. Il 14 novembre 1995
__________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli
fossero affidati alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e
offrendo un contributo alimentare di fr. 1’000.– per ogni figlio. Con risposta
del 17 gennaio 1996 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale
ha postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento dei figli (riser-vato il
diritto di visita del padre), un contributo mensile di fr. 3’000.– indicizzati
per sé e di fr. 1’000.– indicizzati per ciascun figlio, il versamento di una
cifra imprecisata come partecipazione al capitale di previdenza professionale
accumulato dal marito, oltre fr. 25’000.– con interessi dal 1° novembre 1994 in
liquidazione del regime dei beni. Nella sua replica del 21 febbraio 1996
__________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Nei
successivi allegati ogni parte ha ribadito le proprie domande. L’udienza
preliminare ha avuto luogo il 1° ottobre 1996.
D. L’11 febbraio 1997 il
Pretore ha accolto una domanda di mutazione dell’azione presentata dalla
convenuta, ammettendo una nuova richiesta intesa a ottenere dal marito fr.
29’699.25 quale contributo per l’arredamento di un nuovo alloggio. Esperita
l’istruttoria, ogni parte ha prodotto un memoriale conclusivo. Nel proprio, del
21 aprile 1998, l’attore ha ribadito le sue richieste e ha offerto alla moglie fr.
25’000.– in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 30 aprile
1998 __________ __________ ha confermato le proprie domande, rivendicando un
contributo alimentare di fr. 3’815.– mensili per sé e il versamento di fr.
262’435.80 come spettanza sul capitale di vecchiaia accumulato dal marito.
E. Statuendo il 15
luglio 1998, il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale e ha posto a
carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di fr. 1’500.–, con obbligo
di corrispondere a __________ __________ fr. 5’000.– di ripetibili. Contestualmente
egli ha parzialmente accolto la petizione, ha sciolto il matrimonio per divorzio,
ha affidato i figli alla madre (riservato un ampio diritto di visita per il
padre), ha imposto al marito di versare un contributo alimentare di fr. 1’000.–
mensili per ciascun figlio fino alla maggiore età (fatto salvo l’art. 277 CC) e
di rimborsare alla moglie
fr. 54’999.– oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 1994 sull’importo di fr. 25’000.–. La tassa di
giustizia e le spese dell’azione principale, di fr. 1’500.–, sono state poste
per un quinto a carico del marito e per il resto a carico di __________
__________, obbligata a rifondere all’attore fr. 4’000.– per ripetibili
ridotte.
F. __________ __________
è insorta contro la sentenza citata con un appello del 18 settembre 1998, nel
quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
riconvenzione e di respingere l’azione principale. Nelle sue osservazioni del
26 ottobre 1998 __________ __________ propone di rigettare il gravame e di
confermare la sentenza appellata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante chiede
preliminarmente che si estromettano dagli atti le trascrizioni dei tabulati
telefonici registrati dall’attore verso la fine dell’ottobre 1994 (doc.
BBB-HHH), trattandosi di prove assunte illegalmente e per le quali l’appellato
è già stato condannato dall’autorità penale. Il Pretore ha respinto la
richiesta, ritenendo che di fronte alla lieve sanzione penale inflitta al
marito per le note registrazioni fosse prioritario l’interesse alle trascrizioni
prodotte con l’azione di divorzio, e ciò perché la causa implica un
accertamento delle colpe su cui il giudice deve – a suo avviso – indagare
d’ufficio. Il Pretore ha reputato inoltre priva di fondamento la critica della
moglie, la quale affermava che fra le registrazioni originali e le trascrizioni
esistevano discordanze, già per il fatto che essa medesima non era stata in
grado di indicarne nemmeno una.
a) La
procedura civile ticinese non regola il destino di prove assunte illegalmente. Frank/Streuli/Messmer privilegiano la
tutela della personalità (art. 28 CC) e della sfera privata (art. 179 segg.
CP), concludendo che devono essere ponderati in ogni singolo caso l’interesse
all’accertamento della verità, da un lato, e la gravità dell’infrazione,
dall’altro (Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a
edizione, nota 6 al § 133 e nota 5 al § 140 con rinvio a ZR 94 n. 36). Di
parere analogo è Vogel, il quale sottolinea che di fronte a una violazione di legge devono
essere considerati la gravità dell’il-lecito rispetto all’interesse giuridico
che la prova riveste per la parte che se ne prevale (Grundriss des Zivilprozessrechts,
5a edizione, pag. 263 nota 101 segg.). Anche il Tribunale federale
segue tale orientamento (DTF 109 Ia 246 consid. 2b). Habscheid conclude invece per l’inammissibilità in genere di
prove assunte illegalmente, ritenendo che né l’interesse pubblico né
l’interesse privato giustificano una simile lesione della personalità (Beweisverbot
bei illegal, insbesondere unter Verletzung des Persönlichtkeitsrechts, beschafften
Beweismitteln, in: SJZ 89 [1993] pag. 187 segg.).
b) Nella
fattispecie le note trascrizioni riguardano – come si è accennato – conversazioni
telefoniche registrate illecitamente dal marito con un apparecchio posto nella
cabina telefonica dalla quale moglie comunicava con l’amico. Per tali atti il marito
è poi stato riconosciuto colpevole di ascolto e registrazione di conversazioni
estranee (art. 179bis CP) ed è stato condannato con decreto d’accusa a
una multa di fr. 200.– (inc. DAP 1617/97). Ora, registrazioni telefoniche
ottenute illegalmente sono di principio inammissibili come mezzi di prova (SJZ
92 [1996] pag. 362 consid. dd in fondo con numerosi richiami), tanto più quando
siano corpo di reato, il giudice civile non dovendo avallare comportamenti
penalmente sanzionabili (Gaillard,
Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in: SJ 120 [1998] pag.
666). Non vi è ragione per scostarsi da tale principio nel caso in rassegna.
Ciò posto, a prescindere dalla conformità delle trascrizioni con le registrazioni
originali, i documenti da BBB a HHH non possono essere considerati ai fini del
giudizio.
- Il Pretore,
accertata l’innocenza del marito nella disunione, ha respinto la riconvenzione
della moglie, giudicando quest’ultima preponderantemente colpevole (art. 142
cpv. 2 CC). Egli ha attribuito l’origine del dissidio coniugale alla relazione
da lei allacciata nell’agosto del 1994 con __________ __________ e
all’atteggia-mento immorale da lei assunto “in dispregio dei valori che si impongono
a una buona madre e moglie”. Di conseguenza, appurato che la profonda turbativa
delle parti – separate di fatto dall’inizio di novembre 1994 – è ormai
insanabile, il primo giudice ha pronunciato il divorzio in accoglimento
dell’azione principale.
L’appellante contesta
l’opinione del Pretore e sostiene che la colpa preponderante e causale nella
disunione incombe al marito, che la trascurava. Ribadisce che le prime
difficoltà tra i coniugi risalirebbero alla fine degli anni ottanta e sarebbero
state determinate dalle lunghe assenze del marito, il quale avrebbe dato peso
solo alle sue aspirazioni professionali senza tenere in debita considerazione
le esigenze familiari, avrebbe avuto una relazione adulterina con __________
__________ nel 1984 e avrebbe inflitto a lei stessa violenze fisiche. Chiede
così che l’azione principale sia respinta e che sia accolta la riconvenzione.
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad
art. 142 CC).
-
L’appellante afferma
che il marito la lasciava sola ad affrontare situazioni difficili e che si
limitava a scriverle qualche lettera durante le assenze, nonostante il suo datore
di lavoro avesse superato la grave crisi in cui era venuto a trovarsi nella
metà degli anni ottanta. Ora, alcuni testimoni hanno effettivamente dichiarato
che negli anni 1990/91 la moglie si lamentava di essere sempre sola (verbali
del 21 febbraio 1997, deposizione __________ __________, __________
__________), altri hanno situato il disagio nel 1993 (deposizione __________
__________), altri ancora si sono limitati a confermare le confidenze della
moglie in tal senso, senza tuttavia dare precise indicazioni temporali (deposizione
__________ __________, __________ __________ __________). __________
__________, parrucchiera della moglie dal 1982 circa, ha riferito che nel
1994/95 la convenuta era stata “veramente male” a causa dei problemi con il
marito, che essa si lamentava continuamente di essere lasciata sola e sospettava
infedeltà del marito già dal 1987 (deposizione del 10 marzo 1997, pag. 2).
L’appellante si duole di aver dovuto sopportare da sola il peso morale di
un’interruzione di gravidanza nel 1992 e di un grave incidente alla propria
madre. Se non che, il dott. __________ ha sì ricordato l’intervenuto aborto, ma
non ha menzionato alcunché sulle presenze o assenze del marito in quelle
circostanze (verbale del 17 marzo 1997, pag. 3). Il quale, per contro, ha
sostenuto di essere stato vicino alla moglie al momento dell’incidente occorso
alla suocera (interrogatorio formale del 13 marzo 1997, domanda 29, pag. 6).
a) Nella
fattispecie l’attore ha sempre svolto un’attività professionale che richiedeva
assenze da casa, già quando lavorava alla __________ e prima ancora del suo
matrimonio con l’appellante (interrogatorio formale dell’attore del 13 marzo
1997, domanda 23, pag. 5; interrogatorio formale della convenuta del 5 aprile 1997,
domanda 2, pag. 2). Verso la fine degli anni ottanta la __________ __________,
per la quale egli lavorava come direttore di produzione, ha attraversato una
grave crisi: tutto il personale è stato licenziato (150 persone) e della
successiva riassunzione hanno beneficiato solo quattordici dipendenti. In
questa seconda fase l’attore è stato nominato direttore generale della
produzione, affiancato nei compiti amministrativi dalla Revisuisse SA
(deposizione __________ , verbale del 15 febbraio 1996, inc.
.., pag. 3). Nello stesso periodo egli ha dovuto
affrontare le conseguenze di un cattivo investimento immobiliare a __________,
che ha ridotto il suo patrimonio da fr. 1’200’000.– circa a fr. 400’000.–,
oltre una partecipazione del 20% alla nota proprietà (deposizione __________
__________, pag. 4; deposizione __________ , verbale del 5 febbraio
1996, inc. ..). Entrambe le situazioni hanno
assorbito il marito per la maggior parte del tempo a scapito dei figli e della
moglie, alla quale – cosciente del sacrificio imposto alla famiglia – confermò
i propri sentimenti e chiese maggiore comprensione per la particolare situazione
in cui egli versava (doc. 13).
b) La
moglie si è lamentata con amici e conoscenti di essere sempre sola a causa
delle assenze del marito per lavoro, ma invano si cercherebbe nell’incarto qualsiasi
indicazione concreta sulla frequenza e sulla durata di tali assenze, se non
quanto ammette dal marito. Egli ha precisato al riguardo che le sue assenze per
lavoro duravano settimane quando lavorava alla televisione, negli anni sessanta
e settanta, mentre si sono ridotte a un paio di giorni circa dopo che egli è
entrato alle dipendenze della __________ (interrogatorio formale del 13 marzo
1997, domanda 23, pag. 5). La __________ __________, nonostante abbia superato
la grave crisi degli anni ottanta, ha ancora problemi economici, contrariamente
a quanto pretende l’appellante, tanto che non dispone di sufficiente liquidità
e di crediti presso gli istituti bancari. Ancora nel 1996, del resto, essa
incontrava difficoltà nel far fronte agli impegni verso i dipendenti, gli
istituti sociali e i fornitori (deposizione __________ , verbale del
15 febbraio 1996, inc. ..). Il marito, direttore
della produzione, non poteva quindi trascurare i propri impegni lavorativi per
consacrare più tempo alla famiglia. Per quanto emerge dall’istruttoria, poi,
egli non si è consacrato all’attività lucrativa per ottenere particolari gratifiche
professionali, ma per salvaguardare gli interessi dei dipendenti di una ditta
in costante pericolo e per garantire il sostentamento della propria famiglia,
di cui era ed è l’unica fonte di reddito. Contrariamente a quanto pretende
l’appellante, il marito ha riservato ai figli e alla moglie occasioni di svago
nonostante le responsabilità professionali. La famiglia ha trascorso insieme,
anche dopo il 1990, le vacanze di carnevale e una settimana al mare durante
l’estate. Nel febbraio 1994 i coniugi e i figli sono stati in vacanza a Crans-Montana
(deposizione __________ __________, verbale del 17 marzo 1997) e nell’estate
del 1994 a Ibiza (interrogatorio formale __________ __________, verbale del 13
marzo 1997, ad 34; deposizione __________ __________, verbale del 13 marzo
1997, pag. 3). Gli impegni professionali non hanno del resto impedito
all’attore di instaurare un buon legame con i figli (deposizione __________ e
__________ __________, fascicolo “CC figli”).
c) D’altra
parte l’appellante, pur lamentandosi in continuazione con amici e conoscenti
per la solitudine, non risulta aver intrapreso alcunché di concreto per risolvere
il problema, per esempio invitando il marito a cambiare genere di lavoro. Né –
come si è visto – l’istruttoria ha fornito indicazioni concrete sulla frequenza
e la durata delle assenze. Non si può di conseguenza concludere, sulla base delle
sole doglianze della moglie, che il marito abbia dedicato al lavoro tempo ed
energia eccedenti quanto era necessario per provvedere ai bisogni della famiglia.
A torto quindi l’appellante invoca la giurisprudenza pubblicata in DTF 116 II
19 consid. 5a, non potendosi in concreto imputare colpe al marito per quel che
concerne la sua attività professionale.
- L’appellante
rimprovera ancora al marito di esserle stato infedele e di avere avuto
relazioni con altre donne, di cui una nel 1984, pochi anni dopo il matrimonio.
A suo parere, il primo giudice avrebbe sottovalutato tali circostanze,
nonostante i fondati sospetti sulla dubbia moralità dell’appellato. Questi, per
quanto riguarda la pretesa relazione con __________ __________ o con altre
donne, ha sempre negato tutto. Dall’istruttoria è emerso che __________
__________ e l’attore si sono conosciuti nel 1982/83, quando frequentavano lo
stesso giro di amicizie con punto di incontro un bar di __________. In quelle
occasioni la ragazza, che all’epoca aveva appena concluso le magistrali ed era
alla ricerca di un lavoro nel settore televisivo e cinematografico, si rivolse
all’appellato per sondare l’eventuale possibilità di collaborare con la
__________ __________. L’attore le consigliò un soggiorno linguistico
all’estero, cosicché costei trascorse due anni e mezzo a Londra (deposizione
__________ , verbale del 7 settembre 1997). Da lì, in risposta a una
cartolina dell’appellato, essa scrisse una lettera (doc. 14) dal cui contenuto
l’appellante desume l’esistenza di una relazione sentimentale di lunga durata e
ricca di incontri. Se non che, tale scritto non offre indizi sufficienti per
condividere l’illazione della moglie. Anche la Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello (inc. .., doc. __________),
adita dall’appellante per statuire sul decreto di non luogo a procedere emesso
dal Procuratore pubblico nei confronti di __________ __________ per il reato di
falsa testimonianza, ha escluso una natura sentimentale dello scambio
epistolare. A ciò si aggiunge che l’episodio risale in ogni modo al 1984 e che
il marito nemmeno risulta avere soggiornato nel Regno Unito o nelle località
rievocate dalla giovane (“Londra - __________ - Roma - Milano e via dicendo”:
doc. 14). Quest’ultima, per di più, ha affermato di avere rivisto l’attore solo
nel 1995, quando si rivolse alla __________ in cerca di lavoro (deposizione
__________ __________). Non si può pertanto seriamente ritenere che tali
contatti, invero sporadici, abbiano minato l’unione coniugale. Né
l’affermazione del marito, secondo cui per il suo lavoro egli ha incontrato decine
di casi come quelli di __________ __________ (interrogatorio formale del 13
marzo 1997, domanda 5, pag. 2), può essere in buona fede interpretata come
un’ammissione di colpa, contrariamente a quanto ritiene l’appellante.
Non vi è per altro traccia
agli atti che il marito abbia intrattenuto relazioni sentimentali con altre
donne. Le generiche informazioni sulla moralità del marito, raccolte nei bar da
lui frequentati da un investigatore privato assoldato dalla moglie, secondo cui
“gli piacevano un po’ le donne” (deposizione __________ __________, verbale del
15 aprile 1997) non possono essere considerate alla stregua di prove, essendo
semplici chiacchiere da caffè, inidonee a dimostrare un comportamento anticoniugale.
Infine la circostanza che l’attore abbia iniziato una relazione con __________
__________ nella primavera del 1996 è priva di rilievo ai fini del giudizio,
poiché a quel momento i coniugi erano separati di fatto e il matrimonio era
ormai naufragato. Anche al proposito non soccorrono quindi gli estremi per
ravvisare una qualsiasi colpa del marito nella disunione coniugale.
-
L’appellante
pretende infine di essere stata oggetto di maltrattamenti e violenze da parte
del marito, tanto da decidere verso la fine di ottobre 1994, anche su consiglio
del suo patrocinatore, di abbandonare l’abitazione coniugale. L’affermazione
non è sorretta però da alcuna prova, come ammette la stessa appellante
nell’appello (pag. 14 a metà). Il suo precedente legale ha riferito che non
escludeva di aver consigliato alla cliente di lasciare l’abitazione coniugale
durante le vacanze del novembre 1994, ma non ha menzionato per quale motivo
avrebbe dato tale suggerimento né ha accennato a maltrattamenti da parte del
marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. ..). Il
dott. __________ __________ ha invero dichiarato che il 10 giugno 1995 la
moglie si è presentata nel suo studio asserendo di essere stata percossa dal
marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. ..). Il
marito contesta di aver mai usato violenza alla moglie (osservazioni del 26
ottobre 1998, pag. 9). Per quanto riguarda il rapporto del Pronto soccorso
dell’Ospedale __________ prodotto dall’appellante, l’episodio è ad ogni modo
accaduto nel giugno 1995, più di sette mesi dopo la separazione di fatto dei
coniugi, quando la moglie aveva già manifestato l’intenzione di divorziare. Non
si può quindi ritenere, quand’anche si potesse imputare l’episodio al marito,
che quest’ultimo abbia commesso una colpa causale nella disunione, all’epoca
già consumata. Se ne conclude che a ragione il Pretore non ha ravvisato
responsabilità preponderanti del marito e ha pronunciato il divorzio in
accoglimento dell’azione principale, respingendo la domanda riconvenzionale
della moglie. L’appello è quindi infondato su questo punto.
-
Il Pretore ha
ritenuto che nella fattispecie la moglie non può essere considerata coniuge
innocente e che essa è, anzi, colpevole in modo preponderante per la relazione
allacciata con __________ __________ dall’estate 1994, onde la perdita di ogni
diritto al mantenimento. L’appellante nega ogni responsabilità nella disunione
e rivendica un contributo alimentare di fr. 3’815.– mensili indicizzati sulla
base dell’art. 151 cpv. 1 CC, subordinatamente a titolo di rendita di
indigenza, ribadendo che il dissidio è imputabile al comportamento
anticoniugale del marito e che la sua “relazione” dell’estate 1994 ne è la
conseguenza e non la causa.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art.
151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge
innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non
colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle sue condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è dunque un
requisito indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in
base all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale
ha nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo
dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di
causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se
comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad
art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave
può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la
disunione (Hinderling/ Steck, op.
cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/
Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).
-
Come si è visto (consid.
4, 5 e 6), al marito non si può imputare colpa nella disunione, di modo che un
contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC non entra in linea di
conto. Resta da esaminare se l’appellante possa pretendere una rendita di indigenza
ai sensi dell’art. 152 CC, in quanto coniuge innocente. La convenuta ha sempre
contestato una sua relazione extraconiugale con __________ __________,
sostenendo che non esisteva legame sentimentale e che non vi era mai stato
alcun rapporto sessuale completo (conclusioni del 30 aprile 1998, act.
XXIII, pag. 11). In questa sede essa non sembra più contestare la relazione, ma
sostiene che a quel momento il matrimonio era già fallito da tempo per colpa
del marito. Si tratta quindi di stabilire se l’amicizia con il terzo sia
iniziata prima o dopo l’insorgere della turbativa coniugale.
a) L’appellante
ha conosciuto __________ __________, , nella primavera del 1994,
quando si è rivolta a lui su consiglio della sua parrucchiera per trattare i
forti disturbi provocati da un’artrosi cervicale degenerante, resistente alle
cure tradizionali (interrogatorio formale, verbale del 15 aprile 1997, domanda
11, pag. 3). Il marito ha notato dopo l’estate 1994 un cambiamento nel comportamento
della moglie, fredda, aggressiva e polemica nei suoi confronti e che la sera,
senza dare spiegazioni, si assentava per ore, contrariamente alle sue abitudini
precedenti. L’attore ha appurato che la moglie telefonava da una cabina telefonica
di __________ al terapeuta (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995,
rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. DAP 1617/1997/PE richiamato).
Contrariamente a quanto riferito al Pretore nel corso della sua audizione
testimoniale del 13 marzo 1997 (verbale, pag. 6), il terapeuta ha ammesso nel
corso di un interrogatorio penale svoltosi il 23 giugno 1997 di aver avuto con
l’appellante “momenti di intimità nei quali vi sono stati dei toccamenti
reciproci” tra l’autunno 1994 e il gennaio 1995 (verbale di interrogatorio,
inc. 1760/97, doc. 31). Egli ha precisato altresì di non avere mai avuto con
l’appellante rapporti completi per una sua disfunzione sessuale e che la
relazione si era limitata a lunghe telefonate quotidiane (sette-otto volte il
giorno), a effusioni e toccamenti intimi, in automobile e in casa di lei. Le
contraddizioni tra le due deposizioni hanno portato alla condanna
dell’interessato per falsa testimonianza (decreto 10 settembre 1997, inc.
./, doc. 34).
La
convenuta, dal canto suo, ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale
con il terapeuta (interrogatorio formale del 15 aprile 1997, domanda 12 pag.
4). È ben vero che in concreto non risultano esservi stati rapporti completi
tra l’appellante e il terapeuta a causa di una disfunzione medica di quest’ultimo
(doc. 25). Ciò non toglie che tra di loro è sorta un’intensa relazione
sentimentale e che essi hanno avuto altri tipi di contatti, non solo dopo la
separazione dei coniugi nel novembre 1994, come persiste ad affermare
l’appellante, ma anche nel settembre e nell’ottobre 1994 (verbale di
interrogatorio penale del 23 giugno 1997, pag. 2). Non si può quindi seriamente
negare che la convenuta ha violato i doveri del matrimonio (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n.
609 pag. 122). Essa asserisce tuttavia che il dissidio coniugale risalirebbe
all’inizio del 1990 e che già nel corso dell’ultimo anno di convivenza il
matrimonio poteva definirsi fallito.
b) In
concreto non risulta con chiarezza a quando risale la disunione. L’appellante
la situa all’inizio del 1990, quando il marito avrebbe cominciato a trascurare
la famiglia per il lavoro. L’attore sostiene invece che ciò si sarebbe
verificato nell’ottobre 1994, al momento in cui egli è venuto a conoscenza
della relazione della moglie con il noto terapeuta (verbale di interrogatorio
del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc.
__________ //__________ richiamato). Dall’istruttoria è
emerso che i rapporti tra i coniugi non apparivano turbati a un osservatore
esterno. __________ __________, conoscente di entrambi i coniugi, ha riferito
che li aveva sempre visti come una coppia normale, in sintonia, e che era stato
sorpreso dalla notizia della loro separazione (verbale del 13 marzo 1997).
__________ __________, pure conoscente di entrambi, riteneva addirittura che la
loro coppia fosse l’unica unione che funzionasse nella cerchia dei suoi amici
(verbale del 13 marzo 1997, pag. 3). Il matrimonio non ha apparentemente
incontrato difficoltà sino alla fine del 1993. I figli hanno riferito solo che
l’ultimo anno di convivenza i genitori litigavano quasi quotidianamente e che
la situazione era difficilmente sopportabile (deposizione __________ e
__________ ). Nondimeno, fintanto che il marito non ha appreso del
legame adulterino della moglie, durante gli incontri organizzati tra le parti
con i rispettivi patrocinatori – i primi risalgono alla metà di ottobre – egli
non aveva neppure preso in considerazione l’eventualità di separarsi, né tanto
meno di divorziare (doc. D, doc. I). Al contrario, per salvare il matrimonio
egli aveva proposto alla moglie di vivere un periodo da sola, in assoluta
tranquillità, al fine di decidere con maggior lucidità sul futuro. Dopo la
scoperta dell’ottobre 1994 la situazione è però precipitata, anche se la moglie
ha sempre negato l’esistenza della relazione con il terapeuta, pur di fronte ai
sospetti manifestati dal marito al rientro dalle vacanze (verbale di interrogatorio
del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc.
__________ // richiamato).
c) Le
versioni fornite dai coniugi sono discordanti e l’istruttoria non permette di
confermare la tesi dell’appellante. La moglie era senza dubbio insoddisfatta
del matrimonio e nel 1993/94 ha attraversato una profonda crisi personale
(deposizione __________ del 10 marzo 1997, pag. 2,
..__________). Nulla consente però di ritenere che il
matrimonio, pur turbato nell’ultimo anno di convivenza, fosse ormai senza speranze,
tanto più che il marito fino al novembre 1994 si opponeva al divorzio e dichiarava
di voler salvare l’unione. Prima di lasciare l’abitazione coniugale all’inizio
del novembre 1994, la moglie avrebbe dovuto quindi fare il possibile per non
far precipitare la situazione, spiegando concretamente al marito quali erano le
sue esigenze e che cosa si aspettava concretamente da lui per l’avvenire. Non
sapendolo fare, essa avrebbe potuto anche rivolgersi a un consultorio matrimoniale
e compiere quanto meno uno sforzo per salvare l’unione confrontando il marito,
che dichiarava la sua buona volontà, con l’ausilio di terzi qualificati. Tutto
quanto ha saputo fare è stato invece di mantenere la relazione sentimentale con
il terzo e di lasciare la casa, ponendo fine così in modo unilaterale al
matrimonio. A prescindere dal tenore dei rimproveri rivolti dal Pretore alla
moglie, fors’anche soverchi, non si può negare che in siffatte circostanze è
stata proprio quest’ultima, con il suo comportamento dopo l’estate 1994, a
recare un colpo fatale al matrimonio. Essa porta quindi, per quanto emerge dagli
atti, una colpa causale nella disunione e a ragione il Pretore le ha negato il
diritto a contributi alimentari. Ciò posto, l’appello si rivela infondato anche
su questo punto.
-
L’appellante rivendica
infine il versamento di fr. 262’435.80, pari ai due terzi del capitale d’uscita
accumulato dal marito durante il matrimonio presso la sua cassa pensione.
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio
1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione
d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia
trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle
prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma,
applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen
für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso
tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi
beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF
123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei
confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche
rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb,
121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima
prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un
istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita
dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo).
Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di
uscita ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere
diritto a prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52).
Nella fattispecie si è visto che l’interessata non può valersi legittimamente
né dell’una né dell’altra norma, già per il fatto che essa non è coniuge
innocente. Essa non può quindi invocare nemmeno l’art. 22 cpv. 1 LFLP. Anche su
quest’ultimo punto l’appello manca perciò di consistenza.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà inoltre
all’appellato un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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