AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.174
Data decisione, Autorità: 03.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00174
Lugano 3 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 26 maggio 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolto l’appello del 19 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1956) si sono sposati ad __________ il __________ 1982. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1982) e __________ (__________1985). Il marito è __________ e __________ con studio a __________ e __________; la moglie, di formazione __________ __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Il 26 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione e il medesimo giorno ha postulato, in via provvisionale, l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 5’748.– per sé e di fr. 2’800.– mensili per i due figli (fr. 1’750.– per __________ e fr. 1’050.– per __________), oltre una provvigione ad litem di fr. 4’000.–. Il 29 maggio 1998 __________ __________ ha chiesto, in via provvisionale, la separazione dei beni. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4 giugno 1998 e alla discussione del medesimo giorno l’istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto, opponendosi all’istanza, ha postulato a sua volta l’affidamento di __________, offrendo un contributo alimentare di fr. 1’127.– per la moglie e uno di fr. 1’050.– mensili per __________. __________ __________ ha avversato, da parte sua, la separazione dei beni. Con decreto cautelare dell’8 giugno 1998, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha affidato i figli alla madre, cui è stata assegnata l’abitazione coniugale e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 2’000.– per la moglie, di fr. 700.– per __________ e di fr. 600.– per __________. Il medesimo giorno egli ha respinto inoltre l’istanza del marito tendente alla separazione dei beni.
C. __________ __________ ha postulato il 4 agosto 1998 la modifica del decreto predetto, nel senso di aumentare il contributo per sé a fr. 4’353.– mensili e quello per i figli di fr. 100.– ciascuno. Il 17 settembre 1998 __________ __________ ha chiesto di ridurre a fr. 1’165.– mensili il contributo per la moglie, a fr. 400.– quello per __________ e a fr. 600.– quello per __________.
D. Esperita l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 24 settembre 1998 l’istante ha sostanzialmente confermato le proprie domande, riducendo la richiesta di contributo a fr. 2’960.– mensili per sé, a fr. 720.– per __________ e a fr. 700.– per __________, ma aumentando la richiesta di provvigione ad litem a fr. 8’500.–. Nel suo allegato conclusivo del 28 settembre 1998 il convenuto ha rivendicato l’affidamento di __________, ha aderito all’assegnazione dell’alloggio coniugale alla moglie e alla figlia fino al 31 marzo 1999, con assunzione da parte sua dei relativi costi, e ha offerto un contributo di fr. 1’025.– mensile per la moglie, aumentato di fr. 1’850.– dal 1° aprile 1999 per la locazione di un appartamento, e un contributo di fr. 600.– per __________.
E. Con decreto cautelare del 6 ottobre 1998 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie fino al 30 giugno 1999 (con l’obbligo per il marito di assumere le relative spese), ha posto a carico del coniuge che incassa le pigioni i costi di un appartamento a __________, ha fissato il contributo per la moglie in fr. 1’650.– mensili, quello per __________ in fr. 370.– mensili e quello per __________ in fr. 580.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999, aumentandondoli in fr. 3’250.– mensili per la moglie, in fr. 600.– mensili per __________ e in fr. 840.– mensili per __________ e dal 1° luglio 1999, obbligando il marito a versare una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Un’istanza di interpretazione presentata il 12 ottobre 1998 dal convenuto è stata respinta dal Pretore il 20 ottobre successivo.
F. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il 19 ottobre 1998 con un appello nel quale chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 1’385.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999 e a fr. 3’150.– mensili in seguito, come pure che la provvigione di causa sia annullata o quanto meno ridotta a fr. 4’000.–. __________ __________ ha impugnato a sua volta il decreto del Pretore con un appello del 19 ottobre 1998 nel quale chiede che il marito assuma anche la manutenzione dell’alloggio coniugale e i costi dell’appartamento di __________ fino al 31 dicembre 1998, che il contributo alimentare sia fissato in fr. 2’960.– per sé, in fr. 720.– mensili per __________ e in fr. 700.– per __________, senza modifiche, dal 1° luglio 1999. Essa postula inoltre una provvigione ad litem di fr. 1’500.– per la procedura di appello. Nelle rispettive osservazioni ogni parti conclude per la rigetto dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Quanto al fabbisogno minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
I. Sull’appello di
L’appellante contesta anzitutto l’ammontare del proprio reddito, sostenendo che esso va determinato in base alla media degli ultimi anni, anche perché l’aumento delle sue entrate negli anni 1995/96 è dovuto alla liquidazione dello studio __________ __________ ____________________. L’argomentazione è fondata. In caso di reddito da attività indipendente non fa stato in effetti il guadagno conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio, ritratto sull’arco di più anni (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 42 n. 01.34; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 149 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 141 con richiami; AGVE 1988, n. 3, pag. 19). Nella fattispecie l’appellante ha reso verosimili i motivi per cui il suo reddito è lievitato eccezionalmente negli ultimi due anni. Tenuto conto della parallela contestazione da parte della moglie, sull’accertamento del reddito come tale si ritornerà in appresso.
L’appellante chiede di dedurre dal reddito accertato dal Pretore l’importo di fr. 4’000.– annui corrispondenti agli interessi per un mutuo acceso presso la __________ __________ __________ __________. Dagli atti non risulta però che il debito sia stato contratto di comune accordo nell’interesse della famiglia, ciò che permetterebbe di inserirlo nel fabbisogno coniugale, a condizione che ogni membro della famiglia si veda garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Dal fascicolo del processo emerge unicamente che lo studio legale del marito è titolare di un conto corrente presso la citata banca (doc. 1m), ciò che non basta evidentemente a rendere verosimile la pretesa.
L’appellante si duole che il Pretore lo ha condannato a versare una provvigione ad litem di fr. 8’000.–, rilevando che la moglie ha aumentato la sua richiesta da fr. 4’000.– a fr. 8’000.– solo con il memoriale conclusivo e che, comunque sia, egli non dispone di liquidità per far fronte al pagamento. La censura non manca di buon diritto. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale e l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto la moglie consta essere proprietaria di un appartamento a Sils, che locato può apparentemente fruttare almeno fr. 20’000.– annui (doc. E), a fronte di oneri ipotecari per fr. 7’000.– (appello della moglie, pag. 11 ). Ora, chi postula dal coniuge una provvigione ad litem deve rendere verosimile al giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Spettava quindi alla moglie, che sostiene di essere indigente e che pretende il versamento di una provvigione ad litem, rendere verosimile che non le era possibile reperire l’importo di fr. 8’000.– facendo capo alla propria sostanza, ciò che non è il caso nella fattispecie. L’appello, su questo punto, è dunque provvisto di buon esito.
II. Sull’appello di
Il Pretore ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie e ai figli sino al 30 giugno 1999 e in seguito al marito poiché di fatto, pur non essendo proprietario, egli assume tutte le spese inerenti all’immobile. L’appellante sostiene che l’assegnazione deve prescindere da eventuali problemi di vendita o di locazione dell’immobile, che devono essere risolti in altra sede. A ragione. Nella fattispecie risulta che proprietaria dell’immobile è la madre del convenuto, la quale il 15 maggio 1998 ha dato disdetta ai coniugi per il 30 settembre 1998, prospettando un’imminente vendita. L’istante ha contestato la disdetta (doc. 49). Ora, dovendo assegnare l’abitazione coniugale a uno dei coniugi pendente causa il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 83 e 86 ad art. 145 CC), segnatamente gli interessi reciproci dei coniugi e dei figli in relazione all’affidamento (SJ 1993 pag. 669 con riferimento; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 535 e 536). Considerazioni legate a diritti reali, alla liquidazione del regime dei beni o a rapporti contrattuali non sono determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, op. cit., nota 85 ad art. 145 CC). Il giudice deve esaminare inoltre a quale dei coniugi può essere imposta più agevolmente la partenza dal domicilio (DTF 120 II 1). Se si considera che in concreto la moglie ha l’affidamento dei figli e che, come ha rilevato il primo giudice, l’ipotesi di una vendita dell’immobile non appare imminente (né il marito pretende il contrario), non vi sono motivi per assegnare pendente causa l’abitazione coniugale al convenuto, né di predisporre un cambiamento dal 1° luglio 1999. L’appello su questo punto è dunque provvisto di buon diritto, ciò che rende superfluo esaminare l’adeguatezza del canone di locazione per un nuovo alloggio.
L’appellante sostiene che il reddito del marito ammonta almeno a fr. 130’000.– annui, rilevando che il conto economico 1996 dello studio __________ attesta un’entrata di fr. 129’546.–, che il convenuto ha percepito fr. 4’167.– da un’indivisione e che i contributi AVS non ancora pagati non possono essere considerati. Se non che, contrariamente a quanto essa reputa, nell’utile imponibile di fr. 129’546.– risultante dal conto economico del 1996 (doc. 1a) occorre tenere conto anche degli ammortamenti e degli accantonamenti (art. 26 segg. LT). Per quanto riguarda il reddito dell’indivisione, se nel 1996 si riscontra un utile di fr. 4’167.–, nel 1995 vi è stata una perdita di fr. 23’159.–, di modo che non si giustifica di riconoscere alcuna entrata a questo titolo. Dovesse la situazione migliorare, la moglie potrà sempre chiedere una modifica dell’assetto provvisionale. Per quel che è dei contributi AVS, infine, il marito ha reso sufficientemente verosimile di dover versare fr. 8’101.– per il 1996 (doc. 43), mentre non risulta che lo stesso importo valga anche per gli anni precedenti. Si aggiunga che nell’ultima dichiarazione fiscale l’interessato ha indicato un reddito da attività indipendente di fr. 115’802.– per il 1995 e di fr. 108’490.– (fr. 116’591.– meno fr. 8’101.–) per il 1996, cui vanno aggiunti fr. 5’355.– da titoli e capitali (doc. 1), ciò che dà una media di fr. 114’823.50. E siccome per il biennio precedente l’autorità fiscale ha accertato il reddito (aziendale) dell’appellante in fr. 77’000.– (doc. 2), a un sommario esame come quello che presiede l’emanazione di misure provvisionali il reddito del marito può essere ragionevolmente stimato in fr. 96’000.– annui (arrotondati), ovvero in fr. 8’000.– mensili.
Non vi sono ragioni, del resto, per ritenere che tale reddito non corrisponda a quello realmente percepito. Intanto il tenore di vita della famiglia appare compatibile con le entrate del marito, gli elementi indicati dalla moglie (appartamento di vacanza, due autovetture, scuole private per i figli) non essendo suscettibili di dimostrare speciale agio. Inoltre è verosimile che durante la vita in comune i coniugi hanno beneficiato di aiuti da parte di familiari, bastando al riguardo rilevare il canone di locazione favorevole per l’abitazione coniugale (villa con piscina), e l’eventualità che la nonna paterna abbia pagato la retta per la scuola privata frequentata dal figlio __________ (doc. P). Ciò premesso, non vi sono motivi per fondarsi solo sul tenore di vita della famiglia, scostandosi dagli accertamenti fiscali.
L’appellante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo del marito l’importo di fr. 104.– per il premio dell’assicurazione relativo alla perdita di guadagno. La richiesta non può essere accolta, poiché è anche nell’interesse della famiglia garantire al convenuto un adeguato grado di copertura in caso di malattia, permettendogli di far fronte ai suoi obblighi contributivi anche in caso di incapacità lucrativa (v. Rep. 1994 pag. 147).
Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 840.– mensili (fr. 580.– senza la locazione) e quello di __________ in fr. 900.– (fr. 670.– senza la locazione), riducendo quest’ultimo a fr. 300.– per tenere conto del fatto che il figlio è iscritto alla scuola __________ di __________. L’appellante chiede che il fabbisogno dei figli sia aumentato del 20% e contesta la riduzione operata per __________.
a) Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un ragazzo come __________ un fabbisogno in denaro di fr. 885.– mensili, rispettivamente di fr. 835.– mensili per __________ (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione 1988). Nella fattispecie, tenuto conto dei redditi dei genitori (fr. 8000.–), la stima del Pretore può tutto sommato rientrare nel legittimo margine di apprezzamento che spetta al primo giudice nella fissazione dei contributi alimentari. Per trasparenza, sarebbe stato opportuno considerare il costo per l’alloggio dei figli nel loro fabbisogno anziché in quello della madre; se si pensa però che in concreto il padre assume già tutte le spese dell’abitazione coniugale (occupato da moglie e figli), si giustifica di ridimensionare – eccezionalmente – il fabbisogno di questi ultimi.
b) Per quanto riguarda il figlio __________, dagli atti risulta che egli è iscritto alla scuola __________ di __________, la cui retta è pagata dal padre, e rientra presso la madre per il fine settimana. Tenuto conto che durante il periodo in cui il figlio è casa la madre deve sopportare le spese correnti, la riduzione operata dal Pretore rientra ancora una volta, tutto sommato, nel potere di apprezzamento che spetta al primo giudice.
L’appellante contesta infine il mancato riparto dell’eccedenza mensile. La questione non merita particolare disamina già per il fatto che, come si vedrà in appresso, non vi è eccedenza da suddividere.
La moglie lamenta che il Pretore ha posto le spese inerenti all’appartamento di __________ a carico della parte che incassa le relative pigioni. A torto. Dagli atti risulta che la moglie è intestataria dell’appartamento e che, convenientemente locato, questo può fruttare fr. 20’000.– annui (doc. E). È possibile che per il 1998 essa non abbia potuto appigionare l’appartamento a causa della prospettata – ma non avvenuta – vendita dello stesso alla cognata, tuttavia l’appellante non pretende che in seguito non le sarebbe stato possibile ricavare un reddito. In circostanze siffatte, la conclusione del Pretore merita senz’altro conferma.
In conclusione, il quadro delle entrate e delle uscite della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 8’000.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5’430.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 1’650.–
fabbisogno in denaro __________ fr. 370.–
fabbisogno in denaro __________ fr. 580.–
fr. 8’030.– mensili
ammanco fr. 30.– mensili
il marito può conservare per sé fr. 5’430.– mensili
deve versare a __________ fr. 370.– mensili,
a __________ fr. 580.– mensili
e alla moglie fr. 1’620.– mensili.
Data la modesta differenza tra il contributo per la moglie fissato dal Pretore e quello risultante dal calcolo matematico (fr. 30.–), il decreto impugnato potrebbe anche essere confermato, al primo giudice competendo pur sempre un certo margine di apprezzamento. Se non che, così facendo il marito si troverebbe a vivere con una somma inferiore – seppur di poco – al proprio fabbisogno minimo, né potrebbe colmare tale ammanco con la quota di eccedenza a lui destinata (inesistente, come si è visto, nella fattispecie). Ciò sarebbe contrario al diritto federale (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Ne consegue che l’appello del marito deve essere accolto entro questi limiti, mentre quello della moglie, su questo punto, deve essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 del decreto impugnato è così modificato:
Dal 1° giugno 1998 __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 370.– per il figlio __________;
fr. 580.– per la figlia __________;
fr. 1’620.– per la moglie __________ __________.
Nel caso in cui __________ smettesse di frequentare la scuola __________ e tornasse a vivere presso la madre, il contributo ammonterà a fr. 670.– mensili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un quarto a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
Le spese relative all’appartamento di __________ sono a carico della parte che ne incassa le pigioni.
annullato
annullato
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per il resto a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– __________. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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