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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.180
Data decisione, Autorità: 21.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00180
Lugano, 4 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio: assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 ottobre 1997 da
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 29 ottobre 1998 con cui il Pretore ha ammesso la convenuta al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente al 50%;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto del Pretore;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1956) si è sposato il __________ 1989 a __________ con __________ __________ (1961), cittadina __________, dalla quale ha avuto un figlio, __________, nato __________ 1994;
che il 31 ottobre 1997 egli ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione;
che __________ __________ ha instato il 2 dicembre 1997 per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 dicembre 1997;
che il 13 luglio 1998 __________ __________ ha promosso causa per ottenere il divorzio;
che con decreto del 29 ottobre 1998 il Pretore ha ammesso __________ __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria “limitatamente al 50% delle spese di causa e dell’onorario di patrocinio”;
che contro tale decreto __________ __________ ha presentato appello il 6 novembre 1998 chiedendo il beneficio dell’assistenza giudiziaria integrale, tanto in prima quanto in seconda sede;
che __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello;
che il 25 maggio 1999, all’udienza preliminare nella causa di merito, le parti hanno stipulato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
che in tale occasione il Pretore ha accertato come la convenuta non fosse in grado di rimunerare appieno il proprio avvocato, nonostante il suo convivente avesse già contribuito nei limiti delle sue possibilità versando fr. 4500.–;
che, ciò posto, egli ha conferito seduta stante a __________ __________ il beneficio dell’assistenza giudiziaria al 100% per quanto eccedeva la somma di fr. 4500.–, dichiarando caduco il proprio decreto del 29 ottobre 1998;
che nelle circostanze descritte l’appello di __________ __________ è divenuto senza oggetto, come l’interessata medesima ha riconosciuto davanti al Pretore;
e considerando
in diritto: che il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d’oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiscenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico;
che l’art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiscenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse , le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;
che nondimeno, secondo giurisprudenza, qualora una lite diventi priva d’oggetto o d’interesse giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”;
che il problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello in concreto se il Pretore non avesse conferito l’assistenza giudiziaria al 100% (eccettuati i primi fr. 4500.–), rendendo praticamente caduco il suo decreto del 29 ottobre 1998;
che a un esame di mera verosimiglianza l’appello non poteva dirsi sprovvisto di buon diritto, tanto meno se si pensa che il Pretore medesimo ha riconsiderato il suo punto di vista proprio in relazione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che, certo, il Pretore ha cambiato opinione dopo avere ottenuto ulteriori chiarimenti e spiegazioni dalla convenuta, ma a tale incombenza non sarebbe sfuggita nemmeno questa Camera, in materia di assistenza giudiziaria applicandosi il principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 156);
che di conseguenza appare giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali, l’attore non essendosi opposto alle domande dell’appellante e non potendosi quindi reputare soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che per lo stesso motivo l’attore non può essere condannato nemmeno al versamento di ripetibili, sicché conviene ammettere l’appellante al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello (art. 155 CPC);
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono oneri processuali.
L’appellante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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