AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.145
Data decisione, Autorità: 03.12.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00145
Lugano 7 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti Schuhmacher
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 novembre 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1936) e __________ nata __________ (1931) si sono uniti in matrimonio il __________ __________ 1962 a __________. La moglie ha avuto da una precedente relazione la figlia __________ (1951). Dall’unione è nata __________a, il __________ __________ 1962. Con sentenza del 9 giugno 1980 il Pretore dell’allora giurisdizione di Lugano-Città ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie da essi sottoscritta il 26 luglio 1980. Tale accordo prevedeva, in particolare, l’affidamento della figlia alla madre e stabiliva un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili indicizzati, di cui fr. 1’500.– per la moglie e fr. 500.– per la figlia.
B. __________ __________ ha instato il 4 giugno 1996 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 2 luglio 1996. Con petizione del 19 novembre 1996 egli ha postulato il divorzio. __________ __________ si è opposta all’azione il 5 febbraio 1997, chiedendo in via subordinata, qualora fosse accolta la richiesta del marito, un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili indicizzati e la metà del capitale previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio. Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le proprie tesi. Ultimata l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 10 giugno 1998 __________ __________ ha confermato le domande di petizione, opponendosi a quelle della moglie. Nel proprio memoriale del 12 giugno 1996 __________ __________ ha ribadito le richieste formulate nella risposta.
C. Statuendo il 17 luglio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato __________ __________ a versare all’ex moglie una rendita di indigenza di fr. 1’710.50 mensili fino al 31 gennaio 1999, ridotta a fr. 481.– dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 2007 e a fr. 381.– dal 1° agosto 2007. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (e per __________ __________, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), compensate le ripetibili.
D. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 18 settembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, __________ __________ sia tenuto a versarle una rendita di indigenza di fr. 2’200.– mensili sino al 28 febbraio 1999 e di fr. 2’000.– dal 1° marzo 1999, vita natural durante. L’appellante postula inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in sede di appello.
Nelle sue osservazioni dell’8 ottobre 1998 __________ __________ aderisce parzialmente all’appello, dichiarandosi disposto a versare un contributo alimentare di fr. 599.– mensili dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 2007. Per il resto propone la conferma della sentenza impugnata, non opponendosi alla richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda istanza e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie non sono litigiose questioni relative a minorenni, sicché il documento prodotto dall’appellante (copia del verbale di pignoramento relativo alla figlia __________) deve essere stralciato dagli atti.
L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Rep. 1996 pag. 130; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo, 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 3ª edizione, Berna 1995, pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
La pronuncia del divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigioso rimane l’ammontare della rendita di indigenza riconosciuta alla convenuta. Il Pretore ha calcolato un reddito mensile del marito di fr. 5’700.– fino al febbraio 1999, ridotto a fr. 3’297.– dopo il pensionamento, e un reddito mensile della moglie di fr. 1’122.50. Valutato in fr. 2’630.– il fabbisogno minimo dell’attore e in fr. 2’361.– quello della convenuta, il Pretore ha attribuito a quest’ultima una rendita di indigenza di fr. 1’710.50 fino al pensionamento dell’attore, ridotta a fr. 481.– fino al 31 luglio 2007 e a fr. 381.– dal 1° agosto 2007.
L’appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo è di fr. 2’937.50 mensili, cui va aggiunto il supplemento del 20% previsto da dottrina e giurisprudenza, per un totale di fr. 3’525.–. Essa contesta dapprima il suo onere di locazione, ammesso dal Pretore nella misura di fr. 860.– (come per l’attore). Fa valere di vivere nello stesso appartamento sin dalla separazione e che non vi è motivo di ridurle il canone effettivo poiché l’alloggio non è di lusso o superiore alle sue esigenze, dovendo essa ospitare la figlia __________, residente a __________, quando la visita, come pure la figlia __________. L’appellante ribadisce inoltre di dovere rimanere in città a causa del suo precario stato di salute, che richiede continue cure, e argomenta che la pigione di un appartamento di 2½ locali a __________ sarebbe superiore rispetto a quella pagata dall’appellato a __________.
La censura può essere condivisa solo in parte. Dagli atti emerge che il canone di locazione mensile dell’appellante è di fr. 1’057.– complessivi, di cui fr. 900.– per la pigione, fr. 50.– per l’acconto delle spese accessorie (doc. 3) e fr. 107.–- per il conguaglio (doc. 2). L’importo di fr. 1’266.– esposto dalla convenuta nel proprio memoriale conclusivo non è quindi dimostrato. A prescindere da ciò, nella determinazione del fabbisogno per il calcolo di una rendita di indigenza deve essere inserito un canone di locazione adeguato alle necessità della persona beneficiaria, e un appartamento di tre locali è eccessivo per una persona sola. Come si è visto (consid. 2), il beneficiario di una rendita di indigenza non può pretendere di mantenere lo stesso tenore di vita anteriore al divorzio. L’appellante non può pertanto prevalersi delle passate condizioni esistenziali né, tantomeno, pretendere di beneficiare di un alloggio eccedente le sue necessità personali per ospitare le figlie maggiorenni che saltuariamente le rendono visita o che per questioni finanziarie risiedono presso di lei. Ciò posto, all’appellante può essere riconosciuto un canone di fr. 900.– mensili complessivi, che notoriamente le consente di trovare un alloggio confacente alle necessità di una persona sola anche nella città di __________. La riduzione dell’onere di alloggio, tuttavia, deve essere considerata solo dal prossimo termine utile per la disdetta del contratto di locazione, che nella fattispecie è il 30 settembre 1999 (doc. 3). Ne consegue che fino al 30 settembre 1999 la spesa per l’alloggio della convenuta va equitativamente ammesso in fr. 1’057.– mensili (doc. 2 e 3), che dal 1° ottobre 1999 vanno ridotti a fr. 900.– complessivi. Al proposito l’appello è fondato entro tali limiti.
L’appellante rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di fr. 170.– mensili per spese mediche ricorrenti, consistenti nella partecipazione ai costi non coperti dalla cassa malati e nelle spese dentarie. Essa sostiene che tali costi, comprovati, devono essere ammessi indipendentemente dal supplemento del 20%, tanto più che il maggior agio è garantito solo fino al pensionamento dell’ex marito (sentenza, pag. 7). L’argomentazione è provvista di buon diritto. Nel fabbisogno minimo è compreso, infatti, il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e 146), sempre che ne sia dimostrata la necessità e l’entità (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 16 ad art. 163 CC, n. 40 ad art. 166 CC; DTF 112 II 404 consid. 6). In tale valutazione si tiene conto delle possibilità finanziarie degli ex coniugi, dell’eventuale sostanza, dell’urgenza e dell’importanza dell’intervento o della cura previsti (Bräm/ Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1993, n. 45 ad art. 163 CC). Nella fattispecie emerge dall’esame degli atti che la convenuta sopporta per spese non coperte dalla cassa malati un costo medio mensile di fr. 100.– mensili per spese mediche (doc. 10, 11 e 15) e di fr. 50.– per le spese dentarie (doc. 12, 16 e 21). L’appello su questo punto merita pertanto di essere accolto in tale misura.
In base alle considerazioni sopra esposte il fabbisogno minimo della convenuta ammonta a fr. 2’708.– mensili fino al 30 settembre 1999 (minimo esistenziale fr. 1’025.–, locazione fr. 1’057.–, premi della cassa malati fr. 206.–, imposte fr. 260.–, assicurazione ED fr. 10.–, spese di partecipazione alle cure mediche e dentarie fr. 150.–). Aggiungendo il supplemento del 20% (DTF 121 III 49), tale fabbisogno ammonta a fr. 3’250.– mensili (arrotondati) e, dal 1° ottobre 1999, a fr. 3’061.– (fabbisogno di fr. 2’551.– oltre al supplemento del 20%).
Per quel che concerne il reddito dell’attore, l’appellante rimprovera al Pretore di averlo accertato in modo inesatto, omettendo di considerare l’accoglimento della domanda di rendita d’invali-dità presentata dall’ex marito. Essa adduce che quest’ultimo ha scelto il prepensionamento dopo la cessazione dell’erogazione di 730 indennità giornaliere, ciò che le causerebbe un pregiudizio finanziario importante, onde la necessità di imputare all’ex marito un reddito potenziale. La censura è solo parzialmente fondata.
In concreto l’attore ha dimostrato di avere lasciato l’attività lavorativa per gravi motivi di salute (doc. S) e di ricevere, in luogo e vece dello stipendio, le indennità giornaliere di malattia. Egli ha presentato domanda di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, ma la relativa decisione non era ancora stata presa al momento in cui è stata emanata la sentenza impugnata, nonostante il medico curante avesse formulato preavviso favorevole (interrogatorio formale dell’attore, verbale del 26 marzo 1998). All’attore, che non è più in grado di svolgere la precedente attività lucrativa per motivi di malattia, non si può pertanto imputare un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito. L’appellante, del resto, nemmeno menziona quali attività e quali possibilità di guadagno potrebbe avere una persona ultrasessantenne, in precarie condizioni di salute. Ciò non toglie che il reddito valutato dal Pretore debba essere rivisto per le ragioni che seguono.
È incontestato che fino al 28 febbraio 1999 le entrate dell’attore consisteranno nelle indennità giornaliere ricevute per titolo di malattia. L’assicurazione “Zurigo” corrisponde infatti all’assicu-rato, dal 17 febbraio 1997 e per un massimo di 730 giorni, ossia fino al 28 febbraio 1999, il 90% dello stipendio (doc. S, T e interrogatorio formale dell’attore, verbale del 26 marzo 1998, pag. 1 e 2). Come ha rilevato il Pretore, l’istruttoria non consente di determinare con precisione l’importo versato dall’assicurazione. Dall’attestato del 24 novembre 1997 (doc. T) risulta ad ogni modo un salario lordo annuo per il 1997 di fr. 88’218.–, pari a circa fr. 76’000.– netti, ossia fr. 6’333.– mensili. Le indennità di malattia, versate nella misura del 90% di quest’ultimo importo, ammontano di conseguenza a fr. 5’700.– e saranno corrisposte fino al 28 febbraio 1999. Dal 1° marzo 1999, per contro, il reddito dell’appellato diminuirà. La cassa pensioni ha riconosciuto invalido il suo assicurato e, una volta esaurito il diritto al versamento di indennità giornaliere dell’assicurazione malattia, gli verserà una rendita d’invalidità LPP equivalente al 50% del guadagno assicurato (lettera del 26 marzo 1998, doc. BB). Nel caso concreto, visto il guadagno assicurato dell’attore, tale importo corrisponderà a fr. 35’820.– annui (doc. DD), pari a una rendita mensile di fr. 2’985.–. A tale prestazione si aggiungerà la rendita presumibilmente versata dall’assicurazione invalidità. L’esito della domanda di prestazioni inoltrata dall’attore non è noto, ma egli medesimo ammette un reddito pensionistico di fr. 1’990.– mensili dal marzo 1999 (osservazioni all’appello, pag. 9). In conclusione, quindi, il reddito mensile determinante dell’attore ammonta a fr. 5’700.– fino al 28 febbraio 1999 e a fr. 4’975.– dal 1° marzo 1999 (rendita di invalidità LPP e rendita AI).
La situazione dell’appellato si modificherà ancora al momento del pensionamento per vecchiaia, il 21 maggio 2001, data alla quale maturerà il diritto a una rendita AVS. Come si è visto, l’interessato stesso ammette che tale prestazione ammonterà a fr. 1’990.– mensili (osservazioni all’appello, pag. 9). La rendita LPP, per contro, diminuirà notevolmente, almeno per quanto risulta dagli atti. L’avere di vecchiaia dell’attore è di fr. 230’938.– (doc. DD) e, applicando l’aliquota di conversione del 7.2% (art. 17 OPP2) prevista per il calcolo della rendita di vecchiaia, la rendita previdenziale annua sarebbe di fr. 16’627.– annui, pari a fr. 1’385.– mensili. Il reddito dell’ex marito ammonterà quindi a fr. 3’375.– mensili dal 1° giugno 2001 (fr. 1’990.– rendita AVS + fr. 1’385.– rendita LPP).
Il Pretore ha determinato in fr. 2’630.– il fabbisogno dell’attore fino al 28 febbraio 1999 (minimo esistenziale fr. 1’025.–, locazione fr. 860.–, premi di cassa malati fr. 264.–, assicurazione ED fr. 11.–, imposte fr. 470.–). Aggiungendo il noto supplemento del 20% su tutto l’ammontare, l’importo determinante per il calcolo della rendita di indigenza è di fr. 3’156.– mensili. Fino al pensionamento per vecchiaia, dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, il fabbisogno dell’appellato deve tuttavia essere maggiorato di fr. 238.–. Egli deve infatti versare fino al pensionamento un contributo AVS come persona senza attività lucrativa (art. 10 AVS e art. 28 OAVS: fr. 4’975.– x 12 x 20 = 1’194’000.–, ai quali corrisponde un contributo annuo di fr. 2’856.–, ossia fr. 238.– mensili). Il fabbisogno mensile dell’attore risulta quindi di fr. 2’868.–, cui va aggiunto il noto 20%, per un totale di fr. 3’441.– (arroton-dati). Dal 1° giugno 2001 il fabbisogno dell’ex marito diminuirà, non essendo più dovuti i contributi AVS. Anche le imposte diminuiranno a seguito della contrazione del reddito, sicché l’importo di fr. 270.– stimato dal Pretore appare adeguato alle circostanze. Si può quindi prevedere dal 1° giugno 2001 un fabbisogno dell’appellato pari a fr. 2’430.– mensili, che con il supplemento del 20% raggiunge fr. 2’916.–.
In sintesi, operate le rettifiche esposte in precedenza ai rispettivi fabbisogni e redditi, il quadro patrimoniale (mensile) delle parti si presenta come segue:
Fino al 28 febbraio 1999:
reddito del marito fr. 5’700.—
reddito della moglie fr. 1’122.50
fabbisogno del marito fr. 3’156.—
fabbisogno della moglie fr. 3’250.—
disponibilità del marito fr. 2’544.—
ammanco della moglie fr. 2’127.50
Dal 1° marzo al 30 settembre 1999:
reddito del marito fr. 4’975.—
reddito della moglie fr. 1’122.50
fabbisogno del marito fr. 3’441.—
fabbisogno della moglie fr. 3’250.—
disponibilità del marito fr. 1’534.—
ammanco della moglie fr. 2’127.50
Dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2001:
reddito del marito: fr. 4’975.—
reddito della moglie fr. 1’122.50
fabbisogno del marito fr. 3’441.—
fabbisogno della moglie fr. 3’061.—
disponibilità del marito fr. 1’534.—
ammanco della moglie fr. 1’938.50
Dal 1° giugno 2001:
reddito del marito: fr. 3’375.—
reddito della moglie fr. 1’122.50
fabbisogno del marito fr. 2’916.—
fabbisogno della moglie fr. 3’061.—
disponibilità del marito fr. 459.—
ammanco della moglie fr. 1’938.50
L’ex marito deve quindi versare all’appellante una rendita di indigenza di fr. 2’127.50 (fabbisogno dell’ex moglie fr. 3’250.–, meno il reddito di fr. 1’122.50), ma solo fino al 28 febbraio 1999. Il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può, in effetti, essere ridotto a vivere egli medesimo nell’in-digenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1996 pag. 130; Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Dopo il 1° marzo 1999, vista la riduzione del suo reddito, l’obbligato alimentare dovrebbe versare solo quanto eccede il proprio fabbisogno maggiorato del 20%, ossia fr. 1’534.– dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, e fr. 459.– dal 1° giugno 2001, data del pensionamento. Vista la grave situazione di indigenza dell’appellante, il primo giudice ha tuttavia imposto all’attore, per motivi di equità, di consumare la propria sostanza in ragione di fr. 100.– mensili fino al 31 luglio 2007, così da versare alla ex moglie un contributo più consistente. L’appellato, dal canto suo, ha dichiarato di aderire parzialmente al gravame, proponendo un contributo alimentare di fr. 559.– fino al 31 luglio 2007. Visto quanto sopra, la rendita mensile di indigenza in favore dell’appellante va stabilita in fr. 2’127.50 fino al 28 febbraio 1999, in fr. 1’634.– dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, in fr. 559.– dal 1° giugno 2001 fino al 30 settembre 2007 e in fr. 459.– dal 1° ottobre 2007. L’appello deve pertanto essere accolto entro tali limiti.
La domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti nella fattispecie i requisiti dell’indigenza e della probabilità di buon esito del gravame, quanto meno in misura parziale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
è tenuto a versare a __________ __________ nata __________ una rendita di indigenza (art. 152 CC), entro il 5 di ogni mese, di fr. 2’127.50 mensili al 28 febbraio 1999, di fr. 1’634.– mensili dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2001, di fr. 559.– dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2007 e di fr. 449.– in seguito. L’ammon-tare della rendita va adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1999 sulla base dell’indice di luglio 1998.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti per un mezzo a carico dell’appellante, e per essa a carico dello Stato, e per un mezzo a carico della controparte. Le ripetibili sono compensate.
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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