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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.27
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00027
Lugano 29 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. /___ B (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 31 gennaio 1994 da
, __________ -, e
, già in __________ -,
al quale sono subentrati gli eredi
__________ , __________ -
__________ __________, __________, e
__________ __________, e- (già patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
(__________) , __________ -, e
, __________ - (patrocinate dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emanata il 27 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1976 è deceduto a , suo ultimo domicilio, __________ , lasciando quali unici eredi la moglie __________ (-) con i figli __________, __________ e __________ __________. Su richiesta di __________ __________, con decreto del 13 febbraio 1987 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato la divisione dell’eredità, nominando notaio divisore l’avv. __________ __________. Le contestazioni sorte sull’inventario sono state decise dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con sentenze del 18 maggio 1990 (inc. /) e del 3 settembre 1992 (inc. / frattempo, il __________ 1994, __________ __________ è deceduto e nella lite gli sono subentrati la moglie Ines con i figli __________ e __________.
C. Statuendo il 27 gennaio 1998, il Pretore ha respinto l’istanza, ha confermato la vendita agli incanti pubblici della particella n. __________RFD e ha ordinato al notaio divisore di preparare il relativo capitolato in base a un piede d’asta di fr. 382’560.–, aggiornando le pretese fra i coeredi in esito al valore di aggiudicazione del fondo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.–, sono state poste a carico degli istanti in solido, con obbligo di rifondere a ogni convenuta fr. 1’400.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 9 febbraio 1998 nel quale chiedono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la particella n. __________ RFD sia licitata fra soli eredi. La presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo il 16 febbraio 1998. Nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ponderati i contrapposti interessi, ha rilevato che pur non potendosi negare un legame affettivo degli istanti per l’immobile nel quale abitano, già casa paterna, dal profilo economico costoro non dimostravano di poter garantire alle convenute un adeguato ricavo in caso di licitazione tra i soli eredi, ragione per cui si giustificava la vendita ai pubblici incanti, cui gli istanti avrebbero comunque potuto partecipare. Da parte loro, gli appellanti rimproverano al primo giudice di non avere tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Essi sottolineano in particolare che il fondo in questione si trova in una zona rumorosa, poco attrattiva, e che lo stabile è in uno stato di conservazione precario, ciò che esclude la possibilità di un ricavo superiore al piede d’asta.
Per l’art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria, gli eredi possono liberamente accordarsi circa il modo di divisione. Nella misura del possibile i beni della successione devono essere divisi in natura fra gli eredi, mediante la costituzione di tanti lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi (art. 611 cpv. 1 CC). Gli oggetti sulla cui divisione o attribuzione gli eredi non raggiungono un accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo (art. 612 cpv. 2 CC); ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso – in difetto di accordo – l’autorità decide se l’incanto debba essere pubblico o tra soli eredi (cpv. 3).
La legge non ha privilegia alcun modo di divisione (Tuor/ Picenoni in: Berner Kommentar, n. 24 ad art. 612 CC), ma la scelta tra un modo e l’altro deve risultare da una ponderazione di tutte le circostanze del caso (Piotet in: Traité de droit privé suisse, Vol. IV, § 111 pag. 799; Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 172). Essa dovrà tenere conto sia dei legami familiari, sia dei desideri delle parti, sia degli aspetti economici. Di regola un’asta pubblica consente di ottenere ricavi più elevati, ma in presenza di legami affettivi è opportuno che il bene rimanga in famiglia, ciò che induce a preferire una licitazione fra eredi (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24, ad art. 612 CC; Seeberger, op. cit., pag. 171). La licitazione, tuttavia, può essere ordinata solo se più eredi siano finanziariamente in grado di affrontare un rilancio dell’offerta, poiché in caso contrario essa rischia di pregiudicare gli interessi degli eredi economicamente più deboli (Götte, Die Teilung von nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften im Erbgang, Zurigo, 1977, pag. 42; Piotet, op. cit., pag. 799; Seeberger, op. cit., pag. 171). Per converso, la licitazione va ordinata se ogni erede è in condizione di concorrere all’asta interna (LGVE 1991 III n. 5 pag. 343).
Tenuto conto del legame familiare con la proprietà in oggetto, nella fattispecie l’incanto fra eredi sembrerebbe auspicabile. Il fatto è ch’esso rischia di ledere gli interessi di taluni eredi. Certo, dagli atti si evince l’intenzione degli appellanti di ritirare la casa paterna facendo capo a un finanziamento di fr. 260’000.– stanziato da un istituto bancario (doc. E e F), ciò che dovrebbe permettere di tacitare le altre coeredi (doc. H). Dal supplemento peritale del 2 dicembre 1996 risulta però che il valore commerciale del fondo è stato stimato dall’arch. __________ __________ in fr. 382’560.–. E tale cifra, contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, considera già sia l’ubicazione del fondo e le sue caratteristiche (perizia del 12 ottobre 1989 nell’inc. /, confermata nel supplemento del 2 dicembre 1996), sia i necessari interventi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda l’impianto elettrico (complemento del 2 dicembre 1996).
Si aggiunga, come ha rilevato il Pretore (senza che gli appellanti abbiano sollevato contestazioni su questo punto nel gravame), che la possibilità degli attori di ottenere un serio finanziamento non è stata corroborata da elementi concreti. Per di più gli appellanti hanno calcolato l’importo che sarebbe loro necessario per ritirare l’immobile non in base al valore indicato nella perizia giudiziaria, definito eccessivo (doc. E), bensì fondandosi su una perizia di parte in cui il valore del fondo è stato stimato in fr. 310’470.–, da cui dedurre ancora i necessari interventi di risanamento, stimati in fr. 118’500.– (doc. I). In tali circostanze, non sembrando le convenute interessate a rilevare l’immobile, una licitazione tra i soli appellanti – per altro già d’accordo e quindi senza competizione – non permette di prevedere con un minimo di attendibilità che l’aggiudicazione avverrà a un prezzo adeguato o di poco inferiore a quanto sarebbe possibile ottenere con un incanto pubblico (ZBGR 40/1959, n. 10, pag. 76 segg.; v. anche Seeberger, op. cit., pag. 171 in fine).
Nelle condizioni descritte la vendita dell’immobile ai pubblici incanti, cui evidentemente gli appellanti potranno partecipare, si rivela la soluzione che meglio permette di rispettare il principio di uguaglianza tra eredi (art. 610 cpv. 1 CC). Tale modo di divisione tiene conto infatti sia della volontà delle convenute di conseguire quanto più possibile dalla vendita dell’immobile (verbale 30 giugno 1994), sia del desiderio degli appellanti di conservare la casa paterna. È vero che l’asta pubblica non consentirà necessariamente un ricavo più elevato rispetto a una licitazione tra gli appellanti. Tenuto conto della scarsa – se non nulla – competizione tra eredi, il rischio di ottenere un risultato inferiore al valore commerciale risulta essere superiore però in caso di asta privata. Ne segue che l’appello, destituito di buon fondamento, deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti in solido a carico degli appellanti, i quali rifonderanno a ogni controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.
– __________ , __________ -;
– __________ , __________ -;
– __________ __________, __________;
– __________ , __________ -;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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