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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.3
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00003
Lugano 24 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso dell’8 settembre 1997 presentato da
e __________ __________, __________
contro la decisione emessa l’8 agosto 1997 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
in merito a un’iscrizione nel registro delle nascite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso;
Ritenuto
in fatto: A.__________ __________ 1985 __________ __________, moglie di __________, ha dato alla luce all’ospedale __________ __________ di __________ una figlia, __________ __________. Un decennio più tardi, nel luglio del 1995, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, è venuta a sapere che il parto era stato gemellare e che la seconda bambina era nata morta. Sulla base della documentazione fornita dall’ ospedale, il 9 ottobre 1995 essa ha così deciso:
Iscritto il (lasciato in bianco) su ordine dell’autorità di vigilanza sullo stato civile.
Comunicato: nessuna comunicazione.
Iscritto nel registro delle famiglie di: nessuna iscrizione.
A margine dell’iscrizione di nascita va annotata la dicitura: “__________ nata morta”, conformemente all’es. __________.__________del manuale di casistica.
B. Il 5 maggio 1997 __________ e __________ __________ hanno contestato la decisione dell’autorità di vigilanza, dichiarandosi vittime di un falso da parte dell’ospedale, che avrebbe sottratto alla madre una figlia viva sostituendola con quella morta, oggetto dell’iscrizione. Il 24 giugno seguente essi hanno ribadito la domanda, chiedendo all’autorità di vigilanza sullo stato civile di constatare l’irrego-larità di quanto ordinato e di rettificare i registri dello stato civile, iscrivendo la nascita di una gemella nata viva. Con risoluzione dell’8 agosto 1997 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, ha respinto l’istanza e ha confermato l’iscrizione predetta. Non sono state riscosse spese.
C. Contro la decisione appena citata __________ e __________ __________ sono insorti a questa Camera con un ricorso dell’8 settembre 1997 nel quale sostengono, una volta ancora, che il feto nato morto non può essere la gemella di __________ __________. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2 1), sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 2 LAC e 423 cpv. 3 CPC). In concreto ci si potrebbe domandare se il gravame, introdotto l’8 settembre 1997, sia tempestivo. Dato che – come si vedrà in appresso – esso appare sprovvisto di buon diritto, la questione può nondimeno rimanere irrisolta.
L’art. 46 cpv. 1 CC stabilisce che ogni parto e ogni aborto avvenuto dopo il sesto mese di gravidanza dev’essere notificato entro tre giorni all’ufficio di stato civile (si vedano anche gli art. 59 e 65 OSC). Giusta l’art. 66 OSC alla notificazione di un infante nato morto dopo il sesto mese di gravidanza deve essere allegato un certificato del medico o della levatrice attestante che il feto, all’atto di venire alla luce, era privo di vita. L’ufficiale dello stato civile riceve anche la notificazione tardiva. Se sono trascorsi più di sei mesi tra la nascita e la notificazione, l’ufficiale chiede una decisione dell’autorità di vigilanza (art. 65 cpv. 2 OSC).
Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha confermato l’iscri-zione litigiosa sulla base degli atti ricevuti dall’ospedale, in particolare sulla scorta di un referto autoptico redatto l__________ __________ 1985 dall’Istituto cantonale di patologia. Da quest’ultimo risultava l’esistenza di un feto macerato, di sesso femminile (dato clinico: parto cesareo gemellare a __________ settimane; morte intrauterina di un feto alla 29ª o 30ª settimana circa), con peso corporeo di 443 g, lunghezza cranio-calcaneare di 30 cm e lunghezza cranio-coccigea di 22 cm. I patologi hanno rilevato che il peso fetale corrispondeva a quello atteso normalmente alla 22ª settimana di gestazione e la lunghezza cranio-calcaneare a quella della 24ª settimana (doc. 5). L’infante è stato iscritto come nato morto nel registro delle nascite (art. 67 cpv. 2 OSC; doc. 7), ritenuto che gli infanti nati morti non devono essere iscritti nel registro dei morti (art. 74 cpv. 2 OSC).
Nella misura in cui i ricorrenti sostengono che in base alle risonanze fotografiche (dalle quali risulta uno sviluppo e una crescita normale durante il settimo mese di gravidanza), il feto registrato non può essere la gemella della figlia, essi adducono una circostanza che esula dalle cognizioni dell’autorità di vigilanza sullo stato civile. Questa è competente per rettificare il registro delle nascite da iscrizioni inesatte risultanti da sbaglio o disattenzione manifesti (art. 45 cpv. 2 CC e 50 cpv. 2 OSC). L’inesattezza però deve essere chiara, non controversa e risultare da documenti o informazioni che l’ufficiale possedeva al momento dell’iscrizione (DTF 108 II 91 con riferimenti; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 94 n. 320 con riferimenti). Un errore è manifesto, in altri termini, solo se l’iscrizione non coincide con il contenuto dei documenti a disposizione dell’uffi-ciale al momento della sua esecuzione e se sulla giustificazione della rettifica non può sorgere contestazione (DTF 101 Ib 12 consid. 2). Se ciò non è il caso, l’iscrizione può essere rettificata solo per ordine del giudice (art. 45 cpv. 1 CC e 50 cpv. 3 OSC). Per contestare il fondamento di un’iscrizione formalmente corretta e corrispondente ai documenti giustificativi occorre promuovere, ciò posto, un’azione intesa a far modificare gli atti dello stato civile (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, Berna, n. 820 pag. 313; DTF 87 I 469 consid. 2). Nella fattispecie l’iscrizione coincide con il referto del medico (art. 66 cpv. 1 OSC), ragione per cui l’iscrizione non è dovuta a errore o inavvertenza, tanto meno manifesti. La decisione impugnata, del tutto corretta, merita dunque conferma.
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e 31 LPAmm per analogia). Vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere tuttavia dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse né spese.
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a __________ e __________ __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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