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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.71
Data decisione, Autorità: 05.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00071
Lugano, 5 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (accesso necessario e obbligo di condotta) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 settembre 1997 da
__________, __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla “decisione” del 7 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto due richieste dei convenuti e ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 aprile 1998 presentato da __________ e __________ __________ con __________ __________ contro la “decisione” emessa il 7 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: che il 16 settembre 1997 __________, __________, __________ e __________ __________, proprietari della particella n. __________del registro fondiario prodefinitivo di __________, hanno intentato causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di __________ e __________ __________, rispettivamente di __________ __________, proprietari delle confinanti particelle n. 692 e n. 651, per ottenere, contro versamento di fr. 5000.–, diritti di passo (pedonale e veicolare) e di condotta (acqua potabile, fognatura, telefono, gas, elettricità e televisione via cavo) a favore del loro fondo;
che i convenuti hanno proposto di respingere in ordine la petizione per intempestività, postulando subordinatamente la sospensione del processo finché l’autorità amministrativa non avrà accertato l’urbanizzazione della particella n. __________in esito a una domanda edilizia presentata dagli attori per la costruzione di una casa bifamiliare su tale fondo;
che con ordinanza del 6 febbraio 1998 il Pretore ha citato le parti per discutere la tempestività dell’azione e la prospettata sospensione della causa, come pure per l’udienza preliminare;
che al contraddittorio del 3 marzo 1998 i convenuti hanno ribadito le loro domande, mentre gli attori hanno sostenuto la tempestività della causa e si sono opposti alla sospensione del processo;
che dopo tale contraddittorio le parti hanno proceduto immediatamente all’udienza preliminare, nel corso della quale entrambe hanno notificato mezzi di prova;
che con “decisione” del 7 aprile 1998 il Pretore ha respinto sia “l’eccezione di intempestività” sia la prospettata sospensione del processo (dispositivo n. 1), ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese ai convenuti, con obbligo di rifondere agli attori fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 3), e ha statuito sulle prove offerte, ammettendone alcune e riservandosi di vagliare le altre più tardi (dispositivo n. 2);
che contro la “decisione” citata i convenuti sono insorti con un appello del 17 aprile 1998 in cui chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso – di accogliere la loro “eccezio-ne di intempestività”, di respingere la petizione in ordine e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;
che l’appello non è stato intimato agli attori;
e considerando
in diritto: che sui presupposti e sulle eccezioni processuali (art. 97 e 98 CPC), questioni d’ordine, il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che un appello contro un decreto è trattato, “se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC);
che il giudice abilitato a conferire effetto sospensivo è, in tali circostanze, il Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 96);
che nella misura in cui la “decisione” impugnata configura un decreto (dispositivi n. 1 e 3, come si vedrà ancora in appresso), gli atti andrebbero quindi rinviati al Pretore perché giudichi la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;
che in concreto si può nondimeno prescindere da tale esigenza, l’appello rivelandosi manifestamente infondato;
che l’“intempestività dell’azione” evocata dagli appellanti riguarda invero un problema di sostanza (le condizioni poste dal diritto federale per l’ottenimento di un accesso necessario: DTF 120 II 185, 117 II 35, 110 II 17 e 125), non di forma, sicché non può costituire né un presupposto né un’eccezione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 181 CPC);
che palesemente a torto e in base a una costruzione giuridica erronea i convenuti propongono dunque, nell’appello, di respingere la petizione in ordine;
che, del resto, la pretesa intempestività dell’azione non costituirebbe nemmeno un’eccezione di merito, poiché non conferisce agli appellanti il diritto soggettivo di opporsi a una domanda di accesso necessario, ma connota solo un ordinario mezzo di difesa;
che i dispositivi n. 1 (con cui il Pretore ha respinto l’“eccezione di intempestività”) e n. 3 (con cui il Pretore ha giudicato sulle spese, il cui ammontare non è contestato) meritano quindi conferma, mentre irricevibile è l’appello nella misura in cui è diretto – per altro senza motivazione – contro la mancata sospensione del processo (oggetto a sua volta del dispositivo n. 1) e il novero delle prove ammesse (dispositivo n. 2), al cui riguardo la “deci-sione” impugnata configura un’ordinanza (art. 107 e 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che le spese del giudizio odierno, commisurate all’entità della controversia, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui la “decisione” impugnata costituisce un decreto, l’appello è respinto e il decreto è confermato. Per il resto l’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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