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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.187
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00187
Lugano 26 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 12 giugno 1997 da
e __________ __________, __________ __________. __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ __________. __________ (ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 novembre 1998 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ e __________ __________ sono comproprietari della particella n. 276 RFD di __________ __________ __________. Sulla contigua particella n. __________, appartenente ai coniugi __________ e __________ __________, si trova una siepe di lauroceraso che segue la linea del confine tra i due fondi. __________ e __________ __________ hanno chiesto il 26 giugno 1996 al Giudice di pace del circolo di __________ __________ __________ di convocare __________ e __________ __________ dolendosi del fatto che la siepe, troppo vicina al confine, non era potata a sufficienza. Le discussioni con i vicini non hanno avuto esito, sicché il 6 febbraio 1997 essi si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per un esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 marzo 1997.
B. Con petizione del 12 giugno 1997 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore che fosse ordinato a __________ e __________ __________ di spostare la nota siepe a 50 cm dal confine, di potarla fino all’altezza di 1.25 m e di tagliare il ciliegio posto sul loro fondo. Il 25 settembre 1997 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 6 ottobre 1998, presentando un memoriale scritto. Gli attori hanno rinunciato al taglio del ciliegio, ribadendo invece le altre domande e chiedendo che ai convenuti fosse impartita la comminatoria dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza. I convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione.
C. Statuendo il 29 ottobre 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di spostare la siepe a 50 cm dal confine e di ridurne l’altezza massima a 1.25 m, il tutto entro 60 giorni, sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 497 CPC) e dell’art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per un quarto a carico degli attori e per il resto a carico dei convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondere alle controparti fr. 750.– complessivi per ripetibili.
D. __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 23 novembre 1998 in cui propongono che la petizione sia respinta. Nelle loro osservazioni del 19 gennaio 1999 __________ e __________ __________ postulano la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto il Pretore ha stabilito che il valore è di poco superiore a fr. 8’000.–, tenuto conto delle dimensioni della siepe da allontanare e rimondare e del valore del ciliegio (sentenza, pag. 4). L’appello, tempestivo, è pertanto ricevibile.
Il Pretore ha accertato che la siepe dei convenuti, alta 2.10 m, dista circa 20 cm dal confine. Richiamandosi alla giurisprudenza, egli ha ingiunto così ai convenuti di spostarla ad almeno 50 cm dal confine, come prevede l’art. 139 cpv. 1 LAC, e di mantenerla all’altezza massima di 1.25 m, in conformità all’art. 140 cpv. 3 LAC. Quanto al fatto che la siepe sia stata messa a dimora da oltre 10 anni, il primo giudice ha rilevato che la tolleranza decennale non si applica alle siepi, non esistendo nel Comune un uso contrario. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere applicato le norme della LAC fondandosi su un’interpretazione meramente letterale del testo, senza ricorrere a un’esegesi organica e sistematica delle fonti federali.
L’art. 688 CC contiene una riserva attributiva propria, ai sensi dell’art. 5 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 123 n. 1755 e pag. 151 n. 1830a). Tale norma autorizza i Cantoni non solo a stabilire le distanze che i proprietari sono tenuti a rispettare per le piantagioni, ma anche a definire le sanzioni per la violazione delle regole che essi stessi promulgano (DTF 122 I 81; SJ 1996 516 consid. 2a). Il legislatore ticinese non ha pertanto violato la forza derogatoria del diritto federale adottando regole che sanzionano l’inosservanza di prescrizioni cantonali per le piantagioni, ma è rimasto nell’ambito concessogli dal diritto federale negli articoli da 102 a 171 LAC (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 21). Le prescrizioni cantonali, in altri termini, sono perfettamente compatibili con i principi generali dell’art. 684 CC. L’appello su questo punto si rivela dunque infondato.
Gli appellanti lamentano che il Pretore non ha esaminato se in concreto fossero dati i requisiti per l’applicazione dell’art. 679 CC, invocato nella petizione, tralasciando di ponderare gli interessi in gioco e trascurando che non vi è danno né inconveniente per la proprietà degli attori. La censura è sprovvista di buon diritto. Contrariamente a quanto sembrano reputare i convenuti, l’art. 679 CC è applicabile non solo in caso di danno, ma già quando vi sia minaccia di danno. È notorio che una siepe viva in espansione verso il fondo vicino può provocare danni (Rep. 1981 pag. 353), sia in superficie che nel sottosuolo. La minaccia di danno è del resto ancor più evidente nella fattispecie, proprio a causa dell’esiguità dei fondi e della circostanza che la siepe litigiosa si trova a ridosso dell’orto sul fondo degli attori (doc. A, D e E). Non si scorge quindi un abuso nel comportamento degli attori, che si sono rivolti alla Pretura per far rispettare i loro diritti dopo ripetuti tentativi di comporre la vertenza con i vicini (doc. F, G, H, I). Anche al riguardo l’appello deve essere respinto.
Non è più contestato che la piantagione della siepe è avvenuta nel 1986, oltre dieci anni prima dell’introduzione della causa. Il Pretore ha ritenuto che la tolleranza decennale prevista dall’art. 160 LAC non è applicabile alle siepi vive, citando una consolidata giurisprudenza cantonale. Gli appellanti affermano invece che tale giurisprudenza è ormai superata e deve essere modificata. La critica non è per nulla fondata. Il vicino che tollera una siepe a distanza inferiore a quella legale di 50 cm dal confine non perde per ciò solo il diritto di chiederne l’allontanamento, la decorrenza di 10 anni non conferendo alla controparte alcun diritto acquisito (Jacomella/Lucchini, op. cit., pagg. 123 seg. e 140 seg.). Il testo dell’art. 160 LAC è chiaro, non lascia spazio a interpretazioni di sorta ed è posto in un contesto che tratta specificatamente di piantagioni. Nulla di analogo è previsto nel capitolo relativo alle opere di cinta, particolarmente alle siepi, e ciò perché se dopo 10 anni lo spostamento di alberi d’alto fusto è pressoché impossibile e comporta di regola l’abbattimento, per siepi di altezza limitata a 1.25 m la rimozione è sempre fattibile (Rep. 1981 pag. 354). L’autore citato dagli appellanti sostiene invero che sarebbe auspicabile far beneficiare anche le siepi del termine di tolleranza decennale (Scolari, Commentario sulla legge di applicazione del CC, pag. 663 n. 1479). Ci si può domandare se tale opinione possa essere condivisa. Sia come sia, il giudice non può scostarsi in alcun caso da una norma chiara, univoca e conforme alla volontà del legislatore. A giusta ragione, quindi, il Pretore ha ritenuto ininfluente l’età della siepe.
I convenuti sostengono che sul territorio comunale, in particolare nella “zona nucleo” dove gli spazi sono molto ristretti, si sarebbe creato un uso locale in deroga alle norme cantonali sulle distanze. L’argomentazione non ha consistenza. È vero che il giudice di pace, sentito come testimone, ha dichiarato che nel Comune di __________ __________ __________ parecchie siepi probabilmente non rispettano le norme sulle distanze, ma sono tollerate dai vicini (verbale 18 febbraio 1998, pag. 4). Ciò avviene verosimilmente anche in altri Comuni. Episodi isolati di tolleranza tra vicini non bastano tuttavia per ravvisare un uso locale in deroga alle norme di legge. Del resto, la riserva propria dell’art. 688 CC si riferisce anche all’uso locale, ad eccezione delle distanze dal confine, che richiedono una regolamentazione legislativa (Meyer-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 59 ad art. 688 CC). Anche ammettendo che ne sia provata l’esistenza, quindi, un uso locale in deroga alle distanze legali dai confini non sarebbe ammissibile.
Gli appellanti rimproverano ancora al Pretore di aver accertato in modo insufficiente la posizione della siepe e la sua distanza dal confine durante il sopralluogo esperito il 29 aprile 1998. Affermano che il primo giudice avrebbe misurato la distanza di 20 cm dal punto in cui la siepe termina e non dal centro delle piante, così che la sentenza poggerebbe su basi errate. L’argomen-tazione è irricevibile. Basti ricordare che durante il sopralluogo il Pretore ha eseguito i rilievi alla presenza delle parti (verbali, pag. 6) e che i convenuti mai hanno messo in dubbio prima d’ora che la siepe si trova a 20 cm dal confine (risposta, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 3). Contestare tale circostanza per la prima volta in appello significa addurre un fatto nuovo, in violazione dell’art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Infine i convenuti criticano il Pretore per avere loro impartito l’ordine di rimozione con la comminatoria dell’art. 292 CP, senza che vi fosse motivo di ritenerli inadempienti. Il rimprovero non è fondato. Questa Camera ha già avuto modo di precisare, certo, che la comminatoria penale non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo qualora sussistano indizi per presumere che i convenuti trasgrediscano l’ordine (RDAT I-1998 n. 41 pag. 160). Tale è nondimeno il caso concreto, ove appena si consideri che i convenuti non hanno rispettato gli accordi conclusi con i vicini a proposito del taglio regolare della siepe (doc. H; interrogatorio formale, verbali pag. 12). Ciò lasciava ragionevolmente supporre che essi non avrebbero ottemperato alle ingiunzioni del Pretore senza comminatoria penale. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Gli oneri processuali sono a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alle controparti un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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