AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.160
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00160
Lugano 8 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 18 luglio 1997 da
(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________i, __________, e
Comunione ereditaria fu __________ __________, formata dagli stessi __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________), con __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 5 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di 3/16 ciascuno della particella n. __________RFD di __________. La comunione ereditaria fu __________ __________, composta di loro stessi insieme con la sorella __________ , è comproprietaria dei rimanenti 10/16. Quest’ultima quota è gravata da usufrutto a vita in favore di __________ . Sul fondo si trovano un piazzale adibito a posteggio e uno stabile, al cui piano terreno si trova un esercizio pubblico (“ ”) gestito da __________ __________ in virtù di un contratto di locazione sorto per atti concludenti nel 1987. Fra __________ __________ e __________ e __________ __________ sono insorte divergenze sull’interpretazione del contratto per quel che riguarda l’uso dei posteggi da parte degli avventori dell’esercizio pubblico.
B. __________ __________ ha promosso il 18 luglio 1997 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città un’azione possessoria, chiedendo che fosse ingiunto a __________ __________, __________ __________ e ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________– sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di rimuovere con effetto immediato tutti gli ostacoli (elencati partitamente) che impediscono l’uso dei posteggi sul fondo __________RFD, di astenersi dall’ esporre motocicli sui medesimi, dall’occupare più posteggi con un solo veicolo, dal posare bigliettini sulle auto parcheggiate, come pure dall’ostacolare l’uso dei posteggi da parte degli avventori dell’esercizio pubblico o dall’intralciare la sua attività commerciale in genere. L’istante ha formulato le medesime domande in via cautelare.
C. All’udienza del 19 agosto 1997 __________ __________ ha chiesto che l’ordi-ne di rimozione fosse esteso agli ostacoli posati dopo l’inoltro dell’istanza (pilastrini in granito con catena) e ha rinunciato alla domanda cautelare, mantenendo tuttavia la richiesta di misure urgenti. __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l’istanza, mentre __________ __________ vi ha aderito. __________ __________ non è comparsa. Esperita l’istruttoria, l’istante e i convenuti __________ e __________ __________ hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito le rispettive posizioni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 21 settembre 1998, il Pretore ha dichiarandola l’azione irricevibile. Le spese di fr. 355.– e la tassa di giustizia di fr. 300.– sono state poste a carico dell’ istante, tenuto a rifondere a __________ e __________ __________ fr. 400.– complessivi per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 5 ottobre 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di dichiarare l’istanza ricevibile, di accertare la validità di tutti gli atti di procedura a essa successivi e di ritornare l’incarto al Pretore perché decida sull’azione possessoria. In via subordinata egli postula la suddivisione degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle loro osservazioni del 26 ottobre 1998 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore. __________ __________ e __________ __________ non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto in ordine l’azione di manutenzione per il motivo che essa trae fondamento da una controversia di carattere locativo in senso lato. E siccome l’istanza non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’ art. 19 della legge cantonale d’applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali (RL 3.3.2.1.4), la richiesta di giudizio e tutti gli atti di causa mancherebbero di un presupposto processuale, onde la loro nullità.
L’appellante contesta che la lite verta sull’interpretazione del contratto di locazione e chiede che l’istanza sia dichiarata ricevibile, come pure gli atti processuali successivi, da ritornare al Pretore per il giudizio sull’azione possessoria. Ora, la prima questione da chiarire è la ricevibilità del gravame. Secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Scopo dell’appello è quello di far verificare da un’autorità di ricorso il giudizio di primo grado. L’appello che, senza indicare i motivi della domanda, si limita a chiedere l’annullamento di una sentenza pretorile e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio è pertanto inammissibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 4 e 10 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R., consid. 2). Nella fattispecie l’appellante ha esposto, sia pur sommariamente (appello, pag. 7 nel mezzo), i motivi per cui il Pretore sarebbe incorso in errore negando l’esistenza di un presupposto processuale. Ancorché al limite, l’appello può dunque essere esaminato nel merito.
Il Pretore, come si è visto, ha ritenuto l’istanza improponibile poiché la vertenza trarrebbe origine da un contratto di locazione, in specie quello relativo all’esercizio pubblico dell’istante (Rep. 1994 pag. 343). L’appellante obietta che l’istanza ha per oggetto l’eliminazione della turbativa sui posteggi da lui locati e non concerne tale contratto di locazione. L’argomentazione, seppure esposta in modo succinto, è fondata. L’istante non fa valere in effetti pretese derivanti dal contratto di locazione, ma si vale dell’asserito possesso sui posteggi del piazzale. La causa da lui promossa, in altri termini, non trae origine dal diritto delle obbligazioni, ma dai diritti reali. Egli adduce che il suo possesso è disturbato dagli ostacoli frapposti dai convenuti (istanza del 18 luglio 1997, pag. 5) e chiede la cessazione della turbativa e il divieto di turbative ulteriori. L’appellante ha in tal modo promosso un’azione di manutenzione a norma dell’art. 928 CC, per la quale non è necessaria alcuna conciliazione preventiva. A torto quindi il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza 18 luglio 1997.
Ciò posto, l’appello deve essere accolto e l’incarto rinviato al primo giudice affinché statuisca sull’istanza del 18 luglio 1997. Questa Camera non può infatti statuire essa medesima al riguardo, nonostante l’istruttoria già completata, perché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un’autorità di ricorso – l’unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto. Il Pretore dovrà quindi esaminare – d’ufficio – la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC; Rep. 1996 187) e verificare, nel caso in cui tale presupposto sia adempiuto, se in concreto siano dati gli altri requisiti dell’azione di manutenzione. Nell’ambito di tale esame prenderà in considerazione il fatto che l’azione possessoria, per sua natura, si limita al ripristino dello stato di fatto esistente prima della turbativa. Non incombe al giudice dell’azione possessoria, per contro, vagliare se tale stato di fatto fosse o no conforme al diritto né se le ragioni fatte valere dalla parte convenuta siano giuridicamente fondate (Rep. 1958 pag. 354 con riferimenti, 1956 pag. 429). Questioni inerenti all’interpretazione di contratti stipulati fra le parti esulano dalla natura di un’azione possessoria (Rep. 1996 pag. 187; Bollettino dell’Ordine degli avvocati, n. 14, pag. 10).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC) e sono posti a carico di __________ e __________ __________, con obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata alla stringatezza del gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore perché statuisca sull’azione possessoria nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ e __________ __________ in solido, i quali rifonderanno all’appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster