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Numero d'incarto:
11.1998.16
Data decisione, Autorità:
08.05.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00016
Lugano
8 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di disconoscimento di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 14 marzo 1997 da
__________, __________
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora
sull’istanza di ricusa presentata il 15 gennaio 1998 dall’attore nei confronti
del Pretore del Distretto di Bellinzona;
viste le osservazioni 26 gennaio 1998 del Pretore,
preso atto che la convenuta si è rimessa al giudizio della Camera,
convocate le parti all’udienza del 17 marzo 1998, a cui è comparso
solo l’attore,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1963), cittadina dominicana, ha dato alla luce il
__________ 1992 la figlia ________, che è stata riconosciuta il 1° ottobre
1992 da __________ __________ (1946), all’epoca convivente della madre. Dopo la
separazione tra __________ __________ e __________ __________ __________ sono
insorte profonde divergenze sulla custodia della bambina e sul diritto di
visita. La Delegazione tutoria di , con decisione del 16 maggio 1995,
ha istituito in favore di __________ __________ una curatela ai sensi dell’art.
308 CC per disciplinare il diritto di visita del padre. La Divisione degli
interni del Dipartimento delle istituzioni, agendo quale autorità di vigilanza
sulle tutele e le curatele, ha respinto il 30 maggio 1996 un’istanza di
__________ __________ intesa a privare la madre dell’autori-tà parentale sulla
bambina, ha tolto alla madre la custodia di ________, collocando quest’ultima
all’Istituto __________ __________ di , ha regolamentato il diritto
di visita dei genitori e infine ha confermato la curatela. Un ricorso
interposto il 2 luglio 1996 da __________ __________ contro quest’ultimo
provvedimento è stato respinto da questa Camera con sentenza 28 agosto 1996
(inc. ________.____).
__________ __________ ha
chiesto il 17 dicembre 1997 alla Divisione degli interni di annullare una
perizia medica versata agli atti il 22 gennaio 1996 nella procedura relativa
alla privazione dell’autorità parentale. L’istanza è stata respinta dalla Divisione
degli interni il 23 dicembre 1997 e un appello interposto il 16 gennaio 1998 da
__________ __________ è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 26
gennaio 1998 (inc. ..__________).
B. Nel frattempo,
__________ __________ ha avviato il 14 marzo 1997 un’azione di disconoscimento
della paternità davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. La
Delegazione tutoria di __________, con risoluzione n. __________del 24 marzo
1997, ha istituito una curatela di rappresentanza in favore di __________
__________, ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC, e ha designato suo curatore l’avv.
__________ __________ __________, con il compito di rappresentare la minorenne
nell’azione di disconoscimento avviata dal padre. __________ __________ si è
opposta all’azione con risposta del 27 maggio 1997. Nei successivi allegati ogni
parte ha ribadito le rispettive domande di giudizio.
C. All’udienza
preliminare del 15 gennaio 1998 l’attore ha chiesto una perizia sul DNA, da
estendere anche alla madre della bambina. La convenuta si è associata alla prova,
che è stata ammessa dal Pretore con ordinanza in calce al verbale d’udienza.
__________ __________ ha dichiarato il 15 gennaio 1998 al Pretore che intendeva
ricusarlo e con istanza del 23 gennaio 1998 ha chiesto anche la ricusa del
perito designato dal Pretore e del legale di controparte, confermando la
precedente istanza di ricusa del magistrato.
D. Il Pretore ha
trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 26 gennaio 1998, osservando
di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti. __________
__________ si è rimessa il 3 febbraio 1998 al giudizio della Camera.
All’udienza del 17 marzo 1998, indetta dalla Camera civile di appello, l’attore
ha ribadito e precisato l’istanza di ricusazione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi
siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia
tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1
CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può
essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
- L’istante sostiene
che le argomentazioni, l’atteggiamento e la manifesta intolleranza del Pretore
nei suoi confronti sarebbero validi motivi di ricusa, tanto più che il magistrato
ha rifiutato di cambiare il perito, la cui persona era stata messa in dubbio
dall’attore.
La ricusazione deve reputarsi
ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a
ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori
oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi
persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza
riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU
garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata
in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
- Fra i vari episodi
che a suo avviso denotano parzialità del giudice, l’attore cita in primo luogo
la tolleranza di questi verso la convenuta. Il Pretore avrebbe infatti consentito
al patrocinatore di lei di esporre un’argomentazione estranea alla causa di disconoscimento,
negando poi all’attore la possibilità di formulare obiezioni. Dagli atti
risulta tuttavia che il giudice non ha per nulla ammesso argomentazioni della
convenuta estranee alla causa di disconoscimento, poiché il verbale di udienza
del 15 gennaio 1998, che contiene i punti essenziali delle allegazioni delle
parti (art. 119 CPC), menziona solo le rispettive domande di giudizio sul
disconoscimento di paternità. Il Pretore ha invero ammesso nelle sue
osservazioni di essere intervenuto per troncare una discussione tra l’attore e
il patrocinatore della convenuta su circostanze ininfluenti per la causa. Tale
intervento, opportuno per disciplinare il processo, rientrava nei poteri del
Pretore (art. 127 cpv. 2 e 128 CPC). Non gli si può quindi rimproverare di aver
interrotto discussioni che per stessa ammissione dell’istante si riferivano ad
altre vertenze tra le parti.
Secondo l’istante la
parzialità del Pretore nei suoi confronti sarebbe dimostrata anche dal rinvio
dell’istanza 19 dicembre 1997, con la quale l’attore intendeva contestare le
argomentazioni esposte dalla convenuta nella duplica del 9 dicembre 1997. Se
non che, il rinvio del memoriale al mittente era corretto, poiché lo scambio
degli allegati preliminari si chiude con la presentazione della duplica (art.
176 CPC). L’istanza 19 dicembre 1997 era quindi irricevibile, come ha rilevato
il Pretore. L’attore si duole che gli sia stata ritornata anche una richiesta
di misure cautelari da lui introdotta il 30 dicembre 1996 alla Pretura,
verosimilmente nell’ambito della complessa vertenza che lo oppone alla madre
della convenuta. Il rimprovero è infondato, poiché il Pretore non era e non è
competente per emanare in concreto misure sui rapporti personali tra genitori e
figli, non verificandosi l’eccezione prevista dall’art. 275 cpv. 2 CC.
-
L’istante adduce
ancora che il Pretore ha rifiutato di cambiare il perito giudiziario nonostante
le sue perplessità. A questo proposito si deve rilevare che la ricusa del
Pretore è stata chiesta il 15 gennaio 1998, mentre quella del perito è
successiva, del 23 gennaio 1998. L’anticipazione del giudice di non voler
cambiare perito per il solo fatto che l’attore dubitava della sua competenza
professionale, non configura motivo per ammetterne la parzialità. La domanda di
ricusa del perito giudiziario deve infatti fondarsi su elementi concreti idonei
a denotare nel perito un’inca-pacità a comportarsi con imparzialità
nell’esercizio delle sue funzioni (Rep. 1986 291). Ora, all’udienza del 15
gennaio 1998 l’attore ha chiesto di cambiare il perito sulla base di semplici
dubbi soggettivi, senza addurre il benché minimo elemento concreto e oggettivo
che potesse mettere in dubbio l’imparzialità del perito. A giusta ragione pertanto
il Pretore non è entrato nel merito della domanda, per altro neppure presentata
formalmente. Nell’istanza del 23 gennaio 1998, per contro, l’attore ha esposto,
sia pur confusamente, diversi elementi concreti. Sulla fondatezza di tali
elementi però il Pretore dovrà ancora statuire (art. 248 cpv. 2 con rinvio
all’art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L’apparenza di
prevenzione va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far
ritenere prevenuto il giudice anche a una persona ragionevole e dotata di normale
sensibilità (Poudret, op. cit.,
ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l’istante, coinvolto da anni
in una procedura relativa ai suoi rapporti con la figlia, combattuta e carica
di emotività, sia soggettivamente convinto della parzialità del Pretore, ma
nella fattispecie tale sua personale convinzione non trova riscontro in dati
oggettivi e non è sufficiente per ricusare il magistrato. L’istanza di ricusa
formulata dall’attore, infondata in ogni suo punto, deve pertanto essere
respinta.
Si deve infine rilevare
che l’istanza di ricusa del patrocinatore di controparte, formulata il 23
gennaio 1998, è improponibile. Il legale deve tutelare gli interessi della parte
da lui patrocinata e il rispetto del principio dell’indipendenza e
dell’imparzialità non si pone nei suoi confronti.
- Gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’istante. Non si giustifica invece di rifondere ripetibili alla convenuta,
che si è rimessa al giudizio della Camera e non è comparsa in udienza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusa è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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