AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.70
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00070
Lugano
10 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 4 marzo 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 15 aprile
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 7 aprile
1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1946) e __________ __________ (1949), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ (Canton ) l’ __________ 1969. Dalla loro unione
sono nati i figli __________ (1969, deceduto alla nascita), __________
__________ (1970), __________ (1974) e __________ (1976). __________ __________
è titolare di un __________ omonimo a __________, situato sulla particella n.
__________RFD appartenente alla società __________ __________, di cui egli è il
maggior azionista, mentre la moglie è capo del personale presso la ditta
__________ a __________. In esito a un’istanza di __________ __________ del 6
aprile 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto il
blocco della particella n. __________RFD di __________o, appartenente al marito
e di alcune relazioni bancarie intestate al medesimo e ha ordinato a
quest’ultimo di non compiere atti di disposizione sulle azioni da lui detenute
delle società __________ __________ __________ e __________ __________. Non
essendo stata promossa un’azione di merito entro il termine di sei mesi, il 15
febbraio 1996 il Pretore ha revocato gli ordini di blocco.
B. Il 4 marzo 1996
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione. Contemporaneamente essa ha
presentato una nuova istanza cautelare tendente alla pronuncia della
separazione dei beni e al blocco di beni del marito. Il 5 marzo 1996 il Pretore
ha decretato inaudita parte il blocco della particella n. __________ RFD di
__________ e di tutte le relazioni bancarie intestate al convenuto presso la
Banca __________ __________ __________ e ha ordinato a __________ __________ di
non compiere atti di disposizione sulle azioni da lui detenute delle sue
società anonime. Alla discussione del 27 marzo 1996 __________ __________ ha
proposto di respingere l’istanza. Il tentativo di conciliazione è decaduto
infruttuoso il 15 aprile 1996. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale e nei rispettivi riassunti conclusivi hanno ribadito il
loro punto di vista, il convenuto aderendo alla pronuncia della separazione dei
beni.
C. Con decreto cautelare
del 7 aprile 1998 il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di
fr. 500.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere
al convenuto un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
D. Contro il predetto
decreto __________ __________ è insorta con un appello del 15 aprile 1998 nel
quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della
sua istanza. In via cautelare essa ha postulato l’adozione delle medesime
misure chieste al Pretore. Il 24 aprile 1998 la presidente di questa Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo, ma ha invitato l’ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano a menzionare il blocco della particella n.
__________RFD di __________. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 1998
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto
impugnato. Alla discussione del 20 maggio 1998 davanti a questa Camera
__________ __________ si è opposto alle domande cautelari.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha respinto
l’istanza poiché a suo giudizio non era dato un rischio concreto e imminente
per le pretese patrimoniali della moglie. Egli ha rilevato, in sintesi, che il
marito non risultava voler spogliare le sue società, né avere donato
un’automobile ad __________ __________, né operare in maniera sistematica con i
suoi amministratori per diminuire gli attivi e aumentare i passivi delle ditte.
Quanto alla domanda di separazione dei beni, cui il marito aveva aderito, essa
è stata respinta poiché non ne erano dati i presupposti.
-
L’appellante ribadisce
che un rischio concreto e imminente per le sue pretese patrimoniali è insito
già nella composizione del patrimonio coniugale, costituito di titoli al
portatore delle due società, facilmente trasferibili. Ritiene inoltre che
l’aumento del mutuo ipotecario, il regalo dell’automobile all’amica e la reticenza
degli amministratori delle società sono indizi tali da rendere verosimile un
serio pericolo per le sue pretese.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
stabilisce che, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune
misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della
famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Se occorre per
assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale
derivante dall’unione coniugale (in specie per assicurare una corretta
liquidazione del regime dei beni), il giudice può – a istanza di un coniuge –
subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte
dell’altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura
provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2: DTF 120 III 69 consid. 2a). In
tali evenienze il giudice non può esigere tuttavia la prova assoluta di un
pericolo imminente, ma deve accontentarsi della verosimiglianza (DTF 118 II 381
consid. 3b; Hasenböhler in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 178 CC). In
ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler, op. cit., n. 11 ad art.
178 CC).
-
Se una restrizione
del potere di disporre si giustificasse per il solo fatto che un patrimonio
coniugale è costituito da titoli al portatore, ogni coniuge azionista di una società
potrebbe vedersi costretto in ogni momento a prestare garanzia per assicurare
le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale
derivante dall’unione coniugale. Ciò sarebbe sproporzionato. Per decretare una
restrizione del potere di disporre non bastano pericoli astratti. Devono
intravedersi rischi concreti che spetta al richiedente rendere verosimili. La
questione è di sapere se ciò sia il caso in concreto.
a)
Dal fascicolo processuale risulta che il 5 settembre 1989 è stata
iscritta a carico della particella n. RFD di __________ -,
già proprietà del convenuto e ora della __________ __________, un’ipoteca
legale provvisoria di fr. 149’861.80 a favore della ditta __________ __________
__________, che aveva costruito un capannone (doc. H). Il 17 febbraio 1995 il
convenuto ha stipulato con la Banca __________ __________, subentrata alla
__________ __________ __________, un accordo secondo cui egli si riconosceva
debitore di fr. 120’000.– verso l’istituto bancario, si impegnava a pagare il
debito in tre rate di fr. 40’000.– e consentiva all’iscrizione di un’ipoteca
legale definitiva di fr. 80’000.– a favore della banca (doc. 1). Lo stesso
giorno, in esecuzione dell’accordo, il convenuto ha prelevato fr. 40’000.– da
un conto intestato alla __________ __________ __________ presso la medesima
banca e li ha versati su un conto a beneficio della __________ __________
__________ (ricevute bancarie prodotte all’udienza del 20 maggio 1998). Il 5
ottobre 1995 la banca ha confermato l’aumento del mutuo ipotecario di fr.
120’000.– destinati al pagamento dell’ipoteca legale a favore della __________
__________ __________ (doc. 2). Il 26 ottobre 1995 e il 3 gennaio 1996 Sfelos
SA ha versato al convenuto complessivi fr. 120’000.– (doc. T e T1).
L’amministratore unico della __________ __________ ha confermato che la società
doveva rimborsare fr. 120’000.– a __________ __________, che il convenuto ha
prelevato parte del suo credito (fr. 40’000.–) dalla __________ __________ __________
versandolo a __________ __________ e che successivamente egli ha ricuperato
tale suo anticipo alla società attraverso la __________ __________, con
l’aumento dell’ipoteca (deposizione __________). Ciò posto, non si può condividere
l’opinione dell’appellante secondo cui il credito di __________ __________ è
stato liquidato con il versamento di fr. 80’000.–, sicché il marito si sarebbe
arricchito di fr. 40’000.– senza titolo. Certo, dai bilanci non risultano né il
prelevamento di fr. 40’000.– dalla __________ __________ __________ né un
credito del convenuto verso la società, ma a prescindere dal fatto che i bilanci
si limitano per loro natura ad attestare una situazione contabile a una determinata
data, l’interessato ha dimostrato di avere versato tutto quanto aveva ricevuto
dalla banca per estinguere un debito di una delle sue società. Che l’operazione
sia stata ordita a scapito della moglie non può dirsi, di modo che non si ravvisano
seri indizi di pericolo per le pretese di lei.
b)
L’appellante sostiene che il marito ha regalato all’amica __________
__________ una vettura del valore di fr. 11’000.–. Il convenuto contesta ciò,
rilevando di avere funto solo da tramite fra l’acquirente e il garage.
Dall’istruttoria è emerso che nel febbraio 1996 il garage __________ __________
di __________ ha venduto una __________ intestata ad __________ __________ e a
carico della quale è stata emessa la fattura, ma il cui prezzo di fr. 11’000.–
è stato versato dal convenuto (deposizione __________). __________ __________
ha precisato, da parte sua, di avere rimborsato al convenuto fr. 12’700.–
proprio per l’acquisto dell’autovettura, negando di averla ricevuta in regalo.
L’appellante afferma che il marito ha una relazione con __________ __________,
ma non pretende che in merito al rimborso della somma quest’ultima abbia
dichiarato il falso. Nelle condizioni descritte non è dato a divedere con sufficiente
verosimiglianza, quindi, una manovra del marito lesiva del patrimonio
coniugale.
c)
L’appellante adduce infine che il marito e gli amministratori delle sue
società diminuiscono sistematicamente gli attivi delle ditte, aumentando i
passivi, allo scopo di danneggiarla. Ora, è possibile che talune poste dei
bilanci siano poco convincenti e che i testimoni (i contabili e
l’amministratore delle società) non siano stati in grado di dare precisazioni
sull’uno o sull’altro importo della contabilità. Essi però hanno escluso
manovre fraudolente o manipolazioni di dati (teste __________). Che tra i costi
aziendali figuri anche il pagamento di assicurazioni private del convenuto
ancora non significa che si stiano sistematicamente aumentando i passivi, anche
perché tali posizioni dovranno essere riviste (teste __________). Infine dalla
documentazione prodotta all’udienza del 20 maggio 1998 risulta che il convenuto
ha riversato l’importo di
fr.
20’740.– ricevuto dall’assicurazione __________ sul conto della __________
__________ __________ (v. anche interrogatorio formale del convenuto, risposte
19 e 20). In circostanze siffatte non si ravvisano indizi sufficienti per presagire
l’intenzione del marito di eludere i diritti patrimoniali della moglie. Ne
discende che, lungi dall’apparire verosimili, le premesse oggettive per
l’adozione di misure cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime
matrimoniale non sono date e che a giusta ragione il Pretore ha respinto
l’istanza. L’appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.
-
La pretesa
dell’appellante intesa alla pronuncia della separazione dei beni giusta l’art.
176 cpv. 1 n. 1 CC non può essere accolta poiché, come si è appena visto, la
richiedente non ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza di gravi
motivi, segnatamente che il marito stia mettendo in pericolo i suoi interessi
(art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). Anche su questo punto l’appello è destinato perciò
all’insuccesso.
-
L’emanazione
dell’attuale sentenza comporta la revoca del blocco a registro fondiario della
particella n. __________RFD di __________, ordinato il 24 aprile 1998.
-
Gli oneri processuali
sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’Ufficiale del registro
fondiario di __________ è invitato a togliere il blocco del registro fondiario
decretato il 24 aprile 1998 dalla presidente della I Camera civile del
Tribunale di appello sulla particella n. __________RFD __________ __________,
proprietà di __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di __________ (estratto).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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