AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.37
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00037
Lugano
8 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con istanza del 22 gennaio 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comune
di __________, __________
(rappresentato
dal __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 20
febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro
la sentenza emessa il 16 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il Comune di
__________, proprietario dell’aeroporto __________
______________________________, ha concluso il 25 marzo 1996 con la __________
__________ __________ __________ un accordo di collaborazione secondo il quale,
fra l’altro, quest’ultima avrebbe messo a disposizione gratuitamente un autobus
per il trasporto di passeggeri (allegato 4 dell’accor-do);
che le parti hanno
convenuto di applicare a tale accordo, concluso per tempo indeterminato con
facoltà di disdetta mediante preavviso di tre mesi, le norme del Codice delle
obbligazioni per quanto non previsto dal testo;
che il 16 settembre
1996 il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
energie ha rilasciato alla __________ __________ __________ una concessione per
l’esercizio __________ __________ ______________________________;
che nel corso
del 1997 __________ __________ __________ __________ ha delegato alla
__________ __________ il trasporto passeggeri dell’aviazione generale, tra-sferendo
alla stessa la proprietà del veicolo targato __________ ____________________,
formalizzando tale incarico il 25 agosto 1997;
che dopo l’inizio
dell’attività svolta dalla __________ __________ sono insorte divergenze tra il
Comune di __________ e __________ __________ __________ __________
sull’interpretazione dell’accordo concluso il 25 marzo 1996, il Comune
ritenendo che __________ __________ __________ __________ si fosse impegnata a
utilizzare solo mezzi di trasporto di sua proprietà e ad assicurare il servizio
soltanto per i voli della società __________ __________;
che il 22 dicembre 1997
__________ __________ __________ __________ ha instato davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per un esperimento di conciliazione;
che il 21 gennaio 1998
la direzione dell’Aeroporto di ______________________________ ha fatto
sequestrare, per il tramite della polizia cantonale, il veicolo utilizzato
dalla __________ __________;
che il 22 gennaio 1998
__________ __________ __________ __________ ha
convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano il Comune di __________,
chiedendo di essere autorizzata a usare il veicolo sequestrato per il trasporto
dei passeggeri dell’aviazione generale fino alla scadenza della nota convenzione,
e che fosse ordinato alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
astenersi dall’impedirle di usare o di far usare il veicolo in questione;
che in via cautelare
l’istante ha postulato la restituzione del veicolo sequestrato e la facoltà di
svolgere il servizio carico e scarico passeggeri e bagagli per la società di
volo __________ __________;
che all’udienza del 29
gennaio 1998 __________ __________ __________ __________ ha mantenuto la
propria domanda, alla quale si è opposto il convenuto, che ha messo comunque a
disposizione dell’istante le chiavi del veicolo;
che, statuendo il 16
febbraio 1998, il Pretore ha respinto l’istan-za e la contestuale domanda
cautelare, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– a carico di __________
__________ __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr.
350.– per ripetibili;
che __________
__________ __________ __________ è insorta contro la sentenza pretorile con un
appello del 20 febbraio 1998 nel quale postula, in riforma del querelato
giudizio, l’accoglimento dell’istanza;
che in via cautelare
essa chiede che sia fatto ordine al convenuto di lasciarle usare l’aeroporto di
______________________________ per il
servizio carico e scarico trasporto passeggeri a favore della __________
__________ con un autoveicolo da lei messo a disposizione, attualmente il minibus
targato __________ __________ __________;
che l’appello non è
stato intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha
respinto la domanda cautelare per difetto di competenza, ritenendo che la
decisione sul sequestro e l’allon-tanamento dall’area aeroportuale del noto
veicolo sarebbe di natura amministrativa, poiché il rapporto tra la direzione dell’ae-roporto
e l’utenza – compresa l’istante – sarebbe disciplinato dal diritto pubblico,
mentre l’azione di manutenzione sarebbe improponibile, essendo finalizzata alla
salvaguardia di un diritto contrattuale sancito dalla convenzione del 25 marzo
1996;
che l’appellante
ribadisce la proponibilità dell’azione di manutenzione, sostenendo che la posizione
della convenuta nell’amministrazione dell’aerodromo sarebbe regolata dal
diritto privato, che l’oggetto dell’azione possessoria consisterebbe
nell’utilizzo dell’aerodromo di __________ ____________________ nei termini
previsti dalla convenzione del 25 marzo 1996, equiparabile nei suoi effetti a
un contratto di locazione (rispettivamente a un comodato), ciò che le conferirebbe
il possesso sull’area dell’aeroporto;
che a detta
dell’appellante l’azione di manutenzione sarebbe proponibile, il Comune di
__________ avendo leso con un atto di illecita violenza il suo possesso
sull’area che le era riservata in uso e sul veicolo di sua proprietà;
che il giudice esamina
d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la competenza (art. 97 CPC);
che l’azione
possessoria non è proponibile contro atti compiuti da un ente pubblico
nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo, come tali
sottratte alla competenza del giudice civile (Rep. 1990 pag. 213);
che ci si potrebbe
chiedere se le controversie derivanti dalla convenzione stipulata tra l’istante
e la convenuta non soggiacciano al diritto privato, già per il fatto che al
momento in cui è stato sottoscritto l’accordo l’appellata non ha, per quanto
risulta dagli atti, agito nell’ambito delle sue mansioni di natura amministrativa
e che le parti hanno convenuto di applicare il Codice delle obbligazioni a
titolo suppletorio;
che ad ogni modo il
quesito può rimanere irrisolto, visto che l’azione possessoria è comunque
improponibile nel caso concreto, come si vedrà in seguito;
che davanti al Pretore
l’istante si è avvalsa dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), il quale
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni;
che l’azione di
manutenzione compete, secondo la giurisprudenza più recente, anche al
possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a
condizione tuttavia che la questione di sapere se sia dato un “atto di illecita
violenza” non implichi la soluzione di problemi di diritto legati all’eventuale
rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark,
Berner Kommentar, note 56 segg. all’introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, pag. 92 n. 331 con richiami; ICCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re
P. contro B, consid. 3, 5 e 6; sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. contro
R., consid. 2; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136);
che tale è proprio il
caso in concreto, poiché il litigio verte sull’ interpretazione dell’accordo
firmato dalle parti il 25 marzo 1996, con il quale la convenuta ha concesso
all’istante il diritto di circolare e sostare sull’area dell’aerodromo con un
veicolo riservato al trasporto passeggeri e bagagli, in particolare per quel
che concerne l’estensione dell’autorizzazione, dopo che l’appellante ha
incaricato una terza società – la __________ __________– di svolgere il servizio
in questione;
che secondo il noto
accordo il veicolo “può essere utilizzato da ambo le parti e dato in consegna a
terzi secondo particolari disposizioni da definire preventivamente”, ma che non
vi è traccia nell’intero incarto di simili accordi sull’uso del mezzo;
che per dirimere la
vertenza occorre anche chiarire se __________ __________ sia una semplice
ausiliaria del possesso dell’istante o se invece non sia titolare autonoma del
diritto di circolare e sostare sul sedime aeroportuale;
che pertanto la
controversia tra le parti trascende manifestamente i limiti di un’azione
possessoria e a giusta ragione il Pretore l’ha respinta;
che l’appello,
manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura semplificata
prevista dall’art. 313bis CPC;
che con la decisione
sul merito della possessoria la domanda cautelare proposta contestualmente
all’appello diviene priva di oggetto;
che gli oneri
processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato intimato;
per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– Municipio del Comune di
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster