AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.78
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00078
Lugano 22 gennaio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Zali
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________ -__________, __________
alla
Delegazione tutoria di __________
nella procedura di nomina del tutore a __________ __________ (__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 9 maggio 1998 da __________ __________ -__________ contro la decisione emessa il 17 aprile 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1913), affetto da demenza senile di tipo Alzheimer e di cecità bilaterale, è stato ricoverato dal 9 dicembre 1988 al 28 ottobre 1993 presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ora Clinica psichiatrica cantonale), da cui è poi stato trasferito all’Istituto __________ __________ di __________, dove si trova tuttora. Il 7 marzo 1997 la Delegazione tutoria di __________, su segnalazione del Servizio psico-sociale, ha instato presso la Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, per un’interdizione. Lo stesso giorno la Delegazione tutoria di __________ ha deciso, in applicazione dell’art. 386 CC, di privare l’interdicendo dei diritti civili e di nominargli come rappresentante il tutore della città, __________ __________. Il 13 maggio 1997 la Divisione degli interni, esperita l’istruttoria, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ a norma dell’art. 369 CC. Con risoluzione del 4 luglio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha revocato la rappresentanza e ha nominato come tutore __________ __________, disponendo la pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 18 luglio successivo.
B. Il 29 luglio 1997 __________ __________ -__________, figlia del pupillo, è insorta davanti all’autorità di vigilanza chiedendo di essere designata tutrice del padre. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la nomina a tutore di __________ __________. La ricorrente, sentita il 3 febbraio 1998, ha ribadito la propria richiesta, precisando che è sua intenzione ospitare il padre presso di sé. Con decisione del 17 aprile 1998 la Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto il ricorso.
C. __________ __________ -__________ ha impugnato la decisione dell’autorità di vigilanza con un ricorso (recte: appello) del 9 maggio 1998 in cui propone di annullare la deliberazione dell’autorità tutoria sulla nomina del tutore e di riformare in tal senso la risoluzione impugnata. La Delegazione tutoria di __________ ha proposto il 24 giugno 1998 di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
D. La giudice delegata della Camera ha completato l’istruttoria e ha acquisito agli atti, in particolare, un rapporto allestito il 28 settembre 1998 dalla dott. __________ __________ del Servizio psico-sociale di __________. Al dibattimento finale tenutosi il 13 gennaio 1999 davanti alla Camera le parti hanno ribadito le rispettive domande, pronunciandosi sulle risultanze del rapporto.
Considerando
in diritto: 1. La nomina del tutore compete, nel Cantone Ticino, alla Delegazione tutoria del Comune di domicilio dell’interdicendo (art. 385 cpv. 1 CC, 55 cpv. 1 LAC e 20 RTC), riservata la facoltà di impugnare la relativa decisione davanti alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (art. 388 cpv. 2 CC e 92 cpv. 1 RTC). Le risoluzioni dell’autorità di vigilanza sono, a loro volta, impugnabili alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 54a LAC). Ciascun interessato – tra i quali l’interdicendo e i parenti prossimi ai quali può essere assegnato l’incarico di tutore (art. 380 CC) – ha la legittimazione a ricorrere contro la nomina del tutore (Schnyder in: Festschrift Cyril Hegnauer, Berna 1986, pag. 457 seg.; Egger in: Zürcher Kommentar, nota 20 ad art. 420 CC). L’appellante, figlia dell’interdetto, è pertanto abilitata a impugnare la nomina del tutore.
L’autorità di vigilanza sulle tutele ha lasciato aperto il quesito di sapere se la ricorrente fosse inidonea all’incarico di tutrice, come reputava la Delegazione tutoria, ritenendo che in concreto la scelta di un altro tutore si imponesse perché l’interessata manifestava l’intenzione di allontanare il padre dall’istituto dove questi è ricoverato da anni, in contrasto con l’interesse del pupillo. L’appellante sostiene di essere senz’altro in grado di assumere le responsabilità legate alla funzione di tutore, soprattutto per quel che riguarda le cure personali di cui abbisogna il padre, e si dichiara disposta a collaborare con la Delegazione tutoria per quel che concerne l’amministrazione del patrimonio paterno (ricorso, pag. 3 e 6).
L’autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio (art. 379 cpv. 1 CC). La valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene dell’interdicendo e della priorità riconosciuta ai parenti prossimi (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 83 n. 130; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg., note 279 e 282). Salvo gravi motivi, quando nomina un tutore l’autorità deve preferire un prossimo parente idoneo, avuto riguardo alla circostanze personali e alla vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi debbano presumersi idonei nel senso dell’art. 379 CC, né che abbiano il diritto di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine rispetto a terzi (Dischler, op. cit., pag. 149 seg., note 372 e 375). L’autorità tutoria è tenuta bensì a considerare la candidatura di un parente prossimo e garantire a quest’ultimo il diritto di essere sentito, ma deve preferirlo rispetto ad altri candidati solo ove egli sia altrettanto qualificato (Dischler, op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). La limitazione della libertà di giudizio dell’autorità non riguarda la valutazione dell’idoneità del futuro tutore, bensì la scelta dello stesso tra vari candidati equivalenti (Dischler, op. cit., pag. 154 nota 381 e pag. 108 nota 276). Per apprezzare l’attitudine di questi ultimi occorre procedere a un duplice esame: dapprima si verifica la propensione in genere ad assumere un simile incarico e poi quella riferita al caso specifico (Dischler, op. cit., pag. 55 nota 126). Siffatto esame verte anzitutto sulla capacità del futuro tutore a instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e comportarsi ragionevolmente, come pure sulla disponibilità e capacità di sopportazione fisica, psichica e temporale. In una seconda fase si valuta l’esistenza, in base alle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo, che nel caso di interdetti per infermità o debolezza di mente si traduce – tra l’altro – nella necessità di una maggiore disponibilità di tempo (Dischler, op. cit., pag. 90 nota 233).
Nella fattispecie le varie procedure avviate anni or sono dalla Delegazione tutoria di Lugano nei confronti dell’appellante per quanto riguarda l’affidamento dei primi quattro figli non costituiscono motivo sufficiente per ritenerla inidonea alla funzione di tutrice del padre, anche se possono lasciar presagire difficili rapporti di collaborazione, vista la diffidenza che l’interessata nutre ormai per le autorità, e in particolare per la Delegazione tutoria del Comune di __________. Quest’ultima ha d’altra parte ripristinato formalmente la custodia parentale dell’appellante sull’ultima figlia __________ (1992) in base a un rapporto del Servizio sociale cantonale, rassicurante sull’idoneità della madre a occuparsi della bambina (doc. 18, decisione del 29 settembre 1997). Le circostanze che avevano condotto alle misure tutelari nei confronti dei primi quattro figli dell’appellante sembrano quindi essersi modificate in senso favorevole, ciò che relativizza le critiche della Delegazione tutoria sull’idoneità dell’appellante a svolgere la carica di tutrice. Si tratta quindi di esaminare se alla nomina dell’appellante come tutrice del proprio padre si contrappongano gravi motivi. A detta dell’autorità di vigilanza l’intenzione stessa della figlia di rimuovere il padre dalla causa di cura in cui è attualmente degente sarebbe contrario agli interessi del pupillo e costituirebbe un grave motivo giustificante la nomina a tutore di un estraneo.
L’interessata, decisa a occuparsi del padre al proprio domicilio, dichiara nel ricorso di lavorare a tempo pieno come segretaria per l’albergo “__________ ” a __________ e di essere disposta, qualora il padre le fosse affidato, a locare un appartamento presso il suo principale, così da poter svolgere a domicilio il lavoro di contabilità e di ufficio, occupandosi nel contempo del padre (doc. 15, pag. 2). Al dibattimento del 13 gennaio 1999 essa ha precisato di volere trasferirsi con il padre e la figlia minore nel Comune di __________, dove la bambina frequenta la scuola elementare. In quella località l’appellante è proprietaria di una casa, abitabile secondo le norme comunali ma sprovvista di elettricità. La ricorrente ammette invero che tale sistemazione non sarebbe idonea per il padre e che essa dovrebbe prendere in locazione un appartamento adeguato (verbale 13 gennaio 1999). Essa sostiene di voler garantire al padre l’affetto filiale e il contatto umano costante, che a suo parere l’infermo non riceverebbe nella casa di cura.
Il pupillo, cieco, affetto da malattia di Alzheimer e incapace di intendere e di volere, non è più autosufficiente dal 1988 e richiede assistenza e cure continue (rapporto 3 gennaio 1997 della dott. __________, doc. 1). Secondo il rapporto del 28 settembre 1998, la situazione di salute dell’infermo non richiede il collocamento in un istituto specializzato e sarebbe di per sé compatibile anche con cure a domicilio. L’assistenza richiede ad ogni modo la presenza quasi continua di una persona e l’aiuto di una seconda per gli spostamenti dal letto alla poltrona, indispensabili per prevenire piaghe da decubito e problemi respiratori. Una persona con buona volontà e pazienza potrebbe essere istruita nella cura quotidiana del paziente e, a detta della responsabile del Servizio psico-sociale, visite mediche ogni due settimane sarebbero sufficienti. Contrariamente all’opinione della Delegazione tutoria, il solo fatto di volere spostare il pupillo dalla casa di cura al proprio domicilio non costituisce quindi un grave motivo atto a inibire la nomina della figlia a tutrice. Le perplessità trovano invero altra origine.
Interpellata da questa Camera, l’appellante non è stata in grado di rendere verosimile alcunché, sinora, per quanto riguarda concretamente l’organizzazione destinata ad assicurare al padre le cure (a domicilio) necessarie, né ha fornito la minima indicazione pratica sul modo in cui essa intende occuparsi del genitore. Essa ammette di avere previsto da mesi il trasferimento in Italia, ma non risulta nemmeno avere iniziato, finora, la ricerca nel Comune di __________ di un alloggio adeguato alle necessità della figlia in età scolastica e del padre. Né ha assunto informazioni sulle effettive possibilità di trovare sostegno domestico e infermieristico al di fuori delle strutture statali di aiuto domiciliare, di cui diffida. Inoltre, essa sostiene di poter continuare al proprio domicilio l’attività per l’attuale datore di lavoro, ciò che le consentirebbe di occuparsi del padre. Tale disponibilità del datore di lavoro a fornirle occasioni di guadagno anche in caso di trasferimento in Italia non è però stata resa verosimile, tanto che l’interessata continua a svolgere la sua attività a Paradiso, dove si trova l’albergo, per quanto la bambina frequenti la scuola elementare in __________. La dichiarata volontà dell’appellante di occuparsi a domicilio del padre non è quindi, per il momento, che un progetto nebuloso e astratto.
Il tutelato richiede giornalmente – come detto – cure e assistenza costanti (rapporto del 28 settembre 1998). Deve essere affidato a qualcuno che sappia dare indicazioni concrete, almeno a grandi linee, sulla sua presa a carico. Il desiderio dell’appellante di portare il padre a casa è legittimo e finanche encomiabile, ma non può esaurirsi in affetto filiale e contatto umano. Il genitore deve vedersi garantire con un minimo di sicurezza anche le cure domestiche e sanitarie ricevute oggi nella casa di cura (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, Berna 1995, n. 931 pag. 354). Così come stanno attualmente le cose, nel suo esito la decisione dell’autorità di vigilanza si rivela quindi pertinente e l’appello deve essere respinto. Il giudizio odierno non preclude all’interessata, con ogni evidenza, la possibilità di rinnovare la domanda di essere designata tutrice non appena sarà in grado di dimostrare di avere previsto in modo concreto le cure e l’assistenza a domicilio del padre. A tale fine essa dovrà attestare di poter avere a disposizione un alloggio decoroso, provvisto di acqua corrente, elettricità e riscaldamento, di essersi assicurata un aiuto domiciliare, infermieristico e medico necessario al paziente (anche presso strutture private) e di poter lavorare convenientemente a domicilio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________ -__________i, __________;
– __________ __________, c/o Istituto __________ __________, __________;
– __________ __________, c/o Municipio di __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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