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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.143
Data decisione, Autorità: 19.07.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00143
Lugano 19 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 14 aprile 1993 da
__________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 21 settembre 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e il fratello __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ (vecchio n. __________) RFP di __________, donata loro dalla madre __________ __________, che si è riservata un diritto di usufrutto vita natural durante. Il 14 aprile 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, lo scioglimento della comproprietà mediante licitazione fra comproprietari o, in subordine, mediante pubblico incanto. __________ __________ si è opposto alla petizione. Nella duplica e nella replica le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
B. Nel corso dell’istruttoria il Pretore ha più volte sospeso la causa, su richiesta delle parti, in vista di trattative. All’udienza del 29 aprile 1998 egli stesso ha proposto alle parti di sciogliere la comproprietà prima con licitazione fra loro medesime e in caso di insuccesso mediante pubblico incanto. Il 15 maggio 1998 l’attrice ha accettato la proposta, riprendendola nelle proprie conclusioni del 1° luglio 1998, mentre il convenuto l’ha respinta l’8 giugno 1998. Nelle sue conclusioni del 3 luglio 1998 __________ __________ ha aderito allo scioglimento della comproprietà, asserendo comunque di preferire la vendita a trattative private.
C. Con sentenza del 16 luglio 1998 il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante doppio turno d’asta: prima tra i due comproprietari e poi, eventualmente, mediante pubblico incanto. Al notaio divisore è stato delegato il compito il compito di fissare le condizioni e di fissare il piede d’asta sulla base delle perizie agli atti. La tassa di giustizia di fr. 3’500.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 7’500.– per ripetibili.
D. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 21 settembre 1998 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, definito temerario, e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 650 cpv. 1 CC stabilisce che ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso da negozio giuridico, da una suddivisione in proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente destinata. Secondo l’art. 651 cpv. 1 CC lo scioglimento avviene mediante divisione in natura, vendita a trattative private o incanti con divisione del ricavo, oppure mediante cessione della cosa a uno o più dei comproprietari, compensando gli altri. Le due azioni sono distinte: quella dell’art. 650 cpv. 1 CC tende a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà; quella dell’ art. 651 cpv. 1 CC definisce il modo della divisione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2a edizione, pag. 324 n. 1179).
L’azione dell’art. 651 cpv. 1 CC ha carattere bilaterale (actio du-plex): essa implica non solo un pronunciato che riguarda l’attore, ma anche uno che – in misura corrispondente – riguarda il convenuto, sicché il giudice statuisce senza essere vincolato alle richieste delle parti. Nell’ambito di tale azione il convenuto può formulare, quindi, domande proprie senza agire per ciò in via riconvenzionale; anzi, quanto risulta spettargli deve essergli attribuito d’ufficio, quand’anche egli non si sia costituito in giudizio (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, nn. 18 e 23 ad art. 651 CC; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a edizione, n. 21 al § 54, n. 3 al § 60, n. 7a al § 100; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, n. 9 pag. 149; Vogel, Grundriss des Zivilprozess-rechts, 5a edizione, n. 48 pag. 190; Stähelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zurigo 1992, pag. 144 in fondo; Huber, Zivilprozess-recht, Praxishandbuch, Buttikon 1997, n. 3 al § 60). In un’azione fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC è sufficiente, in altri termini, che l’attore chieda la divisione della comproprietà; sul modo di scioglimento il giudice decide di propria iniziativa, salvo eventuale accordo fra le parti (SJ 115/1993 pag. 530 consid. 2 e 5; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 9 ad art. 651 CC).
Il Pretore, accertato che le parti concordavano sul principio dello scioglimento, ha definito il modo di divisione prevedendo dapprima una licitazione tra comproprietari e – in caso di esito negativo – un’asta pubblica. L’appellante gli rimprovera di essere andato oltre le domande dell’attrice e di avere imposto modi di divisione diversi da quelli indicati nella petizione, violando l’art. 86 CPC. La censura è sprovvista di buon diritto. Come si è appena detto, il giudice decide di propria iniziativa sulle modalità di scioglimento. Non si può quindi affermare che nella fattispecie egli si sia sospinto oltre le domande delle parti, tanto meno se si pensa che l’attrice stessa aveva prospettato nella petizione sia una licitazione tra comproprietari sia un’asta aperta a terzi, riconfermando tali ipotesi nelle conclusioni. Al proposito l’appello manca perciò di ogni consistenza.
Il Pretore ha posto gli oneri processuali a carico del convenuto ritenendolo soccombente, poiché questi aveva finito per accettare il principio dello scioglimento della comproprietà solo al termine dell’istruttoria. Il convenuto sostiene di non poter essere considerato tale e di essersi dichiarato favorevole allo scioglimento della comproprietà fin dall’inizio. L’argomentazione rasenta la temerarietà. Negli allegati preliminari egli si era bensì dichiarato disposto a transigere sulla vendita dell’immobile a trattative private, ma nelle richieste di giudizio aveva sempre postulato il rigetto della petizione e aveva aderito al principio dello scioglimento solo con le conclusioni, senza formulare proprie modalità di divisione. L’attrice, da parte sua, aveva prospettato sin dall’inizio una licitazione tra comproprietari, subordinatamente un’asta pubblica. Certo, il dispositivo n. 3 sulle spese avrebbe dovuto distinguere tra i costi dell’azione fondata sull’art. 650 cpv. 1 CC e quelli dell’azione fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC. Dalla formulazione di un dispositivo unico non è tuttavia derivato all’appellante un pregiudizio concreto.
La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid. 3; Rep. 1996 171). In concreto il primo giudice ha seguito il criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) per entrambe le azioni e la sua valutazione resiste alla critica. Dagli atti risulta che le parti hanno proceduto a un doppio scambio di allegati scritti e all’istruttoria, con l’audizione di testimoni (anche in via rogatoria), comparendo in udienza sei volte prima di presentare le proprie conclusioni. La procedura si è protratta per cinque anni e solo con le conclusioni il convenuto ha aderito all’azione di scioglimento della comproprietà, ciò che configura acquiescenza, rimettendosi al giudizio del Pretore sulle modalità di divisione. Senza incorrere nell’eccesso o nell’abuso della propria latitudine di apprezzamento il Pretore poteva quindi, in simili circostanze, ritenere il convenuto soccombente in entrambe le azioni e porre a suo carico i costi dell’intero processo.
L’appellante postula infine il rigetto della petizione, facendo valere che la comproprietà deve essere sciolta mediante vendita a trattative private, approfittando di un mercato immobiliare in ripresa. Se non che, nelle sue conclusioni del 3 luglio 1998 egli si era dichiarato d’accordo con la divisione della comproprietà nel senso dell’art. 651 cpv. 1 CC e aveva chiesto al Pretore “che proceda agli incombenti di rito, onde portare a buon fine tale procedura.” (conclusioni, pag. 2), senza formulare domande sulle modalità di divisione. L’appellante si era in sostanza rimesso all’apprezzamento del Pretore e non può ora rimetterne in questione il giudizio (Rep. 1981 pag. 298). L’appello, finanche ardito su quest’ultimo punto, si rivela dunque integralmente infondato.
Gli oneri del giudizio odierno sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’attrice ha chiesto che il gravame sia dichiarato temerario e che le sia attribuita “un’indennità per ripetibili più ampia di quella ordinariamente concessa”. Nonostante si ponga ai limiti dell’ammissibile, il ricorso non raggiunge tuttavia gli estremi della temerarietà, ossia di un’evidente avventatezza. La richiesta si rivela quindi priva d’oggetto. D’altra parte non si deve trascurare che l’indennità concessa già copre adeguatamente i presumibili costi derivanti dalla stesura delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’200.– per ripetibili.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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