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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.60
Data decisione, Autorità: 10.08.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00060
Lugano 23 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza dell’8 ottobre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha presentato il 26 marzo 1998 appello contro un decreto cautelare del 13 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto un’istanza di modifica di misure cautelari promossa dal marito __________ __________ nella causa di divorzio;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 26 giugno 1998 di ritirare l’appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata dal Pretore con la sentenza di merito emanata il 23 giugno 1998 (inc. ..__________);
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che l’appellato ha rinunciato a un’indennità per ripetibili e che entrambe le parti hanno ribadito la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede;
considerato che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito, mentre tale beneficio può essere accordato all’appellato, il quale adempie sia il requisito dell’indigenza sia quello della parvenza di buon diritto, essendosi egli dovuto difendere da un appello senza possibilità di successo;
osservato che la particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro contese e la loro disagiata situazione finanziaria;
per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si prelevano spese né tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
La domanda di asssistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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