AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.50
Data decisione, Autorità:
28.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00050
______,
28 dicembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire sul ricorso (“appello”) del 25 febbraio 1998 presentato da
__________, __________
patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________, e
__________, __________
contro
la decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla
Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali
quale
autorità di vigilanza sullo stato civile
in
merito alla trascrizione di un matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto: A. __________
__________ __________ (1967), cittadino cileno residente in Venezuela, e
__________ __________ (1967), di nazionalità svizzera e spagnola, domiciliata
in Svizzera, si sono sposati il ____________________ 1996 su un veliero
(“____________________”) battente bandiera statunitense, in acque internazionali,
a poco più di 12 miglia nautiche dall'Isla de __________ (Venezuela).
L'imbarcazione, che era salpata da un porto venezuelano, si trovava a quel
momento nella posizione geografica __________° __________’ __________” nord e
__________° __________’ __________” ovest. La cerimonia è stata officiata dal
capitano del veliero, il cittadino cileno __________ __________ __________,
alla presenza di due testimoni, __________ __________ __________ e __________
__________ __________ __________, cittadini brasiliani. L'imbarcazione è poi tornata
in Venezuela. Il 6 maggio 1996 la Capitaneria del porto di __________
(Venezuela) ha notificato la celebrazione del matrimonio alle autorità del
Municipio marino dello Stato (venezuelano) di __________ __________, il cui prefetto
ha fatto iscrivere il matrimonio nel relativo libro del registro civile il
____________________ 1996.
B. Il
4 dicembre 1996 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno
instato, per il tramite dell'ambasciata svizzera a Caracas, davanti alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sullo stato civile, per ottenere il riconoscimento e la trascrizione del loro matrimonio
nel registro delle famiglie di ______. L'autorità di vigilanza ha istruito il
caso e ha chiesto un parere all'Ufficio federale dello stato civile, che a sua
volta ha interpellato la Sezione del diritto internazionale privato
dell'Ufficio federale di giustizia. Per finire, con risoluzione del 4 febbraio
1998 l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda (dispositivo n. 1), senza
prelevare tasse né spese (dispositivo n. 2). In linea con l'opinione
dell'Ufficio federale dello stato civile, essa ha ritenuto – in estrema sintesi
– che per essere riconosciuto in Svizzera un matrimonio straniero dev'essere
valido nel luogo in cui è stato celebrato. Nella fattispecie l'imbarcazione,
che al momento delle nozze si trovava in acque internazionali, batteva bandiera
statunitense. Gli istanti non avevano recato la prova che il matrimonio in
questione fosse valido negli Stati Uniti. Non rimaneva loro, dunque, che
sposarsi nuovamente davanti a un ufficiale dello stato civile svizzero.
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ __________ e __________
__________ sono insorti davanti a questa Camera con un ricorso (“appello”) del
25 febbraio 1998 in cui chiedono che il dispositivo n. 1 della risoluzione
impugnata sia riformata nel senso di riconoscere il loro matrimonio e di
ordinarne la trascrizione nel registro delle famiglie di ______. Con
osservazioni del 17 marzo 1998 l'autorità di vigilanza ha proposto di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Il giudice
delegato di questa Camera ha esperito nuovi accertamenti, chiamando i
ricorrenti a collaborare con lettera del 12 agosto 1998. Dopo uno scambio di
atti scritti, constatata l'impossibilità di raccogliere dati sufficienti e
accertato che l'opinione dell'Ufficio federale dello stato civile contrastava
con quella della Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio
federale di giustizia, il giudice delegato ha commissionato all'Istituto svizzero
di diritto comparato una perizia sul diritto straniero applicabile. Chiusa l'istruttoria,
il 5 giugno 2000 egli ha invitato gli istanti e l'autorità di vigilanza a
formulare eventuali conclusioni. La Sezione degli enti locali, preso atto della
perizia, ha comunicato il 4 luglio 2000 di rimettersi al giudizio di questa
Camera. __________ __________ ha confermato le domande del suo ricorso.
__________ __________ __________, diffidato a munirsi di un patrocinatore, è
rimasto silente.
Considerando
in
diritto: 1. Le decisioni
emanate dall'autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è
la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2.1),
sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello
(art. 32 cpv. 2 LAC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 32 cpv. 3 LAC;
art. 423 cpv. 3 CPC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 424 cpv. 3 CPC).
Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
-
L'autorità
di vigilanza ha rifiutato la trascrizione del matrimonio nei registri svizzeri,
come detto, fondandosi sul principio per cui un matrimonio estero può essere
riconosciuto solo se è valido secondo il diritto dello Stato in cui esso è
stato celebrato. In concreto – ha soggiunto la Sezione degli enti locali – le
autorità venezuelane si sono limitate ad attestare che la cerimonia è avvenuta
sul noto veliero battente bandiera americana e che tale matrimonio è
riconosciuto nel Venezuela (doc. 1 e 33). Ciò non significa tuttavia che le
nozze siano valide secondo il diritto statunitense. Quanto al certificato di matrimonio
cileno, versato agli atti (doc. 13 e 33), esso conferma soltanto che lo Stato
di origine del marito ha riconosciuto le nozze considerandole come un
matrimonio venezuelano (decisione impugnata, pag. 9 in alto). Lo sposalizio
tuttavia non è stato celebrato nel Venezuela, né il diritto di quello Stato
sembra ammettere matrimoni officiati da capitani di vascello se non in caso di
imminente pericolo di vita (loc. cit.). La trascrizione nei registri svizzeri
del matrimonio in questione, celebrato sulla base di norme legali “non individuabili”
(decisione impugnata, pag. 9 a metà), creerebbe pertanto un'incertezza non
compatibile con l'affidabilità del diritto.
-
I
ricorrenti sostengono che, contrariamente all'opinione dell'autorità di
vigilanza, un matrimonio estero va trascritto nei registri svizzeri non solo
quando è ritenuto valido dalla legge dello Stato in cui esso è avvenuto, ma
anche quando è considerato valido dalla legge dello Stato di dimora o di cittadinanza
di uno degli sposi. Né – essi affermano – l'autorità svizzera può riesaminare
nel merito il riconoscimento da parte di uno dei predetti Stati. Quand'anche il
matrimonio contratto nella fattispecie non fosse efficace secondo il diritto statunitense,
pertanto, esso andrebbe ugualmente giudicato valido poiché debitamente
registrato nel Venezuela e riconosciuto dal Cile, Stato di origine dello sposo.
I ricorrenti contestano poi che la trascrizione del matrimonio nei registri svizzeri
dello stato civile sia fonte di insicurezza giuridica: anzi, a loro avviso ciò
consentirebbe di “riconoscere anche in Svizzera un matrimonio dipendente dalla
buona fede e dalla concorde volontà dei coniugi” (ricorso, pag. 9 in basso).
-
L'art.
45 LDIP prevede che un matrimonio estero è riconosciuto in Svizzera se è stato
“celebrato validamente” (cpv. 1), a meno che uno degli sposi sia cittadino
svizzero – o entrambi siano domiciliati in Svizzera – e la celebrazione
all'estero sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto
svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2000). Quest'ultima ipotesi, estranea al caso specifico, non interessa
oltre. Decisivo è sapere, nella fattispecie, se il matrimonio sia stato
“celebrato validamente”. Ora, l'art. 45 cpv. 1 LDIP non precisa, diversamente
da altre norme della stessa legge (come per esempio l'art. 73 cpv. 1 sul
riconoscimento della filiazione), quale ordinamento disciplini la validità di
un matrimonio estero. L'autorità cantonale di vigilanza, allineandosi al parere
espresso il 28 agosto 1997 dall'Ufficio federale dello stato civile (doc. 27),
reputa – come si è accennato – che tale validità dipenda esclusivamente dalla
legge dello Stato in cui è avvenuta la cerimonia (lex loci
celebrationis). La Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio
federale di giustizia condivide invece l'indirizzo della dottrina, per la quale
è sufficiente che un matrimonio estero risulti “celebrato validamente” secondo
la legge del domicilio o della cittadinanza di uno degli sposi al momento delle
nozze, anche se tale matrimonio non è valido secondo la legge del luogo di celebrazione
(Bucher, Droit international
privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 141; Dutoit, Commentaire à la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ª
edizione, n. 3 ad art. 45 LDIP; Siehr in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPRG, Basilea 1996, n. 9 ad art. 45
LDIP). A mente di un autore, Volken,
il quale ha collaborato alla redazione del progetto della legge federale sul
diritto internazionale privato, basta persino che la validità del matrimonio
risulti dal diritto della residenza abituale di uno degli sposi (favor validitatis,
rispettivamente favor matrimonii: in IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 14
ad art. 45).
-
Ciò
premesso, il primo criterio di collegamento per definire la validità di un matrimonio
si riconduce alla legge del luogo in cui la cerimonia è stata celebrata. Su
questo punto vi è unanimità. E siccome nel caso precipuo il rito è stato
officiato su un veliero che si trovava in acque internazionali, occorre riferirsi
anzitutto alla legge di bandiera dell'imbarcazione (Siegenthaler in: RSC n. 66/1998 pag. 279 seconda colonna
verso il basso). Nella fattispecie il veliero batteva bandiera statunitense
(doc. 1 e 11; traduzione dell'atto di matrimonio allegato all'act. 11). Negli
Stati Uniti però la competenza per regolamentare la celebrazione dei matrimoni
è attribuita ai singoli Stati (parere dell'Istituto svizzero di diritto
comparato, pag. 9, cifra 2.1.1). Ora, per quanto riguarda l'ordinamento della
Florida, nel cui Stato era immatricolata l'imbarcazione (act. 7, pag. 2 nel
mezzo), esso autorizza a celebrare matrimoni i ministri di culto regolarmente
ordinati, taluni magistrati (judicial officers), i cancellieri delle circuit
Courts e le persone preposte all'autenticazione degli atti (notaries
public: parere citato, pag. 14, cifra 2.2.1). I capitani di vascello non si
annoverano fra tali persone, salvo che siano abilitati a procedere in qualità
di notaries public (l'autorizzazione, da non confondere con il brevetto
di notaio nel senso europeo del termine, è relativamente facile da ottenere:
parere, loc. cit.). Dal fascicolo processuale non risulta che in concreto ciò
fosse il caso. In base al diritto della Florida il matrimonio in oggetto non risulta
dunque “celebrato validamente”. Sotto questo profilo la decisione impugnata
sfugge alla critica.
-
Il
problema è che la fattispecie non si esaurisce in questi soli termini. A norma
dell'art. 13 prima frase LDIP, in effetti, laddove la legge sul diritto
internazionale privato richiami un diritto straniero, “il rinvio si riferisce a
tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie”.
Riguardo alla validità del matrimonio, tale rinvio non comprende solo il diritto
interno straniero, ma anche il diritto internazionale privato straniero (Siehr, op. cit., n. 9 nel mezzo ad art.
45 LDIP). Ora, secondo una sentenza emanata il 13 febbraio 1929 dalla New
York Court of Appeals in re __________ (250 N.Y. 313, 165 N.E. 460,
già segnalata il 30 dicembre 1998 da questa Camera al patrocinatore degli
istanti: act. 9), che non vincola direttamente i tribunali della Florida ma che
continua a essere citata nelle raccolte di giurisprudenza americana (parere,
pag. 12, cifra 2.1.3), la validità di un matrimonio celebrato in acque
extra-territoriali è disciplinata non dalla legge di bandiera, ma dalla legge
dello Stato in cui si trova il domicilio del proprietario della nave (parere,
pag. 9, cifra 2.1.2.1). Nel caso in esame gli istanti asseriscono che il
veliero apparteneva al capitano, il cittadino cileno __________ __________
__________, del cui domicilio però tutto si ignora. Per di più, la regola di
collegamento predetta si applicava ai matrimoni di cosiddetta common law,
che dal 1968 non sono più ammessi nello Stato della Florida (parere, pag. 12,
cifra 2.1.2 in fine e pag. 15, cifra 2.2.2). Indagare oltre sul domicilio del
proprietario dell'imbarcazione non avrebbe quindi senso. Esistono invero altre
sentenze americane che in casi analoghi annettono importanza anche al luogo di
immatricolazione della nave o al domicilio delle parti, ma si tratta di giudizi
isolati che non pongono veri e propri criteri di collegamento (parere, pag. 13
nel mezzo). Anche nella prospettiva del diritto internazionale privato
statunitense (se così è lecito esprimersi) la decisione impugnata resiste
quindi a censura.
-
Premesso
che il matrimonio degli istanti non risulta valido né secondo il diritto
interno della Florida né secondo il diritto internazionale privato applicabile
in Florida, rimane ancora da esaminare quali siano le conseguenze di tale
vizio. Sulla questione l'Ufficio federale dello stato civile ha sorvolato,
dando verosimilmente per certo che – come nel diritto svizzero – anche
all'estero un matrimonio celebrato da una persona non abilitata alla funzione
sia addirittura inesistente (FF 1996 I 84 nota 273; Lüchinger/Geiser in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996,
n. 3 ad art. 120 vCC). Di conseguenza, eventuali matrimoni celebrati da
capitani di navi battenti bandiera svizzera, i quali non sono autorizzati a
svolgere funzioni di ufficiale dello stato civile, vanno considerati in
Svizzera come non avvenuti (Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Eherechts, 4ª edizione, pag. 54 n. 7.06). Secondo l'Ufficio
federale dello stato civile, in tali condizioni spettava agli istanti documentare
le attribuzioni del capitano di vascello. In realtà, stando a quanto l'Istituto
svizzero di diritto comparato ha avuto modo di accertare, in Florida le cose
stanno diversamente. In quello Stato, per vero, i tribunali potrebbero ritenere
sanati i vizi di un matrimonio come quello contratto dagli istanti,
considerando che una cerimonia nuziale ha comunque avuto luogo e che gli sposi
hanno agito in buona fede (la medesima “presunzione di validità” si applica del
resto ai matrimoni common law, non più ammessi in quello Stato).
L'Istituto svizzero di diritto comparato ha dato atto di non poter escludere
con certezza che in Florida un matrimonio come quello in oggetto possa nondimeno
essere ritenuto nullo d'ufficio, ma ha sottolineato di non avere rinvenuto alcuna
decisione, né della Florida né di altre giurisdizioni statunitensi, in cui un
tribunale abbia rilevato di propria iniziativa la nullità di un matrimonio. Una
pronuncia di nullità può essere emanata solo su istanza dell'uno o dell'altro
coniuge (parere, pag. 16, cifra 2.2.3).
-
Dato
quanto precede si deve concludere, seppure nel dubbio e non senza qualche
perplessità, che il matrimonio degli istanti va ritenuto “celebrato
validamente” (favor matrimonii). Tale conclusione giustificandosi già in
base alla legge del luogo in cui l'atto è stato celebrato, risulta superfluo
esaminare la validità del matrimonio in base ad altri criteri di collegamento
(in particolare la legge del domicilio o della cittadinanza di uno degli sposi
al momento della celebrazione, oppure la legge della residenza abituale di uno
degli sposi: sopra, consid. 4). La divergenza d'opinione tra l'Ufficio federale
dello stato civile e la Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio
federale di giustizia nulla muta quindi nel caso precipuo. La Sezione degli
enti locali si interroga per vero, nelle sue osservazioni conclusive del 4
luglio 2000, “sull'opportunità di iscrivere nei nostri registri dello stato
civile un matrimonio che (…) lascia comunque aperto il campo a dubbi circa la
sua effettiva validità” (act. 25). L'autorità di vigilanza disconosce tuttavia
che lo stesso principio vale per i matrimoni celebrati in Svizzera: a parte le
rare ipotesi di matrimoni addirittura inesistenti (cui si è accennato
poc'anzi), la cui inefficacia va rilevata d'ufficio, in tutti gli altri casi un
matrimonio può essere dichiarato nullo solo da un tribunale, quand'anche il vincolo
sia affetto da nullità assoluta (art. 106 e 108 CC, art. 121 e 123 segg. vCC).
Per quel che è della trascrizione di matrimoni esteri nei registri svizzeri,
poi, essa ha mera portata dichiarativa (DTF 117 II 12 consid. 4, 113 II 113 in alto; Othenin-Girard,
La transcription des décisions et des actes étrangers
à l'état civil, in: RSC 66/1998 pag. 166, prima colonna nel
mezzo). Nel dubbio, non spetta dunque all'autorità amministrativa
dichiarare nullo un matrimonio nell'ambito di tale procedura.
-
L'Istituto
svizzero di diritto comparato soggiunge, sempre per quanto riguarda la legge
del luogo di celebrazione, che in concreto i tribunali della Florida potrebbero
eventualmente considerare valido il matrimonio degli istanti – oltre che in base
alla nota “presunzione di validità” ancorata al diritto interno – applicando la
legge del Venezuela (parere, pag. 19 cifra 2.3) in virtù dei loro criteri di
diritto internazionale privato (v. sopra, consid. 6 in principio). I giudici
della Florida potrebbero dipartirsi dall'idea, in specie, “che le parti non
soltanto intendevano sposarsi, ma ritenevano che il diritto venezuelano fosse
applicabile e avevano anche la convinzione (…) di aver rispettato tutte le
formalità richieste dal diritto venezuelano, prima e dopo la cerimonia”
(parere, pag. 23 in alto). Visto quanto precede (consid. 7), l'assunto è di per
sé abbondanziale. Né le conseguenze cui la tesi conduce infondono maggiore
sicurezza rispetto alla “presunzione di validità”. Lo stesso Istituto di
diritto comparato ha accertato, in effetti, che secondo il diritto del Venezuela
solo i comandanti di navi da guerra e i capitani di navi mercantili sono ammessi
a celebrare matrimoni, a condizione poi che almeno uno degli sposi si trovi in
pericolo di morte imminente. Per contro, un matrimonio celebrato a bordo fra
persone che – come in concreto – non sono in punto di morte è viziato da
nullità assoluta (parere, pag. 26 a metà, cifra 3.1.2.1). Nondimeno un
tribunale della Florida potrebbe ritenere ugualmente valido un matrimonio come
quello in esame – afferma l'Istituto svizzero di diritto comparato –
considerando che esso è avvenuto fra stranieri in acque internazionali e che,
iscritto nel registro dello stato civile del Venezuela, l'atto deve presumersi
valido finché un tribunale non ne dichiari la nullità (parere, pag. 27 e 30 in
alto). La tesi non manca di passaggi ipotetici. Corrobora in ogni modo la
citata “presunzione di validità” secondo il diritto interno della Florida e
conforta quindi l'esito dell'attuale giudizio.
-
Sempre
a mente dell'Istituto svizzero di diritto comparato il criterio di collegamento
fondato sul luogo di celebrazione del matrimonio potrebbe in ogni modo essere
“corretto” giusta l'art. 15 cpv. 1 LDIP, secondo cui il diritto richiamato da
tale legge “è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle
circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma
più strettamente connessa con un altro” (parere, pag. 5, cifra 1.1.2).
Ricordato che nessuna disposizione della legge federale sul diritto
internazionale privato prevede l'applicazione dell'ordinamento di bandiera e
che in concreto il diritto americano denota solo una connessione esigua con la
fattispecie, l'Istituto si domanda se in concreto il criterio del luogo di
celebrazione non debba cedere il passo al diritto del Venezuela, dove risiedeva
lo sposo, dove è salpato il veliero, dove quest'ultimo è rientrato e dove è
stato registrato il matrimonio. La questione non ha portata pratica. Come si è
spiegato, il matrimonio degli istanti può essere riconosciuto – nel dubbio –
già in base al diritto della Florida, cioè del luogo di celebrazione. La
dottrina, del resto, prospetta sufficienti criteri alternativi (sopra, consid.
4), senza che occorra far capo a una norma eccezionale come l'art. 15 cpv. 1
LDIP. Per di più, come detto, il diritto del Venezuela può già essere considerato
applicando il diritto internazionale privato della Florida e non conduce a
risultati sostanzialmente diversi dalla “presunzione di validità” secondo il
diritto interno di quello Stato (sopra, consid. 9).
-
Un'ulteriore
questione potrebbe essere quella di sapere, infine, se l'autorità svizzera
debba (o possa) limitarsi a constatare la validità di un matrimonio estero sulla
base di dichiarazioni rilasciate dalle autorità di quello Stato, oppure se
debba (o possa) verificare essa medesima l'adempimento dei requisiti posti dal
diritto straniero applicabile. Dato che nella fattispecie il matrimonio può
considerarsi “celebrato validamente” già secondo il diritto del luogo di
celebrazione (la Florida), il quesito non richiede approfondimento. Si ricordi
nondimeno che, secondo il Tribunale federale, per trascrivere un matrimonio nei
registri svizzeri basta il riconoscimento da parte dell'autorità del luogo di
celebrazione (DTF 114 II 9 consid. 6c). Sapere se in concreto il
riconoscimento del matrimonio litigioso da parte dalle autorità venezuelane,
cilene e spagnole (doc. 1, 13 e 33; act. 7, allegato 2) vincoli l'autorità
svizzera (v. Bucher, op. cit.,
pag. 141), non è pertanto decisivo. Per il resto, nulla induce a supporre che
le parti si siano sposate all'estero nell'intenzione di eludere le norme
svizzere sulla nullità del matrimonio (art. 45 cpv. 2 LDIP) o che siano dati
motivi di rifiuto del riconoscimento nel senso dell'art. 27 LDIP. Il matrimonio
in rassegna, nonostante le perplessità già espresse, deve quindi ritenersi
adempiere il requisito dell'art. 45 LDIP ed essere trascritto nei registri
svizzeri dello stato civile.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1
lett. a e 31 LPAmm). Non è il caso tuttavia di addebitare costi all'autorità di
vigilanza, che ha resistito al ricorso – quanto meno in un primo tempo – per
motivi inerenti alla sua funzione istituzionale e non in difesa di suoi particolari
interessi (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 28 LPAmm con rinvio).
Neppure si giustifica di assegnare ripetibili ai ricorrenti, i quali si sono
limitati in questa sede a postulare l'esenzione da tasse e spese (Borghi/Corti, op. cit., n. 1b ad art.
31 LPAmm con rinvio). L'attribuzione di un'indennità si sarebbe legittimata, se
mai, ove i ricorrenti avessero fornito a questa Camera dati completi, idonei a
evitare una perizia (in realtà essi non hanno dichiarato neppure che
l'imbarcazione era salpata dal Venezuela a scopo di matrimonio, ciò che
l'Istituto svizzero di diritto comparato ha appreso fortuitamente). Anzi, a
essere rigorosi ci si potrebbe finanche domandare se sia equo far sopportare
allo Stato i costi di una perizia di fronte al contegno querulomane di un
soggetto che ingiuria e denuncia a vanvera funzionari, giudici e periti
(__________________si è visto redarguire e comminare sanzioni
disciplinari perfino dal Tribunale federale: DTF del 16 marzo 2000 nella causa
./________, consid. 5, e del 19 maggio 2000 nella causa
./, con-sid. 6). Di per sé l'art. 16 cpv. 1 LDIP
non osterebbe a una simile eventualità (Dutoit,
op. cit., n. 5 ad art. 16 LDIP;
Staehelin in: BJM 1989 pag. 172 nota 8). Ciò penalizzerebbe tuttavia
__________ __________, il cui patrocinatore ha dato prova di serietà e impegno,
per quanto non fruttuoso al punto da evitare la perizia. Nelle circostanze
descritte si giustifica così di far sopportare il costo derivante
dall'accertamento del diritto straniero al Cantone Ticino. Per quanto attiene
agli oneri della prima decisione, la mancata attribuzione di ripetibili non è
stata impugnata dai ricorrenti ed è passata in giudicato.
-
L'odierna
sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile in virtù
dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi l'ammissibilità di un ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 20 cpv. 2 OSC; DTF 125
III 211 consid. 2; Rep. 1998 pag. 76 consid. 1; Berti/Schnyder in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n 4 ad art. 32
LDIP).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata
è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che il
matrimonio contratto il 28 aprile 1996 da __________ __________ __________ con
__________ __________ è riconosciuto e va trascritto nel registro delle
famiglie di __________.
-
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sullo stato civile;
–
Ufficio federale dello stato civile, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente
Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster