AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.181
Data decisione, Autorità: 29.04.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00181
Lugano 16 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Zali
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__/.-.____ (privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 dicembre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 2 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 12 ottobre 1998 della Divisione degli interni;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente con l’appello;
Se deve essere accolta la domanda di provvedimenti cautelari contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 27 novembre 1998 da __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1992) è figlia di __________ __________ __________s, cittadina dominicana, e di __________ __________. Il 14 settembre 1994 la Delegazione tutoria di __________ ha disposto il collocamento della bambina presso la __________ __________ __________ di __________ e con decisione del 16 maggio 1995 ha istituito una curatela a norma dell’art. 308 CC con lo scopo di disciplinare il diritto di visita del padre e di vegliare sull’evoluzione della figlia.
B. Nel frattempo, con istanza del 9 agosto 1994, Bruno __________ ha chiesto di privare __________ __________ __________ dell’autorità parentale, adducendo che essa, dedita alla prostituzione, non è idonea a curare ed educare la bambina. L’istanza è stata respinta il 30 maggio 1996 dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, che ha nondimeno privato la madre della custodia parentale, ha collocato __________ presso __________ __________ __________ di , ha regolamentato il diritto di visita dei genitori e ha confermato la curatela giusta l’art. 308 CC. Un appello interposto contro tale decisione da __________ __________ il 2 luglio 1996 è stato respinto da questa Camera il 28 agosto 1996 (inc. ..).
C. La Delegazione tutoria di __________ ha risolto il 24 novembre 1997 di trasferire __________ __________ __________ __________ al __________ __________ di __________ per verificare la situazione e ha revocato fino a nuovo avviso il diritto alle relazioni personali di entrambi i genitori. __________ __________, __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ __________ di __________ hanno ricorso alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l’annullamento della risoluzione. Nel frattempo __________ __________ ha riproposto il 10 dicembre 1997 istanza di privazione dell’autorità parentale nei confronti della madre, ribadendo che questa si prostituisce ed espone la bambina a frequentazioni inidonee.
D. Con decisione del 12 ottobre 1998 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha accolto parzialmente i ricorsi, nel senso che ha confermato il collocamento della bambina all’__________ __________ __________, mentre ha respinto l’istanza di privazione dell’autorità parentale. Essa ha regolato inoltre il diritto dei genitori alle relazioni personali, attribuendo alla madre un diritto di visita da esercitare – a precise condizioni – un fine settimana ogni due, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle 17.30, e una volta la settimana presso __________ __________ __________; al padre essa ha attribuito un diritto di visita da esercitare un sabato ogni due dalle ore 9.00 alle 18.00, con possibilità di estenderlo a un fine settimana intero dal mese di novembre.
E. __________ __________ è insorto contro la citata decisione con un appello del 2 novembre 1998 nel quale chiede l’autorità parentale e la custodia di __________, subordinatamente il rinvio degli atti all’auto-rità di vigilanza per accertare l’influenza dell’attività della madre sullo sviluppo della figlia, asseritamente mancante nell’incarto, e l’idoneità del padre all’affidamento. In via ancora più subordinata l’istante postula l’estensione del suo diritto di visita a un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.00 alla domenica sera alle 20.00, oltre un pomeriggio la settimana dalle ore 13.30 alle 20.00, una settimana alternativamente a Natale e a Pasqua e due settimane in estate, chiedendo l’estensione del diritto di visita già in via cautelare. Con osservazioni del 27 novembre 1998 __________ propone di respingere il gravame, si oppone alle domande cautelari e chiede da parte sua che in pendenza di ricorso siano abolite le limitazioni poste al suo diritto di visita, instando per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. Le domande cautelari delle parti sono state discusse davanti a questa Camera all’udienza dell’11 gennaio 1999. L’appellante ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposta l’appellata. Quest’ultima per finire ha ritirato l’istanza cautelare presentata con le osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica dei genitori per l’educazione, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4a edizione, Berna 1998, pag. 163 n. 25.02). Per l’art. 311 CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 segg. CC) rimangono infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di tale norma presuppone un rigoroso apprezzamento delle circostanze, poiché la revoca dell’autorità parentale configura la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono già a prima vista insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi cautela particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti di dottrina).
Sono legittimati a chiedere la privazione dell’autorità parentale i più prossimi parenti, la delegazione tutoria, il procuratore pubblico, il magistrato dei minorenni, il servizio cantonale dell’assistenza sociale e i genitori medesimi, nei casi previsti dall’art. 312 CC (art. 39 LAC). L’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele è competente per pronunciare, se ne ricorrono i presupposti, la privazione dell’autorità parentale (art. 39a LAC) e per emanare nel corso del procedimento le misure provvisionali richieste dalle circostanze (art. 39b cpv. 1 LAC). Contro le risoluzioni dell’autorità di vigilanza in materia di privazione e di ripristino dell’autorità parentale e contro le decisioni in materia di misure provvisionali è dato appello alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 39d cpv. 1, 54a LAC). L’appellante, padre della minorenne, è pertanto abilitato a impugnare la decisione 12 ottobre 1998.
Nel caso concreto la madre è già stata privata della custodia parentale, tant’è che la bambina si trova presso __________ __________ __________ dal settembre 1995. Nell’ambito di una nuova istanza del padre intesa a privare la madre dell’autorità parentale, l’autorità di vigilanza ha esperito una valutazione dagli specialisti __________ -__________ __________ __________ __________ di __________ (__________). Sulla base dell’istrut-toria, essa ha rilevato che la madre non dava sufficienti garanzie per l’educazione e la cura della bambina, rifiutava l’assistenza e il consiglio del Servizio sociale e presentava un quadro relazionale e affettivo instabile. Ne ha concluso che la privazione della custodia parentale doveva essere confermata, ma che non erano dati i presupposti per una privazione dell’autorità parentale, dal momento che la madre non ostacolava il lavoro di sostegno dei servizi sociali alla bambina e che il diritto di visita poteva essere limitato e sorvegliato.
L’appellante contesta le conclusioni cui è giunta l’autorità di vigilanza e ribadisce che l’autorità parentale della madre non può essere mantenuta. Sostiene che l’interessata non è in grado di occuparsi convenientemente della figlia, per i suoi limiti personali (semianalfabetismo), per il comportamento poco chiaro e l’esercizio della prostituzione, che mette in serio pericolo la bambina. Adduce di avere segnalato a più riprese, in modo circostanziato, episodi di violenza ai quali avrebbe assistito la bambina e si duole del fatto che ciò nonostante l’autorità di vigilanza non avrebbe indagato a sufficienza sulle attività della madre, con la conseguenza che la minorenne sarebbe “lasciata in balia di chi non ne comprende i bisogni” (appello, pag. 13).
L’art. 310 CC (“privazione della custodia parentale”) stabilisce che quando il figlio non possa essere sottratto al pericolo, l’auto-rità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la privazione dell’autorità parentale (sopra, consid. 2). Per rapporto al genitore privato dell’ autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della custodia può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 196). In qualità di rappresentante legale egli può ancora prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art. 318 segg. CC).
La questione è di sapere, ciò premesso, se nella fattispecie siano dati i presupposti dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale delle cose – basti mantenere la situazione attuale. La soluzione dipende dal quesito di sapere se lasciando alla madre l’autorità parentale (senza custodia), il bene della figlia appaia ancora minacciato.
Come si è già spiegato nella precedente sentenza tra le parti (del 28 agosto 1996, inc. ..), la privazione dell’autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che comprovino l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto. Determinante in tale esame risultano le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 197 n. 27.46). L’appellante ripete che la madre è inidonea a occuparsi convenientemente della figlia e che la espone alle influenze negative dell’ambiente in cui essa eserciterebbe la prostituzione. Se non che, il comportamento instabile della madre, invero accentuatosi nel 1997 (doc. 15), il fatto che quest’ultima frequentasse con la bambina esercizi pubblici fino a notte tarda e non da ultimo la sospetta prostituzione erano già stati considerati per la privazione della custodia parentale, tuttora in vigore, e per il collocamento della bambina presso terzi (sentenza del 28 agosto 1996). Né gli episodi di violenza fisica avvenuti in presenza della bambina, che quest’ultima ha riferito allo psicologo __________ __________ (certificato del 20 febbraio 1998, doc. 26) sono recenti. La bambina ha menzionato uno scontro fisico della madre con il precedente convivente () e un analogo episodio con un vicino di casa 15 giorni dopo. Ora, la relazione con l’amico menzionato dalla bambina è terminata nel febbraio 1997 (rapporto del 3 luglio 1998, doc. 7, pag. 2), di modo che gli episodi – per altro isolati – su cui insiste l’appellante non sono più atti a valutare lo stato delle cose nell’ottobre 1998. La situazione della madre, per quanto risulta dall’istruttoria, è invero peggiorata dopo il 1996. Essa non ha più una relazione stabile, ha perso il posto di lavoro e nel gennaio 1999, come ha comunicato la curatrice a questa Camera, non aveva più nemmeno un appartamento adeguato alle esigenze della bambina (rapporto 8 gennaio 1999 della curatrice). I nuovi sviluppi della situazione confermano tuttavia l’opportunità di mantenere la privazione della custodia e di vigilare sulle relazioni personali, ma ancora non bastano per privare la madre dell’autorità parentale.
La decisione impugnata sottopone a rigorose condizioni il diritto di visita della madre proprio per tenere conto degli elementi negativi emersi dall’istruttoria (decisione impugnata, pag. 7, dispositivo n. 3.1.a), ripetutamente menzionati dall’appellante. Da quanto risulta dagli atti, inoltre, la madre si attiene alle indicazioni della curatrice e degli educatori (rapporto 8 gennaio 1999, valutazione 3 luglio 1998, doc. 7, pag. 5). Constatato che essa non dava sufficienti garanzie per quel che concerne l’alloggio, per di più, la curatrice ha ulteriormente limitato il diritto di visita escludendo i pernottamenti presso la madre (rapporto 8 gennaio 1999). In definitiva, la madre non si disinteressa della figlia, non delega costantemente a terzi le cure dovute ed esercita regolarmente il diritto di visita, rispettando le indicazioni degli educatori e della curatrice. È vero, come adduce l’appellante, che essa rifiuta ogni aiuto del Servizio sociale di __________ (perizia, doc. 7, pag. 2), ma tale atteggiamento non riguarda il rapporto con la bambina, bensì i suoi problemi personali (disbrigo di pratiche amministrative, necessità di un aiuto integrativo all’assi-stenza: perizia doc. 7, pag. 2). Non si può quindi affermare che le sia indifferente la sorte della figlia (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC). Ciò posto, non soccorrono gli estremi per privarla dell’autorità parentale, tanto meno se si pensa che per il momento la bambina dispone di adeguati strumenti di protezione. L’appellante ribadisce argomenti noti, invoca genericamente l’insufficienza delle misure di protezione adottate e riafferma di poter offrire alla figlia migliori condizioni e opportunità, ma simili allegazioni non bastano – come si è visto (consid. 4) – perché si adotti un provvedimento estremo come la privazione dell’autorità parentale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le misure di protezione instaurate a favore della bambina (privazione della custodia, collocamento presso terzi, curatela educativa e rigorosa regolamentazione del diritto di visita) sono per ora sufficienti a tutelarne gli interessi. L’appello deve dunque essere respinto per quel che concerne la privazione dell’autorità parentale.
L’appellante rivendica la custodia sulla figlia, adducendo di potersi occupare adeguatamente della bambina. La situazione economica e logistica del padre è in effetti migliorata dopo il 1996: egli beneficia ora di una rendita di invalidità al 50% e di prestazioni complementari (verbale d’udienza dell’11 gennaio 1999) che gli consentono di provvedere al suo fabbisogno minimo e dispone dal gennaio 1998 di un alloggio confortevole, adeguato di per sé alle esigenze della bambina (valutazione del 3 luglio 1998, doc. 7). Contrariamente a quanto egli sostiene, tuttavia, la rivalutazione della sua figura che emergerebbe dagli aggiornamenti peritali non consente ancora di affidargli la custodia della figlia, perlomeno nell’attuale situazione. I responsabili dell’__________ __________ __________ __________ di __________, su esplicita richiesta dell’autorità di vigilanza, hanno precisato che entrambi i genitori, pur avendo buone relazioni con la piccola, non hanno la capacità di occuparsene a tempo pieno e di averne la custodia (complemento alla valutazione del 24 luglio 1998, doc. 8, con riferimento alle domande poste il 20 luglio 1998). Non vi è quindi motivo, nelle circostanze attuali, di modificare il collocamento della bambina presso __________ __________ __________ di __________, ritenuto adeguato dagli esperti. L’appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo punto.
L’appellante postula, in via subordinata, un ampliamento del suo diritto di visita, che l’autorità di vigilanza ha fissato in un sabato ogni due dalle ore 9.00 alle 18.00, con possibilità di estenderlo a un fine settimana intero, dopo una prova da eseguire in novembre. Egli fa valere che nel frattempo la sua situazione logistica è migliorata e che può offrire alla figlia, oltre a un ambiente di vita dignitoso, anche buoni rapporti con la propria famiglia. La censura non è sprovvista di buon diritto. Dall’istruttoria è emerso invero che in passato il comportamento dell’appellante durante l’esercizio dei diritti di visita non è andato esente da rimproveri, in particolare per le sue interferenze nella vita privata dell’ex convivente e i suoi commenti intesi a screditare la madre e gli operatori sociali davanti alla bambina (rapporto 11 ottobre 1997, doc. 10, pag. 3 e 4; notizie atti - curatela, doc. 13, pag. 2). Non sono neppure mancati episodi in cui l’appellante è trasceso, giungendo a vie di fatto verso un responsabile del __________ __________ __________ __________ -__________ e inveendo contro la curatrice (doc. 13, pag. 3). Nel 1996 il perito aveva consigliato prudenza nel disciplinare le relazioni personali tra il padre e la figlia, suggerendo di valutare con l’esperienza diretta “sul campo” le ripercussioni sulla bambina (perizia 22 gennaio 1996, doc. 4, pag. 25). Una valutazione eseguita dall’__________ __________ __________ __________ del __________ il 3 luglio 1998 (doc. 7) mette in risalto il persistere di rapporti conflittuali tra i genitori (pag. 4) e sottolinea la necessità del collocamento presso __________ __________ __________, della curatela educativa, della verifica periodica delle modalità e dell’estensione del diritto di visita con i genitori (pag. 5).
L’estensione del diritto di visita a un fine settimana completo, esplicitamente prevista dalla decisione impugnata, è comunque avvenuta nel novembre 1998. Un ulteriore diritto di visita prolungato ha avuto luogo dal 1° al 3 gennaio 1999 e si è svolto regolarmente (rapporto 8 gennaio 1999 della curatrice). Si possono quindi ritenere date, vista la positiva evoluzione, le premesse per un’estensione regolare del diritto di visita. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, tuttavia, le relazioni personali dei genitori con la bambina devono continuare a essere oggetto di attenta verifica e valutazione, non essendo ancora risolti i problemi relazionali che a detta degli esperti consigliano prudenza (complemento, doc. 8). Per quel che attiene alle modalità concrete del diritto di visita, appare ragionevole riconoscere al padre un fine settimana completo ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.00 alla domenica sera alle 20.00, come pure un diritto di visita infrasettimanale, un mercoledì pomeriggio ogni due, dalle ore 13.30 alle 20.00. L’ampliamento del diritto di visita a settimane intere di vacanza riesce invece prematuro, alla luce delle indicazioni dei periti, e potrà avvenire se le valutazioni successive confermeranno il buon andamento delle cose e il consolidamento dei progressi riscontrati nella bambina. L’appello deve così essere accolto relativamente all’estensione del diritto di visita ai fine settimana. La attuale decisione di merito rende per altro senza oggetto la domanda di provvedimenti cautelari contestuale all’appello, intesa all’estensione del diritto di visita già pendente causa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.2 della decisione impugnata è così riformato:
__________ potrà esercitare il suo diritto di visita un fine settimana completo ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.00 fino alla domenica sera alle 20.00, come pure un diritto di visita infrasettimanale, un mercoledì pomeriggio ogni due, dalle ore 13.30 alle 20.00.
Per il resto la decisione impugnata rimane invariata.
La domanda di misure cautelari presentata con l’appello è dichiarata priva di oggetto.
Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
__________ __________ è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
__________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Bellinzona;
– Delegazione tutoria di __________;
– __________ __________, servizio sociale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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