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Numero d'incarto:
11.1998.75
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00075
Lugano,
1° febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (inibizione del
matrimonio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 marzo 1997 dal
Comune
di __________
(rappresentato
dal Municipio)
contro
__________, ora in __________
(attualmente
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________ __________ __________, __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 4 maggio 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 1998
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1927), cittadino svizzero domiciliato a __________, e __________ __________
__________ __________ (1970), cittadina dominicana con residenza a __________
__________, hanno presentato il
7 febbraio 1997 domanda di
pubblicazione del matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile di
__________. Il Comune di __________ ha introdotto opposizione il 26 febbraio
1997, sostenendo che si trattava di un’unione intesa a eludere norme sulla
polizia degli stranieri. __________ __________ ha contestato l’oppo-sizione, in
nome suo e di __________ __________ __________ __________, con lettera del 7
marzo 1997.
B. Di fronte alla
contestazione degli interessati il Comune di __________ ha promosso azione per
inibizione del matrimonio, il
17 marzo 1997, dinanzi al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. I convenuti non hanno risposto alla
petizione, facendosi precludere dalla lite. Il 13 ottobre 1997 __________
__________ ha postulato l’assistenza giudiziaria e il 19 novembre successivo il
suo patrocinatore è comparso all’udienza preliminare. Non essendovi prove da
assumere, il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante: il Comune di
__________ si è confermato nella domanda di inibizione, __________ __________
ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 5 dicembre 1997 il Pretore ha
disposto d’ufficio l’interrogatorio formale dello stesso __________ __________.
L’udienza si è tenuta il 30 gennaio 1998. In esito alla medesima il convenuto
ha chiesto, una volta ancora, che l’azione del Comune fosse respinta.
C. Statuendo il 15
aprile 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha inibito il matrimonio,
senza prelevare spese né assegnare ripetibili. __________ __________ è stato
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del
suo avvocato.
D. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorto il 4 maggio 1998 per ottenere che –
previa concessione dell’assistenza giudiziaria anche in appello – l’azione di
inibizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Egli insta altresì perché sia dichiarata l’assenza di impedimenti al matrimonio
e sia ordinato all’ufficiale dello stato civile “di attestare l’assenza di
impedimenti al suddetto matrimonio mediante consegna dei documenti relativi ai
fidanzati”. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998 il Comune di __________
propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Ogni interessato
può, entro il termine di pubblicazione, fare opposizione al matrimonio
invocando l’incapacità di uno o degli sposi o un altro impedimento legale (art.
108 cpv. 1 CC). Se il matrimonio è soggetto a un titolo di nullità assoluta,
l’autorità competente fa opposizione d’ufficio (art. 109 CC). Qualora uno degli
sposi contesti l’opposizione, l’autore della medesima deve promuovere azione
per inibizione del matrimonio, entro dieci giorni, davanti al giudice del luogo
in cui è stata presentata la domanda di pubblicazione (art. 111 e 112 CC). La
causa va diretta contro lo sposo che ha contestato l’opposizione; dandosi il
caso, contro entrambi (Heussler
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 2 ad
art. 111; Götz in: Berner
Kommentar, Berna 1964, n. 4 ad art. 111 CC).
-
La parte preclusa è
legittimata a esperire appello contro una sentenza a lei sfavorevole (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128,
n. 8.1.4 con richiami; Rep. 1969 pag. 286 consid. 7A), purché non contesti i
fatti allegati dalla parte attrice nella petizione (art. 169 cpv. 1 in fine
CPC). Una causa per inibizione del matrimonio è governata nondimeno dal
principio inquisitorio (Heussler, op.
cit., n. 4 ad art. 111 CC; Götz, op. cit., n. 8 ad art. 111 CC),
sicché il giudice collabora d’ufficio all’ac-certamento dei fatti e
all’assunzione delle prove. La restrizione secondo cui la parte preclusa non
può contestare i fatti addotti nella petizione non ha quindi, in concreto,
portata pratica apprezzabile. Tempestivo, sotto questo profilo l’appello in
esame è ricevibile.
-
Nell’appello il
convenuto chiede non solo che l’azione del Comune sia respinta, ma che si
accerti altresì l’inesistenza di impedimenti al matrimonio e che si ordini
all’ufficiale dello stato civile “di attestare l’assenza di impedimenti al
suddetto matrimonio mediante consegna dei documenti relativi ai fidanzati”.
Tali domande sono inammissibili. Un’azione per inibizione del matrimonio può
tendere solo a impedire la celebrazione delle nozze (cfr. Heussler, op. cit., n. 4 ad art. 111
CC; Götz, n. 5 ad art. 111 CC).
Tutto quanto il convenuto può fare è proporne la reiezione. Se mai ci si può
domandare se il convenuto non potesse postulare quanto egli sollecita ora con
l’appello agendo in via riconvenzionale davanti al Pretore, ma la questione può
rimanere irrisolta, l’interessato essendosi lasciato precludere dalla lite. In
quanto chiede più o altro che il rigetto della petizione, l’appello si rivela
di conseguenza irricevibile.
-
L’opposizione al
matrimonio prevista dall’art 108 CC può essere introdotta – come si è visto
(consid. 1) – da ogni interessato, ovvero da chiunque adduca un interesse
legittimo (sulla nozione: Heussler,
op. cit., n. 1 ad art. 108 CC; Götz,
op. cit., n. 2 ad art. 108 CC) a invocare la mancanza di capacità al matrimonio
(art. 96 a 99 CC) o una causa legale d’impedimento (art. 100 a 104 CC). Nel
caso in cui il matrimonio sia viziato di nullità assoluta (art. 120 CC),
l’opposizione è presentata d’ufficio dall’autorità abilitata secondo il diritto
cantonale (art. 109 CC): nel Ticino, dal Procuratore pubblico o dalle Municipalità
dei Comuni di attinenza e di domicilio (art. 8 cpv. 2 e 3 LAC), ove per
“domicilio” si intende quello al momento in cui è chiesta la pubblicazione del
matrimonio (art. 149 cpv. 2 OSC; Götz,
op. cit., n. 5 ad art. 106 CC; Heussler,
op. cit., n. 5 ad art. 106 CC). Tali autorità sono tenute a procedere per legge
e non devono giustificare un interesse particolare. Se il matrimonio non è affetto
da nullità assoluta, l’autorità può opporsi al matrimonio solo alla stregua di
qualsiasi altro “interessato”, per i motivi previsti dall’art. 108 CC.
-
In concreto il
Comune di __________ si è opposto al matrimonio sostenendo che l’unione sarebbe
stata “di pura convenienza”, nel senso che la sposa (nata nel 1970) mira alle
nozze con un uomo nato nel 1927 solo per ottenere un permesso di dimora, tanto
più dopo che la polizia degli stranieri l’ha espulsa dalla Svizzera fino al 2
settembre 1998. Il Pretore ha sostanzialmente condiviso tale punto di vista,
sia per l’“abissale” differenza d’età tra gli sposi, sia perché la convenuta
non aveva ritenuto di costituirsi in giudizio per difendere la serietà delle
sue intenzioni, sia perché le risposte date dal convenuto in sede di interrogatorio
formale destavano perplessità. Ora, l’eventuale elusione di norme sulla polizia
degli stranieri non costituisce motivo di nullità assoluta del matrimonio.
L’art. 120 n. 4 CC, che comminava la nullità assoluta qualora con il matrimonio
la donna non intendesse creare un’unione coniugale, ma solo aggirare
disposizioni in materia di naturalizzazione, è stato abrogato sin dal 1°
gennaio 1992 (RU 1991 pag. 1042). Anzi, la prospettiva di introdurre una norma
analoga nel nuovo diritto del divorzio per combattere elusioni in materia di
polizia degli stranieri è stata respinta (FF 1996 I 85 in alto). Nella
fattispecie il Comune di __________ non poteva opporsi al matrimonio, quindi,
valendosi dell’art. 109 CC, ma solo alla stregua di qualsiasi altro
“interessato” secondo l’art. 108 CC.
-
Ciò posto, ci si
potrebbe domandare se in concreto il Comune potesse vantare un interesse
legittimo all’opposizione. Sia come sia, nella petizione esso non ha contestato
la capacità del convenuto al matrimonio né ha sollevato cause legali di impedimento.
Fondata su motivi non pertinenti, siffatta opposizione andava quindi respinta
già dall’ufficiale dello stato civile (art. 108 cpv. 3 CC). Le elusioni di
norme in materia di polizia degli stranieri vanno represse dalle competenti
autorità amministrative, le quali possono negare il permesso di dimora o di
domicilio a un coniuge straniero giusta l’art. 7 cpv. 2 LDDS. Non è compito
delle autorità di stato civile, invece, assumere tali funzioni. In casi estremi
l’ufficiale dello stato civile può rifiutare bensì la pubblicazione del
matrimonio, ma solo nell’eventualità di un manifesto abuso, fermo restando che
la sua decisione può formare oggetto di ricorso all’autorità di vigilanza
giusta l’art. 19 OSC (Sutter-Somm, Vier Probleme des schweizerischen
Eheschliessungs-rechts, in: RSC 1994 pag. 335 cifra III). Nella fattispecie, comunque
sia, la pubblicazione del matrimonio è avvenuta e non può più essere rimessa in
causa.
-
Nelle osservazioni
all’appello il Comune sembra accennare invero, oltre alla presunta elusione di
norme sulla polizia degli stranieri, a un’asserita debilità mentale
dell’appellante, il quale sarebbe affetto da schizofrenia paranoica e
denoterebbe una personalità “cronicamente caratteropatica e collerica”
(memoriale del 27 maggio 1998, 2° foglio). Il fatto è che il Comune non ha
formulato tempestiva opposizione al matrimonio invocando un’infermità mentale o
una mancanza durevole della capacità di discernimento, che come cause di
nullità assoluta del matrimonio (art. 120 n. 2 CC) gli avrebbero consentito –
anzi, imposto –di procedere giusta l’art. 109 CC. Esso non può quindi supplire
ora alla mancanza.
Per di più, la asserita
debilità mentale non trova alcun riscontro agli atti. Nella petizione di una
precedente causa per inibizione del matrimonio, inoltrata il 1° settembre 1995
al medesimo Pretore contro lo stesso convenuto, il Comune menzionava bensì un
rapporto medico (di dieci anni prima). Di tale referto però tutto si ignora. Né
un caso di debolezza mentale può essere ammesso alla leggera. Nemmeno il fatto
che una persona sia interdetta giusta l’art. 369 CC basta, in effetti, per
impedirle di sposarsi in applicazione dell’art. 120 n. 2 CC (Heussler, op. cit., n. 10 ad art. 120
CC; Götz, op. cit., n. 11 ad art.
120 CC). Quanto al fatto che una causa per inibizione del matrimonio è retta
dal principio inquisitorio, si ricordi che tale principio non esonera la parte
attrice dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza. Di
fronte alla più totale insufficienza istruttoria non incombeva al giudice,
quindi, indagare sulle capacità mentali del convenuto (DTF 111 Ib 284 consid.
3; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in
fondo).
-
Se ne conclude che,
nella misura in cui è ricevibile, l’appello si rivela provvisto di buon
diritto. Ciò comporta la riforma della sentenza pretorile, nel senso che in quanto
rivolta contro il convenuto l’azione per inibizione del matrimonio va respinta.
Il giudizio in questione non può invece essere modificato – contrariamente a
quel che sembra supporre l’appellante – per quanto riguarda __________
__________ __________ __________. Costei non ha impugnato il dispositivo che le
impedisce di contrarre matrimonio, né il ricorso dell’appellante le giova. In
caso di litisconsorzio facoltativo i rimedi giuridici profittano solo a chi li
esperisce (art. 48 CPC). Nella fattispecie i convenuti formano un
litisconsorzio meramente facoltativo (solo lo sposo che contesta l’opposizione
va convenuto in giudizio: sopra, consid. 1 in fine). Il problema di sapere se
__________ __________ __________ __________ sia stata regolarmente citata
davanti al Pretore e se, in caso negativo, essa possa ancora chiedere la
restituzione del termine per introdurre la risposta (art. 137 e 139 CPC) può in
questa sede rimanere indeciso.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ovvero sulla possibilità di
contrarre matrimonio; si vede dichiarare il ricorso improponibile, invece, per
quanto attiene alle domande correlate (sopra, consid. 3) e agli effetti della
sentenza pretorile relativamente alla sposa (consid. 8). Nelle condizioni
descritte si giustifica di ripartire i costi nella misura di un terzo a carico
dell’appellante e di due terzi a carico del Comune, che rifonderà all’appellante
un’indennità per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria in
appello merita accoglimento nella misura in cui l’indennità per ripetibili non
basterà a coprire le spese di patrocinio (art. 155 CPC), ritenuto in ogni modo
che essa garantisce unicamente la rimunerazione del tempo necessario a un
avvocato diligente per redigere sinteticamente un appello in una causa analoga.
L’esito del pronunciato
odierno impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri di prima sede e
di condannare il Comune a versare al convenuto un’indennità per tale grado di
giudizio. L’importo andrà in deduzione – come in appello – della nota
professionale che il patrocinatore sottoporrà al Pretore per la tassazione
(art. 36 LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
In quanto
diretta contro __________ __________, la petizione è respinta.
-
In
quanto diretta contro __________ __________ __________ __________, la petizione
è accolta nel senso che alla convenuta è inibito di contrarre matrimonio con
__________ __________.
-
Non
si riscuotono spese. Il Comune di __________ rifonderà a __________ __________
fr. 500.– per ripetibili.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per un terzo a carico dell’appellante e per due terzi a carico del Comune
di __________a, che rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, Lugano.
IV. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– Municipio di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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