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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.56
Data decisione, Autorità: 05.05.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00056
Lugano 5 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (accertamento di diritto di pegno) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione dell’11 dicembre 1997 dallo
STATO DEL CANTONE Ticino, rappresentato dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
__________, __________;
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 16 marzo 1998 dal convenuto nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
viste le osservazioni 19 marzo 1998 del Pretore;
convocate le parti all’udienza del 23 aprile 1998, cui è comparso il solo attore,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Lo Stato del Cantone Ticino ha promosso il 10 ottobre 1994 un’azione di accertamento contro __________ __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per far accertare l’esistenza di un suo diritto di pegno manuale su una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 220’000.– gravante la particella n. __________RFD , proprietà della convenuta, e per ottenere la consegna del titolo depositato in Pretura. Statuendo il 27 marzo 1997, il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva della convenuta e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese a carico dell’attore, condannato a rifondere a __________ __________ un’indennità di fr. 2’000.– per ripetibili (inc. ..).
B. Lo Stato del Cantone Ticino ha riproposto l’11 dicembre 1997 azione di accertamento nei confronti di __________ __________. Il Pretore ha assegnato il 12 dicembre 1997 al convenuto un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Decorso infruttuoso tale termine, il giudice ha impartito a __________ __________, con ordinanza del 5 marzo 1998, un ultimo termine di 10 giorni per rispondere, con la comminatoria che in caso di omissione non avrebbe più contestare i fatti della petizione.
C. __________ __________ ha presentato il 16 marzo 1998 istanza di ricusa nei confronti del Pretore e dei suoi collaboratori. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 19 marzo 1998, osservando di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti. Lo Stato del Cantone Ticino si è opposto all’istanza con osservazioni del 18 marzo 1998. All’udienza del 23 aprile 1998, indetta dalla Camera civile di appello, l’attore ha ribadito la propria opposizione alla ricusa, mentre il convenuto è rimasto assente ingiustificato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
Si tratta in concreto di esaminare se con tale frase il Pretore abbia espresso un pregiudizio sulla causa promossa poi contro il convenuto, suscitando apparenza di prevenzione e rischio di parzialità. L’istante ritiene che con tale frase il Pretore avrebbe sollecitato l’attore a promuovere causa nei suoi confronti. Il rimprovero è infondato, perché il giudice, respingendo la petizione dell’11 ottobre 1994 per carenza di legittimazione passiva della convenuta, doveva per forza indicare nella sentenza chi avrebbe dovuto essere convenuto in quel caso. Se non che, il Pretore non si è limitato a tale motivazione giuridica, per altro dovuta, ma ha apprezzato anticipatamente anche l’esito dell’eventuale procedura da promuovere contro l’istante, ritenendolo – senza nemmeno conoscere quali mezzi di difesa avrebbe opposto il convenuto – “probabilmente favorevole”. La fattispecie è quindi ben diversa da quella, che non configura prevenzione, in cui un giudice esprime un’opinione non definitiva sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell’incarto e dei mezzi di prova invocati dalle parti (Kölz, op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.; Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125; Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, pag. 88 e 166). Nel caso in esame il Pretore si è infatti pronunciato anticipatamente sull’esito di una causa non ancora promossa contro un terzo in base agli atti di un altro processo, pendente fra parti diverse. Nonostante l’avverbio “probabilmen-te”, la frase sopra citata è idonea a suscitare anche in una persona ragionevole e spassionata l’impressione che il Pretore abbia già una sua idea ben precisa sull’esito della causa tra l’attore e il convenuto, e ciò ancor prima che il processo sia cominciato. Tanto basta per ritenere data, nella fattispecie, un’apparenza di prevenzione (DTF 115 I a 180, 114 Ia 158 segg. consid. b). L’istanza di ricusa deve di conseguenza essere accolta, senza che sia necessario esaminare le altre censure mosse dal convenuto.
Nel caso concreto non risulta che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l’istanza del 16 marzo 1998 e non vi sono di conseguenza atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Ricusato il Pretore, la causa è trasmessa al segretario assessore (art. 11 cpv. 1 LOG). Se non che, il convenuto ha ricusato con l’istanza del 16 marzo 1998 anche il Segretario assessore. L’incarto deve quindi essere trasmesso al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, Pretore viciniore di quello ricusato (art. 12 LOG), affinché statuisca sulla ricusa del Segretario assessore.
Vista la particolarità del caso si prescinde dal riscuotere tasse e spese. Non vi è motivo, per altro, di rifondere ripetibili all’istante, che non ne ha fatto richiesta, non è comparso in udienza e non è stato patrocinato da un legale nella procedura di ricusa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è ricusato nella causa promossa dallo Stato del Cantone Ticino contro __________ __________ (inc. __________..).
L’incarto è trasmesso al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna affinché statuisca sulla ricusazione del Segretario-assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– Amministrazione cantonale delle contribuzioni, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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