AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.198
Data decisione, Autorità: 04.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00198
Lugano, 4 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . della Pretura del Distretto di Riviera (misu-re provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 9 gennaio 1997 da
__________, nata , ora in __________ __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 20 novembre 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965), cittadino italiano, e __________ __________ (1960), cittadina francese, si sono sposati a , in provincia di ________, il __________ 1994. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, , nata il __________ 1992, e la moglie un figlio, ________, nato il __________ 1980 da una sua precedente relazione. Il marito, __________ , è attualmente alle dipendenze della ditta __________ (______, __________ __________ __________) __________ di __________. __________ __________ ha sempre lavorato, prima del matrimonio, come __________. Titolare di un certificato di capacità, essa ha gestito anche esercizi pubblici a __________ nel 1985 e a __________ tra il 1986 e il 1989. Già prima del matrimonio, tuttavia, essa ha cessato ogni attività lucrativa, salvo rilevare nel luglio del 1996 un esercizio pubblico a __________, gestione che si è conclusa dopo soli quattro mesi in seguito a una vertenza con i precedenti responsabili del locale. Il 18 novembre 1996 __________ __________ si è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione.
B. Con istanza del 12 dicembre 1996 __________ __________ ha citato il marito davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 15 gennaio 1997. Nel frattempo, il 9 gennaio 1997, essa ha chiesto in via provvisionale l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre) e un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili per sé, oltre uno di fr. 800.– mensili per la figlia. Il convenuto non si è opposto all’affidamento della bambina (fatto salvo il suo diritto di visita), ma ha rifiutato ogni prestazione alla moglie, offrendo soltanto fr. 600.– mensili per __________. Esperita l’istruttoria, con decreto cautelare del 14 maggio 1997 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha imposto a quest’ultimo contributi alimentari per complessivi fr. 2085.20 mensili (fr. 1485.20 a favore della moglie e fr. 600.– a favore della bambina, compreso l’assegno familiare, ma con l’aggiunta del premio di fr. 64.80 mensili per la cassa malati).
C. Il 2 luglio 1997 __________ __________ si è rivolta al Pretore perché, in modifica del decreto predetto, il diritto di visita fosse sospeso, rispettivamente modificato. __________ __________ ha instato a sua volta, il 12 novembre 1997, perché fosse vietato alla moglie di trasferire la figlia in __________. Dopo avere dichiarato al Pretore, il 19 novembre 1997, di non avere siffatta intenzione a breve termine, __________ __________ ha traslocato nel giro di pochi giorni a __________ __________, presso __________. Il marito ha sollecitato il 20 gennaio 1998 l’attribuzione provvisionale della bambina, con cessazione immediata di ogni contributo destinato alla moglie. L’indomani il Pretore ha sospeso senza contraddittorio il contributo per la moglie, la quale il 26 gennaio 1998 ne ha postulato il ripristino, chiedendo anzi il 4 febbraio 1998 che esso fosse aumentato da fr. 1485.20 a fr. 2485.20 mensili. Ogni coniuge si è opposto alle richieste dell’altro e alla discussione finale del 24 giugno 1998 ciascuno ha sostanzialmente mantenuto le proprie posizioni.
D. Statuendo il 9 novembre 1998, il Pretore ha confermato l’affida-mento provvisionale di __________ alla madre, ha regolato nuovamente il diritto di visita del padre, ha stabilito il contributo alimentare provvisionale per __________ __________ in fr. 859.– men-sili da febbraio a ottobre 1998, in fr. 1259.– per il mese di novembre 1998 e in fr. 1665.– mensili da dicembre 1998, fissando quello per la figlia a fr. 665.– mensili (cassa malati compresa). Il giudizio sulla tassa di giustizia (fr. 200.–), sulle spese (fr. 200.–) e sulle ripetibili (non determinate) è stato rinviato alla sentenza di merito.
E. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 20 novembre 1998 nel quale, senza contestare l’affi-damento della figlia né il contributo provvisionale per quest’ulti-ma, chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e che il decreto del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante premette di essersi dovuto “arrendere a una realtà” per quanto riguarda l’affidamento della figlia, ma di non poter “sopportare l’obbligo che gli è imposto di fare prestazioni alimentari alla consorte” (memoriale, pag. 2 seg.). Sostiene – in sintesi – che a costei incombe l’intera responsabilità della disunione, che in Francia essa può mantenersi da sé (tanto più che vive con un amico), che – d’altra parte – il Pretore non ha sufficientemente considerato le spese necessarie per l’esercizio del diritto di visita e ha riconosciuto alla moglie oneri nemmeno resi verosimili per l’assicurazione malattia. Egli si duole altresì che il contributo sia stato ripristinato retroattivamente, ciò che appare tanto più iniquo se si pensa che trasferendosi all’estero la moglie si è pregiudicata ogni possibilità di ricollocamento professionale.
L’obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio (art. 163 cpv. 1 CC), che impongono ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al sostentamento della famiglia. Anche dopo il fallimento del tentativo di conciliazione tale obbligo sussiste senza riguardo alle colpe del coniuge richiedente. Di regola, in effetti, il giudice delle misure provvisionali non è in grado di statuire sulla colpa, che è un problema di merito inerente all’applicazione degli art. 151 e 152 CC (DTF 118 II 225 consid. 2c/aa). Il diritto a un contributo alimentare può essere negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 19 ad art. 145 CC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 218 n. 04.71; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 134 ad art. 145 CC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 CC Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454;). Nella fattispecie l’appellante nemmeno prospetta eventualità simili. Non si vede perciò come possa farsi questione di abuso.
La cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere durante la causa di stato – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante il matrimonio non ha lavorato può essere tenuto a intraprendere un’attività lucrativa, di conseguenza, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). Per di più, il coniuge affidatario non deve essere obbligato senza necessità a cercare lavoro quando il figlio non ha ancora raggiunto dieci anni di età (DTF 115 II 10). D’altro lato – e per converso – la separazione di fatto non dà diritto ai coniugi di rivendicare un livello di vita più elevato (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3): il coniuge che durante il matrimonio esercitava un’attività lucrativa non può quindi pretendere di rinunciarvi in tutto o in parte, durante la causa di stato, solo perché non esiste più un’economia domestica comune.
a) In concreto l’appellante non contesta che il suo guadagno sia sufficiente per finanziare, ancorché al limite, due economie domestiche separate. La questione è di sapere perciò se sia giustificato imputare un reddito alla moglie. Ora, dagli atti risulta che già prima di sposarsi l’interessata aveva smesso di lavorare (con la seconda gravidanza: act. X, pag. 3, risposta n. 2), ma che nel luglio del 1996 ha ripreso l’atti-vità professionale assumendo la gerenza di un bar a __________ (loc. cit., risposta n. 1). Interrotta l’esperienza dopo quattro mesi, il 18 novembre 1996 essa ha fatto capo alla disoccupazione per trovare un lavoro da gerente o cameriera al 50% (documenti richiamati dell’inc. OA.97.00057, domanda di indennità 27 novembre 1996 e comunicazione 19 novembre 1996 dell’Ufficio regionale di collocamento alla Cassa disoccupazione “__________ ”), riscuotendo un’indennità di circa fr. 800.– mensili (decreto impugnato, pag. 10 in basso). I coniugi si sono poi lasciati alla fine di dicembre 1996 (doc. A) e la moglie ha continuato a percepire l’indennità di disoccupazione fino al novembre del 1997, quando è partita con la figlia per la Francia. Al momento in cui è cessata la comunione domestica, pertanto, l’interessata era in cerca di un lavoro a metà tempo. Esonerarla da tale obbligo per il periodo successivo configurerebbe un autentico miglioramento del tenore di vita.
b) Rimane da esaminare se, concretamente, l’interessata potesse reperire un’attività. La questione va risolta in senso negativo – almeno a un esame sommario come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali – per quanto riguarda la professione di esercente, che va svolta di principio a tempo pieno (art. 82 RLEP: RL 11.3.2.1.1). Del resto un’attività a orario completo nemmeno sarebbe risultata compatibile con il bene della figlia, che all’epoca in cui l’interessata gestiva il bar di __________ era manifestamente poco seguita (trascurava finanche di recarsi a scuola: act. X, pag. 1 seg.). Per quanto riguarda l’attività di cameriera, essa può invece essere esercitata a metà tempo. Fino al novembre del 1997 la moglie non ne aveva trovata alcuna, tuttavia non si può ragionevolmente escludere che al più tardi nel novembre del 1998 (data in cui si sarebbe estinto il diritto all’indennità di disoccupazione) qualche occasione di lavoro nella zona si sarebbe pur presentata. Il trasferimento in Francia nel novembre del 1997, in ogni modo, non dispensava l’interessata dal rendere verosimile un minimo di impegno. In realtà da novembre 1997 a novembre 1998 essa non consta avere intrapreso nemmeno un tentativo di ricerca.
c) Il Pretore ha imputato all’interessata un reddito effettivo pari all’indennità di disoccupazione percepita fino al novembre 1997 e un uguale reddito – potenziale – fino 18 novembre 1998, quando sarebbe cessato il diritto biennale alle prestazioni (decreto impugnato, pag. 9 in alto e 10 in fondo). Tale valutazione è corretta, con il trasferimento all’estero la moglie essendosi preclusa essa medesima la riscossione dell’indennità, dopo il novembre 1997, fino al novembre 1998. Per il periodo successivo al novembre 1998 l’interes-sata pretende che la sua capacità lucrativa sia nulla (osser-vazioni all’appello, pag. 4 in basso), ma tale circostanza non può essere presunta, tanto meno da parte di una persona di 38 anni, in buona salute e con esperienza professionale nel ramo della ristorazione. Ciò posto, pur tenendo conto del fatto che in Francia il livello dei salari è inferiore a quello svizzero, dopo il 18 novembre 1998 alla moglie va equitativamente imputato un reddito potenziale di fr. 500.– mensili. L’appellante sembra sostenere che l’interessata potrebbe guadagnare di più, ma non ha reso per nulla verosimile tale asserto. Quanto alla moglie, essa potrà sempre chiedere una modifica dell’assetto provvisionale rendendo verosimile che, nonostante le ricerche d’impiego, nessun posto di cameriera a metà tempo è disponibile nella sua zona di residenza.
d) Il quadro patrimoniale della famiglia si presenta di conseguenza, a decorrere dal dicembre 1998, come segue:
reddito effettivo del marito (non contestato) fr. 6086.– mensili
reddito potenziale della moglie fr. 500.– mensili
fr. 6586.– mensili
fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 3762.– mensili
fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 1665.– mensili
fabbisogno in denaro della figlia (non contestato) fr. 665.– mensili
fr. 6092.– mensili
eccedenza fr. 494.– mensili
metà eccedenza fr. 247.– mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 1665.– mensili
./. reddito proprio (potenziale) fr. 500.– mensili
fr. 1412.– mensili.
L’appello va accolto entro tali limiti e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.
Per quanto riguarda le spese di trasferta legate all’esercizio del diritto di visita, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell’ appellante un costo stimato di fr. 1423.– mensili: fr. –.50 il km, più fr. 200.– per presumibili spese supplementari di vitto e alloggio in Francia (decreto impugnato, pag. 9). L’appellante sostiene che tale importo è insufficiente e che andrebbero computati, in aggiunta, altri fr. 2400.– l’anno, mentre l’indennità di fr. 200.– per vitto e alloggio dovrebbe essere portata a fr. 500.–. Egli dimentica tuttavia di avere rivendicato, davanti al Pretore, un indennizzo di fr. 1140.– per trasferta, più spese di soggiorno non quantificate (ovvero rimesse al giudizio del Pretore: act. L, pag. 1). La richiesta formulata per la prima volta in appello si rivela perciò nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
La spesa di fr. 246.90 mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie è contestata dall’appellante con l’argomen-tazione che tale esborso non è stato reso verosimile. Le assicurazioni obbligatorie rientrano tuttavia nel fabbisogno minimo dei coniugi, sicché in mancanza di dati il giudice stima il relativo importo con prudente criterio. Quand’anche in Francia, del resto, l’assicurazione malattia fosse puramente facoltativa, resta il fatto che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC; cfr. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Se la copertura esiste, in mancanza di elementi il giudice valuta il costo presunto con cauto apprezzamento. Nella fattispecie l’appellante afferma che “non si sa quale sia, in materia, la reale situazione in Francia” (pag. 4 in basso), ma non contesta seriamente l’esi-stenza di una copertura assicurativa. Per il resto è indubbio che i costi di cura e ricovero in caso di malattia, se non fossero assunti da un’assicurazione, andrebbero a carico della famiglia (con conseguenze facilmente immaginabili). A ragione perciò il Pretore ha stimato il relativo costo e lo ha inserito nel fabbisogno della moglie.
Da ultimo l’appellante rimprovera al Pretore di avere fissato contributi alimentari per la moglie con effetto retroattivo senza che ne ricorressero i presupposti. Per vero, sebbene il Pretore stesso accenni a questioni di retroattività (decreto impugnato, pag. 10), in concreto non si intravede retroazione di sorta. Su richiesta del marito, in effetti, il primo giudice aveva soppresso il contributo per la moglie (di fr. 1485.20 mensili) con decreto emanato senza contraddittorio il 21 gennaio 1998. ll 26 gennaio 1998 però l’interessata ne ha postulato l’immediato ripristino, chiedendo anzi il 4 febbraio 1998 che il contributo fosse aumentato a fr. 2485.20 mensili. Con il decreto impugnato il Pretore ha ristabilito parzialmente il contributo nella misura di fr. 859.– mensili da febbraio 1998. Ciò premesso, non si riscontra retroattività alcuna, onde l’infondatezza dell’appello.
Gli oneri processuali, commisurati all’importanza pecuniaria del litigio, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non è il caso invece di modificare il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, al cui proposito l’attuale riforma non incide in misura apprezzabile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
a) __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 859.– mensili da febbraio a ottobre 1998;
fr. 1259.– per il mese di novembre 1998;
fr. 1412.– mensili da dicembre 1998 in poi.
b) __________ __________ è tenuto a versare alla figlia __________a, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 665.– mensili (cassa malati compresa).
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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