AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.172
Data decisione, Autorità:
16.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00172
Lugano
16 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (nullità
di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
del 30 novembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 20 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 2 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud;
-
Se
deve essere accolto l'appello adesivo presentato il 30 novembre 1998 da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 30 novembre 1998;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1963) e __________ __________ __________ (1960),
cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il __________ 1993.
Dall'unione è nato il figlio __________ (__________1994). La moglie è madre anche
di __________ (1978) e __________ (1980), nati da una sua precedente relazione.
I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 1995. Il marito è __________
__________, la moglie lavora per __________ __________ a __________ come donna
delle pulizie. Il 24 febbraio 1995 __________ __________ ha instato davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 3 aprile 1995.
B. Il
30 novembre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore che il matrimonio
fosse annullato, che il figlio fosse affidato alla madre, che gli fossero consegnati
vari beni di sua pertinenza e che gli fosse versato l'importo di fr. 40'000.–
per torto morale. In subordine egli ha chiesto la pronuncia del divorzio.
__________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha
postulato la separazione per tempo indeterminato, l'affidamento del figlio, un
contributo alimentare mensile scalare per il figlio e uno per sé di fr. 1'500.–
mensili (fr. 2'000.– dopo la maggiore età del figlio), l'attribuzione
dell'intero arredamento coniugale, la corresponsione di fr. 40'000.– per torto
morale e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–. L'attore si è opposto
alla riconvenzione. Il 14 maggio 1996 la convenuta ha chiesto, in via
subordinata, la pronuncia del divorzio, lasciando invariate le richieste sulle
conseguenze accessorie. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo
del 16 marzo 1998 il marito ha mantenuto la domanda di nullità del matrimonio
(subordinatamente di divorzio), ha postulato l'affidamento del figlio alla madre,
ha offerto un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 500.– mensili
fino al 6° anno di età, di fr. 750.– fino al 12° anno e di fr. 1'000.– fino
alla maggiore età, insistendo per la restituzione dei predetti beni e per il
versamento di fr. 40'000.– a titolo di torto morale. Nel proprio memoriale del
16 marzo 1998 __________ __________ ha ribadito le sue domande. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale.
C. Con
sentenza del 2 settembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,
ha obbligato quest'ultimo a versare per il figlio un contributo indicizzato di
fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 800.– fino al 12° anno e di
fr. 1'000.– fino alla maggiore età, ha accertato la comproprietà dei coniugi
sui beni mobili da essi ricevuti in regalo, ha attribuito alla moglie gli altri
beni che si trovavano nell'appartamento coniugale dietro versamento al marito
di fr. 8'000.– entro cinque anni e ha condannato il marito a stanziare alla
moglie una provvigione ad litem di fr. 3'000.–. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 3'000.–, sono state poste a carico del marito. Non sono
state assegnate ripetibili. Il 30 settembre 1998 il Pretore ha rettificato la
sentenza nel senso che ha obbligato l'attore a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno del figlio.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 20
ottobre 1998 nel quale chiede di annullare il matrimonio, di ordinare la
restituzione dei beni mobili assegnati dal Pretore alla moglie (in via
subordinata di riconoscergli il diritto all'incasso di fr. 8'000.– entro 30
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), di assegnargli un'indennità
di fr. 40'000.– per torto morale e di sopprimere tanto il contributo alimentare
per la moglie quanto la provvigione ad litem di fr. 3'000.–. Nelle sue osservazioni
del 30 novembre 1998 __________ __________ propone di respingere il ricorso e
con appello adesivo chiede che, accordatole il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, le sia conferito tale beneficio anche in prima sede. __________
__________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Il Pretore ha escluso che le precedenti maternità della moglie,
sottaciute all'appellante prima delle nozze, costituiscano motivo per annullare
il matrimonio a norma degli art. 124 n. 2 e 125 n. 1 CC. A suo avviso non vi
sono elementi tali da far pensare che l'esistenza di due figli naturali avrebbe
distolto l'appellante dallo sposarsi, anche perché egli non avrebbe avuto alcun
obbligo di mantenimento verso costoro né allegava, del resto, motivi che
oggettivamente lo avrebbero fatto cambiare idea. Il primo giudice ha escluso
altresì che la sposa intendesse contrarre matrimonio solo per rimanere in
Svizzera e ha rilevato che le circostanze in cui i coniugi si erano conosciuti
tre mesi prima delle nozze, in un locale notturno, avrebbero dovuto indurre il
marito a maggior cautela e ad assumere informazioni più precise.
-
L'appellante
sostiene di avere dimostrato l'inganno ordito in suo danno dalla controparte,
persona scorretta e pronta a mentire su tutto, la quale lo ha sposato senza alcuna
intenzione di formare una famiglia e gli ha sottaciuto l'esistenza di due figli
avuti prima del matrimonio, raggirandolo dolosamente sulla di lei onoratezza e
sul suo passato. Soggiunge che proprio il comportamento della moglie lo ha
indotto a riporre in lei la più ampia fiducia e a non assumere particolari
informazioni, tanto più che prima del matrimonio nessuno sapeva che essa era
già madre di due figli. A suo parere la convenuta lo ha sposato solo per poter
risiedere in Svizzera, per spogliarlo dei suoi beni, lasciandolo in grave
errore sulle sue qualità di moglie.
-
Il
coniuge può domandare la nullità del matrimonio, tra l'altro, quando sia stato
indotto al matrimonio da errore su qualità dell'altro coniuge così importanti
da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti
l'unione coniugale (art. 124 n. 2 CC), oppure quando vi sia stato indotto da
inganno sull'onoratezza dell'altro coniuge, provocato dolosamente da questo o
da un terzo con la di lui connivenza (art. 125 n. 1 CC). Per giudicare gli
estremi dell'errore sono decisive le qualità personali. Sapere poi se una
qualità personale possa essere ritenuta oggettivamente e soggettivamente
essenziale dipende dall'ambiente sociale e morale dei coniugi (Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage
et le divorce, 4a edizione, pag. 75 n. 329; Lüchinger/Geiser, in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 124).
-
La
convenuta chiede di dichiarare irricevibile l'azione di nullità poiché
introdotta dopo il termine semestrale dell'art. 127 CC. La questione, non
esaminata dal Pretore, può rimanere aperta. Se l'azione di nullità dovesse
rivelarsi infondata, per vero, il problema del termine semestrale diverrebbe
senza interesse. Giova quindi vagliare l'azione nel merito.
-
L'attore
ha sempre sostenuto di avere ignorato prima del matrimonio l'esistenza dei due
figli avuti dalla moglie (petizione, pag. 5; replica, pag. 6; conclusioni, pag.
4). L'interessata nega, affermando che il marito era perfettamente conscio
della situazione (risposta, pag. 9; duplica, pag. 5). In realtà emerge
dall'istruttoria che prima del matrimonio la convenuta aveva detto a __________
__________, madre dell'attore, e a __________ __________ di non essere mai
stata sposata e di non avere figli. Non è dato di sapere se al colloquio fosse
presente anche l'attore, circostanza evocata solo da __________ __________i.
Sia come sia, nulla permette di ritenere che prima del matrimonio l'appellante
sapesse dell'esistenza dei figli della convenuta. Il fatto è che,
contrariamente a quanto egli crede, tale inconsapevolezza non basta per far
annullare il matrimonio. Intanto ci si può domandare se l'errore invocato verta
su "qualità dell'altro coniuge", tali prerogative sembrando riferisi
piuttosto all'onoratezza e all'integrità morale (cfr. DTF 54 II 354, 58 II 103,
95 II 209 e Götz in: Berner
Kommentar, 10 ad art. 124 CC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 76 n. 330), non invece al carattere (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 124). Errori
rilevanti sono quindi l'impotenza, perversioni sessuali o malattie incurabili (Meroni, Dogmatik und praktische
Bedeutung des schweizerischen Eheungültigkeitsrechts, tesi, Zurigo 1984, pag.
43; Egger, op. cit., n. 8 ad art.
124 CC). Oltre a ciò, l'errore deve essere essenziale, cioè oggettivamente e
soggettivamente grave, nel senso che qualunque persona in condizioni analoghe
non si sarebbe sposata se non si fosse trovata nel medesimo errore.
Ora,
l'esistenza di figli naturali non è un motivo di annullamento assoluto: dipende
da come è valutata simile circostanza nel contesto sociale e morale in cui
vivono i coniugi (Götz, op.
cit., n. 13 ad art. 124 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire
che il fatto di avere avuto, per un uomo, un figlio naturale prima del matrimonio
non abilita la moglie a chiedere l'annullamento del matrimonio (SJ 1915 pag.
461; Egger, op. cit., n. 9 ad
art. 124 CC). Non v'è motivo per ritenere che al giorno d'oggi ciò non possa
valere anche per la donna. L'errore sulla qualità del coniuge deve essere
peraltro interpretato restrittivamente, alla luce della finalità del matrimonio,
ed è difficile giudicare se un difetto di qualità sia anteriore o posteriore
alla celebrazione del matrimonio e se non siano piuttosto applicabili le regole
del divorzio (v. anche FF 1996 pag. 88). Ciò posto, le precedenti maternità
della convenuta non possono considerarsi motivo di annullamento, ma appaiono
piuttosto, in concreto, la causa della disunione coniugale. Sulla questione si
tornerà ancora in seguito.
-
D'altro
lato non si può nemmeno affermare che la convenuta abbia sposato l'attore senza
la volontà di formare una famiglia e solo per impossessarsi dei suoi beni. Anzi,
la nascita di un figlio lascia presumere se mai che l'unione coniugale è stata
voluta e costituita. Agli atti non si ravvisano per altro indizi concludenti
che suffraghino una simulazione (cfr. DTF 98 II 7 consid. 2c), le impressioni
del teste __________ essendo successive alla separazione dei coniugi (doc. V).
Inoltre il 23 giugno 1993, dieci giorni prima del matrimonio, i coniugi hanno
pattuito la separazione dei beni. Se l'intenzione della moglie fosse stata
quella pretesa dal marito, mal si comprenderebbe perché essa abbia sottoscritto
la convenzione. Che il giorno del matrimonio la convenuta fosse delusa per la
separazione dei beni può destare perplessità, ma non basta per accertare
l'intenzione di contrarre il matrimonio con il solo scopo di ottenere benefici
finanziari. Il fatto poi che essa ha affermato che il marito “avrebbe dovuto
pagare” è ricollegabile al particolare momento in cui lo sfogo è avvenuto,
subito dopo la separazione (deposizione __________).
-
Né
soccorrono, in concreto, gli estremi per annullare il matrimonio in base
all'art. 125 n. 1 CC, secondo cui il coniuge può domandare la nullità del
matrimonio quando vi sia stato indotto da inganno sull'onoratezza dell'altro
coniuge provocato dolosamente da questo o da un terzo con la di lui connivenza.
L'inganno deve riferirsi in effetti all'onoratezza o alla salute del coniuge (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit.,
pag. 76 n. 334). E il fatto che la convenuta avesse due figli prima del
matrimonio non basta a denotare una condotta disonorevole, tale da giustificare
l'annullamento del matrimonio.
-
L'appellante chiede lo scioglimento del matrimonio anche sulla
scorta dell'art. 138 CC, asserendo di essere stato maltrattato fisicamente e
psicologicamente. La disposizione citata prescrive che ognuno dei coniugi può
chiedere il divorzio se l'altro ha insidiato alla sua vita, lo ha gravemente
maltrattato o gli ha recato un'offesa grave dell'onore. Dagli atti non risulta
però che la convenuta abbia intenzionalmente leso l'integrità fisica del
marito, né è sufficientemente dimostrato che egli si sia trovato in uno stato
depressivo a seguito del comportamento della moglie. Certo, “la vicenda lo ha
turbato notevolmente” (deposizione __________), ma ciò non configura ancora un
grave maltrattamento (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 567 segg. pag. 116). Del resto dall'istruttoria non è emerso
neppure che la convenuta abbia leso l'onore del marito, non essendo
sufficientemente grave il fatto che essa gli abbia affibbiato l'epiteto di
“scemo” (deposizione __________ del 7 aprile 1997).
-
L'appellante postula un'indennità per torto morale di fr.
40'000.– sulla base dell'art. 151 cpv. 2 CC poiché la convenuta gli ha provocato
una grave e irrimediabile offesa. Ora, se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, a quest'ultimo può essere aggiudicata un'indennità pecuniaria in
riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Nella fattispecie l'appellante, oltre
a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale,
neppure sostiene di avere patito tribolazioni di intensità e gravità tali da
non poter essere sopportate (Deschenaux/
Tercier/Werro, op. cit., n. 784). Generiche sofferenze non bastano per
giustificare una tale richiesta. Anche su questo punto l'appello deve quindi
essere respinto.
-
Il Pretore, pronunciato il divorzio, ha ritenuto la moglie – ancorché
al limite – innocente e le ha assegnato una pensione alimentare di fr. 800.–
mensili sulla base dell'art. 152 CC fino al compimento del dodicesimo anno del
figlio __________a. L'appellante insorge, facendo valere che per tutto quanto
esposto in relazione alla richiesta di nullità del matrimonio la moglie deve
essere considerata gravemente ed esclusivamente colpevole, ciò che comporta
l'inapplicabilità dell'art. 152 CC.
a) L'innocenza
del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l'ottenimento di un
contributo alimentare, anche a norma dell'art. 152 CC. Il Tribunale federale ha
mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell'art.
151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità
secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in
linea di principio una riduzione dell'indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell'art. 152 CC
perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia
solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 3 ad art. 152 CC). Per essere causale il comportamento colpevole
non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta
che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della
controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con rinvii).
b) Dall'istruttoria
si evince che la convenuta è sempre andata sostenendo di non avere avuto figli
prima del matrimonio (deposizione __________, __________ __________), tant'è
che chiedeva consigli durante la gravidanza (deposizione __________, __________
e __________ __________). In seguito aveva raccontato di avere adottato due
figli di una sorella premorta (deposizione __________, __________, __________
__________). Il marito aveva finito per accettare ciò, interpretandolo come una
dimostrazione di affetto familiare verso i nipoti, tant'è che aveva accettato
finanche di contribuire al mantenimento di una figlia (doc. 52). Dopo avere
scoperto però che non si trattava di nipoti adottati per spirito caritatevole,
ma di figli della moglie, gli è crollato il mondo addosso, al punto da non
sapere più che cosa fare, e quello stesso giorno ha deciso di lasciare
l'appartamento coniugale (deposizione __________). Nelle circostanze descritte
è indubbio che la menzogna dalla convenuta ha costituito la causa principe
della disunione. Oggettivamente grave non è – si ripete – il fatto che la
convenuta avesse già due figli, ma che essa abbia subdolamente circuito la
buona fede dell'appellante, sicché al momento di scoprire la verità costui si è
vista mancare ogni fiducia nella consorte. E senza fiducia reciproca un'unione
non può ragionevolmente continuare. Del resto non si intravedono altre cause di
rilievo che abbiano spinto l'appellante a lasciare l'abitazione coniugale. Ne discende
che il contegno mendace della moglie ha largamente contribuito al naufragio del
matrimonio. Essa non può dunque essere considerata innocente, ciò che osta
all'applicazione dell'art. 152 CC. Al proposito l'appello si rivela pertanto
fondato.
-
Accertata la proprietà del marito sulla mobilia domestica, il Pretore
ha nondimeno assegnato tali beni alla moglie con l'argomento che in caso
contrario essa avrebbe dovuto riarredare l'abitazione. L'appellante contesta
tale attribuzione e chiede che i mobili gli siano restituiti. A giusto titolo.
Nella convenzione del 23 giugno 1993 con cui hanno adottato la separazione dei
beni i coniugi hanno dichiarato che dopo il matrimonio ognuno di essi avrebbe
conservato la proprietà, l'amministrazione e il godimento dei beni presenti e
futuri (doc. A). Nella fattispecie tutta la mobilia e l'arredo sono stati
acquistati dall'attore (doc. da E a T), né risultano elementi che permettano di
scorgere una donazione, come asserisce la moglie, tanto meno se si pensa che
tali beni non sono destinati al suo uso esclusivo. Questi devono essere
considerati perciò di proprietà del marito e la moglie deve restituirli. Si
aggiunga che la convenuta non poteva neppure chiederne l'attribuzione
sostenendo di avere un interesse preponderante, già per il fatto che tali beni
non sono in comproprietà tra i coniugi (art. 251 CC). Provvisto di buon
diritto, l'appello deve essere accolto anche su questo punto.
-
L'appellante si duole che alla moglie il Pretore abbia assegnato una
provvigione ad litem di fr. 3'000.– e sostiene che, trattandosi di una misura
provvisionale, tale provvedimento non può essere deciso con sentenza di merito.
Ora, l'obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha
i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio è effettivamente
una misura provvisionale nel senso dell'art. 145 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad
art. 145 CC; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 554; Czitron, Die
vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San __________
1995, pag. 116). La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv. 2 lett.
d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda
frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto
il Pretore ha statuito sulla richiesta insieme con il merito. Questa Camera ha
già avuto occasione di rilevare che tale modo di procedere è fuorviante e lede
la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella
procedura sommaria sono solo di 10 e non di 20 giorni (I CCA, sentenza del 27
luglio 1998 in re R., consid. 12b). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo
n. 6 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile
che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale
per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il
merito (I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa D., consid. 7). Al proposito
l'appello, introdotto il 20 ottobre 1998 (la sentenza del Pretore è pervenuta
al marito il 30 settembre 1998: appello, pag. 4) è dunque tardivo e come tale
irricevibile. Per di più, i costi di una procedura di separazione o di divorzio
sono a carico dell'unione coniugale, l'assistenza gratuita dello Stato essendo
puramente sussidiaria (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). La moglie non
avendo modo di far fronte alle proprie spese legali, tale onere deve essere assunto
dal marito.
II. Sull'appello
adesivo
- Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dalla convenuta poiché essa non aveva postulato previamente una provvigione ad
litem, mentre l'addebito della tassa di giustizia al marito non
giustificava la concessione di tale beneficio anche perché il coniuge doveva
versare una provvigione di fr. 3'000.–. L'appellante assevera di adempiere i
requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e di avere tempestivamente
presentato la domanda di provvigione ad litem. Se non che, come si è
appena spiegato (consid. 11), i costi di una procedura di divorzio sono a
carico dell'unione coniugale. Prima di statuire sul diritto di un coniuge di
ottenere l'assistenza giudiziaria in una causa di stato il giudice deve accertare
pertanto se non si possa ragionevolmente esigere il versamento di un'adeguata
provvigione ad litem da parte dell'altro coniuge (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552
nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza).
In
concreto è vero che, contrariamente all'assunto del Pretore, la domanda di assistenza
giudiziaria è stata preceduta da una richiesta di provvigione ad litem (risposta
e riconvenzionale, domanda n. 8). È anche vero però che con la sentenza la convenuta
ha ottenuto una siffatta provvigione. Un altro problema è sapere se il relativo
importo sia sufficiente per coprire le spese (la convenuta aveva avanzato una
richiesta di fr. 5'000.–). A parte il fatto però che la convenuta non definisce
insufficiente la somma di fr. 3'000.–, giova ricordare che il giudice fissa l'ammontare
di una provvigione tenendo conto delle spese che il coniuge istante dovrà
affrontare dal momento in cui è stata introdotta l'azione (Czitron, op. cit., pag. 120; Bühler/Spühler, op. cit., n. 287 ad
art. 145 CC). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem esplica
gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza
del 28 aprile 1999 in re B.). Spettava dunque all'appellante, ove ritenesse insufficiente
la prima provvigione, sollecitarne tempestivamente una seconda (Bühler/Spühler, op. cit., n. 285 ad
art. 145 CC; Czitron, op. cit.,
pag. 28 seg.; Rep. 1973 316). L'appello adesivo, infondato, deve di conseguenza
essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). L'appellante principale soccombe sul principio della nullità del
matrimonio e sulla provvigione ad litem, ma esce vincente sulla pensione
alimentare e sull'attribuzione dei mobili, ciò che giustifica la suddivisione a
metà degli oneri e la compensazione delle ripetibili. L'appellante adesiva,
integralmente soccombente, sopporta le spese del proprio appello, mentre in difetto
di osservazioni non si giustificare di assegnare ripetibili alla controparte.
L'esito del presente giudizio impone di riformare anche il pronunciato sulle
spese di prima sede che, dato quanto precede, vanno ripartite a metà,
compensando le ripetibili.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta non può essere
accolta poiché il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una
causa di divorzio (compresa un'eventuale procedura di appello) ha diritto di
ottenere prestazioni dello Stato solo ove l'altro coniuge non sia in grado di fornirgli
un'adeguata provvigione ad litem (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza).
Nel caso specifico la convenuta non pretende che al marito mancassero le
possibilità di finanziare, nella misura del necessario, i costi della procedura
di ricorso, di modo che la richiesta deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
-
annullato
-
invariato
5.1
invariato
5.2
I mobili della sala e del salotto, le tende, gli specchi, il comò, gli
armadi, i letti, il materasso, la lavatrice, l'asciugatrice e la lucidatrice
sono riconosciuti di proprietà di __________ __________. __________ __________
è condannata a riconsegnare i citati beni entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza
5.2.1 annullato
5.3
invariato
- La
tassa di giustizia di fr. 3'000.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
III. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1'500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. L'appello
adesivo è respinto.
V. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
VI. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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