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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.49
Data decisione, Autorità: 10.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00049
Lugano 10 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Tagli
sedente per statuire nella causa ..______ (causa di stato: tentativo di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 22 gennaio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
, __________ __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 5 marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadino italiano, e __________ __________ __________ (1965) si sono sposati nel 1985. Dalla loro unione è nata __________ (____________________1987). I coniugi vivono separati dal 1991. Nel gennaio 1996 il marito si è trasferito a __________ __________.
B. Dopo il fallimento di due tentativi di conciliazione, il 22 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città per un nuovo tentativo di conciliazione. Il 10 febbraio 1998 __________ __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Comune di __________ __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 marzo 1998.
C. Con decreto del 5 marzo 1998 il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto. Contro tale rifiuto __________ __________ è insorto con un appello dell’11 marzo 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il beneficio dell’assistenza gli sia concesso. __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dalla massima ufficiale, di modo che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 307; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 156). Ciò non esonera chi postula l’assistenza giudiziaria dall’illustrare le proprie condizioni finanziarie e dall’esibire, nella misura del possibile, ogni elemento di cui riesce a disporre (Rep. 1994 pag. 307; RDAT 1996 I 305 con riferimenti). Il richiedente che disattende tale obbligo può vedersi respingere la domanda (cfr. DTF 120 I 182 consid. 3a in fine; RDAT 1993 II 280).
L’appellante contesta tale punto di vista e assevera che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è un documento ufficiale, rilasciato in conformità al diritto italiano ed equivalente all’attestato municipale dell’ordinamento giuridico ticinese. Sostiene altresì che la garanzia al maggior beneficio accordata dall’art. 44 della Convenzione di Lugano deve essere estesa anche alla dichiarazione in esame, rilevando che altre autorità cantonali si accontentano di tale documento e che il medesimo Pretore, in un altro procedimento, gli ha concesso l’assistenza giudiziaria.
In concreto ci si può domandare se la dichiarazione in esame equivalga a un certificato municipale sullo stato d’indigenza. Sia come sia, quand’anche ciò fosse, tale ipotesi non basterebbe ancora a ritenere verosimile l’indigenza dell’appellante. Per giurisprudenza, in effetti, il certificato municipale in dotazione alle cancellerie comunali ticinesi ha solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT 1993 II 280), tant’è che un parere negativo dell’autorità sulla concessione dell’assistenza giudiziaria non vincola il giudice. Per di più, il certificato italiano, a differenza di quello ticinese, non dà alcun ragguaglio sulla situazione economica del richiedente, né sulle entrate (redditi e sostanza) né tanto meno sul fabbisogno. Al riguardo non soccorre l’accenno all’art. 44 della Convenzione di Lugano, secondo il quale l’istante che ha beneficiato nello Stato d’origine dell’assistenza giudiziaria fruisce anche nella procedura di esecuzione di tale beneficio. A prescindere dal fatto che tale convenzione non è in concreto applicabile (art. 1 ConvLug), l’autorità che deve decidere sull’assistenza giudiziaria conserva il diritto di controllare attestati, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentati e ha il diritto anche di ottenere ragguagli (v. anche l’art. 22 della Convenzione relativa alla procedura civile, entrata in vigore il 12 aprile 1957 per l’Italia e il 5 luglio 1957 per la Svizzera: RS 0.274.12).
L’appellante non contesta di essere stato invitato verbalmente dal Pretore a chiarire la propria situazione finanziaria. Non avendo presentato documentazione alcuna, egli non ha adempiuto l’onere di motivare la propria domanda, di modo che a ragione il Pretore l’ha respinta. Il richiamo alla prassi di altri tribunali non è decisiva, anche perché – pur ammettendo che simili autorità si accontentino di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – ciò non impedisce a tali autorità di chiedere altri documenti. Nemmeno è determinante che il medesimo Pretore abbia concesso all’appellante, nel 1994, il beneficio dell’assistenza giudiziaria, poiché un giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta del richiedente al momento della richiesta (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19). Il richiamo dei relativi incarti, chiesto dall’appellante, si rivela pertanto superfluo. Quanto al prospettato clima socioeconomico e alle lungaggini burocratiche italiane, ciò non basta a esonerare il richiedente, in assenza di elementi concreti, dall’onere di allegazione e dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre a sostegno della propria domanda, ancor meno quando egli è patrocinato da un legale (Rep. 1994 pag. 308; I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in re B.).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non avendo fatto fronte all’onere di motivare la domanda, anche la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta in questa sede dev’essere respinta. Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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