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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.31
Data decisione, Autorità: 24.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00031
Lugano, 24 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura ..__________ (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, che ha opposto
__________, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinati dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________a)
a
__________ __________i, cui sono subentrati gli eredi
__________ __________ __________, nata __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) __________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________, cui sono subentrati gli eredi
__________ __________, __________
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 16 febbraio 1998 da __________ , __________ __________ , __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 gennaio 1998 da questa Camera (..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
Ritenuto
in fatto: che il 19 giugno 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha emesso il certificato ereditario nella successione fu __________ __________ (1928-1988), già in __________, dal quale risultano come unici eredi i fratelli __________ __________ (1921), deceduto il __________ 1995, __________ __________ __________ (1922) e __________ __________ (1933), deceduto il __________ 1990;
che contro il rilascio del certificato ereditario sono insorti il 25 giugno 1997 __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________, figli di una sorella premorta della testatrice, facendo valere di essersi tempestivamente opposti, il 20 dicembre 1988, all’emanazione del certificato medesimo;
che con sentenza del 21 gennaio 1998 questa Camera ha respinto l’appello, constatando che all’opposizione – di per sé tempestiva – non era seguita entro l’anno né una causa di nullità del testamento né da una causa di riduzione, ciò che abilitava il Pretore a rilasciare il certificato ereditario (..__________);
che il 16 febbraio 1998 __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ hanno introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui chiedono – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento del noto certificato con l’argomento che, comunque fosse, gli eredi istituiti avrebbero riconosciuto espressamente la nullità del testamento;
che la domanda di revisione non è stata intimata ai convenuti;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 340 lett. d CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta se il giudizio è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, ovvero “se la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
che nella sentenza del 21 gennaio 1998 questa Camera, accertato come gli opponenti non avessero promosso né azione di nullità del testamento né azione di riduzione entro un anno dall’opposizione (risalente al 20 dicembre 1988), ha rilevato che il preteso riconoscimento della nullità del testamento da parte degli eredi istituiti non risultava da alcun documento (consid. 7);
che nella domanda di revisione gli opponenti non pretendono di avere intentato azione di sorta prima dell’8 giugno 1995, ma affermano – per la prima volta davanti a questa Camera – l’esi-stenza di un verbale datato 6 ottobre 1989 dal quale risulterebbe che davanti al notaio divisore gli eredi istituiti avrebbero riconosciuto la nullità del testamento;
che, sempre secondo gli opponenti, detto verbale si troverebbe nell’incarto ..__________della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, relativo all’azione di nullità, di contestazione del modo di divisione e di contestazione dell’inventario da loro promossa l’8 giugno 1995 contro gli eredi istituiti (rispettivamente i loro discendenti) e il legatario __________ __________;
che, ciò premesso, v’è seriamente da domandarsi se ricorrano nella fattispecie i presupposti dell’art. 340 lett. d CPC, questa Camera non essendosi per nulla fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita”, tant’è che nelle osservazioni all’appello __________ __________ __________ (una delle eredi istituite) e due discendenti di __________ __________ (altro erede istituito) negavano di avere mai riconosciuto la nullità del testamento (pag. 4 in alto);
che in ogni modo, a scanso di equivoci, questa Camera ha richiamato non solo l’incarto ..__________invocato nella domanda di revisione, ma anche l’incarto / __________ della stessa Pretura, relativo all’istanza del 3 luglio 1989 con cui gli stessi __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ avevano postulato la divisione dell’eredità (richiesta accolta dal Pretore con decreto del 1° settembre 1989);
che, nonostante un esame dei fascicoli foglio per foglio, non è risultato alcun verbale del 6 ottobre 1989 né alcun ulteriore verbale o attestazione in cui l’uno o l’altro degli eredi istituiti abbia esplicitamente riconosciuto la nullità del testamento;
che, anzi, del preteso verbale 6 ottobre 1989 non è cenno nemmeno nella citata petizione introdotta da __________ __________, __________ __________ , __________ __________ e __________ __________ __________ davanti al Pretore (inc. ..);
che, invero, un riconoscimento di nullità potrebbe evincersi anche da una dichiarazione implicita degli interessati (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 154, § 12 n. 42);
che, sia come sia, dai due citati fascicoli processuali non emerge neppure una dichiarazione implicita;
che del resto, se tale dichiarazione esistesse, mal si capirebbe come mai in una lettera agli eredi del 5 ottobre 1993 il notaio divisore ribadisse la validità del testamento (doc. B dell’incarto ..__________);
che, esistesse almeno una dichiarazione implicita degli eredi istituiti, non si vede perché il patrocinatore degli odierni opponenti invitasse ancora il 12 ottobre 1993 il patrocinatore degli eredi istituiti – senza lontanamente prevalersi di alcuna dichiarazione – a “voler prendere atto del riconoscimento della nullità del testamento (...), ritenuta pacifica da tutti gli eredi facenti parte dell’attuale procedura di divisione, nell’ambito della divisione in corso, e ciò per evitare ulteriori procedure giudiziarie e di ulteriormente procrastinare la divisione” (doc. I dello stesso incarto);
che, per di più, se una dichiarazione implicita esistesse, non è dato di comprendere perché il patrocinatore degli odierni opponenti non l’abbia invocata neanche quando, il 26 aprile 1995, il patrocinatore degli eredi istituiti ha contestato di aver mai riconosciuto la nullità del testamento (doc. P dell’incarto ..__________, pag. 7);
che in tale occasione, per vero, il patrocinatore degli odierni opponenti ha preteso che “la nullità del testamento [fosse] stata riconosciuta pacifica e acquisita da tutti gli eredi già nel corso della prima riunione tenutasi il 1° settembre 1989 davanti al Pretore”;
che da siffatto verbale di udienza (contenuto nell’incarto n. __________/____________________) nulla consta al proposito, né gli opponenti asseriscono che – per avventura – tale verbale sia stato denunciato di falso (art. 119 cpv. 4 CPC);
che nelle circostanze descritte la domanda di revisione, inoltrata non senza leggerezza, si palesa manifestamente infondata quand’anche fosse ricevibile;
che, ciò posto, la richiesta di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, cui la domanda non è stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato per analogia l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti solidalmente a carico __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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