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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.45
Data decisione, Autorità: 09.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00045
Lugano 9 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa . .__ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 14 dicembre 1994 da
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1998 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ MAF di __________, che confina con la particella n. __________appartenente per metà ciascuno a __________ e __________ __________. Questi ultimi, verso la fine del mese di novembre 1994, hanno posato lungo il muro della loro abitazione una canna fumaria in acciaio che sporge sulla proprietà dei vicini a circa 1.5 m di altezza. Il 25 novembre 1994, durante l’esecuzione dell’opera, __________ e __________ __________ hanno chiesto l’immediata sospensione dei lavori.
B. __________ e __________ __________ hanno promosso, il 14 dicembre 1994, un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse ordinato a __________ e __________ __________ di rimuovere immediatamente la canna fumaria lungo la parete dell’immobile. All’udienza dell’8 febbraio 1995 gli istanti hanno confermato la propria domanda, alla quale si sono opposti i convenuti. Alla discussione finale dell’8 luglio 1996 ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista. Statuendo il 27 febbraio 1998, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
C. __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello dell’11 marzo 1998 nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la loro istanza. __________ e __________ __________ non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che la canna fumaria litigiosa è agganciata alla facciata della casa e sporge sulla corte degli istanti, ma ha respinto l’azione poiché l’opera si trova in una posizione che a un primo esame non crea alcun impedimento effettivo e sostanziale all’esercizio del diritto di proprietà. Gli appellanti contestano tale opinione e ribadiscono di essere turbati nel loro possesso poiché la canna fumaria, sporgente, è fonte di rumore.
L’art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. L’azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta ad un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione pag. 101 n. 365; Stark in, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). 1997). Quest’ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark op. cit., n. 22 all’introduzione degli art. 926–929 CC con richiami). Né una turbativa del possesso deve riferirsi necessariamente a immissioni materiali: atti che turbano indirettamente il possesso – come le immissioni foniche, di fumo ecc. – sono sufficienti (Steinauer, op. cit., pag. 101 n. 367).
Nel caso concreto gli istanti riaffermano che la turbativa consiste nella posa di una canna fumaria sporgente sulla loro proprietà. Che l’opera in questione invada la corte degli appellanti è pacifico (fotografie doc. C; verbale di sopralluogo del 26 settembre 1995). I convenuti medesimo ammettono ciò (risposta, pag. 1 in fondo), senza pretendere che i vicini abbiano mai dato il loro consenso. Dall’istruttoria è emerso inoltre che il funzionamento della canna fumaria provoca continui e fastidiosi rumori durante tutto l’anno, sia di giorno sia di notte (deposizione __________ __________). Tenuto conto che in questioni di vicinato la persona turbata nel suo possesso è legittimata a chiedere l’eliminazione della turbativa senza dover provare un interesse particolare o un danno effettivo (Stark op. cit., n. 20 all’introduzione degli art. 926–929 e n. 19 ad art. 928 CC; Rep. 1981 pag. 345, 1962 pag. 61), nel caso specifico la turbativa del possesso appare evidente già a un primo esame. Né può ravvisarsi abuso degli istanti nel chiedere l’eliminazione della sporgenza. Mai essi – né i convenuti asseriscono il contrario – hanno tollerato la sporgenza o hanno indotto i convenuti a confidare nell’accettazione dello stato di fatto, né la loro richiesta appare senza alcun interesse o meramente vessatoria. Sapere se la canna non potesse essere posata altrimenti è un problema che andrà esaminato, se mai, nell’ambito di un’eventuale azione di merito. E ciò non giustificherebbe, in ogni modo, immissioni foniche moleste. Ciò posto, l’appello, manifestamente fondato, deve essere accolto e la decisione del Pretore modificata di conseguenza.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti tuttavia non si sono costituti in appello e in questa sede non possono dunque essere ritenuti soccombente (analogamente: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto ad alcuna prestazione (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). Non rimane perciò che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare all’attribuzione di ripetibili. Per quel che riguarda i costi della prima sede, essi sono posti a carico dei convenuti, soccombenti, con obbligo di rifondere agli istanti un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
__________ e __________ __________ sono tenuti a rimuovere immediatamente la canna fumaria in acciaio posta sulla parete esterna del loro stabile sulla particella n. __________di __________, sporgente sull’adiacente particella n. __________, proprietà __________ e __________ __________.
La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico dei convenuti, che rifonderanno agli istanti fr. 500.– per ripetibili.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________ __________, __________ – __________ __________ e __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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