AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.15
Data decisione, Autorità: 23.07.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00015
Lugano 23 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 19 novembre 1992 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 19 gennaio 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 gennaio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1943) si sono sposati il __________ 1972. Dalla loro unione sono nati __________ (1972) e __________ (1976). Il marito è contitolare di una ditta che commercia __________ e __________ __________, la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati di fatto dal 1992.
B. Il 20 maggio 1992 __________ __________ ha chiesto il tentativo di conciliazione e il 17 giugno successivo ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 giugno 1992. Il giorno stesso ha avuto luogo la discussione sulla cautelare, durante la quale anche la moglie ha sollecitato, tra l’altro, una provvigione ad litem di fr. 5’000.–. Con decreto del 7 settembre 1992 il Pretore ha accolto la richiesta, confermata da questa Camera il 30 luglio 1993 (I CCA /).
C. Con petizione del 19 novembre 1992 __________ __________ ha postulato il divorzio. __________ __________ vi si è opposta e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, oltre il versamento di fr. 2’000’000.– in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno mantenuto le loro domande e all’udienza preliminare del 10 gennaio 1994 hanno notificato numerosi mezzi di prova. Con decreto cautelare del 18 gennaio 1994, confermato da questa Camera il 24 febbraio 1994 (I CCA /), il Pretore ha obbligato il marito a erogare alla moglie, in esito a una sua istanza provvisionale del 4 ottobre 1993, una seconda provvigione di causa di fr. 20’000.–. Il 26 settembre 1995 l’avv. __________ __________, patrocinatore della moglie, ha comunicato alla Pretura di rinunciare al mandato. Gli è subentrato l’avv. __________ __________.
D. Il 30 settembre 1996 __________ __________ ha postulato altri fr. 10’000.– a titolo di provvigione ad litem, argomentando di non essere in grado di far fronte altrimenti all’anticipo di fr. 10’000.– per le spese peritali, richiesto dal Pretore il 26 agosto 1996. Il convenuto si è opposto alla richiesta. Alla discussione finale provvisionale del 16 dicembre 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 9 gennaio 1998, il Pretore ha accordato alla moglie una (terza) provvigione ad litem di fr. 10’000.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro il predetto decreto è insorto __________ __________ con un appello del 19 gennaio 1998 nel quale conclude perché, in riforma del giudizio impugnato, la richiesta di provvigione ad litem sia respinta. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la richiesta di provvigione ad litem, destinata a consentire all’istante il versamento fr. 10’000.– per l’anticipo di spese peritali, reputando che l’interessata avesse nel frattempo consumato le provvigioni accordatele il 7 settembre 1992 (fr. 5’000.–) e il 18 gennaio 1994 (fr. 20’000.–). A mente del Pretore la somma di fr. 25’000.– non copriva infatti gli oneri di patrocinio maturati e l’istante non poteva far fronte all’anticipo richiesto. Né si poteva ragionevolmente pretendere che l’istante ipotecasse ulteriormente la sua proprietà di __________ (particella n. __________RT), il fondo essendo già pesantemente gravato, e nemmeno che disponesse ancora della somma di fr. 20’000.– ricavata dall’ alienazione di una quota di comproprietà del fondo n. __________RFP di __________a, ricevuta prima del 12 novembre 1991.
La provvigione ad litem, come indica il suo nome, è un semplice anticipo destinato a coprire i costi della causa di stato e non esclude un eventuale rimborso al termine del processo. Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto bensì il giorno della litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC), tuttavia il costo di una causa di separazione o di divorzio è ancora un debito dell’unione coniugale. Il coniuge che ha stanziato una provvigione ad litem può chiedere perciò al giudice del divorzio (non al giudice delle misure provvisionali) che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 120 [1998] 155). Il giudice del divorzio deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza e dell’am-montare dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 553 con richiami). A conclusione della procedura di divorzio le parti potranno quindi regolare i reciproci rapporti di dare e avere, nel caso in esame, a dipendenza dell’esito delle rispettive domande di giudizio.
L’appellante si oppone al versamento di una nuova provvigione ad litem, argomentando anzitutto che l’importo di fr. 20’000.– ricevuto dalla moglie considerava già tutti gli elementi suscettibili di incidere sui costi della causa, compresa la lunga istruttoria, le laboriose perizie e le pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
a) Nella sentenza del 24 febbraio 1994 questa Camera aveva confermato la provvigione di fr. 20’000.– concessa dal Pretore poiché la causa appariva litigiosa, complessa, e l’istrutto-ria si preannunciava lunga, laboriosa, sicché l’onorario del legale si sarebbe potuto avvicinare – vista anche la pretesa di fr. 2’000’000.– avanzata dalla moglie in liquidazione del regime matrimoniale – al massimo previsto dalla tariffa dell’ Ordine degli avvocati (art. 14), mentre gli anticipi delle spese giudiziarie, soprattutto in ragione delle perizie, sarebbero stati verosimilmente elevati. E siccome l’ottenimento di una provvigione non impediva al coniuge indigente di ottenerne una seconda nel caso in cui l’importo già accordato si rivelasse insufficiente (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, art. 145 CC n. 285; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.; Rep. 1973 316), nulla ostava in concreto all’accoglimento dell’istanza.
b) In seguito la convenuta ha instato per una terza provvigione ad litem, adducendo di non avere mezzi sufficienti per sopperire all’anticipo delle spese peritali. Alla discussione del 6 dicembre 1996 il convenuto non ha contestato che l’istante avesse speso gli importi ricevuti per tacitare l’avv. __________ __________ (verbale, pag. 54 in fondo), ma ha sostenuto che quest’ultimo avrebbe fornito prestazioni limitate, il totale di fr. 25’000.– già ricevuto bastando anche per i costi dell’istrutto-ria. L’assunto non può dirsi fondato. L’impegno profuso dal patrocinatore della moglie, dimostrato dalla ponderosità del fascicolo processuale, appare notevole. Egli ha infatti preparato tre istanze provvisionali, il memoriale di risposta e riconvenzione, quello di duplica, un riassunto scritto, un memoriale conclusivo e le osservazioni scritte ai due appelli inoltrati dal marito. Ha inoltre partecipato a nove udienze, anche di ragguardevole impegno (si vedano i verbali), ha esaminato l’abbondante documentazione, ha intrattenuto corrispondenza e deve senz’altro avere avuto vari colloqui. L’appellante sostiene che il legale non potrebbe rivendicare alcun onorario per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 14 cpv. 2 TOA), la moglie non potendo vantare alcuna pretesa sugli appartamenti (né sui relativi redditi) che egli ha ricevuto in donazione dal padre (particella n. __________RFD di __________). Con tale argomento egli precorre però il giudizio di merito. Le perizie per le quali è stato chiesto il versamento dell’anticipo servono appunto a determinare il valore del patrimonio coniugale (perizia sulla casa di __________ e perizia contabile), e – di riflesso – l’importo cui potrà avere diritto la convenuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (si veda il verbale dell’udienza preliminare del 10 gennaio 1994).
c) La tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) prevede per le cause di stato un onorario da fr. 1’000.– a fr. 25’000.– (art. 14 cpv. 1), oltre un onorario supplementare per lo scioglimento litigioso del regime matrimoniale che può raggiungere il 50% di quello che si otterrebbe applicando l’art. 9 cpv. 1 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2). Ulteriori rimunerazioni sono previste poi per le procedure di ricorso (art. 17 TOA). Partendo da tali premesse è possibile, viste le prestazioni fornite (consid. 2b) e lo stato d’avanza-mento della causa di merito, giunta appena al termine dell’istruttoria testimoniale, che l’onorario dell’avv. __________ __________ appaia elevato. Se non che, quand’anche l’onorario fosse stato inferiore a fr. 25’000.–, non si deve dimenticare che il nuovo patrocinatore dell’istante ha il diritto (e l’obbligo) di chiedere alla cliente congrui anticipi (art. 4 cpv. 1 TOA). Si può quindi ragionevolmente ritenere che, dopo aver tacitato il precedente patrocinatore e versato acconti all’attuale legale, l’istante non disponga più dei mezzi liquidi necessari per pagare l’anticipo di fr. 10’000.– destinato alle spese peritali.
L’istante aveva motivato la domanda di una terza rata di provvigione ad litem asserendo di non avere i mezzi necessari per versare l’anticipo richiesto, senza indicare di essere proprietaria di immobili. La circostanza è stata portata all’attenzione del Pretore dal marito all’udienza del 6 dicembre 1996, cogliendo di sorpresa anche il patrocinatore della moglie (verbale di udienza, pag. 2). Ora, chi postula dal coniuge una provvigione ad litem deve rendere verosimile al giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Spettava quindi alla moglie, che sostiene di essere indigente e che pretende il versamento di una terza provvigione ad litem, rendere verosimile che non le era possibile reperire l’importo di fr. 10’000.– facendo capo alla propria sostanza. Ciò non è avvenuto, la convenuta essendosi limitata a generiche affermazioni sull’impossibilità di reperire ulteriori finanziamenti. Gli atti a disposizione non consentono di accertare il valore commerciale attuale della proprietà, in cui abita la convenuta con la propria madre (lettera dell’ arch. __________ __________ del 14 ottobre 1997, incarto __________ richiamato). Il valore di stima ufficiale del fondo ammonta a fr. 60’000.–, ma non tiene conto dei lavori di riattazione effettuati nel 1996 (lettera 6 febbraio 1997 del Municipio di __________ alla Pretura, doc. VI richiamato). I costi degli interventi edilizi, che hanno reso abitabile la costruzione, si sono elevati a fr. 122’092.– e sono stati interamente finanziati mediante un credito ipotecario presso la Banca __________ di __________ (lettera 14 ottobre 1997 dell’arch. __________ __________ alla Pretura, doc. IX). Alla discussione del 6 dicembre 1996 la moglie ha addotto che non si poteva pretendere da lei un ulteriore aggravio ipotecario del fondo (verbale udienza cit. pag. 54) o la sua alienazione. L’attore si è opposto al versamento della provvigione ad litem sostenendo che la casa varrebbe almeno fr. 240’000.–. L’affermazione, invero apodittica, è stata contestata dalla moglie, che non ha però dato informazioni più attendibili sul valore del proprio patrimonio. In mancanza di dati concreti sul valore dell’immobile riattato, il Pretore ha ritenuto, in modo empirico, che fosse praticamente impossibile un ulteriore aggravio ipotecario. Tale valutazione, fondata su dati frammentari, non può essere condivisa, nemmeno a un esame sommario come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari. L’appello si rivela perciò provvisto di buon diritto e il decreto cautelare impugnato va riformato di conseguenza. Il ricorso dovendo essere accolto già per questa ragione, si rende superfluo esaminare le altre censure sollevate dal marito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ fr. 600.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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