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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.16
Data decisione, Autorità: 08.05.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00016
Lugano 8 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di disconoscimento di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 marzo 1997 da
__________, __________
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 15 gennaio 1998 dall’attore nei confronti del Pretore del Distretto di Bellinzona;
viste le osservazioni 26 gennaio 1998 del Pretore,
preso atto che la convenuta si è rimessa al giudizio della Camera,
convocate le parti all’udienza del 17 marzo 1998, a cui è comparso solo l’attore,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1963), cittadina dominicana, ha dato alla luce il __________ 1992 la figlia ________, che è stata riconosciuta il 1° ottobre 1992 da __________ __________ (1946), all’epoca convivente della madre. Dopo la separazione tra __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorte profonde divergenze sulla custodia della bambina e sul diritto di visita. La Delegazione tutoria di , con decisione del 16 maggio 1995, ha istituito in favore di __________ __________ una curatela ai sensi dell’art. 308 CC per disciplinare il diritto di visita del padre. La Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni, agendo quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, ha respinto il 30 maggio 1996 un’istanza di __________ __________ intesa a privare la madre dell’autori-tà parentale sulla bambina, ha tolto alla madre la custodia di ________, collocando quest’ultima all’Istituto __________ __________ di , ha regolamentato il diritto di visita dei genitori e infine ha confermato la curatela. Un ricorso interposto il 2 luglio 1996 da __________ __________ contro quest’ultimo provvedimento è stato respinto da questa Camera con sentenza 28 agosto 1996 (inc. ________.____).
__________ __________ ha chiesto il 17 dicembre 1997 alla Divisione degli interni di annullare una perizia medica versata agli atti il 22 gennaio 1996 nella procedura relativa alla privazione dell’autorità parentale. L’istanza è stata respinta dalla Divisione degli interni il 23 dicembre 1997 e un appello interposto il 16 gennaio 1998 da __________ __________ è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 26 gennaio 1998 (inc. ..__________).
B. Nel frattempo, __________ __________ ha avviato il 14 marzo 1997 un’azione di disconoscimento della paternità davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. La Delegazione tutoria di __________, con risoluzione n. __________del 24 marzo 1997, ha istituito una curatela di rappresentanza in favore di __________ __________, ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC, e ha designato suo curatore l’avv. __________ __________ __________, con il compito di rappresentare la minorenne nell’azione di disconoscimento avviata dal padre. __________ __________ si è opposta all’azione con risposta del 27 maggio 1997. Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le rispettive domande di giudizio.
C. All’udienza preliminare del 15 gennaio 1998 l’attore ha chiesto una perizia sul DNA, da estendere anche alla madre della bambina. La convenuta si è associata alla prova, che è stata ammessa dal Pretore con ordinanza in calce al verbale d’udienza. __________ __________ ha dichiarato il 15 gennaio 1998 al Pretore che intendeva ricusarlo e con istanza del 23 gennaio 1998 ha chiesto anche la ricusa del perito designato dal Pretore e del legale di controparte, confermando la precedente istanza di ricusa del magistrato.
D. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 26 gennaio 1998, osservando di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti. __________ __________ si è rimessa il 3 febbraio 1998 al giudizio della Camera. All’udienza del 17 marzo 1998, indetta dalla Camera civile di appello, l’attore ha ribadito e precisato l’istanza di ricusazione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
Secondo l’istante la parzialità del Pretore nei suoi confronti sarebbe dimostrata anche dal rinvio dell’istanza 19 dicembre 1997, con la quale l’attore intendeva contestare le argomentazioni esposte dalla convenuta nella duplica del 9 dicembre 1997. Se non che, il rinvio del memoriale al mittente era corretto, poiché lo scambio degli allegati preliminari si chiude con la presentazione della duplica (art. 176 CPC). L’istanza 19 dicembre 1997 era quindi irricevibile, come ha rilevato il Pretore. L’attore si duole che gli sia stata ritornata anche una richiesta di misure cautelari da lui introdotta il 30 dicembre 1996 alla Pretura, verosimilmente nell’ambito della complessa vertenza che lo oppone alla madre della convenuta. Il rimprovero è infondato, poiché il Pretore non era e non è competente per emanare in concreto misure sui rapporti personali tra genitori e figli, non verificandosi l’eccezione prevista dall’art. 275 cpv. 2 CC.
L’istante adduce ancora che il Pretore ha rifiutato di cambiare il perito giudiziario nonostante le sue perplessità. A questo proposito si deve rilevare che la ricusa del Pretore è stata chiesta il 15 gennaio 1998, mentre quella del perito è successiva, del 23 gennaio 1998. L’anticipazione del giudice di non voler cambiare perito per il solo fatto che l’attore dubitava della sua competenza professionale, non configura motivo per ammetterne la parzialità. La domanda di ricusa del perito giudiziario deve infatti fondarsi su elementi concreti idonei a denotare nel perito un’inca-pacità a comportarsi con imparzialità nell’esercizio delle sue funzioni (Rep. 1986 291). Ora, all’udienza del 15 gennaio 1998 l’attore ha chiesto di cambiare il perito sulla base di semplici dubbi soggettivi, senza addurre il benché minimo elemento concreto e oggettivo che potesse mettere in dubbio l’imparzialità del perito. A giusta ragione pertanto il Pretore non è entrato nel merito della domanda, per altro neppure presentata formalmente. Nell’istanza del 23 gennaio 1998, per contro, l’attore ha esposto, sia pur confusamente, diversi elementi concreti. Sulla fondatezza di tali elementi però il Pretore dovrà ancora statuire (art. 248 cpv. 2 con rinvio all’art. 30 cpv. 3 CPC).
L’apparenza di prevenzione va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il giudice anche a una persona ragionevole e dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l’istante, coinvolto da anni in una procedura relativa ai suoi rapporti con la figlia, combattuta e carica di emotività, sia soggettivamente convinto della parzialità del Pretore, ma nella fattispecie tale sua personale convinzione non trova riscontro in dati oggettivi e non è sufficiente per ricusare il magistrato. L’istanza di ricusa formulata dall’attore, infondata in ogni suo punto, deve pertanto essere respinta.
Si deve infine rilevare che l’istanza di ricusa del patrocinatore di controparte, formulata il 23 gennaio 1998, è improponibile. Il legale deve tutelare gli interessi della parte da lui patrocinata e il rispetto del principio dell’indipendenza e dell’imparzialità non si pone nei suoi confronti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusa è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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