AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.149
Data decisione, Autorità:
02.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00149
Lugano
2 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
. (sostituzione del tutore e consultazione di atti) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, che oppone
__________ , __________ -
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________ __________)
al tutore __________ , __________
-
e alla Delegazione tutoria di __________
-__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la
decisione emanata il 28 agosto 1998 della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 18 settembre 1998 presentato dalla Delegazione
tutoria di __________ -__________ contro la medesima decisione;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ________ è nato nel 1973 da un parto estremamente
travagliato, ha avuto uno sviluppo psicomotorio rallentato e presenta limitate
capacità intellettive. La madre, caduta in coma dopo il parto, è morta a
distanza di due anni. Sin dalla nascita __________ __________ ha vissuto dai
nonni paterni e dalla zia __________ __________ in __________. Ha poi frequentato
le scuole speciali presso l'Istituto __________ __________ __________ di
__________ __________ e il 1° luglio 1992, con l'interessamento del padre
__________ __________, ha iniziato un inserimento professionale presso
l'Azienda __________ __________ __________ di . Invalido al 70%,
__________ __________ è attualmente beneficiario di una rendita AI. Il 20 settembre
1993 la Delegazione tutoria di __________ - ha istituito a favore di
__________ __________, dal 7 gennaio 1993, una tutela volontaria (art. 372 CC),
designando il padre __________ __________ come tutore.
B. A
seguito di asserite irregolarità da parte di __________ __________ nella gestione
della tutela, il 26 marzo 1996 __________ __________ ha preso il pupillo con sé
a __________ e ha chiesto l'intervento della Delegazione tutoria di __________
-__________. Il 29 marzo successivo questa ha confermato il tutore in carica e
ha ingiunto a __________ __________ di riconsegnare il pupillo al padre. Contro
tale decisione __________ __________ e __________ __________ sono insorti il 1°
aprile 1996 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso – la sostituzione del tutore e la facoltà per il pupillo
di restare a __________ con gli zii e la nonna (nel frattempo trasferitasi anch'essa
a __________, presso la figlia). Il 5 aprile 1996 l'autorità di vigilanza ha
respinto l'istanza di effetto sospensivo.
C. Il
28 ottobre 1996 __________ __________ si è rivolto al tutore e alla Delegazione
tutoria chiedendo di consultare, con l'assistenza dell'avvocato __________
__________, l'incarto che lo concerne. Il 4 novembre successivo il pupillo ha
inoltre invitato il tutore a pagare varie fatture mediche, rimaste scoperte.
Visto il rifiuto del tutore di dare seguito alle richieste, __________
__________ si è nuovamente rivolto alla Delegazione tutoria, ribadendo le sue
domande. Con risoluzione del 13 maggio 1997 l'autorità tutoria ha respinto
l'istanza e ha negato a __________ __________ la facoltà di compulsare
l'incarto, non essendo l'avv. __________ __________ autorizzato dal tutore a
rappresentare il pupillo.
D. __________
__________ ha impugnato il 30 maggio 1997 la decisione dell'autorità tutoria
davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento della decisione e l'avvio
di un'inchiesta a carico del tutore per verificarne l'inadempienza. Statuendo
il 28 agosto 1998, la Sezione degli enti locali ha accolto sia il ricorso del
1° aprile 1996 che quello del 30 maggio 1997 di __________ __________, ordinando
la sostituzione del tutore con un collaboratore dell'Ufficio cantonale del
tutore ufficiale e autorizzando l'avv. __________ __________ a consultare gli
atti concernenti il pupillo. Non sono state prelevate spese, ma la Delegazione
tutoria è stata condannata a versare al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.
__________ è insorto con un appello del 17
settembre 1998 nel quale chiede “che la decisione della Sezione degli enti
locali sia respinta”. Anche la Delegazione tutoria ha interposto appello il 18 settembre
1998, postulando la conferma di __________ __________ come tutore. Nelle sue
osservazioni del 14 ottobre 1998 __________ __________ conclude per il rigetto
di entrambi gli appelli.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
di __________ __________
in diritto: 1. La ricevibilità di un appello va esaminata d'ufficio. Ora, l'atto di
appello deve contenere l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata
che si intendono censurare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Se tale requisito
manca, l'appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). La sanzione della nullità va
nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto,
sebbene impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di
primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui
irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 309 CPC). In concreto dall'insieme
del ricorso si desume senza equivoco la volontà di __________ __________ di
opporsi alla sua revoca dalla funzione di tutore del figlio: entro questi
limiti l'appello può essere esaminato nel merito. L'appellante non contesta
invece la facoltà per il pupillo di consultare gli atti del tutore, di modo che
tale questione non merita particolare disamina.
-
I
documenti nuovi prodotti con l'appello e con le osservazioni sono ammissibili.
Tutta la procedura di interdizione è governata in effetti, per diritto
federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/
Murer, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami).
-
L'autorità di vigilanza ha accertato che il pupillo ha ripetutamente
dichiarato, sia per iscritto sia oralmente, di non volere il padre quale
tutore, di non voler tornare con lui a __________ e di trovarsi bene a
__________, dove risiede con la nonna e la zia. Essa ha altresì rilevato
l'esistenza di una seria collisione di interessi e una chiara inimicizia fra
pupillo e tutore, ciò che giustificava la sostituzione di quest'ultimo con un
collaboratore dell'Ufficio cantonale del tutore ufficiale.
-
L'appellante
sostiene che il figlio non ha la capacità di discernimento e che il proprio
agire non è autonomo, ma è influenzato dagli zii, i quali nel marzo 1996 l'hanno
portato via da __________ e condotto a __________, facendogli perdere il lavoro
presso l'Azienda __________ __________ di __________. Per il tutore, il pupillo
non necessita di un avvocato “in quanto non è in grado di capire i motivi per
cui i suoi zii glielo hanno imposto” e nega che vi sia inimicizia,
rispettivamente un conflitto di interessi con il tutelato. Sostiene inoltre che
la gestione della tutela è corretta, visto che egli versa ogni mese il premio
dell'assicurazione malattia, riversa regolarmente l'eccedenza dell'indennità AI
sui libretti di risparmio intestati al pupillo e conserva in perfetto stato i
beni mobili e immobili di proprietà del figlio. Rileva infine che il mancato
pagamento delle fatture mediche è dovuta al suo mancato consenso alle visite
cui il figlio è stato costretto a sottoporsi.
-
Per
l'art. 384 n. 3 CC la persona che ha un'inimicizia con il tutelato non
può essere designata tutore: ove l'inimicizia sorga durante la tutela, il
tutore deve dimettersi (art. 443 cpv. 1 CC). Se non lo fa, la Delegazione
tutoria, il tutelato stesso – se è capace di discernimento – e ogni interessato
possono chiederne la rimozione (art. 420 cpv. 1 CC; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1992, pag.
38 n. 50, pag. 39 e 40 n. 59 e 61, pag. 41 n. 65). In concreto il pupillo
stesso chiede la sostituzione del tutore (lettera del 30 marzo 1996 allegata al
ricorso del 1° aprile 1996, doc. 3 del fascicolo R.25.1996: “Ho chiesto la
tutela volontaria e visto che non voglio andare ad abitare con la mia matrigna
e con mio padre, revoco con effetto immediato la tutoria a __________
__________ ”). Ciò premesso, si tratta di accertare se la manifestazione di
volontà dell'interessato sia stata espressa con la necessaria capacità di
discernimento.
a) È incapace di discernimento la persona carente di uno dei due
elementi che caratterizzano la capacità di giudizio, ovvero la facoltà
conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. Il discernimento
è una nozione relativa, che si determina con riferimento all'atto concreto in
questione e che dipende pertanto dalla natura e dall'importanza dell'atto da
compiere (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss
des Personenrechts, 3a edizione, pag. 70; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna
1995, pag. 28 n. 82 e 82a). Qualora il pupillo intenda esercitare diritti
inerenti alla personalità o contestare decisioni del tutore, rispettivamente
della Delegazione tutoria (art. 420 cpv. 2 CC, art. 54a LAC e 47 del
Regolamento sulle tutele e curatele), non vanno poste esigenze troppo elevate
per riconoscergli la capacità di discernimento (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
Basilea 1999, n. 28 ad art. 420 CC in fine; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 28 n. 82a; DTF 109 II 276 in basso).
b) Dagli
atti si evince che l'interessato, visitato dal dott. __________ -__________
__________ e dal dott. __________ __________, risulta in grado di discernere,
di esprimersi correttamente e di formulare con chiarezza la propria volontà e i
propri timori (rapporto 11 aprile 1996 del dott. __________ e certificato 18
aprile 1996 del dott. __________, doc. I allegato alle osservazioni del 14/15
ottobre 1998 di __________ __________). Personalmente sentito dall'autorità di
vigilanza il 26 marzo 1998, il pupillo ha dichiarato di trovarsi bene a
__________, di essere “assolutamente certo di non voler tornare a stare a
__________ ”, di non avere alcun contatto con il padre e che “neppure desidero
averne, almeno fintanto che le cose non vanno un po' a posto”, soggiungendo di
desiderare che “qualcun altro assumesse il mandato di tutore. Vorrei che questo
lo facesse la zia __________ ” (doc. 6 del fascicolo R.106.1997). Nelle
circostanze descritte ben si può ritenere che la richiesta di cambiamento del
tutore sia stata espressa con sufficiente capacità di discernimento. La domanda
va di conseguenza esaminata. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, in
procedure relative a diritti strettamente legati alla personalità il Tribunale
federale entra nel merito dei rimedi esperiti anche se dagli atti emerge
un'incapacità di discernimento dell'interessato, poiché solo in tal modo è
possibile garantire alla parte la possibilità di procedere in lite e di difendersi
(DTF 118 Ia 239 consid. 3a). Anzi, in casi simili è assicurata anche la facoltà
di incaricare un avvocato (Geiser,
op. cit., n. 29 ad art. 420 CC; DTF 120 Ia 371 consid. 1a; 112 IV 10 consid. 1
con rinvii; RDAT I-1999 pag. 222 consid. 3). In concreto, dunque, l'interessato
ha il diritto di farsi assistere da un legale nella presente procedura.
-
Per
l'art. 384 n. 3 CC l'inimicizia presuppone l'esistenza di seri contrasti fra il
tutore e il pupillo (ad esempio per continui litigi, odio, invidia o avversione
insormontabile) o fra il tutore e i familiari (Murer/Schnyder
, op. cit., n. 32 ad art. 384 CC in fine; Good,
op. cit., pag. 50 n. 102). Semplici e momentanee divergenze di opinione non
bastano. Occorre un conflitto come tale, mentre le ragioni alla base del
dissidio sono irrilevanti. L'inimicizia può infatti essere unilaterale: è
sufficiente che il pupillo o il tutore, a torto o a ragione, attestino
l'esistenza di un conflitto personale – e non dunque, per il pupillo, di
un'avversione nei confronti di ogni tutore o della tutela in quanto tale – nei
termini appena evocati. La nozione va interpretata in modo esteso: determinante
è il fatto che gli attriti impediscano il compimento del lavoro comune, la collaborazione
fra tutore e pupillo essendo indispensabile per il buon funzionamento della
tutela (Murer/ Schnyder, op. cit., n. 32 e 33 ad art.
384 CC; Dischler, Die Wahl des
geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 132 n. 328 e pag. 65 n. 163; Good, op. cit., pag. 50 e 51 n.
102-105; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 353 n. 927).
-
In
concreto risulta che dal mese di marzo 1996 le relazioni fra l'appellante e il
figlio sono pressoché nulle (doc. 6, pag. 1 del fascicolo R.106.1997) o molto
conflittuali (doc. C1 allegato alle osservazioni del 14/15 ottobre 1998 del
pupillo). Su questioni fondamentali le posizioni sono inconciliabili. Intanto
il pupillo ha più volte ribadito di voler restare a __________ con la nonna e
la zia (lettera del 30 marzo 1996 allegata al doc. 1 nel fascicolo R. 25.1996;
lettera del 4 luglio 1996 doc. B2 allegato alle osservazioni del 14/15 ottobre
1998 di __________ __________; doc. 6, pag. 1 del fascicolo R.106.1997), mentre
il tutore, non contestando che il figlio è ben curato (ricorso pag. 3), chiede
di farlo tornare a Torricella. Non si vede tuttavia perché la libera scelta del
tutelato sarebbe pregiudizievole per il bene del medesimo. Al proposito la
posizione del tutore non è quindi condivisibile.
Anche per
quanto concerne la questione del lavoro, le divergenze risultano insanabili: il
tutore pretende di obbligare il figlio a lavorare presso l'Azienda __________
__________ di __________ (doc. 12 del fascicolo
..), mentre il figlio è assolutamente contrario.
Non per ozio (doc. 6 del fascicolo ..), ma per il
desiderio di posti di lavoro "più qualificati, redditizi e
gratificanti" (doc. 14 del fascicolo ..__________). Se
poi si pensa che quando risiedeva a __________, dopo una settimana di duro
lavoro, il sabato e la domenica il padre lo obbligava a lavorare per lui
facendogli fare i lavori più faticosi, "senza darmi un centesimo non di
paga ma almeno di incitazione" (osservazioni al ricorso, pag. 5), la
posizione del figlio può anche risultare comprensibile e non come una manifestazione
di poco zelo.
Dagli
atti risulta altresì che il tutore si è rifiutato di pagare le prestazioni di
alcuni medici che hanno visitato il figlio. Tale diniego non è per nulla
legittimo, ove appena si consideri che l'intervento del dott. __________ era dovuto
al fatto che il tutore contestava – a torto – la capacità di discernimento del
figlio. La consultazione, poco importa se sollecitata dal pupillo o da terzi,
si è appunto resa necessaria per accertare tale facoltà. Le altre visite mediche
(dott. __________ e dott. __________) appaiono normali esami di controllo che
si sarebbero comunque resi necessari.
Infine il
rifiuto al figlio di consultare gli atti tutori assistito da un legale di
fiducia con sterili argomentazioni di natura formale (assenza di consenso da
parte sua) ha acuito il conflitto e minato il rapporto di fiducia fra le parti,
anche perché il pupillo può delegare il diritto di consultare gli atti della
gestione contabile (art. 413 cpv. 3 CC) a un suo rappresentante (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag.
371 n. 1001a con riferimento; Guler
in: Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1999, n. 13 ad art. 413 CC).
Poco importa che la gestione amministrativa della tutela sia, a dire dell'appellante,
perfetta: nella fattispecie ormai manca totalmente la collaborazione fra le
parti, sicché la tutela non può essere continuata. Ne segue che la decisione
dell'autorità di vigilanza resiste alla critica e l'appello deve pertanto
essere respinto.
II. Sull'appello
della Delegazione tutoria
- Le parti in lite sulla dimissione del tutore sono, in concreto il pupillo
e il tutore, non la Delegazione tutoria, autorità giudicante nei ricorsi
promossi dal pupillo contro le decisioni del tutore (art. 420 cpv. 1 CC). Su
questo punto l'appello si rivela perciò irricevibile. Per quel che riguarda la
condanna al versamento di ripetibili, il ricorso della Delegazione tutoria,
toccata dalla decisione impugnata, è invece ammissibile (Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 420).
Se non che, a un esame sommario pregiudiziale la decisione dell'autorità di
vigilanza appare ineccepibile, ragione per cui nella misura in cui ha insistito
a torto nel negare al tutelato la consultazione degli atti (osservazioni 19
giugno 1997, doc. 3 nel fascicolo ..__________) la
Delegazione è risultata soccombente. E siccome __________ __________ si è
dovuto rivolgere a un avvocato per la stesura del ricorso, giustificata appare
anche l'attribuzione di ripetibili (art. 54b LAC). La decisione
impugnata, su questo punto, merita dunque conferma.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a
carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ un'adeguata
indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello presentato
dalla Delegazione tutoria, date le particolarità del caso si può eccezionalmente
prescindere dal prelevare spese. Essa rifonderà nondimeno a __________
__________ un'indennità per ripetibili che tiene conto dell'impegno profuso
nella stesura delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________
__________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello di __________ __________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà __________ __________ __________
fr. 500.– per ripetibili.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello della Delegazione tutoria di __________
-__________ è respinto.
-
Non si
prelevano tasse né spese. La Delegazione tutoria di __________ -__________
rifonderà a __________ __________ fr. 200.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ , __________ ();
, __________ -;
–
Delegazione tutoria di __________ -__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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