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Numero d'incarto:
11.1998.78
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00078
Lugano
22 gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Zali
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che
oppone
__________ -__________, __________
alla
Delegazione
tutoria di __________
nella procedura di nomina del tutore a __________ __________
(__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 9
maggio 1998 da __________ __________ -__________ contro la decisione emessa il
17 aprile 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele e le curatele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1913), affetto da demenza senile di tipo Alzheimer e di cecità bilaterale, è
stato ricoverato dal 9 dicembre 1988 al 28 ottobre 1993 presso l’Ospedale
neuropsichiatrico cantonale (ora Clinica psichiatrica cantonale), da cui è poi
stato trasferito all’Istituto __________ __________ di __________, dove si trova
tuttora. Il 7 marzo 1997 la Delegazione tutoria di __________, su segnalazione
del Servizio psico-sociale, ha instato presso la Divisione degli interni, quale
autorità di vigilanza sulle tutele, per un’interdizione. Lo stesso giorno la
Delegazione tutoria di __________ ha deciso, in applicazione dell’art. 386 CC,
di privare l’interdicendo dei diritti civili e di nominargli come
rappresentante il tutore della città, __________ __________. Il 13 maggio 1997
la Divisione degli interni, esperita l’istruttoria, ha pronunciato
l’interdizione di __________ __________ a norma dell’art. 369 CC. Con
risoluzione del 4 luglio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha revocato
la rappresentanza e ha nominato come tutore __________ __________, disponendo
la pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 18 luglio successivo.
B. Il 29 luglio 1997
__________ __________ -__________, figlia del pupillo, è insorta davanti
all’autorità di vigilanza chiedendo di essere designata tutrice del padre. Nelle
sue osservazioni del 4 agosto 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha
proposto di respingere il ricorso e di confermare la nomina a tutore di
__________ __________. La ricorrente, sentita il 3 febbraio 1998, ha ribadito
la propria richiesta, precisando che è sua intenzione ospitare il padre presso
di sé. Con decisione del 17 aprile 1998 la Divisione degli interni, autorità di
vigilanza sulle tutele, ha respinto il ricorso.
C. __________
__________ -__________ ha impugnato la decisione dell’autorità di vigilanza con
un ricorso (recte: appello) del 9 maggio 1998 in cui propone di annullare
la deliberazione dell’autorità tutoria sulla nomina del tutore e di riformare
in tal senso la risoluzione impugnata. La Delegazione tutoria di __________ ha
proposto il 24 giugno 1998 di respingere l’appello e di confermare la decisione
impugnata.
D. La giudice
delegata della Camera ha completato l’istruttoria e ha acquisito agli atti, in
particolare, un rapporto allestito il 28 settembre 1998 dalla dott. __________
__________ del Servizio psico-sociale di __________. Al dibattimento finale tenutosi
il 13 gennaio 1999 davanti alla Camera le parti hanno ribadito le rispettive domande,
pronunciandosi sulle risultanze del rapporto.
Considerando
in diritto: 1. La nomina del tutore
compete, nel Cantone Ticino, alla Delegazione tutoria del Comune di domicilio
dell’interdicendo (art. 385 cpv. 1 CC, 55 cpv. 1 LAC e 20 RTC), riservata la
facoltà di impugnare la relativa decisione davanti alla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele (art. 388 cpv. 2 CC e 92 cpv. 1 RTC).
Le risoluzioni dell’autorità di vigilanza sono, a loro volta, impugnabili alla
Camera civile del Tribunale d’appello (art. 54a LAC). Ciascun interessato – tra
i quali l’interdicendo e i parenti prossimi ai quali può essere assegnato
l’incarico di tutore (art. 380 CC) – ha la legittimazione a ricorrere contro la
nomina del tutore (Schnyder in:
Festschrift Cyril Hegnauer, Berna 1986, pag. 457 seg.; Egger in: Zürcher Kommentar, nota 20 ad art. 420 CC).
L’appellante, figlia dell’interdetto, è pertanto abilitata a impugnare la
nomina del tutore.
-
L’autorità di
vigilanza sulle tutele ha lasciato aperto il quesito di sapere se la ricorrente
fosse inidonea all’incarico di tutrice, come reputava la Delegazione tutoria, ritenendo
che in concreto la scelta di un altro tutore si imponesse perché l’interessata
manifestava l’intenzione di allontanare il padre dall’istituto dove questi è
ricoverato da anni, in contrasto con l’interesse del pupillo. L’appellante
sostiene di essere senz’altro in grado di assumere le responsabilità legate
alla funzione di tutore, soprattutto per quel che riguarda le cure personali di
cui abbisogna il padre, e si dichiara disposta a collaborare con la Delegazione
tutoria per quel che concerne l’amministrazione del patrimonio paterno (ricorso,
pag. 3 e 6).
-
L’autorità
tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio (art.
379 cpv. 1 CC). La valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente,
secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene
dell’interdicendo e della priorità riconosciuta ai parenti prossimi (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
2ª edizione, pag. 83 n. 130; Dischler,
Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg., note 279 e
282). Salvo gravi motivi, quando nomina un tutore l’autorità deve preferire un
prossimo parente idoneo, avuto riguardo alla circostanze personali e alla
vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi
debbano presumersi idonei nel senso dell’art. 379 CC, né che abbiano il diritto
di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine
rispetto a terzi (Dischler, op.
cit., pag. 149 seg., note 372 e 375). L’autorità tutoria è tenuta bensì a
considerare la candidatura di un parente prossimo e garantire a quest’ultimo il
diritto di essere sentito, ma deve preferirlo rispetto ad altri candidati solo
ove egli sia altrettanto qualificato (Dischler,
op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). La limitazione della libertà di
giudizio dell’autorità non riguarda la valutazione dell’idoneità del futuro
tutore, bensì la scelta dello stesso tra vari candidati equivalenti (Dischler, op. cit., pag. 154 nota 381 e
pag. 108 nota 276). Per apprezzare l’attitudine di questi ultimi occorre
procedere a un duplice esame: dapprima si verifica la propensione in genere ad
assumere un simile incarico e poi quella riferita al caso specifico (Dischler, op. cit., pag. 55 nota 126).
Siffatto esame verte anzitutto sulla capacità del futuro tutore a instaurare un
rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e comportarsi
ragionevolmente, come pure sulla disponibilità e capacità di sopportazione
fisica, psichica e temporale. In una seconda fase si valuta l’esistenza, in
base alle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo, che
nel caso di interdetti per infermità o debolezza di mente si traduce – tra
l’altro – nella necessità di una maggiore disponibilità di tempo (Dischler, op. cit., pag. 90 nota 233).
-
Nella fattispecie
le varie procedure avviate anni or sono dalla Delegazione tutoria di Lugano nei
confronti dell’appellante per quanto riguarda l’affidamento dei primi quattro
figli non costituiscono motivo sufficiente per ritenerla inidonea alla funzione
di tutrice del padre, anche se possono lasciar presagire difficili rapporti di
collaborazione, vista la diffidenza che l’interessata nutre ormai per le
autorità, e in particolare per la Delegazione tutoria del Comune di __________.
Quest’ultima ha d’altra parte ripristinato formalmente la custodia parentale
dell’appellante sull’ultima figlia __________ (1992) in base a un rapporto del
Servizio sociale cantonale, rassicurante sull’idoneità della madre a occuparsi
della bambina (doc. 18, decisione del 29 settembre 1997). Le circostanze che
avevano condotto alle misure tutelari nei confronti dei primi quattro figli
dell’appellante sembrano quindi essersi modificate in senso favorevole, ciò che
relativizza le critiche della Delegazione tutoria sull’idoneità dell’appellante
a svolgere la carica di tutrice. Si tratta quindi di esaminare se alla nomina
dell’appellante come tutrice del proprio padre si contrappongano gravi motivi.
A detta dell’autorità di vigilanza l’intenzione stessa della figlia di
rimuovere il padre dalla causa di cura in cui è attualmente degente sarebbe
contrario agli interessi del pupillo e costituirebbe un grave motivo
giustificante la nomina a tutore di un estraneo.
-
L’interessata,
decisa a occuparsi del padre al proprio domicilio, dichiara nel ricorso di
lavorare a tempo pieno come segretaria per l’albergo “__________ ” a __________
e di essere disposta, qualora il padre le fosse affidato, a locare un appartamento
presso il suo principale, così da poter svolgere a domicilio il lavoro di
contabilità e di ufficio, occupandosi nel contempo del padre (doc. 15, pag. 2).
Al dibattimento del 13 gennaio 1999 essa ha precisato di volere trasferirsi con
il padre e la figlia minore nel Comune di __________, dove la bambina frequenta
la scuola elementare. In quella località l’appellante è proprietaria di una
casa, abitabile secondo le norme comunali ma sprovvista di elettricità. La
ricorrente ammette invero che tale sistemazione non sarebbe idonea per il padre
e che essa dovrebbe prendere in locazione un appartamento adeguato (verbale 13
gennaio 1999). Essa sostiene di voler garantire al padre l’affetto filiale e il
contatto umano costante, che a suo parere l’infermo non riceverebbe nella casa
di cura.
-
Il pupillo,
cieco, affetto da malattia di Alzheimer e incapace di intendere e di volere,
non è più autosufficiente dal 1988 e richiede assistenza e cure continue
(rapporto 3 gennaio 1997 della dott. __________, doc. 1). Secondo il rapporto
del 28 settembre 1998, la situazione di salute dell’infermo non richiede il
collocamento in un istituto specializzato e sarebbe di per sé compatibile anche
con cure a domicilio. L’assistenza richiede ad ogni modo la presenza quasi
continua di una persona e l’aiuto di una seconda per gli spostamenti dal letto
alla poltrona, indispensabili per prevenire piaghe da decubito e problemi
respiratori. Una persona con buona volontà e pazienza potrebbe essere istruita
nella cura quotidiana del paziente e, a detta della responsabile del Servizio
psico-sociale, visite mediche ogni due settimane sarebbero sufficienti.
Contrariamente all’opinione della Delegazione tutoria, il solo fatto di volere
spostare il pupillo dalla casa di cura al proprio domicilio non costituisce
quindi un grave motivo atto a inibire la nomina della figlia a tutrice. Le
perplessità trovano invero altra origine.
Interpellata da questa
Camera, l’appellante non è stata in grado di rendere verosimile alcunché,
sinora, per quanto riguarda concretamente l’organizzazione destinata ad
assicurare al padre le cure (a domicilio) necessarie, né ha fornito la minima
indicazione pratica sul modo in cui essa intende occuparsi del genitore. Essa
ammette di avere previsto da mesi il trasferimento in Italia, ma non risulta
nemmeno avere iniziato, finora, la ricerca nel Comune di __________ di un
alloggio adeguato alle necessità della figlia in età scolastica e del padre. Né
ha assunto informazioni sulle effettive possibilità di trovare sostegno
domestico e infermieristico al di fuori delle strutture statali di aiuto
domiciliare, di cui diffida. Inoltre, essa sostiene di poter continuare al
proprio domicilio l’attività per l’attuale datore di lavoro, ciò che le consentirebbe
di occuparsi del padre. Tale disponibilità del datore di lavoro a fornirle occasioni
di guadagno anche in caso di trasferimento in Italia non è però stata resa verosimile,
tanto che l’interessata continua a svolgere la sua attività a Paradiso, dove si
trova l’albergo, per quanto la bambina frequenti la scuola elementare in
__________. La dichiarata volontà dell’appellante di occuparsi a domicilio del
padre non è quindi, per il momento, che un progetto nebuloso e astratto.
Il tutelato richiede
giornalmente – come detto – cure e assistenza costanti (rapporto del 28
settembre 1998). Deve essere affidato a qualcuno che sappia dare indicazioni
concrete, almeno a grandi linee, sulla sua presa a carico. Il desiderio
dell’appellante di portare il padre a casa è legittimo e finanche encomiabile, ma
non può esaurirsi in affetto filiale e contatto umano. Il genitore deve vedersi
garantire con un minimo di sicurezza anche le cure domestiche e sanitarie
ricevute oggi nella casa di cura (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, Berna 1995, n. 931 pag. 354). Così
come stanno attualmente le cose, nel suo esito la decisione dell’autorità di
vigilanza si rivela quindi pertinente e l’appello deve essere respinto. Il giudizio
odierno non preclude all’interessata, con ogni evidenza, la possibilità di
rinnovare la domanda di essere designata tutrice non appena sarà in grado di
dimostrare di avere previsto in modo concreto le cure e l’assistenza a domicilio
del padre. A tale fine essa dovrà attestare di poter avere a disposizione un alloggio
decoroso, provvisto di acqua corrente, elettricità e riscaldamento, di essersi
assicurata un aiuto domiciliare, infermieristico e medico necessario al
paziente (anche presso strutture private) e di poter lavorare convenientemente
a domicilio.
- Gli oneri
processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto
conto della circostanza, nondimeno, che essa ha agito per interessi fondamentalmente
ideali, appare giustificato rinunciare a ogni prelievo. Non si attribuiscono
ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale ha agito nell’ambito delle
proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l’art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________
-__________i, __________;
– __________ __________,
c/o Istituto __________ __________, __________;
– __________ __________,
c/o Municipio di __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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