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Numero d'incarto:
11.1998.191
Data decisione, Autorità:
21.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00191
Lugano
21 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli
Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 1° dicembre 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur __________ __________,
studio
Ghiringhelli, __________ e __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 novembre
1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13
novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario, dal 1985, della particella n. __________RFD di __________
__________, sulla quale ha costruito una casa di vacanza. Il sentiero previsto
dal progetto edilizio che garantiva l’accesso diretto al fondo dalla strada
pubblica non è mai stato realizzato. Per accedere alla sua proprietà __________
__________ si serve di una scala che collega la strada pubblica a numerosi
fondi, il cui primo tratto, di una lunghezza di 9 m, è situato sulla particella
n. __________appartenente a __________ __________.
Preso atto che la vicina
intendeva chiudere la scala con un cancello per il 31 ottobre 1998, con decreto
supercautelare del 20 ottobre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
adito da __________ , ha vietato a __________ __________ di procedere
in tal senso (. .).
B. __________ __________
ha promosso il 1° dicembre 1997 un’azione possessoria davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse vietato a __________ __________
di chiudere a chiave il cancello posto all’ingresso inferiore della nota scala.
All’udienza del 29 gennaio 1998 l’istante ha confermato la propria domanda,
alla quale la convenuta si è opposta. Ultimata l’istruttoria ogni parte ha
ribadito il proprio punto di vista con un memoriale scritto.
C. Statuendo il 13
novembre 1998, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 1’500.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 24 novembre 1998
nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza. L’appello non è
stato intimato alla convenuta.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere
rilevato che un’azione di manutenzione compete anche al titolare di una servitù
iscritta a registro fondiario, ha ritenuto che quand’anche si ritenesse
sufficiente l’uso effettivo della scala per promuovere azione, esso avveniva da
parte dell’istante in virtù di un precario revocabile in ogni momento, di modo
che mancando il presupposto dell’atto di illecita violenza l’istanza era priva
di buon diritto. Il primo giudice ha negato inoltre che l’opposizione della
convenuta fosse abusiva già per il fatto che essa non ha mai accettato il
passaggio dell’istante sulla sua scala.
L’appellante contesta tale
conclusione e sostiene che la scala in questione doveva servire fin dalla sua
costruzione per l’accesso a tutti i fondi sovrastanti la strada pubblica,
tant’è che il tracciato della stessa tocca tutte le proprietà. L’uso della
scala non è avvenuto in virtù di un precario, bensì per un diritto consuetudinario,
di modo che la chiusura del cancello rappresenta un atto di illecita violenza.
- Un’azione
possessoria – di manutenzione o di reintegra – compete anche al titolare di una
servitù (Steinauer, Le droits réels,
vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a
edizione, nota 74 dell’introduzione agli art. 926–929 CC), l’art. 919 cpv. 2 CC
disponendo che in caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è
parificato al possesso della cosa. L’azione possessoria presuppone, per il
resto, che sia reso verosimile l’esercizio della servitù e che quest’ultima sia
iscritto nel registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark op. cit., nota 12
dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie
è pacifico che la servitù litigiosa non è iscritta a registro fondiario. Ciò
basterebbe già a prima vista per respingere l’azione.
Liver sostiene invero che l’esercizio di una servitù basta
per intentare azione di manutenzione qualora l’esercizio stesso avvenga a
giusto titolo, ovvero non in modo illecito o clandestinamente o per mera
compiacenza (Zürcher Kommentar, n. 139 ad art. 737 CC). Il Tribunale federale
non si è pronunciato sulla fondatezza di tale opinione (DTF 94 II 351). Questa
Camera l’ha respinta, confermando la sua prassi anteriore (Rep. 1981 pag. 146),
ribadita ancora di recente (I CCA, sentenza del 3 dicembre 1998 in re P. e litisconsorti;
del 13 ottobre 1998 in re Comune di M.; del 27 giugno 1997 in re B.). L’istante
si rifà ancora una vol-ta, nell’appello, all’opinione di Liver. Se non che, quand’anche si
riesaminasse il problema e si giungesse – per avventura – alla conclusione
auspicata dall’appellante, in concreto l’esito del giudizio non muterebbe
poiché – come si vedrà in appresso – l’appellante non risulta essere mai stato
autorizzato a transitare sulla nota scala.
-
Anzitutto, come
sottolinea il primo giudice, la volontà del promotore immobiliare non risulta
con sufficiente attendibilità dagli atti e le asserzioni dell’appellante si
fondano su sue mere ipotesi. Oltre a ciò, se le intenzioni fossero state quelle
descritte al momento della vendita dei vari fondi formanti il complesso immobiliare,
la questione delle servitù sarebbe stata verosimilmente disciplinata con le
necessarie iscrizioni a registro fondiario. Nemmeno la figlia del promotore è
stata in grado di fornire maggiori elementi, limitandosi a supposizioni (cfr.
deposizione __________ __________). Certo, è possibile che, quantunque a carico
della particella n. __________non sia iscritta una servitù di passo pubblico,
fino al 1978 la scala fosse accessibile a tutti, poiché si trattava di un
sentiero pubblico (deposizione __________). In seguito però essa è diventata di
proprietà privata e dagli atti non si evince – né l’appellante spiega – per
quali ragioni il passaggio non è stato regolato. Che la situazione non fosse
chiara si evince anche dall’intenzione dell’istante di prevedere, al momento
dell’edificazione del suo fondo, la costruzione di un sentiero posto
integralmente sulla sua proprietà per accedere alla sua abitazione (istanza,
pag. 4 n. 4.2).
-
Neppure è
ravvisabile un abuso di diritto da parte della convenuta per avere tollerato
durante nove anni il passaggio dell’istante. Intanto l’abuso deve essere
manifesto e può – in un caso come quello in esame – essere ravvisato solo
eccezionalmente e con grande riserbo (cfr. per i diritti di vicinato: Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n.
146 ad art. 679; Steinauer, op.
cit., n. 1923). Inoltre, come fa notare il primo giudice, mai la vicina ha
tollerato l’agire dell’istante, tant’è che ha contestato sia nel 1988 sia nel
1994 il diritto di passo del vicino sulla sua scala (doc. 4, 5, 6, 7, 9 e doc.
G e H dell’inc. __________. .). In circostanze siffatte non
si può intravedere alcun tacito consenso. Né si può ragionevolmente affermare
che essa abbia indotto l’appellante a confidare nell’accettazione dello stato
di fatto per il solo fatto che costui, pur sapendo di non essere titolare di
una servitù di passo, ha rinunciato alla costruzione di un sentiero sul proprio
fondo. Il fatto poi che la presente causa possa essere stata promossa come atto
di rivalsa per avere l’istante convenuto un altro vicino in una causa tendente
all’allontanamento di piante non basta lontanamente a denotare un abuso.
-
Ne discende, in
ultima analisi, che l’appello riesce già di primo acchito destituito di
fondamento e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC. L’emanazione del presente giudizio rende per altro senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto affrontare spese già per la
circostanza che il ricorso non è stato nemmeno intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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