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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.52
Data decisione, Autorità: 03.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00052
Lugano, 6 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 23 febbraio 1989 dall’
__________. __________. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ - (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 23 marzo 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, cui appartengono in ragione di un mezzo - insieme con __________ __________ – le particelle n. __________e __________RFD di __________, ha postulato il 23 febbraio 1989 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, lo scioglimento in natura della comproprietà. __________ __________ non si è opposto allo scioglimento, ma ha chiesto in via riconvenzionale che ciò avvenisse mediante licitazione privata delle due particelle, in blocco, fra i comproprietari. Con sentenza del 2 febbraio 1994 il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà nel modo proposto dal convenuto.
B. Adita da __________ , questa Camera ha annullato il 25 ot-tobre 1995 la sentenza del Pretore, rinviando la causa a quest’ ultimo per nuovo giudizio previa assunzione di una perizia sulla divisibilità in natura dei fondi (..). Esperita la perizia, il Pretore ha statuito di nuovo il 2 marzo 1998, disponendo lo scioglimento della comproprietà mediante formazione di tre lotti, da licitare singolarmente fra i comproprietari. La tassa di giustizia di fr. 29 000.–, le spese di fr. 450.– e i costi della perizia
(fr. 27 045.–) sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 23 marzo 1998 nel quale chiede di integrare i dispositivi del giudizio impugnato nel senso di respingere la riconvenzione, di porre gli oneri dell’azione principale – ridotti a metà rispetto a quelli fissati dal Pretore – a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili, e di addebitare i costi della riconvenzione – equivalenti all’altra metà degli oneri fissati dal Pretore – interamente a __________ __________, con obbligo di rifondergli fr. 45 000.– per ripetibili. L’appello non è stato intimato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 650 cpv. 1 CC stabilisce che ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. Secondo l’art. 651 cpv. 1 CC lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa a uno o più dei comproprietari compensando gli altri. Le due azioni sono distinte: quella dell’art. 650 cpv. 1 CC (“azio-ne di divisione”) tende a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, quella dell’art. 651 cpv. 1 CC (deri-vata dall’actio communi dividundo del diritto comune) a far definire il modo della divisione (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 18 ad art. 651 CC). In concreto la prima azione non ha dato adito a discussioni, tant’è che il convenuto vi ha aderito subito, con il memoriale di risposta. Particolarmente combattuta e litigiosa si è rivelata invece la seconda.
L’azione dell’art. 651 cpv. 1 CC ha carattere bilaterale (actio du-plex): essa non implica solo un pronunciato che riguarda l’attore, ma anche uno che – in misura corrispondente – riguarda il convenuto, sicché il giudice statuisce senza essere vincolato alle richieste delle parti. Nell’ambito di tale azione il convenuto può formulare, quindi, domande proprie senza agire per ciò in via riconvenzionale; anzi, quanto risulta spettargli deve essergli attribuito d’ufficio, seppure egli non si sia costituito in giudizio (Meier-Hayoz, op. cit., note 18 e 23 ad art. 651 CC; Frank/ Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozess-ordnung, 3ª edizione, n. 21 al § 54, n. 3 al § 60, n. 7a al § 100; v. altresì Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3ª edizione, pag. 149 n. 9; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 190 n. 48; Staehelin/Sutter, Zivilprozess-recht, Zurigo 1992, pag. 144 in fondo; Huber, Zivilprozessrecht, Praxishandbuch, Buttikon 1997, n. 3 al § 60). In un’azione fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC è sufficiente, in altri termini, che l’attore chieda la divisione della comproprietà; sul modo di scio-glimento il giudice decide di propria iniziativa, salvo eventuale accordo fra le parti (SJ 115/1993 pag. 530 consid. 2 e 5; Haab/ Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 9 ad art. 651). Tale principio era già stato evocato da questa Camera, del resto, nella nota sentenza del 25 ottobre 1995 (consid. 4 a metà).
Nella misura in cui pretende che in concreto il Pretore avrebbe omesso di giudicare una domanda riconvenzionale, l’appellante si diparte quindi – dopo quanto si è visto – da una costruzione giuridica errata. Poco importa che il convenuto abbia formulato le sue proposte sotto forma di riconvenzione e poco importa che il Pretore non sia intervenuto per impedire un doppio scambio di allegati su una riconvenzione che, in realtà, non sussisteva. Ai fini dell’attuale giudizio basti rilevare che, giustamente, nella sentenza impugnata il primo giudice non ha accennato a riconvenzione di sorta. Piuttosto il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata denota un altro equivoco: quello secondo cui le azioni dell’art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 1 CC costituirebbero un tutt’uno, mentre in concreto l’azione di divisione è stata accolta (né poteva essere altrimenti, dato l’accordo del convenuto) e quella dell’art. 651 cpv. 1 CC ha avuto esito parzialmente favorevole e parzialmente sfavorevole nel contempo per entrambi i contendenti. Il dispositivo n. 3 sulle spese avrebbe pertanto dovuto distinguere tra i costi dell’una e dell’altra azione. Ciò posto, occorre esaminare se dalla formulazione di un dispositivo unico sia derivato all’appellante pregiudizio concreto.
La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 nella causa GMS c. T. e B., consid. 8). Nella misura in cui il Pretore ha posto le spese dell’azione di divisione a carico delle parti in ragione di metà ciascuno non si intravedono sicuramente estremi del genere. Certo, dal profilo formale il convenuto risultava acquiescente, tuttavia nella sostanza il pronunciato di accoglimento non faceva altro che riflettere il mutuo accordo delle parti sul principio della divisione. Senza incorrere nell’eccesso o nell’abuso del proprio apprezzamento il Pretore poteva quindi ravvisare “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per considerare la causa terminata senza vincitori né vinti, onde l’equo riparto delle spese – per altro minime rispetto a quelle dell’azione congiunta – a metà. Su questo punto il ricorso si dimostra quindi destituito di buon diritto.
Per quanto riguarda l’azione fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC, già a prima vista il suo esito lascia trasparire reciproca soccombenza. Se da un lato infatti il modo di scioglimento deciso dal Pretore si avvicina più alle richieste dell’attore (divisione in natura) che a quelle del convenuto (licitazione in blocco), dall’altro non si può trascurare che l’attore ha obiettivamente appesantito la procedura con reiterate quanto vane istanze cautelari (almeno sei in poco più di due anni e mezzo, fra il 23 febbraio 1989 e il 23 settembre 1991), ognuna delle quali ha richiesto un’udienza apposita e nessuna delle quali è stata accolta, nemmeno in parte (tre decreti del Pretore sono stati finanche appellati senza successo davanti a questa Camera: sentenza del 16 gennaio 1992, inc. /). A ciò si aggiunge una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore, rivelatasi a sua volta – per quanto ricevibile – infondata (sentenza 31 dicembre 1991 di questa Camera, inc. /). Per di più l’attore si è opposto, non senza pretestuosità e con un atteggiamento addirittura suscettivo di ledere i suoi medesimi interessi, all’assunzione della perizia offerta dalla controparte sulla divisibilità dei fondi, sicché questa Camera ha dovuto ordinare l’assunzione della prova d’ufficio ai fini di una corretta applicazione del diritto federale (sentenza del 25 ottobre 1995, inc. ..__________). È vero che l’attore ha già sopportato il carico di spese e ripetibili relative alle sentenze interlocutorie risultategli sfavorevoli, ma ciò non toglie che nell’ambito di una valutazione di insieme il Pretore potesse equamente considerare – senza eccedere o abusare del suo legittimo potere di apprezzamento – non tanto che la sua decisione costituisse “di fatto una linea mediana” alle proposte delle parti (sentenza impugnata, consid. 14), quanto che soccorrevano giuste ragioni (art. 148 cpv. 2 CPC), visto il dispendio di tempo e di energie richiesto dal fascicolo processuale all’autorità giudiziaria, per ritenere le parti soccombere in proporzioni sostanzialmente analoghe. Pur con motivazioni parzialmente diverse da quelle addotte nella sentenza impugnata, il dispositivo sulle spese e le ripetibili resiste dunque alla critica anche per quanto riguarda l’azione dell’art. 651 cpv. 1 CC.
Gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata all’art. 24 lett. a LTG, ritenuto un valore appellato di quasi fr. 60 000.–
(fr. 14 123.75 relativi alle spese di prima sede e fr. 45 000.– di ripetibili). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l’ap-pello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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