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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.46
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00046
Lugano 4 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa . /_ (tutela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
______________________________, __________ __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
alla
__________ __________;
concernente la tutela volontaria istituita a favore di
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 6 marzo 1998 da __________ ______________________________ contro la decisione emanata il 13 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1933), cittadino italiano coniugato con __________ nata __________ (1923), soffre da anni di un grave disturbo affettivo bipolare. Ricoverato dal 1982 presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale di __________, egli è stato trasferito nel 1995 al __________ , __________ e __________ (), sempre a __________.
B. Il 14 marzo 1997 il direttore del __________ __________, __________ e __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ perché fosse istituita una tutela sulla base dell’art. 369 cpv. 1 CC a favore di __________ __________. Questi ha a sua volta postulato, il 27 maggio 1997, l’istituzione di una tutela volontaria e la designazione del tutore ufficiale. Sentito personalmente da un membro e dalla segretaria della Delegazione tutoria, __________ __________ ha confermato, il 7 luglio 1997, la sua richiesta. Il 2 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una tutela volontaria a favore di __________ __________, designando __________ __________ come tutore. Il 14 ottobre 1997 __________ ______________________________ ha impugnato la decisione dell’autorità tutoria alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l’annullamento della decisione. Statuendo il 13 febbraio 1998, la Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo a carico della ricorrente una tassa di giustizia di fr. 200.–.
C. Contro la decisione citata __________ ______________________________ è insorta con un appello del 6 marzo 1998 in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione dell’autorità tutoria. Con decreto del 13 marzo 1998 la presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato osservazioni.
D. Il giudice delegato della Camera, accertato che il rapporto del dott. __________ __________ era in parte contestato, ha ordinato un completamento della perizia. Il referto è stato rassegnato dal perito dott. __________ __________ il 28 settembre 1999. Le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di tutela volontaria è regolata dal diritto cantonale (art. 373 cpv. 1 CC) e competente per pronunciarla è, nel Ticino, la delegazione tutoria del comune di domicilio dell’interdicendo, riservata la facoltà di impugnare la relativa decisione davanti alla Sezioni degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele (art. 49 cpv. 1 LAC art. 20 lett. d, 81 e 85 del Regolamento sulle tutele e le curatele). Le risoluzioni dell’autorità di vigilanza sono a loro volta impugnabili alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 49 cpv. 3 e 54a LAC). L’interdicendo, come i terzi autorizzati quali il coniuge, sono legittimati a ricorrere (art. 92 del regolamento sulle tutele e le curatele; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 22 e 88 ad art. 373 CC). I documenti nuovi prodotti con l’appello sono ammissibili, come ricevibili sono le offerte di prove contenute nel memoriale dell’appellante. Tutta la procedura di interdizione è governata invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La contestazione riguardante il rapporto del dott. __________ __________ è superata dalla nuova perizia consegnata il 28 settembre 1999 dal dott. __________ __________. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito.
Ai sensi dell’art. 372 CC a una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. L’istanza non deve necessariamente essere presentata dall’interessato, l’autorità potendo invitarlo a sottoscrivere una richiesta in tal senso. La domanda deve tuttavia essere chiara e non equivoca e la decisione dell’interessato deve essere presa liberamente e con una sufficiente capacità di discernimento (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 146 pag. 47; Schnyder/Murer, op. cit., note 24 e 27 segg. ad art. 372 CC). Per la determinazione della volontà del richiedente, la procedura risulta semplificata rispetto al procedimento di interdizione coatta, e permette all’autorità una valutazione meno rigorosa dei relativi presupposti (Schnyder/ Murer, op. cit., nota 11 ad art. 372 CC).
L’autorità di vigilanza ha confermato l’istituzione della tutela volontaria poiché dal rapporto del dott. __________ __________, medico curante dell’interdicendo, risultava sia l’incapacità dell’interessato di occuparsi dei propri affari sia la capacità di discernimento relativamente all’atto in esame. L’appellante contesta che il marito possa essere l’autore dell’istanza di tutela volontaria del 27 maggio 1997, come pure che questi sia in grado di aderire a una simile proposta formulata da terzi. A sostegno della propria tesi adduce che, proprio per il disturbo mentale di cui è affetto, egli non è in grado di cogliere la portata del provvedimento postulato, ragione per cui l’intera procedura sarebbe da invalidare per difetto della capacità di discernimento dello stesso.
In concreto, poco importa stabilire chi sia l’autore della domanda di tutela volontaria, poiché, come si è detto, ai fini dell'interdizione non è determinante che il richiedente abbia preso da solo l’iniziativa. Si tratta di accertare se la manifestazione di volontà espressa dall’interdicendo per l’istituzione di tale misura sia stata presa con la necessaria capacità di discernimento.
Il dott. __________ __________ ha indicato che il paziente soffre da anni di un grave disturbo affettivo bipolare, molto invalidante. Egli alterna episodi di depressione a franchi scompensi a impronta maniacale, con sbalzi improvvisi e imprevedibili del tono dell’umore sia in un senso che nell’altro. Il tutto in assenza di una qualsivoglia concomitante sintomatologia allucinatoria o delirante per cui anche nelle fasi di più marcato disagio la sua capacità di discernimento è almeno in parte conservata, anche se il paziente tende allora – a secondo del suo tono dell’umore – a sopravalutare o sottovalutare la portata di ciò che gli accade (rapporto 12 maggio 1997 doc. C). La diagnosi della malattia dell’interdicen-do è confermata anche dal dott. __________ __________, per il quale essa è grave, cronica, ciclica e invalidante (rapporto 28 settembre 1999 pag. 4). Ora, non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di discernimento (Bucher, in : Berner Kommentar, Berna 1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC; Bigler-Eggenberger, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art. 16). Quanto alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre la prova della sua inesistenza. La prova deve però riferirsi a un preciso momento e non in generale (DTF 124 III 7 consid. 1; Bucher, op. cit., n. 130 seg. ad art. 16 CC con riferimenti).
In conclusione nulla lascia supporre che al momento della decisione di sottoporsi a tutela volontaria, l’interessato non era capace di determinarsi liberamente. Si aggiunga che l’appellante stessa non nega la necessità di una misura tutelare a favore del marito (appello pag. 5 in alto), di modo che l’istituzione di una tutela volontaria, meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369 CC (RDT 1990 pag. 35 segg.) è un provvedimento preso in ossequio ai precetti di proporzionalità e sussidiarietà.
In concreto, l’interessato ha chiesto la designazione del tutore ufficiale, ciò che privilegerebbe questa scelta per rapporto al diritto di preferenza dell’art. 380 cpv. 1 CC (Deschenaux/ Tercier, op. cit., n. 935 pag. 355). Comunque sia, dagli atti risulta la moglie rifiuta qualsiasi collaborazione, non accetta e non vuole concordare nessun progetto se non quello di isolare e confinare il marito dentro la struttura che lo ospita. I tentativi dei responsabili del centro di intavolare un dialogo costruttivo con l’appellante, oltre a non dare i risultati sperati, hanno ulteriormente aumentato lo stato di isolamento e di abbandono dell’ospite (doc. A). Sentito dai rappresentanti dell’autorità tutoria, il direttore del centro ha rilevato che la moglie si oppone ai necessari provvedimenti o iniziative, come quella di concedere al marito un minimo di libertà (brevi uscite dal centro, o brevi soggiorni da persone amiche nei dintorni di __________), che essa rimprovera al centro di non essere in grado di guarire il marito, che è praticamente impossibile contattarla per telefono e che dà seguito alle richieste ma con ritardo (doc. F). Anche il dott. __________ ha avuto modo di affermare che la moglie, sicuramente amareggiata da una situazione difficile, tende a confrontarsi con il disagio del marito in modo spesso imprevedibile, quasi accusandolo di comportamenti che sono peraltro riconducibili alla sua malattia; essa inoltre si rifiuta di collaborare con l’équipe del padiglione, da lui accusata di “complicità” con il coniuge (doc. C). Ne discende che così come stanno le cose, la decisione di designare il tutore ufficiale si rivela quindi pertinente nel caso concreto e l’appello deve essere respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.—
b) perizia fr. 1’101.40
c) spese fr. 50.—
fr. 1’351.40
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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