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Numero d'incarto:
11.1998.22
Data decisione, Autorità:
12.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00022
Lugano
12 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Susin
sedente
per statuire nella causa ..__________ (__________) della Pretura del Distretto di Bellinzona
(contestazione di inventario) promossa con petizione del 31 gennaio 1996 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 gennaio 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 gennaio
1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1988 è
deceduta a __________ __________ __________ (1904), lasciando eredi i figli
__________ __________, __________ __________, __________, __________ e
__________ __________. Su richiesta di __________ __________, con decreto del 6
aprile 1989 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, previa
confezione dell’inventario e riservato l’obbligo di collazione, la divisione
dell’eredità, nominando l’avv. __________ __________ notaio divisore (inc.
/). Con sentenza del 13 giugno 1990 il Pretore ha poi
accolto una petizione presentata il 3 maggio 1990 da __________ __________ e ha
ordinato di inserire negli attivi dell’inventario – tra l’altro – una quota di
comproprietà pari a un mezzo della particella n. __________ RFD di __________
in debito di __________ __________ e l’intera particella n. __________in debito
di __________ __________ (inc. __________). __________ __________ è deceduto
nell’estate del 1993 e i suoi eredi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi
pretesa nella successione di __________ __________.
B. Il 20 ottobre 1993 il
notaio divisore ha consegnato l’inventario, modificato il 3 febbraio 1995, tra
i cui attivi figurava una posta di fr. 250’000.– corrispondente al valore della
quota di comproprietà relativa alla particella n. __________RFD di __________
in debito di __________ __________, una posta di fr. 120’000.– corrispondente all’in-dennità
di espropriazione relativa alla particella n. __________in debito di __________
__________, una posta di fr. 5’000.– in debito di __________ __________ e una
posta di fr. 70’000.– corrispondenti all’indennità di espropriazione relativa
alla particella n. __________in debito di __________ __________. In esito a
disaccordi fra eredi, il 24 gennaio 1996 il Pretore ha assegnato a __________
__________ un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione
dell’inventario limitatamente al valore dei beni che non figuravano in
inventari precedenti.
C. Con petizione del 31
gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto che si accertasse il valore delle
opere da lei eseguite sulla particella n. __________, il valore del fondo senza
tali lavori, il valore dell’indennità di espropriazione senza l’esecuzione dei
predetti lavori e il valore del diritto di abitazione concesso ad __________
__________. __________ __________ e __________ __________ si sono opposte
all’azione, mentre __________ __________ è rimasto silente. Esperita
l’istruttoria, l’attrice ha concluso perché le fosse riconosciuto l’importo di
fr. 228’403.80 per lavori eseguiti sulla particella n. __________, l’importo di
fr. 83’370.– per l’indennità di espropriazione, l’importo di fr. 51’300.– per
il noto diritto di abitazione (somma da aggiungere al prezzo di fr. 40’000.–
versato per l’acquisto di metà del fondo n. __________). __________ __________
ha aderito parzialmente alla petizione, proponendo che per l’accertamento dei
valori si prendesse in considerazione la perizia dell’arch. __________
__________, mentre __________ __________ ha ribadito la sua opposizione.
D. Con sentenza del 19
gennaio 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha modificato
l’inventario riducendo a fr. 166’760.– il credito della successione verso
__________ __________ per la quota di comproprietà della particella n.
__________5, stralciando i crediti verso __________ __________ e __________
__________ inerenti alle indennità di espropriazione e iscrivendo un credito
della successione verso __________ __________ pari al valore della particella
n. __________ nel gennaio del 1979, anno in cui il fondo è stato donato al
fratello __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
600.–, sono state poste per metà a carico di __________ __________ e per un
quarto ciascuno a carico di __________ __________ e __________ __________,
compensate le ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro la predetta sentenza con un appello del 29 gennaio 1998 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il credito della
successione nei suoi confronti corrispondente al valore della particella n.
__________ sia stralciato e sostituito da un credito di fr. 5’000.–. Nelle sue
osservazioni del 18 febbraio 1998 __________ __________ conclude per il rigetto
dell’ap-pello, mentre con atto del 23 febbraio 1998 __________ __________ si
dissocia dal contenuto del gravame e chiede alla Camera di non entrare nel
merito dello stesso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto
nella fattispecie, per quanto riguarda la particella n. __________, che il
notaio l’aveva inserita erroneamente a carico di __________ __________ poiché
in realtà essa era stata donata a __________ __________, la quale solo in un
secondo tempo l’aveva ceduta al fratello __________. E siccome la collazione
per liberalità che risultavano già alienate dal beneficiario al momento
dell’apertura della successione va fatta, in caso di cessione gratuita, secondo
il valore del bene al momento della cessione, egli ha iscritto il valore del
fondo donato nel gennaio del 1979 in debito di __________ __________.
L’appellante contesta tale ragionamento e sostiene di avere ceduto il fondo al
fratello __________, su richiesta della madre __________, con la promessa di
ricevere fr. 40’000.–, di cui solo fr. 5’000.– le sono poi stati effettivamente
corrisposti. Essa chiede pertanto di stralciare il credito della successione
corrispondente al valore del fondo e di iscrivere unicamente un suo debito di
fr. 5’000.–.
-
Ci si potrebbe chiedere
se nella fattispecie, come fa valere __________ __________ nelle osservazioni a
questa Camera, l’appel-lante insieme con __________ __________ e lei medesima
costituiscano un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC), sicché il ricorso
introdotto dalla sola appellante contro la volontà di lei debba essere
dichiarato inammissibile. Il quesito, invero delicato, può rimanere aperto.
Come si vedrà oltre, in effetti, l’appello è destinato all’insuccesso
quand’anche fosse ricevibile così com’è stato presentato. Approfondire la
questione della proponibilità non sarebbe pertanto di alcun giovamento.
-
Intanto, nella
misura in cui l’appellante contesta di dovere apportare nella successione fr.
40’000.–, il ricorso si dimostra irricevibile già per un altro motivo.
Dall’inventario allestito dal notaio divisore risulta in effetti che la pretesa
dell’attrice intesa a far inserire un credito di fr. 40’000.– a favore della
defunta e a carico di __________ __________ è stata contestata dagli altri
eredi (brevetto n. __________, pag. 4 punto V, nell’inc. n.
__________/__________richiamato). Ora, dandosi contestazioni d’inventario il
Pretore assegna alla parte la cui domanda è contestata un termine di venti
giorni per proporne il riconoscimento con la procedura accelerata (art. 479
cpv. 1 CPC). Invano si cercherebbe nella petizione di __________ __________, tuttavia,
una domanda intesa a far accertare la pretesa di fr. 40’000.– da inserire in
debito di __________ __________. La domanda non avendo formato oggetto della
causa, la relativa pretesa è perenta (art. 479 cpv. 2 CPC) e non può, di conseguenza,
essere deferita di appello.
-
Si potrebbe
supporre, al limite, che la domanda dell’appellante volta a far inserire un
debito di fr. 5’000.– nell’inventario sia intesa alla modifica del dispositivo
n. 1.3 con cui il Pretore ha ordinato di iscrivere nell’inventario un credito
della successione verso l’appellante pari al valore della particella n. __________RFD
di __________. Quand’anche ciò fosse, però, l’appello sarebbe ugualmente
irricevibile. Il dispositivo n. 1.3 del decreto impugnato si limita a
riprendere, invero, quanto il Pretore aveva già disposto con sentenza del 13
giugno 1990 passata in giudicato (consid. A). E siccome la nozione di cosa
giudicata è un concetto di diritto federale (DTF 125 III 10 consid. 3), che
come tale va applicato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC), l’appellante non può più
rimettere in discussione la relativa posta dell’inventario nell’at-tuale sede.
-
Del resto, si
volesse anche – per ipotesi – fare astrazione dal passaggio in giudicato della
predetta sentenza, il ricorso non seguirebbe miglior sorte. Dal fascicolo processuale
risulta infatti che l’11 settembre 1978 __________ __________ ha donato come
anticipo ereditario la particella n. __________RFD di __________ alla figlia
__________, che nel mese di gennaio 1979 l’ha ceduta al fratello __________
(doc. C e E dell’inc. n. __________/__________richiamato). Nel corso del 1981
__________ __________ ha regalato inoltre fr. 40’000.– alla figlia __________
(doc. E; interrogatorio formale __________ __________, risposta n. 2), sebbene
quest’ultima sostenga di avere ricevuto unicamente fr. 5’000.–. Ora, non può
essere seriamente revocato in dubbio che il valore del fondo n.
__________ricevuto in donazione dall’appellante nel 1978 costituisca un
anticipo ereditario e debba figurare quindi negli attivi della successione.
Contrariamente a quanto opina l’appellante, il valore di tale fondo non può
essere posto a carico del coerede __________ già per il fatto che, come ha
precisato del Pretore, beneficiaria della donazione a titolo di anticipo
ereditario era la figlia __________, di modo la successiva donazione da sorella
a fratello è estranea alla successione.
Dagli atti non risulta
neppure che la donazione tra fratelli sia avvenuta su esplicita richiesta dalla
madre con la promessa, all’ appellante, di ricevere fr. 40’000.–. Anzitutto
dalla decisione 14 agosto 1981 dell’Ufficio imposte di successione e donazione
(doc. E) si evince che l’appellante è stata beneficiata di due liberalità:
l’una di fr. 40’000.– e l’altra di fr. 39’227.– (corrispondente al valore di
stima della particella n. __________). Quanto alla dichiarazione rilasciata
durante l’interrogatorio formale, essa non basta sicuramente – da sola – per
smentire una tassazione formalmente passata in giudicato. Inoltre dal brevetto
del notaio __________ __________ non consta – come detto (consid. 3) – che
l’attrice abbia proposto di inserire l’importo di fr. 40’000.– percepito dall’appel-lante
in sostituzione della particella n. __________, né dalla domanda n. 2
dell’interrogatorio formale si desume tale eventualità. Nelle circostanze
descritte l’appello si rivela, comunque sia, privo di buon diritto e deve
essere respinto.
- Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata
all’impegno profuso dai rispettivi patrocinatori.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in
- tassa di giustizia fr. 250.–
- spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 250.–
e __________ __________ fr. 100.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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