AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.21
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00021
Lugano, 25 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause ..__________ (protezione della personalità) e ..__________ (protezione dei diritti dei soci) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con petizioni del 26 settembre 1996 e del 7 gennaio 1997 dall’
__________. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 gennaio 1998 presentato __________. __________ __________ contro la sentenza emessa
l’8 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 1;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ __________ __________ è un’associazione nel senso degli art. 60 segg. CC affiliata all’e __________ __________ (). Con lettera del 19 settembre 1996 i vicepresidenti del __________ hanno comunicato all’. __________ , socio da decenni (e in passato anche membro del comitato), che una procedura di espulsione era stata avviata nei suoi confronti. All’ __________ il __________ __________ __________ ha rimproverato, in specie, di patrocinare un ex dipendente del __________ che avanzava pretese pecuniarie per un licenziamento con effetto immediato e di avere impugnato, negli ultimi due anni, non meno di quattro deliberazioni assembleari. Ciò integrava – secondo il comitato – “motivi gravi” passibili di espulsione. All’ __________ è stata offerta la possibilità di esprimersi oralmente davanti al comitato il 30 settembre 1996.
B. Il 26 settembre 1996 __________ __________ ha introdotto una petizione (fondata sulla protezione della personalità) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che fosse vietato al __________ __________ __________ di espellerlo sulla base dei motivi enunciati nella lettera del 19 settembre 1996 (inc. ..__________). In via cautelare egli ha instato perché fosse ordinato al __________ di sospendere per la durata della causa qualsiasi delibera sull’espul-sione. Al contraddittorio del 14 ottobre 1996, indetto per la discussione sulla cautelare, ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
C. Lo stesso 14 ottobre 1996 l’__________ __________ ha ricevuto una lettera datata 1° ottobre 1996 in cui il __________ __________ o, preso atto che egli non era comparso né si era fatto rappresentare all’audizione del 30 settembre 1996, pronunciava l’espulsione “in applicazione dell’art. 72 dello statuto e dell’art. 72 CC”. Il Pretore, accertato che l’espulsione era effettiva, ha dichiarato senza oggetto la domanda cautelare con decreto del 18 ottobre 1996, stralciando la provvisionale dai ruoli. L’ __________ ha presentato allora, il 21 ottobre 1996, un’altra istanza cautelare intesa a ottenere che gli effetti dell’espulsione fossero sospesi per la durata della causa. Previo contraddittorio del 12 novembre 1996, con decreto del 4 dicembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza, non ravvisando gli estremi di un danno irreparabile. Nel frattempo, il 28 ottobre 1996, il __________ __________ __________ ha inoltrato la risposta di merito con la quale ha proposto che la petizione del 26 settembre 1996 fosse dichiarata irricevibile, subordinatamente respinta in quanto ricevibile.
D. Contro l’espulsione l’__________ __________ aveva ricorso intanto all’ assemblea generale del __________ __________ __________ che, riunitasi il 14 dicembre 1996, ha respinto il gravame e confermato la decisione del comitato. Il 7 gennaio 1997 l’__________ __________ ha promosso così una nuova causa (fondata per l’essenziale sull’art. 75 CC) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che – congiunta la procedura con quella già pendente (fondata sulla protezione della personalità) – fosse accertata l’illegalità dell’espulsione, fossero annullate le relative decisioni del comitato e dell’assemblea generale, fosse vietato al __________ __________ __________ di attuare l’espulsione e di pronunciare future espulsioni ancorate agli stessi motivi, con obbligo di rifondergli fr. 6756.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e fr. 1000.– per torto morale (inc. ..__________). Contestualmente egli ha postulato una mutazione della precedente azione perché fosse accertato, anche sotto il profilo della protezione della personalità, il carattere illecito dell’espulsione e fosse ordinata la sua reintegrazione nella qualità di socio. Sentite le parti al contraddittorio del 27 gennaio 1997, con decreto del 7 maggio 1997 il Pretore ha accolto la mutazione dell’azione e ha disposto la congiunzione delle due cause. Nella sua risposta del 24 febbraio 1997, frattanto, il __________ __________ __________ ha proposto di respingere anche la seconda azione e di confermare l’espulsione.
E. All’udienza preliminare del 9 ottobre 1997, relativa a entrambe le cause, l’attore ha dichiarato di integrare le domande della prima petizione nella seconda, del 7 gennaio 1997, rinunciando all’annullamento della decisione presa dal comitato, ormai sostituita da quella dell’assemblea generale. L’istruttoria è consistita nel richiamo di cinque fascicoli processuali riguardanti cause in corso contro il __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Le parti hanno rinunciato seduta stante al dibattimento finale, riservandosi di formulare le rispettive conclusioni entro il 14 novembre 1997. Nel suo memoriale conclusivo, del 5 novembre 1997, l’__________ __________ ha poi ribadito le domande così come precisate all’udienza preliminare. Con memoriale conclusivo del 4 novembre 1997 il __________ __________ __________ ha postulato la reiezione di ogni richiesta.
F. Con sentenza dell’8 gennaio 1998 il Pretore ha respinto entrambe le azioni rilevando che, per quanto non si ponesse in contrasto con gli scopi del sodalizio, il comportamento dell’attore non poteva più essere tollerato dall’associazione, nei confronti della quale denotava – in sostanza – un “chiaro sintomo di disaffezione”. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3500.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza del Pretore insorge l’__________ __________ con un appello del 28 gennaio 1998 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo le sue domande così come precisate all’udienza preliminare. Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 1998 il __________ __________ __________ propone di respingere l’ap-pello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: I. In ordine
La cancelleria della Pretura registra gli appelli che le pervengono e trasmette entro tre giorni alla Camera civile l’incarto completo della causa, unendovi una copia della sentenza (art. 311 CPC). Nella fattispecie il fascicolo processuale è giunto a questa Camera senza alcuno degli inserti richiamati dal __________ __________ __________ all’udienza preliminare. Tali richiami essendo stati ammessi dal Pretore (verbale del 9 ottobre 1997, pag. 2), i relativi carteggi costituiscono parte integrante degli atti e dovevano essere inviati alla Camera civile di appello. Nel caso in cui il Pretore competente (in concreto quello della sezione 2) non intendesse privarsi oltre degli incarti, incombeva al Pretore della sezione 1, che ha ammesso i richiami, ricavarne fotocopia. In concreto questa Camera ha rimediato essa medesima alla mancanza formale e ha ricostituito il fascicolo. Nulla osta, quindi, alla trattazione dell’appello.
Le cause aventi per oggetto la qualità di membro in associazioni il cui scopo principale non è di natura economica – nemmeno indiretta – sono senza valore litigioso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44 e n. 9.7 ad art. 36). L’appellabilità della sentenza pretorile è quindi data (art. 14 CPC), indipendentemente dalla circostanza che le pretese avanzate dall’attore per danni morali e materiali non raggiungono – da sole – la soglia minima di fr. 8000.–.
II. Nel merito
Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso da un’associazione, come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In tali casi il motivo dell’esclusione – indicato o no – non può essere contestato in giudizio (cpv. 2); il socio espulso può censurare solo eventuali violazioni di procedura o abusi di diritto, comprese possibili lesioni della sua personalità (Heini in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 11 ad art. 72 con richiami; DTF 123 III 197 consid. bb). Se gli statuti non precisano i motivi per i quali un socio può essere escluso, l’espulsione può avere luogo solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC). Il giudice verifica l’esistenza di motivi gravi, allora, con libero esame (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 92 ad art. 72 CC con riferimenti).
Gli statuti del __________ __________ __________ (doc. A) dispongono che “l’espulsione di un socio è pronunciata dal Comitato per motivi gravi con facoltà per l’espulso di appellarsi entro 15 giorni all’Assemblea, la quale deciderà a maggioranza assoluta dei voti emessi. A partire dalla pronuncia di espulsione e sino a decisione dell’Assemblea, in caso di ricorso, il socio dichiarato espulso resta sospeso dai suoi diritti statutari” (art. 20). Tale norma si limita a riprendere la nozione indeterminata di “motivi gravi” prevista dall’art. 72 cpv. 3 CC, senza alcuna specificazione. In simili eventualità il giudice esamina liberamente i “motivi gravi” di espulsione (Heini, op. cit., n. 9 ad art. 72 CC; Riemer, loc. cit.). Nelle sue osservazioni all’appello (pag. 6) il __________ __________ __________ invoca, per vero, l’opinione dissenziente di Perrin (menzionata dallo stesso Heini, loc. cit.), stando al quale il giudice non sarebbe abilitato a verificare “motivi gravi”, seppure generici, previsti dagli statuti. Tale opinione, invero poco convincente, risulta però isolata. Conviene attenersi perciò alla giurisprudenza e alla dottrina dominante, secondo cui in un caso come quello in rassegna il giudice verifica con libero esame se l’espulsione sia effettivamente sorretta da “motivi gravi”.
Il __________ __________ __________ ha elencato come motivi di espulsione, oltre alla contestazione giudiziaria di almeno quattro delibere assembleari, il fatto che l’attore patrocini un ex dipendente, licenziato in tronco dall’associazione, il quale avanza pretese di risarcimento (doc. B). Il Pretore ha ritenuto il comportamento del legale non pregiudizievole per gli scopi statutari, ma offensivo per la personalità dell’associazione. Reso attento che il sodalizio non avrebbe tollerato di vedersi convenire in lite per la disdetta del contratto di lavoro, l’attore ha promosso causa ugualmente, deludendo la fiducia del comitato che in una precedente vertenza civile lo aveva designato patrocinatore del __________. Tale contegno denoterebbe – secondo il Pretore – un “chiaro sintomo di disaffezione nei confronti dell’associazione”, avvalorato anche dal frequente ricorso alla via giudiziaria contro delibere dell’assemblea. Quanto al divieto di patrocinare terzi nei confronti del __________ in cause che non riguardano il diritto delle associazioni, esso non impedisce a un socio – sempre a mente del Pretore – di esercitare la professione dell’avvocatura. L’espul-sione rivelandosi legittima, risultavano quindi senza oggetto le rivendicazioni pecuniarie formulate dell’attore per danni morali e materiali.
A parere dell’appellante il libero esercizio di una professione è un diritto costituzionale, che nemmeno un’associazione privata può restringere senza interessi prevalenti (non dati nella fattispecie) e che in concreto non tradisce alcuna disaffezione per le finalità sociali. Oltre a ciò, l’espulsione trascenderebbe nell’abu-so poiché il __________ __________ __________ sapeva fin dal settembre 1995 ch’egli patrocina __________ __________, senza per altro trovarsi in conflitto d’interessi poiché al momento di assumere il patrocinio egli aveva lasciato il comitato del __________ da svariati mesi. Né il fatto che un socio rappresenti, come avvocato, un ex dipendente dell’associazione lede la personalità dell’associazione stessa, tanto meno ove si consideri che la causa sarà decisa in ogni modo da un giudice, che l’associazione può far capo a tutti i mezzi di difesa ritenuti opportuni e che gli scopi sociali non risultano per nulla minacciati.
Per “motivi gravi” nell’accezione dell’art. 72 cpv. 3 CC si intendono circostanze concrete che, a un giudizio di equità oggettivamente ponderato sulle particolarità del caso precipuo, rendano la qualità di socio inaccettabile per l’associazione, rispettivamente per i suoi membri (Riemer, op. cit., n. 30 segg. ad art. 72 CC con rinvii e n. 286 segg. ad art. 70 CC; Badertscher, Der Ausschluss aus dem Verein nach schweizerischem Zivilgesetzbuch, Zurigo 1980, pag. 64 segg.; Keller, Die Ausschliessung aus dem Verein, tesi, Zurigo 1979, pag. 106 segg.). Determinante non è quindi la sensibilità soggettiva di singoli soci (o della persona esclusa), né tanto meno del giudice; decisivo è il problema di sapere se la situazione venutasi a creare non consenta più ragionevolmente di pretendere dall’associazione, sotto il profilo obiettivo, ch’essa continui ad annoverare il socio tra i suoi membri.
Contro il __________ __________ __________ l’appellante ha promosso a titolo personale o in veste di __________, a parte le due procedure oggetto del giudizio odierno, sei cause civili davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Contrariamente a quanto rileva il primo giudice (sentenza impugnata, consid. 11), i motivi addotti dal __________ a sostegno dell’espulsione (doc. B) accennano – ancorché sommariamente – a tutte le cause in rassegna, del resto richiamate in blocco (salvo quella ritenuta decisiva per il provvedimento adottato) all’udienza preliminare.
a) L’11 novembre 1994 l’appellante in persona ha presentato un’istanza di provvedimenti cautelari perché fosse impedito al comitato del __________ di approvare, senza l’avallo dell’assem-blea, un nuovo contratto di locazione per gran parte dei terreni su cui si trova il campo da __________ (inc. /). Egli ha poi desistito dal procedimento, sicché il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con decreto del 16 febbraio 1995.
b) Il 20 settembre 1995 l’appellante ha promosso in rappresentanza di __________ , già dipendente (-r) del , un’azione intesa a far annullare una decisione del 5 e 12 settembre 1995 con cui il comitato negava all’attore qualità di socio dopo l’avvenuto licenziamento in tronco (inc. ..). La causa è tuttora in fase istruttoria. Avverso un decreto processuale con cui il Pretore ha dichiarato la petizione ricevibile pende un appello (inc. ..), che tuttavia questa Camera non può decidere perché il __________ __________ __________ ne ha ricusato tutti i giudici. La sentenza sulla domanda di ricusazione deve ancora intervenire.
c) Il 19 gennaio 1996 l’appellante ha avviato come patrocinatore di __________ __________ un’azione per ottenere l’annullamento di una risoluzione del 17 dicembre 1995 con cui l’assemblea del __________ aveva confermato la predetta decisione del comitato circa la – denegata – qualità di socio (inc. ..__________). Anche tale causa si trova in fase istruttoria.
d) Il 16 gennaio 1996 l’appellante ha inoltrato a titolo personale un’azione volta a far annullare una risoluzione del 17 dicembre 1995 mediante la quale l’assemblea aveva accettato la costruzione di una nuova buvette sul campo da __________ e aveva approvato i preventivi del 1996 (inc. ..__________). L’istru-zione della causa è in corso. Sulla legittimità di una domanda di restituzione in intero e di due decreti di edizione ha statuito questa Camera, recentemente, con sentenza del 10 agosto 1998 (inc. ..e ..).
e) Il 4 luglio 1996 l’appellante ha intentato insieme con l’. __________ __________ una causa tendente a far annullare una risoluzione assembleare del 9 giugno 1996 riguardante l’elezione del presidente e di un membro del comitato per gli anni 1996–2000 (inc. ..). Secondo gli appellanti tali candidati non potevano farsi rieleggere per la quarta volta senza disattendere gli statuti. L’istruzione della causa è conclusa e il dibattimento finale si è tenuto l’8 ottobre 1997. Le parti sono in attesa di giudizio.
f) La causa che ha determinato sostanzialmente l’esclusione – le precedenti azioni sono state evocate dal comitato solo a titolo abbondanziale – è quella introdotta dall’appellante in nome di __________ , già __________ - (addetto alla manutenzione del campo da ) dell’associazione, il quale con petizione del 5 settembre 1996 ha contestato il licenziamento con effetto immediato notificatogli il 5 settembre 1995, chiedendo la rifusione di fr. 99 487.40 oltre interessi a norma dell’art. 337c CO (inc. ..). È l’unica causa che esula dal diritto delle associazioni. Nella sua risposta del 9 dicembre 1996 il __________ __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Il procedimento è tuttora in fase istrut-toria.
Nella misura in cui il Pretore reputa che l’attore abbia violato la personalità dell’associazione già per il fatto di essersi rivolto al giudice nonostante il comitato lo avesse avvertito di non adire vie legali in nome di __________ __________ (sentenza, pag. 7 in alto), l’assunto non può essere condiviso. Il mancato ossequio a una diffida del comitato non è un atto di lesa dignità. I membri di un’ associazione sono tenuti, certo, a salvaguardare in buona fede gli interessi del sodalizio (art. 866 CO per analogia: Riemer, op. cit., n. 189 segg. ad art. 70 CC) e a rispettare le deliberazioni della maggioranza, ma non a rimanere passivi di fronte ad asserite violazioni della legge nei confronti di altri soci o pretesi soci, se non altro in assenza di una chiara base statutaria. Che poi l’associazione si sia sentita in qualche modo tradita perché l’attore, dopo averla patrocinata in un’altra vertenza (conclusa), l’ha chiamata in causa patrocinando __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 7 a metà) è di importanza relativa, determinante essendo – come detto (consid. 7) – una valutazione oggettiva delle circostanze, non quanto l’uno o l’altro membro possa avere provato nel suo intimo soggettivo. Quanto infine a reputare disaffezione nei confronti del __________ la determinazione con cui l’attore difende __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 7 in basso), la questione è ancora di sapere se il __________ si identifichi con singoli membri del comitato (i cui rapporti con l’appellante sono verosimilmente deteriori), ovvero – più in generale – se l’associazione si fondi su legami personali tanto stretti da far apparire imprescindibili buone relazioni individuali per l’apparte-nenza al sodalizio.
L’art. 75 CC garantisce il diritto del socio alla legalità della vita corporativa per rispetto a decisioni contrarie alla legge o agli statuti prese dalla maggioranza (Heini, Das schweizerische Vereinsrecht, Basilea 1988, pag. 55). La sola circostanza di far capo a tale norma non deve quindi – per principio – esporre l’inte-ressato al rischio di sanzioni, salvo che questi agisca con manifesta ingiustizia o che il ricorso al giudice, pur rivelandosi infondato solo in un secondo tempo, renda nel frattempo insopportabile la persona dell’interessato in seno all’associazione. In concreto non si ravvisano estremi del genere: nel primo dei casi richiamati (consid. 8a) lo stesso istante ha desistito dalla causa (il che non è sicuramente indice di litigiosità), mentre negli altri quattro (consid. 8b–8e) non si può dire che abbia agito d’acchito con manifesta ingiustizia, l’esito dei procedimenti rimanendo aperto. L’associazione medesima, del resto, non ha adottato misure finché l’attore si è limitato a rendersi promotore di tali iniziative. Se poi le quattro cause pendenti si rivelassero provviste di buon diritto, mal si intravede quali rimproveri potrebbero seriamente essere mossi al socio. Il problema è di sapere, ciò posto, se l’introduzione dell’ultima causa (consid. 8f) costituisse un “motivo grave” sanzionabile con l’espulsione.
L’attore fa valere preliminarmente che, quand’anche ciò fosse, il __________ __________ __________ avrebbe reagito solo un anno dopo aver saputo ch’egli patrocina __________ __________ nella questione del licen-ziamento, onde la tardività dell’espulsione (memoriale, pag. 7). Ora, che in presenza di “motivi gravi” un’associazione debba attivarsi con prontezza è fuori dubbio (Riemer, op. cit., n. 35 ad art. 72 CC). L’attore tenta però di equivocare sui termini quando afferma che “motivo grave” costituirebbe in concreto il patrocinio di __________ __________. In realtà l’associazione non ha intravisto un “motivo grave” nel patrocinio come tale, bensì nell’introduzione della causa davanti al Pretore. Tra l’avvio della causa (5 settembre 1996) e la notifica del provvedimento (14 ottobre 1996) sono decorsi una quarantina di giorni, ciò che non appare eccessivo. A ragione invece l’appellante si duole del fatto che ingiustificatamente il Pretore gli ha rimproverato di avere assunto il patrocinio di __________ __________ quando sedeva ancora nel comitato (memoriale, pag. 6 in fondo). Dai documenti citati dal primo giudice (sentenza, pag. 7 in alto) non consta in effetti che nel settembre del 1995 l’appellante fosse ancora membro del comitato, né l’associazione pretende che – per avventura – patrocinando __________ __________ l’attore si sia valso di elementi noti a lui solo, come socio o ex membro del comitato, ma non al cliente. Da questo profilo l’attore ha agito come qualsiasi altro __________ che, nell’esercizio della professione, rappresenti nei confronti del datore di lavoro un dipendente ritenutosi licenziato a torto con effetto immediato.
L’ipotesi che un socio possa essere automaticamente espulso in forza di “motivi gravi” per il solo fatto di promuovere contro l’as-sociazione una causa estranea all’art. 75 CC è già stata scartata, quanto meno in assenza di un’esplicita base statutaria (con-sid. 9; cfr. anche Riemer, op. cit., n. 30 in fine ad art. 72 CC). Non giova domandarsi quindi se – come asserisce l’attore invocando l’effetto “orizzontale” dei suoi diritti costituzionali (appello, pag. 4) – un simile provvedimento menomerebbe il godimento delle sue libertà fondamentali, a prescindere dalla circostanza che l’appellante esaurisce la sua censura in un discorso teorico, senza dimostrare che la rinuncia a una singola causa come quella promossa nella fattispecie avrebbe apprezzabilmente limitato il libero esercizio dell’__________. Per quanto riguarda poi i doveri di fedeltà verso l’associazione (cui si è già alluso al consid. 9), la mera eventualità di promuovere nei confronti di quest’ultima una causa estranea al diritto associativo non basta, da sola, a denotare un ”motivo grave” di espulsione. Ciò posto, rimane da esaminare se il provvedimento litigioso si giustificasse in concreto non per il fatto in sé, ma perché le particolarità del caso specifico non consentivano in buona fede che l’attore rimanesse socio del __________.
Per quel che è della causa in questione, anzitutto, essa non si configura – almeno allo stato attuale delle cose – come un atto di manifesta ingiustizia, né il contenuto degli atti processuali risulta sconveniente, polemico o inutilmente aggressivo. Aspro è, se mai, il tono dello scambio epistolare intervenuto con il legale dell’associazione (doc. 14 a 18 e 24 dell’inc. ..__________), ma simili schermaglie tra __________ rientrano – tutto sommato – nell’ ordinario andamento delle cose, tanto più che il patrocinatore del convenuto non risulta essere socio del __________. Certo, non è escluso che per finire il processo possa rivelarsi infondato, come infondate potranno fors’anche rivelarsi le altre cause pendenti, ed è possibile che in un caso del genere l’associazione rimproveri all’attore di averla coinvolta in procedimenti giudiziari vani o costosi, oppure di avere provocato divergenze tra soci che potevano essere evitate. D’altro lato è possibile anche, per converso, che l’attore esca vittorioso in una o addirittura in tutte le cause, con l’effetto che nulla gli potrebbe seriamente essere rimproverato se non di avere preteso il rispetto della legge e degli statuti. Formulare una prognosi affidabile già oggi, sulla scorta degli atti, non è seriamente prospettabile.
Resta da verificare se, in seguito all’avvio dell’ ultima causa (foss’an-che a ragione) da parte dell’attore, il clima interno dell’associa-zione si sia degradato al punto da costituire un “motivo grave” di espulsione (cfr. Riemer, op. cit., nota 289 in fine ad art. 70 CC). Gli atti non consentono però di accertare un’ipotesi siffatta. Che taluni membri del comitato vedano l’attore con ostilità è inevitabile già per il fatto che questi ha impugnato varie delibere assembleari, tra cui le elezioni 1996–2000 (sopra, consid. 7e), indipendentemente perciò dal patrocinio di __________ __________. Che il __________ __________ __________ sia un’associazione tanto ristretta, però, da esigere relazioni personali armoniose fra tutti i soci non è dimostrato; il sodalizio è notoriamente, anzi, l’unico __________ del genere, gestore dell’unico campo da __________ in tutto il Sottoceneri, tant’è che conta oltre 200 iscritti (doc. D). Che dal profilo oggettivo, quindi, la persona dell’appellante non possa più essere tollerata dall’associazione, quanto meno in via equitativa fino al momento in cui sarà possibile valutare l’effettiva legittimità del suo operato, non appare verosimile, tanto meno se si pensa che l’attore non risulta essersi mai comportato sconvenientemente, né avere mai turbato le assemblee, né avere mancato ai suoi obblighi sociali.
L’appellato asserisce che in concreto, comunque sia, l’espul-sione di un socio è questione di apprezzamento e che il giudice non deve sostituirsi alla valutazione dell’assemblea (osserva-zioni, pag. 4 in basso). Il fatto è che di apprezzamento potrebbe farsi questione, se mai, ove determinati fattori deponessero a favore dell’espulsione e altri vi ostassero. In concreto l’unico motivo che sorregge l’esclusione è quello di avere promosso la causa citata dianzi (consid. 7f), motivo che – ponderando equitativamente le circostanze del caso alla luce degli elementi attuali – non basta da solo a giustificare il provvedimento. Che la misura possa eventualmente giustificarsi in avvenire, sulla base di ulteriori rimproveri e di future risultanze, non può essere pronosticato oggi. Ne segue, in ultima analisi, che a giusta ragione l’attore censura l’inesistenza di “motivi gravi” suscettibili di giustificare la sanzione adottata nei suoi confronti.
Davanti al giudice l’esclusione da un’associazione può essere contestata con azione di annullamento (art. 75 CC), rispettivamente – nei casi di manifesti vizi formali – di accertamento della nullità, oltre che con azioni fondate sulla protezione della personalità (Riemer, op. cit., n. 77 segg., 96 segg. e 117 segg. ad art. 72 CC). L’attore ha introdotto una domanda di accertamento della nullità (conclusione n. 2.1), una domanda di annullamento (conclusione n. 2.2), una domanda intesa a far sì che non siano pronunciate future espulsioni per gli stessi motivi (conclusione n. 2.3), oltre a una domanda di risarcimento per danni materiali (conclusione n. 2.4) e morali (conclusione n. 2.5). La prima richiesta va respinta già per la circostanza che in concreto non si ravvisano vizi formali, tanto meno manifesti, sicché l’espulsione non era giuridicamente nulla. La seconda va accolta per quanto riguarda l’annullamento dell’espulsione, ciò che reintegra l’attore eo ipso nella sua qualità e nelle sue attribuzioni di socio con il passaggio in giudicato dell’attuale sentenza. Non si giustifica per contro di dare “ordine alla convenuta di far cessare ogni e qualsiasi effetto dell’espulsione, ripristinando tutti i diritti di socio dell’attore”, intanto perché un ordine tanto generico non può essere impartito e in secondo luogo perché nulla induce a presumere che il __________ __________ __________ abbia a disattendere i suoi obblighi. La terza domanda non è votata a miglior sorte, l’attore non avendo nemmeno reso verosimile che il __________ intenda escluderlo nuovamente per gli stessi motivi addotti nella lettera del 19 settembre 1996 (doc. B), ciò che del resto non impedirebbe all’atto-re di contestare ulteriormente l’espulsione. Occorre ancora esaminare le domande di risarcimento.
Davanti al primo giudice l’attore aveva fatto valere che, per continuare a praticare il suo sport nel Ticino, egli aveva dovuto ottenere una carta annua dal __________ __________ __________ di __________ a decorrere dalla stagione 1997 (fr. 3792.50) e affrontare spese di trasferta settimanali (fr. 2964.–). Dolendosi di una lesione della sua personalità, inoltre, egli aveva postulato il versamento di
fr. 1000.– a titolo di indennità per torto morale. Il __________ __________ __________ aveva contestato tali pretese (risposta del 24 febbraio 1997 nell’inc. ..__________, pag. 11; memoriale conclusivo del
4 novembre 1997, pag. 9). Il Pretore, respingendo l’azione, non ha statuito al riguardo. La causa potrebbe quindi essergli rinviata. A parte il fatto però che i predetti costi di trasferta non sono neppure stati resi verosimili e che – come sottolinea il convenuto – se avesse giocato a __________ l’attore avrebbe dovuto corrispondere al __________ __________ __________ la quota sociale di fr. 1600.– annui (memoriale conclusivo, pag. 9), nulla avvalora la tesi che l’attore avrebbe subìto un pregiudizio economico riunciando per la durata della causa a un’attività di diporto. Ch’egli non potesse fungere altrimenti da arbitro federale di __________ – a supporre che tale attività gli sarebbe stata rimunerata – è un’eventualità accennata dal convenuto (osservazioni all’appello, pag. 8), ma non fatta valere dall’attore. Fa difetto dunque qualsiasi elemento per calcolare un mancato reddito o, comunque sia, una diminuzione di patrimonio che l’attore avrebbe potuto evitare solo iscrivendosi al __________ __________ __________ di Ascona.
Per quel che è del per torto morale, ogni espulsione comporta per sua natura un pregiudizio d’ordine personale (Riemer, op. cit., n. 45 ad art. 72 CC). Non ogni pregiudizio d’ordine personale implica tuttavia il diritto a un’indennità. Il versamento di un importo in denaro entra in considerazione solo ove l’offesa appaia di speciale gravità, ove l’interessato cioè abbia patito pregiudizi tali che eccedono per la loro intensità quanto una persona, secondo le concezioni attuali, deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Meili in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 17 ad art. 28a con richiamo a FF 1982 II 671). L’attore si duole di non avere più potuto giocare a __________, dopo l’espulsione, insieme con i familiari, di essere stato denigrato dal comitato nella lettera del 19 settembre 1996 (doc. B) e di essere stato finanche oggetto di un articolo di giornale nel dicembre del 1996 (doc. P). In realtà il primo inconveniente, per quanto spiacevole, non denota un’offe-sa di gravità speciale; lo stesso attore non pretende, del resto, che ciò gli abbia causato particolare travaglio interiore o sofferenza morale. La nota lettera del 19 settembre 1996 è invero pungente, ma esprime opinioni personali del comitato che non possono essere ritenute lesive al punto da cagionare eccezionali patimenti o angosce. Il menzionato articolo di stampa riporta dell’accaduto, spiegando per quali motivi l’attore è stato espulso dall’associazione, ma non risulta – né l’attore dimostra – che sia opera del __________ o che sia stato voluto dal __________. Nulla impedirà all’attore di riferire alla stampa, del resto, circa l’esito dell’attuale ricorso. Tutto ciò premesso, non si scorgono i requisiti per concedere all’attore un’indennità per torto morale. Su questo punto l’azione era dunque infondata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
14 dicembre 1996 con cui l’assemblea generale del __________ __________ __________ ha pronunciato su ricorso l’esclusione di __________ __________ è annullata. L’attore è reintegrato nella sua qualità di socio.
Ogni altra richiesta contenuta nelle petizioni è respinta.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall’appellante, sono posti per un quarto a carico di quest’ultimo e per il resto a carico del __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante di fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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