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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.18
Data decisione, Autorità: 14.05.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00018
Lugano 14 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell’8 novembre 1996 da
__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comune di __________ __________ (rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 gennaio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 30 dicembre 1997, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ è proprietario della particella n. __________ e, in ragione di un mezzo, della particella n. __________RFP di __________ __________, all’estremità della quale si trova un portico che sbocca su una piazzetta nel nucleo del paese, parte terminale di una strada (particella n. __________RFP), proprietà del Comune di __________ __________;
che con risoluzione del 9 dicembre 1993, passata in giudicato, il Dipartimento delle istituzioni ha accolto un’istanza del Comune di __________ __________ volta a vietare il parcheggio sulla piazza e a rimuovere la segnaletica stradale;
che nel corso del 1995 il Municipio ha eliminato i due parcheggi sulla piazza con la relativa segnaletica, posando al loro posto due panchine e piantando un acero;
che il 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo un ricorso proposto da __________ __________ contro la risoluzione dipartimentale del 9 dicembre 1993;
che l’8 agosto 1996 il Municipio ha confermato ad __________ __________ la possibilità di chiedere, di volta in volta, l’autorizza-zione di togliere temporaneamente le panchine per accedere con trattore e rimorchio alla sua particella n. __________RFP in caso di necessità;
che l’8 novembre 1996 __________ __________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di ordinare al Comune di __________ __________ la rimozione della pianta e delle panchine posate sulla piazzetta;
che all’udienza del 10 gennaio 1997 __________ __________ ha confermato la propria domanda, mentre il Comune si è opposto all’istanza;
che, ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte, nelle quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio;
che il 30 dicembre 1997 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l’istanza per difetto di giurisdizione;
che la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere al Comune di __________ __________ fr. 200.– per ripetibili;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorto il 26 gennaio 1998 con un appello in cui chiede di accogliere la sua istanza e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza;
che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1998 il Comune di __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato;
e considerando
in diritto: che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), statuendo d’ufficio mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che l’appello in esame, introdotto nei 10 giorni dalla notificazione del decreto impugnato, è tempestivo (art. 373 e art. 370 cpv. 2 CPC);
che il Segretario assessore ha respinto l’istanza per difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione sulla posa dell’acero e delle due panchine sia di natura amministrativa, essendo finalizzata al benessere della collettività e alla salvaguardia di beni comunali;
che l’appellante ribadisce la proponibilità dell’azione di manutenzione (art. 928 CC), sostenendo che la convenuta avrebbe agito senza aver emanato una decisione formale, in contrasto con disposizioni della legge organica comunale, di modo che dal profilo amministrativo non esisterebbe alcun rimedio per salvaguardare il proprio diritto di accesso attraverso il portone, ciò che implicherebbe la giurisdizione dei tribunali civili, proponibile in ogni caso poiché l’intervento municipale sulla piazzetta sarebbe evitabile;
che l’azione possessoria non è proponibile contro atti compiuti da un ente pubblico nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo, come tali sottratte alla competenza del giudice civile (Rep. 1990 pag. 213);
che nondimeno, qualora la pubblica finalità di un’opera possa essere conseguita senza turbare il possesso dei vicini, questi dispongono dell’azione di manutenzione a norma dell’art. 928 CC nei confronti dello Stato e dei suoi funzionari (Stark in: Berner Kommentar, nota 16 e 17 ad art. 928 CC; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. 2, Basilea 1993, pag. 693 n. 2950; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag. 347 nota 583; DTF 93 I 300 consid. 2, 96 II 346 consid. 5a);
che in concreto lo scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune (creazione di un’area pubblica per lo svago della popolazione) può essere raggiunto anche con una diversa sistemazione delle panchine e dell’acero (cfr. doc. C), senza necessariamente intralciare l’accesso alla proprietà dell’appellante;
che di conseguenza nel caso in esame il giudice civile è competente per statuire, sicché a torto il Segretario assessore ha declinato la propria giurisdizione;
che, ciò premesso, su questo punto l’appello deve essere accolto e gli atti rinviati al primo giudice perché entri nel merito dell’ azione ed esamini se sono adempiuti in concreto i requisiti posti dall’art. 928 CC;
che questa Camera non può infatti statuire essa medesima al riguardo, nonostante l’istruttoria già completata, perché tale modo di agire precluderebbe alle parti la possibilità di adire un’autorità di ricorso – l’unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto;
che gli oneri processuali, limitati all’eccezione di carenza di giurisdizione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), tanto in primo quanto in secondo grado, con obbligo per il Comune di rifondere all’istante un’equa indennità per ripetibili ridotte;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’eccezione di carenza di giurisdizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico del Comune di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 200.– a titolo di indennità per ripetibili.
II. Gli atti sono rinviati al Segretario assessore perché statuisca sul merito dell’azione possessoria.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico del Comune di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 400.– per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Municipio del Comune di __________ __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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