AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.48
Data decisione, Autorità:
25.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00048
Lugano
25 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa /____ __ (nullità
di contratto successorio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 29 luglio 1994 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 9 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto
emesso il 24 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se
dev’essere accolto l’appello dell'11 marzo 1998 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 18 febbraio 1998 dal medesimo Pretore;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
testamento pubblico ricevuto dal notaio __________ __________ il 16 marzo 1990,
__________ __________ __________ (1898) ha designato sua erede una fondazione
da creare a proprio nome. Il 19 novembre 1992 egli e il nipote __________
__________ hanno stipulato davanti al notaio __________ __________ un contratto
successorio con cui il primo ha revocato ogni precedente disposizione di ultima
volontà, ha nominato suo esecutore testamentario il nipote, istituito erede
universale, e ha attribuito al medesimo – come anticipo ereditario – tutti gli
immobili situati nel Comune di , autorizzandolo a chiedere in ogni
tempo, anche in vita del disponente, l'intestazione delle proprietà. In un
brevetto del 3 dicembre 1992 rogato dallo stesso notaio __________ __________
__________ ha inoltre rilasciato a __________ __________ una procura generale
munita di pieni poteri, nessuno escluso. __________ __________ __________ è
deceduto il __________ __________ 1993, senza lasciare discendenti, alla casa
di riposo “ ” di __________. Il testamento pubblico e il contratto successorio
sono stati pubblicati il 1° settembre 1993.
B. Il
29 luglio 1994 __________ __________, altro nipote del defunto, ha promosso
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione contro
__________ __________ intesa a far accertare la parziale nullità del contratto
successorio. In particolare egli ha contestato l'istituzione di erede
universale e la devoluzione allo stesso di tutte le proprietà immobiliari,
postulando in via cautelare la nomina di un amministratore e la confezione di
un inventario, come pure il blocco di beni immobili e di conti bancari appartenuti
al defunto. Alla discussione del 15 settembre 1994, indetta per discutere le
domande cautelari, __________ __________ si è opposto alle richieste
avversarie. Nella sua risposta del 29 settembre 1994 egli ha proposto poi di
respingere la petizione. Il 4 novembre 1994, in replica, l'attore ha confermato
la sua proposta di giudizio, postulando in via subordinata che fosse accertata
la nullità totale del contratto successorio. Con duplica del 12 dicembre 1994
__________ __________ ha ribadito le sue domande.
C. Nel
frattempo, il 1° settembre 1994 __________ __________, altra nipote di
__________ __________ , ha avviato un'azione di annullamento del
medesimo contratto successorio, convenendo __________ __________ dinanzi allo
stesso Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 15 settembre 1994 il Pretore
ha congiunto le due cause ai fini istruttori. Nella sua risposta del 5 ottobre
1994 il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo addirittura che la
lite fosse dichiarata temeraria (/____________________).
D. Con
decreto del 24 luglio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
cautelare di __________ __________ e ha incaricato il notaio __________
__________ di redigere l'inventario della successione. Lo stesso giorno, statuendo
sulle prove offerte all'udienza preliminare, egli ha respinto le domande di
edizione presentate dall'attore nei confronti del convenuto, dell'avv.
__________ __________, della Sparkasse di __________ e di tutti gli eredi
legittimi, negando all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorto contro
tale decreto con appello del 9 settembre 1997, __________ __________ conclude
perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ammettere tali prove.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato
il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno riaffermato i loro punti di
vista. Statuendo il 18 febbraio 1998, il Pretore ha respinto la petizione. La
tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico
dell'attore, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 22 000.– per
ripetibili.
F. __________
__________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello dell'11
marzo 1998 nel quale, dopo aver dichiarato di mantenere il gravame del 9
settembre 1997, postula l'audizione di alcuni testi e chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 15 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere entrambi gli
appelli e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
contro il decreto
- L'appellante si duole che il Pretore ha rifiutato di richiamare
la contabilità e la documentazione inerenti agli averi del defunto dal
convenuto e dalla Sparkasse di __________. Sostiene che l'accertamento
dell'asse ereditario è determinante per dimostrare che il contratto successorio
del 19 novembre 1992 è viziato da lesione. Ora, dal fascicolo processuale
risulta che il patrimonio del defunto si compone di sostanza mobiliare e
immobiliare per un valore complessivo superiore ai quindici milioni di franchi
(sentenza 18 febbraio 1998, consid. 7 con rinvii al doc. H e all'incarto
fiscale richiamato). Gli averi depositati presso la Sparkasse di __________ ammonterebbero
a svariati milioni di franchi: tre o quattro milioni secondo __________
__________ (deposizione del 12 gennaio 1995, pag. 3 in fondo), circa sette
milioni secondo __________ __________ (deposizione del 29 novembre 1995, pag. 2
in alto). Sia come sia, determinare l'esatto ammontare dell'asse successorio
non è rilevante per statuire sulla validità del contratto successorio sotto il
profilo dell'art. 21 CO. Inoltre – e su tale questione si tornerà in appresso –
in concreto manca il requisito cumulativo dell'abuso di una situazione di
dipendenza, che qualifica l'esistenza di una lesione (art. 21 cpv. 1 CO). In
circostanze del genere l'ammontare delle prestazioni contrattuali non necessita
pertanto di altre inchieste e l'edizione della documentazione richiesta non
porterebbe nuovi elementi suscettibili di influire sull'esito della vertenza.
Ne segue la reiezione dell'appello.
II. Sull'appello
contro la sentenza di merito
- L'appellante chiede di procedere preliminarmente all'audizione di
__________ __________, __________ __________ e __________ , prove da
lui offerte in via suppletoria il 6 ottobre 1995 e respinte dal primo giudice
con ordinanza del 7 novembre 1995. La prima testimone, vicedirettrice della
casa di riposo “ ” di , dovrebbe esprimersi sulle
condizioni di salute del disponente nel periodo in cui è stato stipulato il
contratto successorio; il secondo, infermiere presso il medesimo istituto,
dovrebbe essere in grado di dare importanti ragguagli, avendo funto due volte
da testimone ad atti che il testatore avrebbe dovuto firmare; il terzo,
presidente della fondazione “ ”, dovrebbe poter ragguagliare
sull'atteggiamento del convenuto verso il testatore e verso i beni ereditari. A
dire dell'appellante, l'esistenza e la rilevanza di tali prove è stata scoperta
soltanto in seguito alle dichiarazioni di don __________ __________ all'udienza
del 29 settembre 1995.
La
testimonianza della vicedirettrice della casa di riposo potrebbe tutt'al più
confermare un episodio già riferito da __________ __________, secondo cui una
volta, verso sera, il disponente "aveva denotato segni di squilibrio nel
senso che non capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del
29 settembre 1995, pag. 1 in basso). La circostanza è tuttavia di ben poco peso,
dato che, sempre secondo il teste, il mattino seguente l'interessato appariva
"nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito
la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Gli atti
processuali sono dunque sufficienti al riguardo, di modo che l'audizione
richiesta non appare suscettibile di fornire altri elementi di rilievo. Quanto
alla testimonianza di __________ __________, nel suo memoriale del 6 ottobre
1995 l'appellante nemmeno tenta di spiegare quali "importanti
ragguagli" dovrebbe dare l'infermiere. Non motivata, l'istanza è stata
quindi giustamente respinta dal Pretore. Per quanto riguarda infine
l'escussione del presidente della Fondazione __________, i fatti di cui egli dovrebbe
riferire riguardano unicamente le lamentele del convenuto per asserite
ingerenze di __________ __________, una mattina, in una riunione che si stava
tenendo nella sala dell'istituto (verbale citato, pag. 2 in basso). Non
denotano pertanto alcuna rilevanza ai fini del giudizio (art. 184 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso, la richiesta di prove formulata dall'appellante dev'essere respinta.
Nulla osta di conseguenza all'emanazione del giudizio.
- Il Pretore, accertata la legittimazione dell'attore a chiedere
l'annullamento parziale del contratto successorio, ha lasciato indeciso il
medesimo presupposto per quanto attiene alla domanda subordinata tendente alla
nullità totale del contratto, poiché l'azione risultava in ogni modo destinata
all'insuccesso. L'appellante, fondandosi sulla deposizione del notaio rogante,
ribadisce invece di avere un chiaro interesse a far constatare la nullità del
contratto successorio.
a) Nell'interpretazione
di un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni
di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora
le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF
124 III 416 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; I CCA,
sentenza del 19 luglio 1999 nella causa K. consid. 4, massima pubblicata in:
BOA n. 18/1999, pag. 8). In concreto il disponente ha dichiarato, nel testamento
pubblico del 16 marzo 1990, di devolvere a una costituenda fondazione
"tutte le sue proprietà" (doc. C, inserto B, pag. 2 in alto), senza
alcuna distinzione tra proprietà immobiliari e mobiliari. Inoltre nel medesimo
atto egli ha indicato che "solo eccezionalmente la fondazione potrà
alienare i beni immobili" (doc. citato, pag. 2 nel mezzo), ciò che lascia
trasparire la sua intenzione di lasciare all'erede istituito anche i beni
mobili, i quali – diversamente da quelli immobili – avrebbero potuto essere
liberamente alienati.
b) Il
testo della disposizione di ultima volontà del 16 marzo 1990 appare dunque
chiaro e non lascia spazio a esegesi fondate su elementi estrinseci, come la testimonianza
del notaio __________ __________. Ne discende che la legittimazione
dell'appellante a postulare l'annullamento del contratto successorio appare
quanto meno dubbia. Egli non trae in effetti alcun vantaggio patrimoniale dalla
devoluzione successoria secondo il testamento del 16 marzo 1990, che non è
stato impugnato ed esplicherebbe quindi i suoi effetti in caso di accoglimento
della petizione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere indeciso, l'appello
dovendo in ogni caso essere respinto per altri motivi.
- Il Pretore ha negato l'esistenza di una lesione poiché il
contratto successorio non prevede alcuna controprestazione a carico dell'erede
istituito, sicché l'art. 21 CO non risulta applicabile. L'appellante contesta
tale argomentazione, sostenendo che anche un contratto successorio di natura
non onerosa può essere viziato da lesione se, come in concreto, non è
l'espressione di una libera volontà.
a) Per
l'art. 21 cpv. 1 CO, ravvisandosi in un contratto una sproporzione manifesta
fra prestazione e controprestazione, la cui conclusione fu da una delle parti
conseguita abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza
dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene
il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. Nonostante
il testo della disposizione, che riguarda direttamente soltanto i contratti sinallagmatici,
parte della dottrina ritiene che essa sia applicabile – per analogia – ai contratti
unilaterali, come le donazioni (Huguenin
Jacobs in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione,
n. 3 ad art. 21 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil I, 7ª edizione, pag.
147 n. 735 con riferimenti). Altri autori si oppongono invece all'applicazione
dell'art. 21 CO ai contratti di natura non onerosa (cfr. Kramer in: Berner Kommentar, Berna
1991, n. 11 ad art. 21 CO con rinvio).
b) Comunque
sia, nel caso in esame non risulta che il convenuto abbia indotto il disponente
a stipulare il contratto successorio abusando dei bisogni, dell'inesperienza o
della leggerezza di lui. Dall'istruttoria è emerso che il 19 novembre 1992,
data in cui è stato concluso il negozio giuridico e sola determinante per il
giudizio, il disponente era pienamente consapevole della portata e delle
conseguenze delle proprie dichiarazioni e che la sua volontà non era affatto
condizionata dal convenuto. Il notaio __________ __________ ha dichiarato al riguardo
di aver "accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto
che da un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di
volere e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva
all'effettiva volontà [del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag.
4 in basso). __________ __________i, testimone all'atto, ha affermato che
"l'avv. __________ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto
chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si
risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale
citato, pag. 1 in basso). __________ __________, segretaria del notaio rogante,
ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto successorio, l'interessato
"era contento di aver sistemato le cose e ricordo che manifestò questo suo
sentimento in modo esplicito" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto).
c) Né
giova all'appellante evocare le affermazioni di altri testimoni, già per il
fatto che i loro colloqui con il defunto sono avvenuti prima del 19 novembre
1992 (deposizione __________, verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo),
se non in date imprecisate (deposizioni __________, verbale del 29 settembre
1995, pag. 2 in alto; __________n, verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo).
Ciò non basta evidentemente per dimostrare che il disponente si trovasse in balia
del convenuto o di altre persone. __________ __________ ha invero affermato
che, a suo parere, il convenuto aveva esercitato “parecchia influenza sullo zio
nella decisione di quest'ultimo di cambiare il testamento”, ma ha ammesso di
aver maturato tale convincimento in seguito alle discussioni avute non con il defunto,
bensì con il convenuto (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 nel mezzo). Per di più,
egli si è recato ad __________ una sola volta, non si sa bene quando, di modo
che non si vede come egli possa essere in grado di testimoniare sulle
condizioni del disponente al momento in cui è stato concluso il contratto successorio.
Tanto meno le audizioni testimoniali appena citate consentono di dare per
acquisito che il convenuto abbia in qualche modo abusato della pretesa dipendenza
del defunto. Difettando le condizioni soggettive poste dall'art. 21 cpv. 1 CO,
non si può dire quindi che il contratto successorio sia viziato da lesione. La
tesi dell'appellante appare dunque infondata già per questo motivo, senza che
sia necessario appurare l'esistenza di una sproporzione manifesta tra le prestazioni
previste nell'atto litigioso.
- L'appellante sostiene che la volontà del disponente non è stata
correttamente ricevuta e riportata dal notaio nel contratto successorio. Dalla
deposizione di __________ __________– testimone all'atto – emerge infatti
l'intenzione dell’interessato di attribuire le liquidità agli eredi legittimi,
ciò che non ha trovato riscontro nell'atto pubblico. Il notaio ha per di più
inserito nel contratto una clausola inerente alla destinazione dei beni mobili,
la quale è stata però stralciata e non è stata neppure letta, ciò che comporterebbe
la nullità dell'atto.
a) Giusta
l'art. 9 CC, ripreso anche dall'art. 197 CPC, i documenti pubblici fanno piena
prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro
contenuto (cpv. 1). Tale prova non è soggetta ad alcuna forma speciale (cpv.
2). Chi pretende l'inesattezza dell'atto pubblico deve dunque recarne la prova,
dimostrando la falsità o l'incompletezza delle dichiarazioni riportate
nell'atto, rispettivamente delle circostanze e delle conseguenze giuridiche in
esso contenute (Kummer in: Berner
Kommentar, Berna 1966, n. 66 seg. ad art. 9 CC; I CCA, sentenza del 1° febbraio
2000 nella causa C. contro T., consid. 6).
b) In
concreto si desume dalla copia autentica del contratto successorio (doc. D,
inserto B) che il disponente, revocata ogni sua precedente disposizione per causa
di morte (punto n. 1), prima di designare il convenuto come erede universale di
tutta la sua sostanza (punto n. 3), in un primo tempo aveva così stabilito:
- Il signor __________ __________ dichiara
di concedere in legato a ciascuno dei figli di suo fratello __________
(__________e ) ed a ciascuno dei figli di suo fratello __________
(, __________, __________, __________, __________o, __________), l'importo
di Fr. …
A
margine di tale clausola, inquadrata nel testo, figura il simbolo . Il contratto successorio è poi chiosato nel seguente modo:
Sono intervenuti in questo atto, quali
testimoni noti ed idonei e dichiaranti di non trovarsi in nessuno dei casi di
esclusione dell'art. 503 CC, di cui fu loro data conoscenza:
il
signor __________ , fu , coniugato, n. il __________
() __________ 1918 () da __________ in __________ e
la
signora __________ __________ fu __________ n. il __________ ()
__________ 1939 () da ed in __________, nubile,
e
tali predetti
attestano
e confermano con la loro firma che:
a) la volontà contrattuale è stata
simultaneamente espressa dai contraenti __________ __________ e __________
__________;
b) il signor __________ __________ ha letto,
approvato e firmato la detta scrittura contrattuale;
c) il signor __________ __________ non è in
grado di leggere e firmare per infermità agli occhi;
d) il notaio ha letto detta scrittura ad
alta ed intelligibile voce al signor __________ __________, il quale l'ha
riconosciuta come contenere l'esatta disposizione della sua volontà;
e) tutte le operazioni di cui sopra sono
avvenute nella loro continua e costante presenza e con ininterrotta partecipazione
del notaio;
f) a loro giudizio entrambi i contraenti si
trovano in pieno stato di capacità a contrarre e a disporre.
Conosco
io notaio i comparenti ed i testimoni, da me resi edotti delle leggi al
presente atto relative.
Scritto
in parte da mano a me nota ed in parte di mio pugno, da me notaio letto e
pubblicato a chiara ed intelligibile voce – compresa la disposizione
contrattuale – alla continua e contemporanea presenza di tutti i comparenti che
con me notaio si firmano in un locale della Casa __________ in __________ al
piano __________.
¬ A questo segno n. 1 si approva la interlineazione.
(segue
la firma di __________ __________, dei testimoni, e del notaio)
c) La
questione è di sapere se il contenuto dell'atto differisce dalle dichiarazioni
dei presenti. Il dott. __________ __________ ha confermato che "l'atto fu
letto punto per punto" e che per quanto riguarda l'interlineazione del
punto due, egli ha "predisposto l'atto in modo da potere semmai completare
sul posto senza dovere rifare le pagine in presenza delle parti e che detta interlineazione
è avvenuta ai sensi della legge" (verbale 28 ottobre 1994 pag. 4).
__________ __________ ha dichiarato invero che "il notaio chiese [al disponente]
cosa voleva lasciare ai citati nipoti, e il de cuius rispose dicendo:
'Al sa rangia lü' ['Si arrangia lui']", riferendosi al convenuto (verbale
del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). __________ __________ ha per contro
affermato che "non ho sentito se [al de cuius] venisse letto o chiesto
se intendeva lasciare qualcosa agli altri nipoti. Ora che leggo il punto due
poi cancellato, sinceramente non mi ricordo. Non ricordo che si discusse della
possibilità di lasciare qualcosa ai nipoti figli del fratello (…), almeno non
mi pare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Le versioni fornite dai due
testimoni all'atto pubblico divergono e non sono dunque idonee a dimostrare univocamente
l'inesattezza o l'incompletezza del contratto successorio. Invero, la
deposizione di __________ __________ non consente neppure di determinare se il
passaggio interlineato sia stato letto o no dal notaio rogante, il testimone
non essendo stato in grado di ricordare tale circostanza. Si aggiunga che
__________ __________ – pure presente alla rogazione del contratto – ha asserito
di essere "sicura che l'avv. __________ ha letto tutto il contratto ad
alta voce dall'inizio alla fine" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 nel
mezzo).
d) Dall'atto
risulta per altro che il defunto ha inteso disporre in favore dell'erede istituito
di "tutta la sua sostanza mobile ed immobile, ovunque posta, nulla
escluso" (doc. D, inserto B, pag. 2 in alto), mentre il punto 2
dell'accordo – che prevedeva l'attribuzione di una somma imprecisata agli eredi
legittimi a titolo di legato – è stato interlineato conformemente alle esigenze
poste dall'art. 52 della legge sul notariato (RL 3.2.2.1). Se ne deduce che,
quand'anche fosse stata discussa l'eventualità di devolvere parte della
sostanza agli eredi legittimi, come ha dichiarato __________ __________,
l'ipotesi è stata scartata dal disponente, la cui volontà, chiara e inequivocabile,
è stata correttamente ricevuta e rogata dal notaio nell'atto pubblico. Anche su
questo punto l'appello si rivela così sprovvisto di buon diritto.
- L'appellante ravvisa un ulteriore motivo di nullità del contratto
litigioso nel fatto che – a suo dire – il disponente non era capace di
discernimento al momento della stipulazione dell'atto, e che la sua volontà era
comunque viziata da errore o dolo.
a) Dai certificati medici allestiti il 7 novembre, 19 novembre (data di
confezione dell'atto litigioso) e 4 dicembre 1992 dal dott. __________
– medico di riferimento della casa di riposo "" –
risulta che il disponente possedeva "facoltà di intendere e di
volere" (doc. 3, 4 e 5). Lo stesso medico, sentito come testimone, ha
confermato che il defunto risultava bensì "malandato nel fisico, ma lucido
di mente" (verbale del 4 giugno 1997, pag. 2 in alto, nell'incarto richiamato
n. 21/1994 G). Il notaio __________ __________ ha dal canto suo precisato che
"ho accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da
un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere
e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà
[del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). Ciò è
stato confermato anche dalle altre persone presenti alla rogazione del
contratto (deposizione __________ __________, verbale citato, pag. 1 in basso e
pag. 2 in alto; deposizione __________ __________, verbale del 2 dicembre 1994,
pag. 2 in alto).
b) Nulla
agli atti induce inoltre a ritenere che le disposizioni pronunciate dal defunto
nel contratto successorio non siano l'espressione della sua libera volontà. Le
deposizioni testé citate dimostrano anzi che il disponente era consapevole
della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni e che la sua
volontà non era affatto condizionata da terzi. __________ __________ ha
affermato – si ripete – che "l'avv. __________ spiegò [al disponente]
meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito
bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato
come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). La
segretaria del notaio rogante ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto
successorio il de cuius "era contento di aver sistemato le cose e
ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito" (verbale
del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). La soddisfazione manifestata dal disponente
è confermata pure dai testi __________ (verbale del 5 marzo 1997, pag. 3 nel
mezzo), __________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 2 in alto), __________
(verbale del 7 aprile 1995, pag. 2 in fondo) e __________ (verbale del 29
maggio 1996, pag. 1 in basso e pag. 2 in mezzo).
c) Come
si è già rilevato, l'episodio narrato da __________ __________ __________,
secondo cui la vicedirettrice dell'istituto gli avrebbe riferito che una sera
lo zio delle parti "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non
capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del 29 settembre
1995, pag. 1 in basso) non inficia le testimonianze appena citate. A
prescindere dal fatto che il teste non è stato in grado di precisare se il
citato evento risalisse al giorno precedente la rogazione del contratto
successorio, il mattino successivo il disponente è comunque parso a quest'ultimo
"nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito
la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Neppure le
deposizioni di __________ __________ e dell'avv. __________ __________ sono di
ausilio alle tesi dell'appellante, poiché il primo si è recato dal convenuto ad
__________ una sola volta (verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo) e si
limita per di più a riportare le impressioni soggettive tratte dai colloqui
avuti con il convenuto (verbale citato, pag. 2 nel mezzo), mentre il secondo –
che non è mai andato a trovare il disponente dopo il suo ricovero ad
__________– riferisce di vicende anteriori alla conclusione del contratto
(verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo). In conclusione l'istruttoria
non dimostra che il 19 novembre 1992, data della confezione dell'atto
litigioso, il disponente fosse meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata
da errore o dolo. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto
di buon diritto.
- Il
Pretore ha ritenuto che la stesura del contratto successorio è avvenuta nel
rispetto dei requisiti formali prescritti dal diritto federale. L'appellante
sostiene invece che le liberalità in favore del convenuto sono nulle poiché
alla confezione dell'atto ha cooperato una testimone che era legata a quest'ultimo
da una relazione affettiva, circostanza che costituisce una violazione
dell'art. 503 CC poiché vengono a mancare i requisiti essenziali dell'indipendenza
e della neutralità dei partecipanti alla confezione dell'atto pubblico. Il
vincolo extraconiugale non sarebbe menzionato espressamente nel Codice civile
soltanto perché all'epoca della sua entrata in vigore tale genere di unione non
era riconosciuto.
a) La
procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art.
55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici e dei
contratti successori il diritto federale prescrive nondimeno norme imperative
(art. 512 CC, che rinvia agli art. 499 segg. CC), le quali per costante
giurisprudenza determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con
riferimenti). Ora, l'art. 503 CC prevede che non possono cooperare alla
confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, i parenti in
linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il
coniuge del testatore stesso (cpv. 1). Il testamento non può inoltre contenere
alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni,
né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi
dei medesimi (cpv. 2).
b) Una
semplice relazione d'amicizia, finanche sentimentale – si pensi al fidanzamento
del disponente con una testimone – non configurano motivi di esclusione nel
senso dell'art. 503 CC (Ruf in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 503 CC).
Per di più in concreto l'istruttoria non ha provato l'esistenza di un vincolo
affettivo tra il convenuto e __________ __________. Certo, __________
__________ ha dichiarato che quest'ultima gli era stata presentata dal
convenuto come sua amica (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 in basso). Se non
che, l'interessata ha negato di avere mai avuto una relazione sentimentale con
il convenuto (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). I testi
__________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 4 nel mezzo), __________ (verbale
del 2 dicembre 1994, pag. 2 in basso) e __________ (verbale del 6 marzo 1996,
pag. 1 in basso) hanno confermato da parte loro di non avere mai notato
effusioni tra il convenuto e la testimone. __________ __________ ha anzi
dichiarato di conoscere "molto bene la signora __________
__________i" e di poter "tranquillamente escludere che la stessa ha
una relazione sentimentale [con il convenuto]" (verbale del 28 ottobre
1994, pag. 2 in alto). Nulla permette di affermare perciò che l'atto pubblico
sia stato confezionato disattendendo i requisiti di forma posti dal diritto
federale.
- L'appellante
critica infine l'operato del Pretore per non aver "apprezzato a sufficienza
quanto chiaramente emerso dalla fase istruttoria" (appello, ad 13 pag. 21
nel mezzo). In particolare, il primo giudice non avrebbe dato il giusto peso
alle discordanze emerse nel corso dell'istruttoria in merito alla presenza di
__________ __________ al primo tentativo di stipulare il contratto successorio
(ad 13.1), al fatto che la teste __________ è stata più volte esortata a dire
la verità (ad 13.2), alle contraddizioni tra la deposizione del teste
__________ e le dichiarazioni rese dal medesimo in uno scritto del 10 marzo
1991 (ad 13.3), alla reticenza mostrata dal teste __________ quando ha asserito
di non sapere nulla del contratto successorio (ad 13.4) e all'acquisto di
medicamenti per il defunto da parte della figlia del convenuto (13.5). Il fatto
è che le circostanze evocate non configurano manifestamente cause di nullità.
L'appellante, del resto, neppure spiega i motivi per cui il giudizio del
Pretore dovrebbe essere riformato. Egli si limita a ribadire la propria
versione dei fatti e un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma
non si confronta concretamente con la motivazione del primo giudice. Ciò non
adempie i requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 20 ad art. 309). Al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per
ripetibili tiene conto della circostanza che il convenuto non si rivolto a un
legale e rimunera equitativamente il dispendio di tempo occorsogli per
difendere personalmente le sue ragioni davanti a questa Camera.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
contro il decreto è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello contro la sentenza di merito è respinto e
il giudizio impugnato è confermato.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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