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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.7
Data decisione, Autorità: 25.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00007
Lugano 11 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 marzo 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 gennaio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ anche altri introiti: fr. 550.– mensili per l’attività di custode (doc. 5; riassunto scritto del 5 novembre 1997, pag. 2 in alto) e fr. 362.50 per lavori di giardinaggio (doc. L). Ora, è indubbio che nel Ticino la congiuntura economica ristagna. Ciò non esonerava l’appellante tuttavia dal rendere verosimile una riduzione del proprio reddito. Semplici conteggi da lui medesimo allestiti non bastano, poiché equivalgono a semplici dichiarazioni di parte. Nelle circostanze descritte, senza eccedere nel suo potere di apprezzamento il Pretore poteva quindi stimare, quanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza, il reddito dell’interessato in fr. 3’500.– mensili. Il gravame, su questo punto, è destinato all’insuccesso.
L’appellante afferma che il suo fabbisogno minimo ammonta in realtà a fr. 2’230.– mensili, il Pretore avendo omesso di considerare l’importo di fr. 222.40 quale perdita di guadagno. Totalmente sprovvista di motivazione, la richiesta si rivela già a un primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sfugge perciò a qualunque esame.
Secondo l’appellante il fabbisogno della moglie ammonta a soli fr. 1’747.40 mensili, poiché il canone di locazione e l’assicura-zione mobiliare devono essere ridotti per tenere conto della partecipazione del figlio __________, che vive con la madre. Ora, è vero che di regola nel fabbisogno del coniuge convivente deve essere inserito l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156; I CCA, sentenza del 9 novembre 1998 in re M.). In concreto tuttavia il Pretore ha già considerato nel reddito della moglie la partecipazione del figlio alle spese di alloggio, di modo che se si volesse ridurre tale costo, la partecipazione del figlio alle spese domestiche dovrebbe essere stralciata dal reddito della moglie, con i medesimi risultati. Si aggiunga che un canone di locazione di fr. 533.– per una persona sola, come postula l’appellante, non appare, comunque sia, adeguato nel mercato logistico della cintura urbana luganese. Anche su questo punto l’appello si rivela privo di buon diritto.
L’appellante chiede infine che il contributo alimentare decorra unicamente dalla pronuncia della decisione e non già dal 14 marzo 1997, come stabilito dal Pretore. A torto. L’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione; ciò vale anche se la richiesta di provvedimenti cautelari è stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell’ambito dell’art. 145 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e del 1° giugno 1994 in re M.). Nella fattispecie è pacifico che l’istanza per il tentativo di conciliazione e quella cautelare sono state introdotte il 14 marzo 1997, di modo che a ragione il Pretore ha fatto decorrere il contributo da tale data. Ciò posto, l’appello si rivela infondato nel suo intero.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che, foss’an-che dato il requisito dell’indigenza, il caso in rassegna difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dalla moglie, l’attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che l’even-tuale indennità sarebbe di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di rinunciare all’attribuzione di ripetibili e di concedere il gratuito patrocinio (art. 159 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
5 Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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