AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.148
Data decisione, Autorità: 24.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1998.00148
Lugano, 24 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se devono essere accolte le istanze di intersecazione del 26 ottobre 1998 e del 4 novembre 1998 presentate da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dall'unione è nato , l' __________ 1989. A quel tempo il marito era medico assistente in chirurgia presso l'Ospedale cantonale di __________; la moglie non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. Stabilitisi dapprima a __________, nell'agosto del 1994 i coniugi si sono trasferiti a __________, nel Canton __________. Dopo il 1° luglio 1994 __________ __________ ha lavorato nel reparto di chirurgia plastica dell'Ospedale cantonale di __________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 1994, quando la moglie è tornata a __________ con il figlio __________, mentre il marito ha traslocato a __________. Il 13 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994. In esito alla discussione sull'assetto provvisionale tenutasi quello stesso giorno, il marito ha accettato di versare un contributo indicizzato di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio.
B. Il 22 maggio 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo indicizzato di fr. 4000.– mensili per sé e uno di fr. 1500.– mensili per il figlio (fr. 1600.– dal novembre 1996), come pure il versamento di fr. 13 500.– in liquidazione del regime dei beni. __________ __________ ha aderito al divorzio e all'affidamento del figlio alla madre (riservato il suo diritto di visita); inoltre ha offerto un contributo mensile indicizzato di fr. 2000.– per la moglie fino al 31 dicembre 2000 e uno di fr. 1000.– per il figlio (con riserva di adeguamento dopo i 12 anni d'età), ma si è opposto a qualsiasi versamento in liquidazione del regime matrimoniale. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 18 gennaio 1996.
C. Durante l'istruttoria di merito, con decreto cautelare del 6 febbraio 1996 il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale, aumentando dal 1° luglio 1995 a fr. 3347.50 indicizzati il contributo mensile per la moglie e a fr. 1495.– indicizzati quello per il figlio. Appellatasi davanti a questa Camera, l'istante ha ottenuto il 28 aprile 1997 che il contributo alimentare per sé fosse portato a fr. 3710.– mensili indicizzati (inc. ..). Un ricorso di diritto pubblico da lei presentato contro tale sentenza è stato respinto dal Tribunale federale, in quanto ammissibile, il 14 luglio 1997. Successivamente, con decreto cautelare del 22 aprile 1997 il Pretore ha ridotto dal 1° agosto 1996 a fr. 3068.– il contributo mensile per la moglie e a fr. 965.– oltre gli assegni familiari quello per il figlio. Su appello della moglie tale decreto è stato confermato da questa Camera il 17 giugno 1997 (inc. ..). Un ricorso di diritto pubblico inoltrato da __________ __________ al Tribunale federale è stato respinto, in quanto ammissibile, con sentenza del 29 settembre 1997.
D. Nel frattempo, il 25 marzo 1997, __________ __________ ha mutato l'azione di divorzio in azione di separazione per tempo indeterminato. __________ __________ ha reagito il 15 aprile 1997 con una riconvenzione di divorzio, che il Pretore però ha dichiarato inammissibile con decreto del 16 giugno 1997. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 7 luglio 1998 __________ __________ ha chiesto che l'azione di separazione fosse dichiarata improponibile e che il matrimonio fosse sciolto per divorzio (subordinatamente che la separazione fosse limitata a un anno), che __________ fosse affidato alla madre (riservato il suo diritto di visita), che il contributo indicizzato per la moglie fosse stabilito in fr. 1435.– mensili fino al 31 dicembre 2000 e quello per il figlio in fr. 965.– mensili oltre assegni familiari (con riserva di adeguamento dopo il 12° anno d'età), opponendosi a qualunque versamento in liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale conclusivo del 9 luglio 1998 __________ __________ ha confermato, da parte sua, la domanda di separazione per tempo indeterminato e la domanda d'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre da definire tra le parti), ha postulato un contributo indicizzato per sé di fr. 3745.– mensile e uno per il figlio di fr. 1385.– oltre gli assegni familiari, rivendicando il versamento di fr. 13 500.– in liquidazione del regime matrimoniale. Al dibattimento finale del 14 luglio 1998 le parti hanno riaffermato le loro conclusioni.
E. Con sentenza del 14 agosto 1998 il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha affidato __________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha nominato al figlio un curatore con formazione psichiatrica. Inoltre ha fissato un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 3397.– mensili fino all'11 novembre 1999, di fr. 2897.– dall'11 novembre 1999 al 10 novembre 2002, di fr. 2867.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006, di fr. 2737.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007 e di fr. 3379.– dal 12 novembre 2007 in poi, stabilendo quello per il figlio in fr. 965.– mensili fino al 10 novembre 2002, in fr. 1025.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006 e in fr. 1285.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007, il tutto oltre gli assegni familiari. Infine __________ __________ è stato condannato a versare alla moglie, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, fr. 13 500.– in liquidazione del regime dei beni. La tassa di giustizia di fr. 1600.– e le spese di fr. 250.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 18 settembre 1998 nel quale chiede di limitare la durata della separazione a un anno, di ridurre il contributo indicizzato per la moglie a fr. 1422.– mensili fino al 10 novembre 2002, a fr. 1352.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006 e a fr. 1092.– dall'11 novembre 2006 in poi, di aumentare invece il contributo per il figlio a fr. 980.– mensili fino al 10 novembre 2002, a fr. 1040.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006 e a fr. 1300.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007, respingendo ogni altra pretesa avversaria. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1998 __________ __________ postula l'intersecazione di alcune affermazioni contenute nell'appello, di cui propone il rigetto.
G. __________ __________ ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello del 21 settembre 1998 inteso a ottenere l'aumento del contributo indicizzato in suo favore a fr. 3637.– mensili fino al 10 novembre 2002, a fr. 3607.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006, a fr. 3477.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007 e a fr. 4367.– dal 12 novembre 2007 in poi. Essa chiede altresì che durante il fine settimana il convenuto eserciti il diritto di visita a __________ e che non sia istituita alcuna misura di protezione in favore del figlio. In subordine essa conclude perché l'esercizio del diritto di visita sia sottoposto alla vigilanza della Delegazione tutoria di __________ o – in via ancor più subordinata – perché sia istituita una curatela educativa senza mansioni specifiche. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello.
H. Con istanza del 4 novembre 1998 __________ __________ sollecita l'intersecazione di talune espressioni contenute nelle osservazioni al suo appello. __________ __________ ha dichiarato il 9 novembre 1998 di opporsi all'intersecazione.
Considerando
in diritto: 1. L'attrice postula anzitutto l'intersecazione delle seguenti affermazioni:
– La mutazione dell'azione della moglie è esclusivamente volta a prolungare il periodo in cui potrà continuare a spillare soldi al marito sulla più agevole base legale dell'art. 163 CC (appello, pag. 7, punto 2.1);
– Vista la situazione economica della famiglia ed il modo in cui si torchia e si spreme il marito, non è veramente il caso di concedere dei lussi alla moglie (appello, pag. 10, punto 5 in fine);
– [Al marito] il diritto di visita al figlio – per esercitare il quale deve fare dei veri e propri rally attraverso le Alpi – viene regolarmente sabotato. D'altra parte invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta dal padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo. Tutto questo è insopportabile. Mandare subito a lavorare la signora __________ è dettato non solo dall'equità nei confronti del marito ma anche dal bene del figlio (appello, pag. 13, punto 8 in fine);
– Una volta di più controparte – vittima palese di una sorta di Petitionsneurose – critica una decisione del Pretore che avrebbe dovuto accettare con silente riconoscenza (osservazioni, pag. 5, punto 2.3 lett. c);
– L'appunto è insomma manifestamente infondato e chiaramente frutto della solita querulomania della signora __________ (osservazioni, pag. 5, punto 2.4 lett. d);
– La pretesa dell'appellante di fare la casalinga a vita – come se ciò fosse un diritto acquisito – è quindi aberrante e costituisce un vero e proprio autocertificato di indigenza caratteriale (osservazioni, pag. 6, punto 3.1 lett. d);
– Bene ha fatto quindi il Pretore a esigere dalla signora __________ un modesto sforzo in questa direzione, che avrà anche il benefico effetto secondario di allentare la pressione psicologica esercitata sul figlio dall'eccessiva assiduità materna (osservazioni, pag. 6, punto 3.1 lett. f);
– Infatti in quel caso il ragazzo qualche problema psicologico ce l'ha ed il curatore con formazione psichiatrica è probabilmente proprio quello che ci vuole (osservazioni, pag. 8, punto 4 lett. h).
Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC). I medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza devono essere osservate dai patrocinatori (art. 69 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, il giudice espunge espressioni che ledono l'onorabilità delle parti o dei loro patrocinatori. Non censura invece semplici giudizi di valore sul comportamento processuale avversario (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1, 2, 4 e 11 ad art. 68 CPC con richiami di giurisprudenza). In concreto le affermazioni riprodotte riescono, a tratti, inutilmente polemiche e nulla sussidiano al buon esito dell'appello. Non offendono tuttavia l'onorabilità, salvo la seconda frase della terza enunciazione e il finale della sesta. Simili invettive costituiscono un attacco personale e trascendono i limiti di quanto è seriamente tollerabile, anche nel quadro di schermaglie giuridiche dai toni accesi. Devono di conseguenza essere intersecate.
I. Sull'appello del marito
Il Pretore ha accolto l'azione di separazione per tempo indeterminato promossa dalla moglie e ha respinto la riconvenzione di divorzio presentata dal marito, giudicandola tardiva. A quest'ultimo riguardo l'appellante non impugna la sentenza del Pretore. Chiede soltanto, in appello, che la separazione sia limitata a un anno, poiché – sostiene – non ha alcun senso procrastinare un matrimonio ormai privo di contenuto. Egli soggiunge che il precedente su cui si è fondato il primo giudice (DTF 64 II 401 consid. 2) è superato dalla dottrina più recente, stando alla quale una separazione va limitata nel tempo qualora i coniugi non denotino più alcuna seria volontà di riconciliazione (appello, pag. 7, punto 2.1.3 lett. c). In realtà gli autori citati dall'appellante (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4ª edizione, pag. 172 seg. e Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 1 ad art. 147-148) richiamano solo la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una separazione va limitata nel tempo qualora una riconciliazione appaia verosimile. Certo, Gmür (in: Berner Kommentar, Berna 1923, n. 3 ad art. 147 CC) ed Egger (in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1936, n. 2 ad art. 147-148 CC) affermavano che non giova pronunciare una separazione per tempo indeterminato qualora ciò esplichi effetti negativi dal profilo economico e morale, soprattutto per quanto riguarda i figli. Il Tribunale federale ha poi precisato tuttavia, nella sentenza già citata, che non v'è motivo di limitare la durata di una separazione se non ove una riconciliazione appaia probabile. Per di più, l'appellante non spiega quali ripercussioni negative dispiegherebbe in concreto il perdurare del vincolo matrimoniale, in specie sul figlio. Anzi, sottolinea che l'imminente entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio gli consentirà di “andarsene per la sua strada, nolente o volente la moglie” (appello, pag. 7, punto 2.1.3 lett. d). Ne segue che, su questo punto, il ricorso non ha fondamento.
Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito mensile dell'appellante in fr. 7938.– netti mensili, ha determinato il fabbisogno minimo di questi in fr. 3468.– mensili, il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3289.– mensili e il fabbisogno in denaro del figlio, già dedotti gli assegni familiari percepiti direttamente dalla moglie, in fr. 965.– (fr. 1025.– dopo il compimento dei 13 anni e fr. 1285.– dal compimento dei 17 anni fino alla maggiore età). Egli ha ritenuto inoltre che, dal momento in cui il figlio avrebbe compiuto i 10 anni (11 novembre 1999), la moglie avrebbe dovuto attivarsi professionalmente ed essere in grado di guadagnare fr. 1000.– mensili. Ciò premesso, all'attrice moglie è stato riconosciuto un contributo mensile indicizzato di fr. 3397.– fino all'11 novembre 1999, di fr. 2897.– dall'11 novembre 1999 al 10 novembre 2002, di fr. 2867.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006, di fr. 2737.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007 e di fr. 3379.– dal 12 novembre 2007 in poi. In favore del figlio il Pretore ha stabilito un contributo mensile indicizzato di fr. 965.– fino al 10 novembre 2002, di fr. 1025.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006 e di fr. 1285.– dall'11 novembre 2006 alla maggiore età (11 novembre 2007).
L'appellante contesta anzitutto l'ammontare della pigione inserita dal Pretore nel suo fabbisogno minimo (fr. 887.50, ossia la metà del canone effettivo, poiché il convenuto vive con un'altra donna), asserendo ch'esso va aumentato a fr. 1155.– mensili, come quello riconosciuto alla moglie. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario, anche dal profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B. contro B., consid. 15b; v. pure Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34). Qualitativamente le parti vanno poste dunque al medesimo livello (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). Nel caso in cui un coniuge viva con una terza persona, inoltre, l'onere di alloggio non va più diviso a metà (come ha fatto ancora il Pretore), ma va inserito nel fabbisogno di tale coniuge l'importo per la locazione presumibile che sarebbe riconosciuto a costui qualora vivesse da solo (I CCA, sentenza del 7 giugno 1999 nella causa A. contro A., consid. 5a con riferimento). In concreto non risulta – né l'attrice pretende – che appartamenti di qualità analoga abbiano un costo sostanzialmente diverso a __________ o a __________. Quanto al maggior spazio che occorre all'attrice, affidataria del figlio, tale esigenza rientra nel fabbisogno in denaro del figlio, non in quello della madre. Non vi è quindi motivo per riconoscere all'appellante un onere di locazione inferiore a quello incluso nel fabbisogno minimo dell'attrice, di fr. 1155.– mensili. Al riguardo la censura dell'appellante merita accoglimento.
In merito al proprio fabbisogno l'appellante chiede altresì che il premio della cassa malati (fr. 215.60 mensili: doc. 49 e 50) sia equiparato a quello della moglie, dolendosi della circostanza che la franchigia annua di fr. 1200.– da egli assunta sulle spese mediche (per rapporto a quella di soli fr. 400.– stipulata dalla moglie: doc. W) non sia stata tenuta in alcun conto. In realtà ci si può interrogare se la parità di trattamento fra coniugi debba spingersi fino a garantire un'assoluta uguaglianza anche nelle coperture assicurative. Quand'anche ciò fosse, comunque sia, sarebbe spettato all'appellante dimostrare quale sarebbe stato l'ammontare del premio ch'egli avrebbe dovuto versare alla propria cassa malati nell'ipotesi in cui avesse limitato la franchigia a fr. 400.– annui. Parità di copertura non significa necessariamente, in effetti, parità di premio, tanto meno fra casse diverse. Invano si cercherebbe negli atti (o anche solo nelle allegazioni del convenuto) un riferimento qualsiasi a tale importo. E in mancanza di dati – che per altro l'appellante avrebbe potuto procurarsi agevolmente – il Pretore poteva senz'altro fondarsi sui premi effettivamente pagati, tanto più in questioni pecuniarie non disciplinate dal principio inquisitorio.
Sempre per quanto riguarda il proprio fabbisogno, l'appellante rivendica un'indennità di fr. 450.– mensili per spese di formazione. Ricorda che il testimone __________ ha stimato i suoi costi di aggiornamento professionale in circa fr. 5000.– annui (act. XIII, verbale di audizione rogatoriale del 17 dicembre 1996, risposta n. 11) e rimprovera al Pretore di avere ritenuto incomprovati tali oneri quantunque egli avesse postulato l'assunzione di una perizia. Anche tale argomentazione non appare destinata a miglior sorte. L'appellante trascura in effetti che una perizia non è destinata a rimediare un totale difetto di allegazione, tanto meno se si considera che nella fattispecie le spese di formazione sarebbero state documentabili (belegbar), come ha confermato lo stesso prof. __________ (verbale citato, loc. cit.). Incombeva dunque all'appellante specificare con un minimo di verosimiglianza gli oneri cui avrebbe dovuto far fronte ai fini di una formazione adeguata, precisando per lo meno quali strumenti egli avrebbe dovuto acquistare, quali corsi avrebbe dovuto frequentare, quali trasferte avrebbe dovuto affrontare e a quale costo. Giudicando non sufficientemente verosimile la spesa teorica di fr. 450.– mensili fatta valere dall'appellante, il Pretore ha dunque statuito correttamente.
Ancora in relazione al proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede che le spese di trasferta riconosciutegli dal Pretore (fr. 443.– mensili) siano portate a fr. 500.– mensili. Ci si può interrogare se la pretesa sia sufficientemente motivata, ove appena si consideri che l'appello si esaurisce in un “vedi docc. 41-51” (pag. 10 in nota). Sia come sia, i documenti 41-50 non sono di alcuna pertinenza. Quanto al doc. 51, esso consiste in un elenco delle spese per l'automobile, redatto dall'appellante medesimo, da cui risultano costi per fr. 505.85 mensili. Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inserite spese d'automobile solo ove questa sia destinata a trasferte professionali o all'esercizio del diritto di visita. L'uso del veicolo per altri scopi o per diporto non va in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (v. Rep. 1993 pag. 265). L'elenco dell'appellante non fa alcuna distinzione tra uso professionale (o finalizzato all'esercizio del diritto di visita) e uso privato. Riconoscendo fr. 443.– mensili su fr. 505.85 il Pretore ha quindi proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio che non presta il fianco ad alcuna critica.
Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha incluso, dal 16 aprile 1998, una spesa di fr. 400.– mensili per il leasing dell'automobile. L'appellante chiede che gli sia riconosciuto l'esborso effettivo di fr. 706.– mensili (doc. 62). Il primo giudice ha reputato la vettura in questione (una __________ "__________ ____________________ __________ __________ ", del valore di fr. 36 700.–) troppo costosa per le possibilità economiche dell'interessato (decreto, pag. 4 in alto). L'appellante rivendica la necessità di far capo a un veicolo "solido e di una certa potenza" per le lunghe trasferte che deve effettuare (appello, pag. 11 in alto). Non tenta nemmeno di spiegare, tuttavia, per quale motivo egli non avrebbe potuto scegliere un veicolo usato altrettanto solido e potente (come ha rilevato il Pretore), la cui quota di leasing avrebbe gravato sul bilancio per non più di fr. 400.– mensili. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
Infine l'appellante chiede, per quanto concerne il suo fabbisogno minimo, che il carico tributario sia portato da fr. 565.– a fr. 1400.– mensili (memoriale, pag. 12 in alto). Asserisce che determinante non è l'aggravio d'imposta effettivo, bensì l'onere fiscale medio a livello svizzero per un reddito come il suo, di fr. 115 000.– annui. L'opinione non può essere condivisa. Il carico tributario da inserire nel fabbisogno minimo di un coniuge ai fini dell'art. 163 CC non è un valore astratto, calcolato secondo criteri empirici, bensì un esborso reale, che il giudice determina in base agli atti o – mancando dati affidabili – secondo una cauta stima. Giustamente il Pretore si è fondato così, nella fattispecie, su cifre concrete. Cambiamenti durevoli e rilevanti potranno ancora essere fatti valere dall'appellante, se sarà il caso, chiedendo una modifica dei contributi alimentari (art. 153 cpv. 2 CC). Ciò vale in particolare se, come l’appellante assevera (senza specificare il suo assunto in cifre), nel prossimo periodo fiscale l’onere d’imposta risulterà assai più elevato (osservazioni all’appello dell’attrice, pag. 4 in basso). Allo stato attuale delle cose non v’è ragione oggettiva per scostarsi dal calcolo del Pretore (fr. 565.– mensili). Anche al riguardo la sentenza impugnata resiste perciò alla critica.
Per quanto riguarda la moglie, l'appellante assevera che costei potrebbe facilmente guadagnare fr. 1000.– mensili anche subito, "se solo si decidesse a darsi una mossa" (memoriale, pag. 13). Il Pretore si è attenuto al principio per cui una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale soltanto al momento in cui il figlio minorenne a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). Non vi è motivo per scostarsi da tale regola, tanto meno in caso di separazione, giacché il matrimonio continua a sussistere e la semplice fine della comunione domestica non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa, di conseguenza, può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo qualora ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Nemmeno l'appellante pretende che in concreto si ravvisino estremi siffatti.
Tra i redditi della moglie l'appellante comprende anche l'assegno familiare per il figlio, di fr. 210.– mensili (memoriale, pag. 12 in basso). A torto, poiché il contributo è riscosso bensì dalla moglie, ma beneficiario è il figlio __________. E siccome il Pretore ha già tolto al fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1175.– mensili) l'ammontare dell'assegno (decreto, pag. 6 in alto), il sussidio di fr. 210.– mensili non può più rientrare nel calcolo degli introiti familiari.
L'appellante chiede che la spesa di trasporto riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 200.– mensili) sia ricondotta a fr. 100.–. Su questo punto l'appello è fondato, giacché non si vede quale ragione oggettiva imporrebbe una modifica di quanto ha stabilito questa Camera nella sentenza del 17 giugno 1997 (consid. 4). La moglie non esercita alcuna attività lucrativa, abita in un'area urbana e non ha reso verosimile alcun cambiamento di rilievo per rapporto alla situazione che questa Camera si era trovata a valutare nel 1997. Non vi è ragione quindi per aumentare l'indennità di fr. 100.– mensili riconosciutale equitativamente a suo tempo per l'uso dei mezzi pubblici.
Per quanto concerne il figlio, l'appellante sostiene che le spese di alloggio comprese nel relativo fabbisogno in denaro vanno ridotte da fr. 495.– a fr. 300.– mensili (memoriale, pag. 8 in fondo), come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33). Egli trascura però che il Pretore ha maggiorato il fabbisogno in denaro del figlio tra i 7 e i 12 anni di età da fr. 980.– a fr. 1175.– (fr. 965.– più l'assegno familiare), quello tra i 13 e i 16 anni di età da fr. 1040.– a fr. 1235.– (fr. 1025.– più l'assegno familiare) e quello tra i 17 e i 18 anni da fr. 1300.– a fr. 1495.– mensili (fr. 1285.– più l'assegno familiare) per tener conto del reddito familiare (fr. 7938.– mensili) più alto di quello cui si rapportano le citate raccomandazioni (all'incirca fr. 7000.– mensili: si veda il calcolo a pag. 11 dell'edizione 1988, adattato al rincaro). In concreto le spese di alloggio comprese nel fabbisogno in denaro del figlio ammontano perciò, in proporzione, a fr. 360.– (7-12 anni), fr. 309.– (13-16 anni) e fr. 299.– (17-18 anni), non a fr. 495.– mensili. Quanto alla maggiorazione del fabbisogno per il figlio, l'appellante non spiega perché esso non dovrebbe essere ragionevolmente adeguato alla situazione economica della famiglia. Anzi, egli medesimo chiede di aumentare tale contributo a fr. 980.– mensili tra i 7 e i 12 anni, a fr. 1040.– mensili dai 13 ai 16 anni e a fr. 1300.– mensili dai 17 anni alla maggiore età. Non v'è motivo per respingere la richiesta, non contestata dall'attrice e senz'altro nell'interesse del figlio.
Da ultimo, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante insorge contro l'obbligo di versare alla moglie fr. 13 500.–, corrispondenti alla metà degli averi depositati a suo nome su un conto bancario di __________o. Egli ammette che “la pretesa è come tale fondata”, ma sostiene che “questo credito è stato consumato per il pagamento di spese (cfr. doc. 15), tra cui oneri fiscali precedenti la separazione” (memoriale, pag. 14 in basso). In realtà il doc. 15 (recte: 26) è un conteggio di esborsi familiari relativi al periodo da ottobre 1994 a marzo 1995 allestito dallo stesso appellante, privo dunque di valore probatorio. Comunque sia, il Pretore ha rilevato che la sostanza fiscalmente dichiarata dall'appellante il 1° gennaio 1995 ammontava a
fr. 27 011.– (doc. 32), sicché a quel momento il patrimonio era ancora intatto (sentenza, pag. 11 a metà). L’appellante nulla obietta al riguardo, né indica quando avrebbe affrontato le asserite spese. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra irricevibile.
II. Sull'appello della moglie
fr. 293.15 mensili dell'onere fiscale inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito. Fa notare che il primo giudice si è dipartito da tassazioni provvisorie del biennio 1997/98 (doc. 43, 45 e 45a) quando nel fascicolo processuale figura la tassazione ordinaria del medesimo periodo (doc. 44). La censura è fondata. Al convenuto giovi ricordare intanto che il carico tributario va considerato d'ufficio (DTF 114 II 393 consid. 4b; DTF del 14 luglio 1997 fra le stesse parti, consid. 2a), tant'è che sfiora la temerarietà ometterlo (DTF del 7 aprile 1999 in re Bernasconi, consid. 3c/aa). Poco importa quindi che esso sia stato fatto valere dall’attrice per la prima volta “in sede dibattimentale” (osservazioni all’appello, pag. 4). Ora, dalla tassazione definitiva prodotta dal marito stesso risulta un reddito di fr. 27 728.– annui ai fini dell'imposta cantonale e comunale (la sostanza è inferiore al minimo di legge), rispettivamente di fr. 27 538.– ai fini dell'imposta federale diretta. Applicati a tali importi, i prontuari agli atti danno aliquote del 4.2431% per l'imposta cantonale (doc. Z) e del 5.5254% per l'imposta comunale (doc. AA), onde un carico fiscale di fr. 1175.55, rispettivamente di fr. 1532.10 annui. A ciò si aggiungono – riconosciuti anche dalla moglie – l'imposta personale di fr. 24.–, l'imposta di culto di fr. 59.60, la tassa d'esenzione dal servizio pompieri di fr. 49.65 e la tassa d'esenzione dal servizio militare di fr. 550.75 (istanza di restituzione in intero del 10 febbraio 1998, pag. 2 in basso e 3 in alto). Quanto all'imposta federale diretta, essa risulta di fr. 124.80 annui (art. 36 cpv. 1 LIFD e art. 2 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo: RS 642.119.2). In definitiva l'aggravio tributario a carico del marito si rivela pertanto di fr. 3517.45 annui, ovvero fr. 293.15 mensili. Su questo punto l'appello è dunque provvisto di buon diritto.
L'appellante chiede che, dopo la maggiore età del figlio, sia incluso nel suo fabbisogno minimo l’intero onere di locazione (fr. 1650.– mensili), e non solo l’indennità di fr. 1155.– riconosciutale dal Pretore. La rivendicazione non è fondata. Già si è spiegato che in costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario, anche dal profilo logistico (sopra, consid. 4). Mal si intravede quindi perché l’appellante dovrebbe vedersi inserire nel proprio fabbisogno minimo una spesa per l’abitazione di gran lunga superiore a quella del marito. La quota per l’alloggio compresa nel fabbisogno del figlio (sopra, consid. 16) decadrà con la maggiore età di quest’ultimo, ma ciò non significa che l’appellante possa aumentare per questo solo motivo le proprie esigenze. Al riguardo la sentenza del Pretore riesce perciò ineccepibile.
Per quanto riguarda ancora il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore non ha considerato l'aumento del premio per la cassa malati, da fr. 385.40 a fr. 396.90 mensili. La doglianza è fondata, come risulta dalla polizza agli atti (doc. W assunto contestualmente all'istanza di restituzione in intero del 10 febbraio 1998). Il fabbisogno minimo in questione va quindi maggiorato di conseguenza.
Sempre per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'appellante chiede che le spese per i mezzi di trasporto riconosciute dal primo giudice nella misura di fr. 200.– mensili siano portate a fr. 400.–. Destituita di qualsiasi giustificazione oggettiva, la domanda è manifestamente infondata. Anzi, a tale proposito va accolto l'appello avversario, inteso al mantenimento della spesa a fr. 100.– mensili (sopra, consid. 12).
Si è già accennato al fatto che il Pretore ha imposto all'attrice di intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal momento in cui il figlio avrà raggiunto i 10 anni di età (sopra, consid. 10). Nell'appello l'interessata censura tale obbligo e sostiene che non le può essere imputato il guadagno di fr. 1000.– mensili incluso dal Pretore nel reddito familiare dopo l'11 novembre 1999 (appello, pag. 11 segg.), poiché ciò lederebbe il prescritto degli art. 163 e 176 CC. Inoltre essa fa valere, in estrema sintesi, di non poter più riprendere alcuna attività lucrativa, data la sua situazione personale. Ora, come si è già spiegato (consid. 10), un coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione, in linea di massima, solo qualora ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Il problema è di sapere se tale principio, non applicabile ai casi di divorzio (ove il coniuge che non ha ancora compiuto 45 anni è tenuto per principio, se i figli di cui deve occuparsi hanno raggiunto tutti i 10 anni di età, a reimpiegarsi professionalmente a metà tempo: DTF 115 II 11 consid. 5a), valga senza limiti, quanto meno finché le spese derivanti dalle due economie domestiche separate risultino coperte dal guadagno dell'altro coniuge. Sinora questa Camera non ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo.
La dottrina più aggiornata sembra distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconcilino, è giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appaia durevole e sembri perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, ciò appare meno ragionevole (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami). Nella fattispecie è pressoché escluso – né l'appellante pretende il contrario – che i coniugi, separati di fatto dall'ottobre 1994, possano riconciliarsi (tanto meno se si considera la litigiosità che ha contraddistinto l'intero processo davanti al Pretore). Anzi, il convenuto ha già annunciato a chiare lettere l'intenzione di chiedere il divorzio non appena sarà entrato in vigore il nuovo diritto (appello del marito, pag. 7 in fondo). La sorte del matrimonio è dunque segnata. Insistere nelle circostanze descritte per la conservazione dei ruoli assunti durante la vita in comune significherebbe tutelare nella sostanza un matrimonio che sussiste per mera forma. Ciò non avrebbe senso.
L'appellante obietta che, comunque sia, la sua formazione professionale si limita al fatto di avere frequentato vent'anni addietro la scuola per hostess della Swissair e di avere lavorato a tempo parziale, prima del matrimonio, come segretaria nello studio di ingegneria del padre (appello, pag. 14; act. VII, interrogatorio formale, risposta n. 6). Di ciò tuttavia il Pretore ha tenuto conto, limitando a fr. 1000.– mensili il suo guadagno potenziale, cifra che non offende sicuramente la comune esperienza. Quanto allo stato di salute dell'attrice, essa risulta bensì avere subito un'operazione per ernia del disco (appello, loc. cit.), ma non consta che ne siano derivate conseguenze invalidanti o che a 40 anni la sua abilità lavorativa sia in qualche modo compromessa. Che poi le prospettive di guadagno del marito siano buone già a breve termine è possibile, ma ciò non significa che l'attrice debba ritenersi esonerata dall'intraprendere quanto si possa ragionevolmente attendere da lei per sopperire alle proprie esigenze. Nemmeno la pretesa colpa del marito, a supporre che influisca sulla commisurazione di un contributo a mente dell'art. 163 CC, può conferire al matrimonio la valenza di un'assicurazione per perdita di sostegno. Ne segue che in proposito, lungi dall'apparire inadeguato, il giudizio del Pretore sfugge a ogni rimprovero.
a) periodo fino al 10 novembre 2002:
reddito del marito fr. 7938. —
reddito della moglie fr. 1000.—
fr. 8938.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3473.75
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 980.—
fr. 7654.15 mensili
eccedenza fr. 1283.85 mensili
metà eccedenza fr. 641.90 mensili
spettanza del marito:
fr. 3473.75 + fr. 641.90 = fr. 4115.65 mensili
contributo per il figlio: fr. 980.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 641.90 ./. fr. 1000.– = fr. 2840.— mensili
(arrotondati)
b) periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006:
reddito del marito fr. 7938. —
reddito della moglie fr. 1000.—
fr. 8938.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3473.75
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 1040.—
fr. 7713.75 mensili
eccedenza fr. 1224.25 mensili
metà eccedenza fr. 612.10 mensili
spettanza del marito:
fr. 3473.75 + fr. 612.10 = fr. 4085.85 mensili
contributo per il figlio: fr. 1040.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 612.10 ./. fr. 1000.– fr. 2810.— mensili
(arrotondati)
c) periodo dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007:
reddito del marito fr. 7938. —
reddito della moglie fr. 1000.—
fr. 8938.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3473.75
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fabbisogno del figlio (dedotti gli assegni familiari) fr. 1300.—
fr. 7974.15 mensili
eccedenza fr. 963.85 mensili
metà eccedenza fr. 481.90 mensili
spettanza del marito:
fr. 3473.75 + fr. 481.90 = fr. 3955.65 mensili
contributo per il figlio: fr. 1300.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 481.90 ./. fr. 1000.– = fr. 2680.— mensili
(arrotondati)
d) periodo dal 12 novembre 2007 in poi:
reddito del marito fr. 7938. —
reddito della moglie fr. 1000.—
fr. 8938.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3473.75
fabbisogno minimo della moglie fr. 3200.40
fr. 6674.15 mensili
eccedenza fr. 2263.85 mensili
metà eccedenza fr. 1131.90 mensili
spettanza del marito:
fr. 3473.75 + fr. 1131.90 = fr. 4605.65 mensili
contributo per la moglie:
fr. 3200.40 + fr. 1131.90 ./. fr. 1000.– = fr. 3330.— mensili
(arrotondati)
a) Il Pretore ha constatato nella fattispecie che i rapporti fra le parti si sono acuiti al punto da rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto di visita da parte del convenuto. Tale stato di cose pregiudica il bene del ragazzo, il quale in una situazione del genere teme di incontrare il padre per non dispiacere alla madre. La quale, da parte sua, rifiuta anche il consiglio di specialisti, ponendo il figlio in un conflitto di lealtà che il ragazzo non è in grado di gestire. Perché ______ impari ad affermare la propria personalità e a capire che la disputa fra genitori non lo riguarda, né egli può placarla, il Pretore ha ordinato la nomina di un curatore con formazione psichiatrica a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC. Egli ha precisato che compito dello specialista sarebbe stato quello di svolgere una psicoterapia con il ragazzo, insegnandogli "ad affrontare senza timore i dissidi dei genitori, a dire con maggiore schiettezza che cosa pensa, e a capire che lui non è né alla radice dei dissidi (…) e neppure è in grado di lenirli" (sentenza, pag. 11 segg. e dispositivo n. 3).
b) Il giudice del divorzio può nominare un curatore affinché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv. 1 CC). Al curatore possono essere conferiti speciali poteri, tra cui la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC). Accertato che nella fattispecie risultava inutile esortare l'attrice, insensibile anche a consigli specialistici, il Pretore è intervenuto direttamente a sostegno del figlio, perché questi impari ad accettare senza timori le visite del padre. L'appellante non nega – né potrebbe seriamente – le difficoltà verificatesi nell'esercizio del diritto di visita. Pretende nondimeno che il figlio rifiuta di recarsi dal padre ritenendosi abbandonato, dopo che il genitore aveva rinunciato a fargli visita a __________ e aveva diradato anche le chiamate telefoniche. Simili argomenti sono chiaramente smentiti però dallo specialista dott. __________ , il quale ha avuto modo di chiarire che il figlio “ha un grande interesse per il padre, e non ha, di per sé delle obiezioni particolari da fare sul fatto di recarsi in vacanza o altrove con suo padre. Il problema è che __________ teme che questo suo orientamento sia all'origine dei dissidi familiari. È chiaro che, obiettivamente, non lo è affatto, tuttavia è vero che la situazione a volte può sembrare proprio così” (lettera dell'8 luglio 1998 nell'incarto provvisionale ..). Invano l'appellante si diffonde – non senza prolissità – in una sua interpretazione dei fatti, addebitando al convenuto tutta la responsabilità delle contingenze. Lo specialista interpellato dal Pretore è stato chiaro nella diagnosi e preciso nella risposta: il figlio versa in un conflitto di lealtà che non può superare da sé solo. Ciò rende necessarie misure a sua protezione.
c) Che l'attrice sia rimasta sorda anche ai consigli del dott. __________ __________, il quale la sollecitava a far seguire il figlio da uno psicoterapeuta e a rivolgersi a uno specialista che le spiegasse quali sono le esigenze interiori del bambino non è contestato nell'appello. A ragione il Pretore ha ritenuto inutile quindi impartire istruzioni all'attrice (art. 307 cpv. 3 CC) e insufficiente designare un curatore incaricato di "consigliare e aiutare" l'affidataria nella cura del figlio (art. 308 cpv. 1 CC). Occorreva soccorrere il figlio direttamente e a tale scopo il Pretore ha applicato a giusto titolo l'art. 308 cpv. 2 CC, designando un curatore. Ma proprio perché il figlio necessita di protezione specialistica, atta a corroborare e a sviluppare la sua personalità, a fugare falsi sensi di colpa e paure ingiustificate, tale compito non poteva essere affidato a un curatore sprovvisto di formazione specifica. L'appellante censura il provvedimento come "coattivo" (appello, pag. 20 in basso). Dimentica però che, data la sua renitenza, per forza di cose la terapia non può essere rimessa al suo buon volere. Dato poi che non è possibile pronosticare la durata della cura, non si può nemmeno limitare a priori la durata del provvedimento: spetterà al curatore, al momento debito, comunicare all'autorità tutoria il raggiungimento dello scopo.
d) Pure destinata all'insuccesso è la richiesta di limitare ai dintorni di __________ l'esercizio del diritto di visita durante il fine settimana. Non si scorge in effetti ragione – né l'appellante invoca alcuna giustificazione oggettiva – per vietare al convenuto di fare una gita con il figlio o di prendere il figlio con sé a __________, sempre che il ragazzo non si opponga. Tutt'al più si tratterà di definire i modi e i tempi delle trasferte, che non devono risultare eccessivamente gravosi. Non si deve disconoscere in ogni modo che ______ ha oggi dieci anni e non risulta di salute cagionevole. Una certa libertà di movimento potrà quindi giovargli e favorire l'intesa con il padre. Data la distanza fra __________ e __________, appare anzi opportuno che egli abbia anche la possibilità – dandosene le condizioni – di rimanere qualche giorno dal genitore. In caso di disaccordo su tempi e modi deciderà caso per caso l'autorità tutoria, sentito il curatore.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Le istanze di __________ __________ sono parzialmente accolte, nel senso che sono intersecati nell'appello di __________ __________, rispettivamente nelle osservazioni di __________ __________ all'appello avversario, i seguenti passaggi in corsivo:
– D'altra parte invece alla signora __________– ricca ereditiera verosimilmente mantenuta dal padre – si concede ancora un anno per fare l'oziosa mammetta dedita esclusivamente ad asfissiante e controproducente “cura” del figlio che, guarda caso, tale cura ha già ridotto a punto tale da avere bisogno dello psicologo (appello, pag. 13, punto 8 in fine);
– La pretesa dell'appellante di fare la casalinga a vita – come se ciò fosse un diritto acquisito – è quindi aberrante e costituisce un vero e proprio autocertificato di indigenza caratteriale (osservazioni all'appello, pag. 6, punto 3.1 lett. d).
Per il resto le istanze sono respinte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 980.– fino al 10 novembre 2002;
fr. 1040.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006;
fr. 1300.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007.
Il contributo è ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo e va adeguato la prima volta il 1° gennaio 1999 sulla base dell'indice relativo all'agosto del 1998.
fr. 2840.– fino al 10 novembre 2002;
fr. 2810.– dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2006;
fr. 2680.– dall'11 novembre 2006 all'11 novembre 2007;
fr. 3330.– dal 12 novembre 2007 in poi.
Il contributo è ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo e va adeguato la prima volta il 1° gennaio 1999 sulla base dell'indice relativo all'agosto del 1998.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
III. Gli oneri processuali dei due appelli, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 1600.–
b) spese complessive fr. 100.–
fr. 1700.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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