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Numero d'incarto:
11.1998.201
Data decisione, Autorità:
07.05.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00201
Lugano
7 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza del 12 ottobre 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 dicembre 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16
dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________,
__________ dal 1987 al 1998 delle __________ __________ __________ di
__________ (di cui è azionista __________ __________), ha dato le dimissioni il
21 gennaio 1998 per il 30 aprile successivo. Il 12 ottobre 1998 egli ha
convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo che fosse accertata la sua proprietà su un libretto al
portatore n. --__________presso il __________ __________ di
__________. Egli ha fatto valere che nella notte del 28 luglio 1998 __________
__________ aveva portato via tale libretto, il cui saldo era di circa fr.
__________.–, dalla cassaforte nell’ ufficio del direttore, il quale ne era
l’avente diritto economico. In via cautelare __________ __________ ha postulato
il blocco del libretto litigioso presso il __________ __________, con divieto
di prelevare qualsiasi importo.
B. Con decreto emanato
il 15 ottobre 1998 senza contraddittorio, il Pretore ha disposto il blocco del
libretto di risparmio con divieto di prelevare qualsivoglia importo e ha
assegnato ad __________ __________ un termine di 15 giorni per promuovere
l’azione di merito, ritenendo improponibile l’azione di accertamento. La tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono
state rinviate al successivo giudizio dopo contraddittorio.
C. __________ __________
ha postulato il 19 ottobre 1998 la revoca del provvedimento cautelare. Alla
discussione del 29 ottobre 1998 __________ __________ ha ribadito la propria domanda
e ha proposto la conferma del precedente decreto. __________ __________ ha
ribadito la richiesta di revoca e in via subordinata ha instato per il
versamento di una garanzia di fr. 100’000.–. Nel frattempo __________
__________ ha introdotto il 21 ottobre 1998 un’azione di __________, chiedendo
che fosse fatto ordine a __________ __________ di riconsegnargli il noto
libretto di risparmio. Statuendo il 16 dicembre 1998, il Pretore ha revocato il
decreto emanato senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le
spese, con la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.– del precedente
decreto, sono state poste a carico dell’istante, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 3’500.– a titolo di ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro tale decreto con un appello del 28 dicembre 1998 in cui
propone – previa concessione dell’effetto sospensivo – che sia accolta
l’istanza di provvedimenti cautelari e che il decreto del 18 ottobre 1998 venga
confermato. La presidente della Camera ha concesso all’appello effetto sospensivo
con decreto del 31 dicembre 1998. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 1999
__________ __________ postula la reiezione dell’appello e la conferma del decreto
impugnato, rivendicando un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili di appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha revocato il
decreto emanato senza contraddittorio, non ravvisando né parvenza di buon
diritto né verosimiglianza di danno considerevole. Egli ha rilevato anzitutto
che nella procedura cautelare l’istante non aveva reso verosimile la sua proprietà
sul libretto di risparmio o sulla somma depositata, non essendo credibile che
un dipendente riponga nella cassaforte della ditta per cui lavora un libretto
di risparmio al portatore di sua proprietà con un saldo di quasi fr. 200’000.–
e lo lasci in tale cassaforte anche dopo aver inoltrato le dimissioni. Ciò
premesso, egli ha ritenuto che il convenuto poteva rifondere, se del caso, la
somma di denaro depositata sul libretto litigioso, così che non poteva dirsi
adempiuto nemmeno il requisito del danno considerevole, donde la reiezione
dell’istanza.
-
L’appellante
sostiene in primo luogo che il Pretore avrebbe apprezzato arbitrariamente le
prove giudicando concluso il suo rapporto di lavoro il 30 aprile 1998, poiché
la controparte aveva ammesso, all’udienza nella causa possessoria, che egli
aveva lavorato fino al 31 luglio 1998. Il libretto sarebbe quindi stato
sottratto al legittimo detentore quando egli ancora lavorava come direttore
della ditta e aveva il possesso su tutto quanto si trovava nel suo ufficio.
Egli chiede pertanto che questa Camera assuma d’ufficio, in virtù dell’art. 322
lett. a CPC, tre documenti attestanti la conclusione del rapporto di lavoro il
31 luglio 1998. La censura non è sprovvista di buon diritto. Procedimenti giudiziari
svoltisi davanti a un medesimo tribunale sono infatti notori per il giudice (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5ª edizione, pag. 243, n. 17 al § 44; Leuch/Marbach/Kellerhals,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218).
Ciò non toglie che l’acquisizione agli atti dei documenti prodotti con
l’appello è superflua nel caso in esame. A prescindere dal fatto che non
occorre dimostrare fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC), la circostanza che il 28
luglio 1998 l’appellante fosse ancora direttore della ditta, addotta con
l’istanza cautelare (petizione, pag. 2), non è stata contestata dalla
controparte all’udienza del 29 ottobre 1998 ed è quindi da considerare ammessa.
-
L’emanazione di
provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva anche il Pretore – a tre
presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità
di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito,
l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti
cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II
279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei tre requisiti
– che va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non
giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il
principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si
limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra
il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di avere refutato la sua proprietà sul libretto di
risparmio al portatore disconoscendo che nell’ambito di un’azione possessoria decisivo
è il possesso sulla cosa e non il diritto. Egli adduce di avere reso verosimile
la sua qualità di unico avente diritto economico e l’usurpazione del possesso
commessa dal convenuto, che ha illecitamente sottratto il libretto dalla
cassaforte situata nel suo ufficio. La censura, ancorché non del tutto
sprovvista di pregio, non giova all’appel-lante. A prescindere dalla qualità di
avente diritto economico sul libretto al portatore, egli non ha reso verosimile
infatti di essere l’unico possessore del bene. Certo, egli aveva il possesso
degli oggetti posti nel suo ufficio fino al momento in cui lo ha occupato, ma
nel caso in esame anche altre persone potevano disporre della cassaforte.
L’istante ha in sostanza ammesso che il convenuto poteva aprire la cassaforte
in modo autonomo e accedere al suo contenuto (petizione, pag. 2). Egli non era
quindi l’unico possessore del libretto custodito nella cassaforte, di cui era
compossessore anche il convenuto (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, n. 234 pag. 66).
-
L’azione di
reintegra è invero data anche tra compossessori alle stesse condizioni vigenti
per la protezione del possessore indiretto che intende procedere contro il
possessore diretto, ossia a condizione che non sia litigioso il diritto al
possesso (Hinderling, Der Besitz,
in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 452). Ci si
potrebbe chiedere se ciò non sia il caso in concreto, visto che entrambe le
parti rivendicano la qualità di “avente diritto economico” sul libretto litigioso.
Il quesito può nondimeno rimanere indeciso, poiché nella fattispecie, a un sommario
esame dei fatti, l’azione di reintegra appare sprovvista di buon diritto già
per un altro motivo.
a) L’azione
di reintegra soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): l’istante deve
avere reclamato “immediata-mente” e deve avere promosso la causa entro un anno
dalla spoliazione. Tali requisiti vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi
dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 187 consid. 4, 1987 209 consid.
1). L’istante stesso deve rendere verosimile il presupposto del reclamo
immediato, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii).
Ora, nel caso specifico il secondo requisito, cioè il termine di un anno per
l’introduzione della causa, è stato senz’altro rispettato, l’istante avendo
adito il giudice meno di tre mesi dopo l’asportazione del libretto dalla
cassaforte. Altrettanto non si può dire del reclamo immediato.
b) “Immediato”
significa introdotto con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per
un primo esame della situazione (Stark,
op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1996 187, 1981 pag. 158 consid. 3.1 in
fine). Nel caso precipuo la rimozione è avvenuta il 28 luglio 1998 e invano si
cercherebbe negli incarti (compreso quello relativo all’azione di reintegra,
..) un qualsiasi reclamo relativo al libretto
prima dell’introduzione della petizione del 12 ottobre 1998, 11 settimane dopo la
pretesa usurpazione. Agli atti figura una lettera inviata alla banca il 23
settembre 1998 per chiarire chi fosse l’avente diritto economico del libretto
(doc. B, ..) e una lettera inviata il 24
settembre 1998 al patrocinatore della datrice di lavoro per rivendicare
asseriti stipendi arretrati (doc. D inc. ..).
L’istante ha appreso l’identità dell’usurpatore il 31 luglio 1998 (doc. F, pag.
4 punto 12, inc. ..) ma non ha reso verosimile di
avergli chiesto la restituzione del libretto. Ora, un periodo di 11 settimane
non è più conforme all’art. 929 cpv. 1 CC (Rep. 1996 191 consid. 4b in fine).
Tardiva a un primo sommario esame, l’azione di reintegra non può quindi dirsi
provvista di parvenza di buon esito. L’opinione del Pretore, che ha respinto
l’istanza cautelare per mancanza di uno dei presupposti cumulativi per
l’emanazione di un provvedimento cautelare, può di conseguenza essere
condivisa, ancorché per altri motivi. L’appello si rivela quindi infondato e
deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare se siano dati i
requisiti dell’urgenza e del danno considerevole.
- Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Tenuto conto del valore
litigioso e della relativa semplicità giuridica della vertenza, le ripetibili
di appello possono essere stabilite in fr. 1’000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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