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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.22
Data decisione, Autorità: 12.05.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00022
Lugano 12 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Susin
sedente per statuire nella causa ..__________ (__________) della Pretura del Distretto di Bellinzona (contestazione di inventario) promossa con petizione del 31 gennaio 1996 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) __________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 gennaio 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1988 è deceduta a __________ __________ __________ (1904), lasciando eredi i figli __________ __________, __________ __________, __________, __________ e __________ __________. Su richiesta di __________ __________, con decreto del 6 aprile 1989 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, previa confezione dell’inventario e riservato l’obbligo di collazione, la divisione dell’eredità, nominando l’avv. __________ __________ notaio divisore (inc. /). Con sentenza del 13 giugno 1990 il Pretore ha poi accolto una petizione presentata il 3 maggio 1990 da __________ __________ e ha ordinato di inserire negli attivi dell’inventario – tra l’altro – una quota di comproprietà pari a un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ in debito di __________ __________ e l’intera particella n. __________in debito di __________ __________ (inc. __________). __________ __________ è deceduto nell’estate del 1993 e i suoi eredi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa nella successione di __________ __________.
B. Il 20 ottobre 1993 il notaio divisore ha consegnato l’inventario, modificato il 3 febbraio 1995, tra i cui attivi figurava una posta di fr. 250’000.– corrispondente al valore della quota di comproprietà relativa alla particella n. __________RFD di __________ in debito di __________ __________, una posta di fr. 120’000.– corrispondente all’in-dennità di espropriazione relativa alla particella n. __________in debito di __________ __________, una posta di fr. 5’000.– in debito di __________ __________ e una posta di fr. 70’000.– corrispondenti all’indennità di espropriazione relativa alla particella n. __________in debito di __________ __________. In esito a disaccordi fra eredi, il 24 gennaio 1996 il Pretore ha assegnato a __________ __________ un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione dell’inventario limitatamente al valore dei beni che non figuravano in inventari precedenti.
C. Con petizione del 31 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto che si accertasse il valore delle opere da lei eseguite sulla particella n. __________, il valore del fondo senza tali lavori, il valore dell’indennità di espropriazione senza l’esecuzione dei predetti lavori e il valore del diritto di abitazione concesso ad __________ __________. __________ __________ e __________ __________ si sono opposte all’azione, mentre __________ __________ è rimasto silente. Esperita l’istruttoria, l’attrice ha concluso perché le fosse riconosciuto l’importo di fr. 228’403.80 per lavori eseguiti sulla particella n. __________, l’importo di fr. 83’370.– per l’indennità di espropriazione, l’importo di fr. 51’300.– per il noto diritto di abitazione (somma da aggiungere al prezzo di fr. 40’000.– versato per l’acquisto di metà del fondo n. __________). __________ __________ ha aderito parzialmente alla petizione, proponendo che per l’accertamento dei valori si prendesse in considerazione la perizia dell’arch. __________ __________, mentre __________ __________ ha ribadito la sua opposizione.
D. Con sentenza del 19 gennaio 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha modificato l’inventario riducendo a fr. 166’760.– il credito della successione verso __________ __________ per la quota di comproprietà della particella n. __________5, stralciando i crediti verso __________ __________ e __________ __________ inerenti alle indennità di espropriazione e iscrivendo un credito della successione verso __________ __________ pari al valore della particella n. __________ nel gennaio del 1979, anno in cui il fondo è stato donato al fratello __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per metà a carico di __________ __________ e per un quarto ciascuno a carico di __________ __________ e __________ __________, compensate le ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro la predetta sentenza con un appello del 29 gennaio 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il credito della successione nei suoi confronti corrispondente al valore della particella n. __________ sia stralciato e sostituito da un credito di fr. 5’000.–. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 1998 __________ __________ conclude per il rigetto dell’ap-pello, mentre con atto del 23 febbraio 1998 __________ __________ si dissocia dal contenuto del gravame e chiede alla Camera di non entrare nel merito dello stesso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto nella fattispecie, per quanto riguarda la particella n. __________, che il notaio l’aveva inserita erroneamente a carico di __________ __________ poiché in realtà essa era stata donata a __________ __________, la quale solo in un secondo tempo l’aveva ceduta al fratello __________. E siccome la collazione per liberalità che risultavano già alienate dal beneficiario al momento dell’apertura della successione va fatta, in caso di cessione gratuita, secondo il valore del bene al momento della cessione, egli ha iscritto il valore del fondo donato nel gennaio del 1979 in debito di __________ __________. L’appellante contesta tale ragionamento e sostiene di avere ceduto il fondo al fratello __________, su richiesta della madre __________, con la promessa di ricevere fr. 40’000.–, di cui solo fr. 5’000.– le sono poi stati effettivamente corrisposti. Essa chiede pertanto di stralciare il credito della successione corrispondente al valore del fondo e di iscrivere unicamente un suo debito di fr. 5’000.–.
Ci si potrebbe chiedere se nella fattispecie, come fa valere __________ __________ nelle osservazioni a questa Camera, l’appel-lante insieme con __________ __________ e lei medesima costituiscano un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC), sicché il ricorso introdotto dalla sola appellante contro la volontà di lei debba essere dichiarato inammissibile. Il quesito, invero delicato, può rimanere aperto. Come si vedrà oltre, in effetti, l’appello è destinato all’insuccesso quand’anche fosse ricevibile così com’è stato presentato. Approfondire la questione della proponibilità non sarebbe pertanto di alcun giovamento.
Intanto, nella misura in cui l’appellante contesta di dovere apportare nella successione fr. 40’000.–, il ricorso si dimostra irricevibile già per un altro motivo. Dall’inventario allestito dal notaio divisore risulta in effetti che la pretesa dell’attrice intesa a far inserire un credito di fr. 40’000.– a favore della defunta e a carico di __________ __________ è stata contestata dagli altri eredi (brevetto n. __________, pag. 4 punto V, nell’inc. n. __________/__________richiamato). Ora, dandosi contestazioni d’inventario il Pretore assegna alla parte la cui domanda è contestata un termine di venti giorni per proporne il riconoscimento con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC). Invano si cercherebbe nella petizione di __________ __________, tuttavia, una domanda intesa a far accertare la pretesa di fr. 40’000.– da inserire in debito di __________ __________. La domanda non avendo formato oggetto della causa, la relativa pretesa è perenta (art. 479 cpv. 2 CPC) e non può, di conseguenza, essere deferita di appello.
Si potrebbe supporre, al limite, che la domanda dell’appellante volta a far inserire un debito di fr. 5’000.– nell’inventario sia intesa alla modifica del dispositivo n. 1.3 con cui il Pretore ha ordinato di iscrivere nell’inventario un credito della successione verso l’appellante pari al valore della particella n. __________RFD di __________. Quand’anche ciò fosse, però, l’appello sarebbe ugualmente irricevibile. Il dispositivo n. 1.3 del decreto impugnato si limita a riprendere, invero, quanto il Pretore aveva già disposto con sentenza del 13 giugno 1990 passata in giudicato (consid. A). E siccome la nozione di cosa giudicata è un concetto di diritto federale (DTF 125 III 10 consid. 3), che come tale va applicato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC), l’appellante non può più rimettere in discussione la relativa posta dell’inventario nell’at-tuale sede.
Del resto, si volesse anche – per ipotesi – fare astrazione dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, il ricorso non seguirebbe miglior sorte. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l’11 settembre 1978 __________ __________ ha donato come anticipo ereditario la particella n. __________RFD di __________ alla figlia __________, che nel mese di gennaio 1979 l’ha ceduta al fratello __________ (doc. C e E dell’inc. n. __________/__________richiamato). Nel corso del 1981 __________ __________ ha regalato inoltre fr. 40’000.– alla figlia __________ (doc. E; interrogatorio formale __________ __________, risposta n. 2), sebbene quest’ultima sostenga di avere ricevuto unicamente fr. 5’000.–. Ora, non può essere seriamente revocato in dubbio che il valore del fondo n. __________ricevuto in donazione dall’appellante nel 1978 costituisca un anticipo ereditario e debba figurare quindi negli attivi della successione. Contrariamente a quanto opina l’appellante, il valore di tale fondo non può essere posto a carico del coerede __________ già per il fatto che, come ha precisato del Pretore, beneficiaria della donazione a titolo di anticipo ereditario era la figlia __________, di modo la successiva donazione da sorella a fratello è estranea alla successione.
Dagli atti non risulta neppure che la donazione tra fratelli sia avvenuta su esplicita richiesta dalla madre con la promessa, all’ appellante, di ricevere fr. 40’000.–. Anzitutto dalla decisione 14 agosto 1981 dell’Ufficio imposte di successione e donazione (doc. E) si evince che l’appellante è stata beneficiata di due liberalità: l’una di fr. 40’000.– e l’altra di fr. 39’227.– (corrispondente al valore di stima della particella n. __________). Quanto alla dichiarazione rilasciata durante l’interrogatorio formale, essa non basta sicuramente – da sola – per smentire una tassazione formalmente passata in giudicato. Inoltre dal brevetto del notaio __________ __________ non consta – come detto (consid. 3) – che l’attrice abbia proposto di inserire l’importo di fr. 40’000.– percepito dall’appel-lante in sostituzione della particella n. __________, né dalla domanda n. 2 dell’interrogatorio formale si desume tale eventualità. Nelle circostanze descritte l’appello si rivela, comunque sia, privo di buon diritto e deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 250.– e __________ __________ fr. 100.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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