AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.142
Data decisione, Autorità: 17.03.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00142
Lugano 17 marzo 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 novembre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 18 settembre 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1983) e __________ (1985). Il marito è direttore commerciale della __________ __________ a __________; la moglie, di formazione segretaria, dopo il matrimonio non ha più lavorato e si è dedicata all’economia domestica e all’educazione dei figli. I coniugi vivono separati dall’inizio di novembre 1994: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, mentre la moglie si è trasferita con i figli dapprima a __________, presso i suoi genitori, e poi a __________.
B. Il 3 novembre 1994 __________ e __________ __________ si sono rivolti separatamente al Pretore di Locarno-Città, chiedendo il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 25 novembre successivo. Statuendo senza contraddittorio il 15 dicembre 1994 su un’istanza presentata dalla moglie il 10 novembre 1994, il Pretore ha regolato l’assetto provvisionale affidando i figli alla madre e ingiungendo al marito di versare un contributo alimentare di
fr. 1’000.– per ogni figlio e di fr. 1’600.– per la moglie. Successivamente, su istanza del marito, con decreto del 30 agosto 1995 il Pretore ha dichiarato decadute le misure cautelari, essendo trascorso senza esito il termine di sei mesi per presentare l’azione di merito. Il 22 agosto 1995 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo un secondo tentativo di conciliazione, decaduto anch’esso il 30 ottobre 1995.
C. Il 14 novembre 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli fossero affidati alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e offrendo un contributo alimentare di fr. 1’000.– per ogni figlio. Con risposta del 17 gennaio 1996 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento dei figli (riser-vato il diritto di visita del padre), un contributo mensile di fr. 3’000.– indicizzati per sé e di fr. 1’000.– indicizzati per ciascun figlio, il versamento di una cifra imprecisata come partecipazione al capitale di previdenza professionale accumulato dal marito, oltre fr. 25’000.– con interessi dal 1° novembre 1994 in liquidazione del regime dei beni. Nella sua replica del 21 febbraio 1996 __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le proprie domande. L’udienza preliminare ha avuto luogo il 1° ottobre 1996.
D. L’11 febbraio 1997 il Pretore ha accolto una domanda di mutazione dell’azione presentata dalla convenuta, ammettendo una nuova richiesta intesa a ottenere dal marito fr. 29’699.25 quale contributo per l’arredamento di un nuovo alloggio. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha prodotto un memoriale conclusivo. Nel proprio, del 21 aprile 1998, l’attore ha ribadito le sue richieste e ha offerto alla moglie fr. 25’000.– in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 30 aprile 1998 __________ __________ ha confermato le proprie domande, rivendicando un contributo alimentare di fr. 3’815.– mensili per sé e il versamento di fr. 262’435.80 come spettanza sul capitale di vecchiaia accumulato dal marito.
E. Statuendo il 15 luglio 1998, il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale e ha posto a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di fr. 1’500.–, con obbligo di corrispondere a __________ __________ fr. 5’000.– di ripetibili. Contestualmente egli ha parzialmente accolto la petizione, ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli alla madre (riservato un ampio diritto di visita per il padre), ha imposto al marito di versare un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per ciascun figlio fino alla maggiore età (fatto salvo l’art. 277 CC) e di rimborsare alla moglie
fr. 54’999.– oltre interessi al 5% dal 1° novembre 1994 sull’importo di fr. 25’000.–. La tassa di giustizia e le spese dell’azione principale, di fr. 1’500.–, sono state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico di __________ __________, obbligata a rifondere all’attore fr. 4’000.– per ripetibili ridotte.
F. __________ __________ è insorta contro la sentenza citata con un appello del 18 settembre 1998, nel quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la riconvenzione e di respingere l’azione principale. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1998 __________ __________ propone di rigettare il gravame e di confermare la sentenza appellata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante chiede preliminarmente che si estromettano dagli atti le trascrizioni dei tabulati telefonici registrati dall’attore verso la fine dell’ottobre 1994 (doc. BBB-HHH), trattandosi di prove assunte illegalmente e per le quali l’appellato è già stato condannato dall’autorità penale. Il Pretore ha respinto la richiesta, ritenendo che di fronte alla lieve sanzione penale inflitta al marito per le note registrazioni fosse prioritario l’interesse alle trascrizioni prodotte con l’azione di divorzio, e ciò perché la causa implica un accertamento delle colpe su cui il giudice deve – a suo avviso – indagare d’ufficio. Il Pretore ha reputato inoltre priva di fondamento la critica della moglie, la quale affermava che fra le registrazioni originali e le trascrizioni esistevano discordanze, già per il fatto che essa medesima non era stata in grado di indicarne nemmeno una.
a) La procedura civile ticinese non regola il destino di prove assunte illegalmente. Frank/Streuli/Messmer privilegiano la tutela della personalità (art. 28 CC) e della sfera privata (art. 179 segg. CP), concludendo che devono essere ponderati in ogni singolo caso l’interesse all’accertamento della verità, da un lato, e la gravità dell’infrazione, dall’altro (Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a edizione, nota 6 al § 133 e nota 5 al § 140 con rinvio a ZR 94 n. 36). Di parere analogo è Vogel, il quale sottolinea che di fronte a una violazione di legge devono essere considerati la gravità dell’il-lecito rispetto all’interesse giuridico che la prova riveste per la parte che se ne prevale (Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, pag. 263 nota 101 segg.). Anche il Tribunale federale segue tale orientamento (DTF 109 Ia 246 consid. 2b). Habscheid conclude invece per l’inammissibilità in genere di prove assunte illegalmente, ritenendo che né l’interesse pubblico né l’interesse privato giustificano una simile lesione della personalità (Beweisverbot bei illegal, insbesondere unter Verletzung des Persönlichtkeitsrechts, beschafften Beweismitteln, in: SJZ 89 [1993] pag. 187 segg.).
b) Nella fattispecie le note trascrizioni riguardano – come si è accennato – conversazioni telefoniche registrate illecitamente dal marito con un apparecchio posto nella cabina telefonica dalla quale moglie comunicava con l’amico. Per tali atti il marito è poi stato riconosciuto colpevole di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis CP) ed è stato condannato con decreto d’accusa a una multa di fr. 200.– (inc. DAP 1617/97). Ora, registrazioni telefoniche ottenute illegalmente sono di principio inammissibili come mezzi di prova (SJZ 92 [1996] pag. 362 consid. dd in fondo con numerosi richiami), tanto più quando siano corpo di reato, il giudice civile non dovendo avallare comportamenti penalmente sanzionabili (Gaillard, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in: SJ 120 [1998] pag. 666). Non vi è ragione per scostarsi da tale principio nel caso in rassegna. Ciò posto, a prescindere dalla conformità delle trascrizioni con le registrazioni originali, i documenti da BBB a HHH non possono essere considerati ai fini del giudizio.
L’appellante contesta l’opinione del Pretore e sostiene che la colpa preponderante e causale nella disunione incombe al marito, che la trascurava. Ribadisce che le prime difficoltà tra i coniugi risalirebbero alla fine degli anni ottanta e sarebbero state determinate dalle lunghe assenze del marito, il quale avrebbe dato peso solo alle sue aspirazioni professionali senza tenere in debita considerazione le esigenze familiari, avrebbe avuto una relazione adulterina con __________ __________ nel 1984 e avrebbe inflitto a lei stessa violenze fisiche. Chiede così che l’azione principale sia respinta e che sia accolta la riconvenzione.
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art. 142 CC).
L’appellante afferma che il marito la lasciava sola ad affrontare situazioni difficili e che si limitava a scriverle qualche lettera durante le assenze, nonostante il suo datore di lavoro avesse superato la grave crisi in cui era venuto a trovarsi nella metà degli anni ottanta. Ora, alcuni testimoni hanno effettivamente dichiarato che negli anni 1990/91 la moglie si lamentava di essere sempre sola (verbali del 21 febbraio 1997, deposizione __________ __________, __________ __________), altri hanno situato il disagio nel 1993 (deposizione __________ __________), altri ancora si sono limitati a confermare le confidenze della moglie in tal senso, senza tuttavia dare precise indicazioni temporali (deposizione __________ __________, __________ __________ __________). __________ __________, parrucchiera della moglie dal 1982 circa, ha riferito che nel 1994/95 la convenuta era stata “veramente male” a causa dei problemi con il marito, che essa si lamentava continuamente di essere lasciata sola e sospettava infedeltà del marito già dal 1987 (deposizione del 10 marzo 1997, pag. 2). L’appellante si duole di aver dovuto sopportare da sola il peso morale di un’interruzione di gravidanza nel 1992 e di un grave incidente alla propria madre. Se non che, il dott. __________ ha sì ricordato l’intervenuto aborto, ma non ha menzionato alcunché sulle presenze o assenze del marito in quelle circostanze (verbale del 17 marzo 1997, pag. 3). Il quale, per contro, ha sostenuto di essere stato vicino alla moglie al momento dell’incidente occorso alla suocera (interrogatorio formale del 13 marzo 1997, domanda 29, pag. 6).
a) Nella fattispecie l’attore ha sempre svolto un’attività professionale che richiedeva assenze da casa, già quando lavorava alla __________ e prima ancora del suo matrimonio con l’appellante (interrogatorio formale dell’attore del 13 marzo 1997, domanda 23, pag. 5; interrogatorio formale della convenuta del 5 aprile 1997, domanda 2, pag. 2). Verso la fine degli anni ottanta la __________ __________, per la quale egli lavorava come direttore di produzione, ha attraversato una grave crisi: tutto il personale è stato licenziato (150 persone) e della successiva riassunzione hanno beneficiato solo quattordici dipendenti. In questa seconda fase l’attore è stato nominato direttore generale della produzione, affiancato nei compiti amministrativi dalla Revisuisse SA (deposizione __________ , verbale del 15 febbraio 1996, inc. .., pag. 3). Nello stesso periodo egli ha dovuto affrontare le conseguenze di un cattivo investimento immobiliare a __________, che ha ridotto il suo patrimonio da fr. 1’200’000.– circa a fr. 400’000.–, oltre una partecipazione del 20% alla nota proprietà (deposizione __________ __________, pag. 4; deposizione __________ , verbale del 5 febbraio 1996, inc. ..). Entrambe le situazioni hanno assorbito il marito per la maggior parte del tempo a scapito dei figli e della moglie, alla quale – cosciente del sacrificio imposto alla famiglia – confermò i propri sentimenti e chiese maggiore comprensione per la particolare situazione in cui egli versava (doc. 13).
b) La moglie si è lamentata con amici e conoscenti di essere sempre sola a causa delle assenze del marito per lavoro, ma invano si cercherebbe nell’incarto qualsiasi indicazione concreta sulla frequenza e sulla durata di tali assenze, se non quanto ammette dal marito. Egli ha precisato al riguardo che le sue assenze per lavoro duravano settimane quando lavorava alla televisione, negli anni sessanta e settanta, mentre si sono ridotte a un paio di giorni circa dopo che egli è entrato alle dipendenze della __________ (interrogatorio formale del 13 marzo 1997, domanda 23, pag. 5). La __________ __________, nonostante abbia superato la grave crisi degli anni ottanta, ha ancora problemi economici, contrariamente a quanto pretende l’appellante, tanto che non dispone di sufficiente liquidità e di crediti presso gli istituti bancari. Ancora nel 1996, del resto, essa incontrava difficoltà nel far fronte agli impegni verso i dipendenti, gli istituti sociali e i fornitori (deposizione __________ , verbale del 15 febbraio 1996, inc. ..). Il marito, direttore della produzione, non poteva quindi trascurare i propri impegni lavorativi per consacrare più tempo alla famiglia. Per quanto emerge dall’istruttoria, poi, egli non si è consacrato all’attività lucrativa per ottenere particolari gratifiche professionali, ma per salvaguardare gli interessi dei dipendenti di una ditta in costante pericolo e per garantire il sostentamento della propria famiglia, di cui era ed è l’unica fonte di reddito. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il marito ha riservato ai figli e alla moglie occasioni di svago nonostante le responsabilità professionali. La famiglia ha trascorso insieme, anche dopo il 1990, le vacanze di carnevale e una settimana al mare durante l’estate. Nel febbraio 1994 i coniugi e i figli sono stati in vacanza a Crans-Montana (deposizione __________ __________, verbale del 17 marzo 1997) e nell’estate del 1994 a Ibiza (interrogatorio formale __________ __________, verbale del 13 marzo 1997, ad 34; deposizione __________ __________, verbale del 13 marzo 1997, pag. 3). Gli impegni professionali non hanno del resto impedito all’attore di instaurare un buon legame con i figli (deposizione __________ e __________ __________, fascicolo “CC figli”).
c) D’altra parte l’appellante, pur lamentandosi in continuazione con amici e conoscenti per la solitudine, non risulta aver intrapreso alcunché di concreto per risolvere il problema, per esempio invitando il marito a cambiare genere di lavoro. Né – come si è visto – l’istruttoria ha fornito indicazioni concrete sulla frequenza e la durata delle assenze. Non si può di conseguenza concludere, sulla base delle sole doglianze della moglie, che il marito abbia dedicato al lavoro tempo ed energia eccedenti quanto era necessario per provvedere ai bisogni della famiglia. A torto quindi l’appellante invoca la giurisprudenza pubblicata in DTF 116 II 19 consid. 5a, non potendosi in concreto imputare colpe al marito per quel che concerne la sua attività professionale.
Non vi è per altro traccia agli atti che il marito abbia intrattenuto relazioni sentimentali con altre donne. Le generiche informazioni sulla moralità del marito, raccolte nei bar da lui frequentati da un investigatore privato assoldato dalla moglie, secondo cui “gli piacevano un po’ le donne” (deposizione __________ __________, verbale del 15 aprile 1997) non possono essere considerate alla stregua di prove, essendo semplici chiacchiere da caffè, inidonee a dimostrare un comportamento anticoniugale. Infine la circostanza che l’attore abbia iniziato una relazione con __________ __________ nella primavera del 1996 è priva di rilievo ai fini del giudizio, poiché a quel momento i coniugi erano separati di fatto e il matrimonio era ormai naufragato. Anche al proposito non soccorrono quindi gli estremi per ravvisare una qualsiasi colpa del marito nella disunione coniugale.
L’appellante pretende infine di essere stata oggetto di maltrattamenti e violenze da parte del marito, tanto da decidere verso la fine di ottobre 1994, anche su consiglio del suo patrocinatore, di abbandonare l’abitazione coniugale. L’affermazione non è sorretta però da alcuna prova, come ammette la stessa appellante nell’appello (pag. 14 a metà). Il suo precedente legale ha riferito che non escludeva di aver consigliato alla cliente di lasciare l’abitazione coniugale durante le vacanze del novembre 1994, ma non ha menzionato per quale motivo avrebbe dato tale suggerimento né ha accennato a maltrattamenti da parte del marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. ..). Il dott. __________ __________ ha invero dichiarato che il 10 giugno 1995 la moglie si è presentata nel suo studio asserendo di essere stata percossa dal marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. ..). Il marito contesta di aver mai usato violenza alla moglie (osservazioni del 26 ottobre 1998, pag. 9). Per quanto riguarda il rapporto del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ prodotto dall’appellante, l’episodio è ad ogni modo accaduto nel giugno 1995, più di sette mesi dopo la separazione di fatto dei coniugi, quando la moglie aveva già manifestato l’intenzione di divorziare. Non si può quindi ritenere, quand’anche si potesse imputare l’episodio al marito, che quest’ultimo abbia commesso una colpa causale nella disunione, all’epoca già consumata. Se ne conclude che a ragione il Pretore non ha ravvisato responsabilità preponderanti del marito e ha pronunciato il divorzio in accoglimento dell’azione principale, respingendo la domanda riconvenzionale della moglie. L’appello è quindi infondato su questo punto.
Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie la moglie non può essere considerata coniuge innocente e che essa è, anzi, colpevole in modo preponderante per la relazione allacciata con __________ __________ dall’estate 1994, onde la perdita di ogni diritto al mantenimento. L’appellante nega ogni responsabilità nella disunione e rivendica un contributo alimentare di fr. 3’815.– mensili indicizzati sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC, subordinatamente a titolo di rendita di indigenza, ribadendo che il dissidio è imputabile al comportamento anticoniugale del marito e che la sua “relazione” dell’estate 1994 ne è la conseguenza e non la causa.
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è dunque un requisito indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in base all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).
Come si è visto (consid. 4, 5 e 6), al marito non si può imputare colpa nella disunione, di modo che un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC non entra in linea di conto. Resta da esaminare se l’appellante possa pretendere una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC, in quanto coniuge innocente. La convenuta ha sempre contestato una sua relazione extraconiugale con __________ __________, sostenendo che non esisteva legame sentimentale e che non vi era mai stato alcun rapporto sessuale completo (conclusioni del 30 aprile 1998, act. XXIII, pag. 11). In questa sede essa non sembra più contestare la relazione, ma sostiene che a quel momento il matrimonio era già fallito da tempo per colpa del marito. Si tratta quindi di stabilire se l’amicizia con il terzo sia iniziata prima o dopo l’insorgere della turbativa coniugale.
a) L’appellante ha conosciuto __________ __________, , nella primavera del 1994, quando si è rivolta a lui su consiglio della sua parrucchiera per trattare i forti disturbi provocati da un’artrosi cervicale degenerante, resistente alle cure tradizionali (interrogatorio formale, verbale del 15 aprile 1997, domanda 11, pag. 3). Il marito ha notato dopo l’estate 1994 un cambiamento nel comportamento della moglie, fredda, aggressiva e polemica nei suoi confronti e che la sera, senza dare spiegazioni, si assentava per ore, contrariamente alle sue abitudini precedenti. L’attore ha appurato che la moglie telefonava da una cabina telefonica di __________ al terapeuta (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. DAP 1617/1997/PE richiamato). Contrariamente a quanto riferito al Pretore nel corso della sua audizione testimoniale del 13 marzo 1997 (verbale, pag. 6), il terapeuta ha ammesso nel corso di un interrogatorio penale svoltosi il 23 giugno 1997 di aver avuto con l’appellante “momenti di intimità nei quali vi sono stati dei toccamenti reciproci” tra l’autunno 1994 e il gennaio 1995 (verbale di interrogatorio, inc. 1760/97, doc. 31). Egli ha precisato altresì di non avere mai avuto con l’appellante rapporti completi per una sua disfunzione sessuale e che la relazione si era limitata a lunghe telefonate quotidiane (sette-otto volte il giorno), a effusioni e toccamenti intimi, in automobile e in casa di lei. Le contraddizioni tra le due deposizioni hanno portato alla condanna dell’interessato per falsa testimonianza (decreto 10 settembre 1997, inc. ./, doc. 34).
La convenuta, dal canto suo, ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con il terapeuta (interrogatorio formale del 15 aprile 1997, domanda 12 pag. 4). È ben vero che in concreto non risultano esservi stati rapporti completi tra l’appellante e il terapeuta a causa di una disfunzione medica di quest’ultimo (doc. 25). Ciò non toglie che tra di loro è sorta un’intensa relazione sentimentale e che essi hanno avuto altri tipi di contatti, non solo dopo la separazione dei coniugi nel novembre 1994, come persiste ad affermare l’appellante, ma anche nel settembre e nell’ottobre 1994 (verbale di interrogatorio penale del 23 giugno 1997, pag. 2). Non si può quindi seriamente negare che la convenuta ha violato i doveri del matrimonio (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n. 609 pag. 122). Essa asserisce tuttavia che il dissidio coniugale risalirebbe all’inizio del 1990 e che già nel corso dell’ultimo anno di convivenza il matrimonio poteva definirsi fallito.
b) In concreto non risulta con chiarezza a quando risale la disunione. L’appellante la situa all’inizio del 1990, quando il marito avrebbe cominciato a trascurare la famiglia per il lavoro. L’attore sostiene invece che ciò si sarebbe verificato nell’ottobre 1994, al momento in cui egli è venuto a conoscenza della relazione della moglie con il noto terapeuta (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. __________ //__________ richiamato). Dall’istruttoria è emerso che i rapporti tra i coniugi non apparivano turbati a un osservatore esterno. __________ __________, conoscente di entrambi i coniugi, ha riferito che li aveva sempre visti come una coppia normale, in sintonia, e che era stato sorpreso dalla notizia della loro separazione (verbale del 13 marzo 1997). __________ __________, pure conoscente di entrambi, riteneva addirittura che la loro coppia fosse l’unica unione che funzionasse nella cerchia dei suoi amici (verbale del 13 marzo 1997, pag. 3). Il matrimonio non ha apparentemente incontrato difficoltà sino alla fine del 1993. I figli hanno riferito solo che l’ultimo anno di convivenza i genitori litigavano quasi quotidianamente e che la situazione era difficilmente sopportabile (deposizione __________ e __________ ). Nondimeno, fintanto che il marito non ha appreso del legame adulterino della moglie, durante gli incontri organizzati tra le parti con i rispettivi patrocinatori – i primi risalgono alla metà di ottobre – egli non aveva neppure preso in considerazione l’eventualità di separarsi, né tanto meno di divorziare (doc. D, doc. I). Al contrario, per salvare il matrimonio egli aveva proposto alla moglie di vivere un periodo da sola, in assoluta tranquillità, al fine di decidere con maggior lucidità sul futuro. Dopo la scoperta dell’ottobre 1994 la situazione è però precipitata, anche se la moglie ha sempre negato l’esistenza della relazione con il terapeuta, pur di fronte ai sospetti manifestati dal marito al rientro dalle vacanze (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. __________ // richiamato).
c) Le versioni fornite dai coniugi sono discordanti e l’istruttoria non permette di confermare la tesi dell’appellante. La moglie era senza dubbio insoddisfatta del matrimonio e nel 1993/94 ha attraversato una profonda crisi personale (deposizione __________ del 10 marzo 1997, pag. 2, ..__________). Nulla consente però di ritenere che il matrimonio, pur turbato nell’ultimo anno di convivenza, fosse ormai senza speranze, tanto più che il marito fino al novembre 1994 si opponeva al divorzio e dichiarava di voler salvare l’unione. Prima di lasciare l’abitazione coniugale all’inizio del novembre 1994, la moglie avrebbe dovuto quindi fare il possibile per non far precipitare la situazione, spiegando concretamente al marito quali erano le sue esigenze e che cosa si aspettava concretamente da lui per l’avvenire. Non sapendolo fare, essa avrebbe potuto anche rivolgersi a un consultorio matrimoniale e compiere quanto meno uno sforzo per salvare l’unione confrontando il marito, che dichiarava la sua buona volontà, con l’ausilio di terzi qualificati. Tutto quanto ha saputo fare è stato invece di mantenere la relazione sentimentale con il terzo e di lasciare la casa, ponendo fine così in modo unilaterale al matrimonio. A prescindere dal tenore dei rimproveri rivolti dal Pretore alla moglie, fors’anche soverchi, non si può negare che in siffatte circostanze è stata proprio quest’ultima, con il suo comportamento dopo l’estate 1994, a recare un colpo fatale al matrimonio. Essa porta quindi, per quanto emerge dagli atti, una colpa causale nella disunione e a ragione il Pretore le ha negato il diritto a contributi alimentari. Ciò posto, l’appello si rivela infondato anche su questo punto.
L’appellante rivendica infine il versamento di fr. 262’435.80, pari ai due terzi del capitale d’uscita accumulato dal marito durante il matrimonio presso la sua cassa pensione. Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb, 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie si è visto che l’interessata non può valersi legittimamente né dell’una né dell’altra norma, già per il fatto che essa non è coniuge innocente. Essa non può quindi invocare nemmeno l’art. 22 cpv. 1 LFLP. Anche su quest’ultimo punto l’appello manca perciò di consistenza.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà inoltre all’appellato un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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