AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.85
Data decisione, Autorità:
29.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00085
Lugano
29 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause ..,
DI..____, DI..______ e DI..____ (misure provvisionali in causa di
stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze
del 3 gennaio, 21 febbraio, 3 aprile e 27 agosto 1997 da
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 1° maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 15 maggio 1998 da __________
__________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il
____________________ 1992. Da un precedente matrimonio il marito aveva già
avuto tre figlie: __________ (1966), __________ (1967) ed __________ (1972), la
moglie due: __________ (1981) e __________ (1984). Dalla nuova unione non è
nata prole. __________ __________, già imprenditore __________, è al beneficio
di una rendita invalidità del 50%, mentre __________ __________ __________
collabora dal 1994 con la ditta __________ __________ __________ __________,
attiva nella vendita di prodotti __________ e __________ __________ per il
__________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 1996, quando la moglie
ha traslocato con le figlie a __________.
B. Il
16 ottobre1996 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è
decaduto infruttuoso il 9 dicembre 1996. Il 3 gennaio 1997 __________
__________ ha sollecitato in via provvisionale l'attribuzione dell'alloggio coniugale,
un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili per sé, il versamento di fr.
7820.– per il pagamento di debiti coniugali e una provvigione ad litem di
fr. 4000.–. Alla discussione del 22 gennaio 1996 la convenuta si è opposta a
qualsiasi prestazione. Con decreto emanato senza contraddittorio il 19 febbraio
1997 il Pretore ha obbligato __________ __________ __________ a versare al
marito un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Il 21 febbraio 1997
__________ __________ ha postulato una volta ancora lo stanziamento di una
provvigione ad litem di fr. 4000.–, domanda che la moglie ha avversato
alla discussione del 24 marzo 1997.
C. Il 3
aprile 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore che fosse ordinato a
__________ __________ __________ __________ di versargli direttamente il
contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili, che fossero bloccati taluni
conti bancari intestati alla moglie e che fosse ingiunto a quest'ultima di non
disporre dei suoi capitali in banca, informandolo sull'esistenza di altri
conti. Il Pretore ha accolto tali richieste inaudita parte il 4 aprile 1997.
Alla discussione del 21 maggio 1997 la convenuta si è opposta alle domande. In
esito a una richiesta dell'istante, con decreto cautelare del 17 giugno 1997 il
Pretore ha ordinato a __________ __________, __________, di mantenere il blocco
di un conto intestato alla convenuta, salvo liberare mensilmente la somma di
fr. 2500.– a favore del marito. Il 2 settembre 1997 è stato revocato l'ordine a
__________ __________ __________ __________ di versare direttamente l'importo
di fr. 2500.– all'istante. Per finire, il 9 ottobre 1997 il Pretore ha ordinato
a __________ __________ __________ __________ di versare sul conto della moglie
presso __________ __________ di __________ l'importo di fr. 2500.– mensili e a
quest'ultima di versare tale somma al marito.
D. Decaduto
nel frattempo il termine semestrale per introdurre l'azione di merito, il 27
agosto 1997 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione,
postulando l'adozione delle stesse misure provvisionali già richieste a suo
tempo. Il giorno successivo il Pretore ha nuovamente attribuito l'abitazione
coniugale al marito, ha obbligato la moglie a versare a quest'ultimo un
contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, oltre una provvigione ad litem
di fr. 4000.–, ha ordinato a diversi istituti bancari di bloccare conti della
moglie e a __________ __________ __________ -__________ __________ di versare
sul conto della moglie presso __________ __________ di __________ l'importo di
fr. 2500.– mensili, destinati al marito. All'udienza del 28 ottobre 1997
__________ __________ __________ si è nuovamente opposta alle domande.
E. Esperita
l'istruttoria provvisionale, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale
conclusivo, rinunciando alla discussione finale. In tale allegato __________
__________ ha riaffermato le sue domande cautelari, aumentando a fr. 7000.–
mensili la richiesta di contributo alimentare e a fr. 20 000.– quella di provvigione
ad litem. __________ __________ __________ ha confermato la sua totale
opposizione. Statuendo il 1° maggio 1998, il Pretore ha attribuito l'abitazione
coniugale al marito, ha obbligato la moglie a versare un contributo per il
marito di fr. 2309.– mensili dal 1°gennaio 1997, ha ordinato a __________
__________ __________ __________ di versare mensilmente fr. 2309.– direttamente
sul conto dei patrocinatori dell'istante, ha fissato in fr. 4000.– la
provvigione ad litem a favore del marito e ha ammesso quest'ultimo al
beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 9 dicembre 1996, limitatamente alla
metà delle spese di patrocinio. Le altre richieste sono state respinte. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
il giudizio appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 15
maggio 1998 nel quale chiede che il contributo mensile in suo favore sia aumentato
a fr. 7000.– mensili, che l'ordine a __________ __________ __________
__________ sia modificato di conseguenza e che la moglie sia tenuta a versargli
fr. 7820.– per debiti coniugali arretrati, oltre a fr. 20 000.– come
provvigione ad litem. Il 15 maggio 1998 __________ __________ __________
ha impugnato a sua volta il decreto del Pretore con un appello in cui postula
l'integrale rigetto delle domande avversarie. Entrambe le parti propongono il
vicendevole rigetto dei ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che dopo il gennaio 1997 il marito non
risulta avere più esercitato alcun lavoro, ma che tale inattività mal si
concilia con il relativo tenore di vita, in particolare con il fatto di abitare
"in una villa faraonica di 600 m²", sopportando ingenti spese di
manutenzione e rimunerando donne di pulizia, con il possesso di una lussuosa
__________, con il fatto di non essere iscritto all'Ufficio del lavoro, con
l'avvenuta vendita di mobilio domestico a una cifra irrisoria (fr. 12 000.–),
con un'estesa copertura assicurativa e con la rinuncia a prestazioni complementari
dell'assicurazione AI. Considerando che l'istante ha organizzato egli medesimo
il commercio della __________, del quale si è poi valsa la moglie, e di
verosimili sbocchi alternativi fondati sul sistema "multi level
marketing", il Pretore ha stimato in fr. 4000.– il reddito a egli
imputabile, cui ha aggiunto fr. 810.– percepiti dall'Assicurazione Invalidità.
Per quel che concerne il reddito della moglie, il Pretore ha ritenuto che
grazie alla sua attività indipendente in collaborazione con __________ essa guadagni
attorno ai fr. 12 500.– mensili.
In merito
ai fabbisogni minimi, il Pretore ha calcolato quello del marito in fr. 4180.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr.
1500.–, premio della cassa malati fr. 405.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 250.–, spese per l'autovettura fr. 250.–, imposte fr. 900.–) e
quello della moglie in complessivi fr. 7252.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1750.–, premio della cassa malati
fr. 472.50, oneri assicurativi fr. 122.–, imposta di circolazione fr. 57.50,
spese per l'autovettura fr. 200.–, imposte fr. 1000.–, contributo alle figlie
fr. 2625.–, di cui fr. 925.– per le rette scolastiche). Ciò premesso, il
Pretore ha posto a carico della moglie un contributo provvisionale in favore
del marito di fr. 2309.– mensili dal 1° gennaio 1997.
I. Sull'appello
del marito
- L'appellante critica il reddito potenziale imputatogli dal Pretore,
sostenendo di riscuotere unicamente la rendita AI e di non avere altre entrate.
Asserisce di poter conservare il tenore di vita avuto durante la vita in
comune, continuando ad abitare nella villa di __________ e a guidare la
lussuosa __________, perché il reddito della moglie basta a coprire le spese di
due economie domestiche separate. Egli contesta inoltre di dover cercare
lavoro, ricordando che la giurisprudenza non impone un reinserimento
professionale dopo il 45° anno di età, e sottolinea l'impossibilità di
impiegarsi nella __________. Argomenta infine che il mobilio non ha più il
valore assicurato a suo tempo e che la vendita è stata causata proprio dal
rifiuto della moglie di versargli il contributo alimentare.
a) In
linea di principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge
il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo
permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In
concreto tuttavia non può farsi questione di livello di vita anteriore. Intanto
durante la vita in comune la villa di 600 m² con piscina riscaldata era
occupata da quattro persone e il marito non può pretendere di conservare
un'abitazione del genere per sé soltanto, poiché ciò costituirebbe addirittura
un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi
durante la comunione domestica. Inoltre l'appellante ha ricevuto in comodato la
__________ "" da __________ __________ nel 1997, mentre
durante la vita in comune egli disponeva unicamente di una __________
" __________ " e di una Jeep (entrambe del 1987)
praticamente senza valore commerciale (istanza del 3 gennaio 1997, pag. 6 a
metà; doc. 9). Analoghe considerazioni valgono per il premio cassa malati, le
obiezioni dell'appellante (mancata disdicibilità della copertura assicurativa)
essendo nuove e come tali irricevibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC).
b) Per
quel che è del reinserimento professionale, è vero che di regola il coniuge che
non ha esercitato un'attività lucrativa durante la vita in comune non può essere
obbligato a trovare lavoro dopo i 45 anni di età (DTF 115 II 6 consid. 3c e 10
consid. 5a; SJ 1994 pag. 86 segg.). Tanto meno in costanza di matrimonio, salvo
che ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Se non
che, durante la vita in comune l'appellante ha sempre lavorato: fino al 1993 è
stato imprenditore immobiliare (istanza, pag. 4) e dal momento in cui la moglie
ha cominciato l'attività presso __________ egli si è occupato – per sua stessa
ammissione – delle mansioni d'ufficio (appello, pag. 4), collaborando con lei
fino all'ottobre del 1996 (interrogatorio formale 15 maggio 1997, risposta n.
2; appello, pag. 5), come ha confermato anche l'avv. __________ __________
(deposizione del 25 marzo 1997). L'appellante non ha quindi rinunciato a
esercitare un lavoro durante la vita in comune per curare – ad esempio –
l'economia domestica o l'educazione dei figli. In tali circostanze la predetta
giurisprudenza non gli giova.
c) Le
altre argomentazioni dell'appellante, oltre che nuove e dunque irricevibili
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non rendono verosimile l'impossibilità di
conseguire un reddito. Poco importa che l'interessato contesti di avere altre
attività (per __________ __________ __________ e, unitamente a __________ __________, per un'altra
organizzazione: decreto pag. 7 in alto), l'iscrizione a un ufficio del lavoro
non essendo necessaria. Quanto all'impossibilità di percepire una rendita
complementare AI, la mera ipotesi che tale prestazione gli sarebbe rifiutata
non basta a rendere verosimile il diniego. Infine i motivi per i quali l'appellante
ha venduto mobili assicurati per fr. 263 300.– (doc. PP) ancora non giustificano
l'alienazione per soli fr. 12 000.–. Ne discende, in ultima analisi, che per
quanto riguarda il reddito potenziale di fr. 4000.– mensili non v'è motivo per
modificare il decreto del Pretore.
- Sostiene
l'istante che il reddito della moglie accertato dal Pretore in fr. 12 500.–
mensili ammonta in realtà ad almeno fr. 20 000.–. Egli ricorda che due
testimoni hanno sentito la convenuta affermare di guadagnare mensilmente fr.
15/20 000.–, che nei primi mesi del 1997 sul conto della stessa presso
__________ __________ sono stati accreditati complessivamente fr. 55 997.– e
che la moglie ha sicuramente altri conti sui quali confluiscono ulteriori
entrate.
a) Il Pretore si è dipartito in sostanza dai medesimi dati dell'appellante,
accertando il reddito della convenuta nei primi tre mesi del 1997 in fr. 55
997.– (decreto, pag. 9 nel mezzo). Dagli atti non risulta del resto che la
convenuta guadagni più di quanto le è stato accreditato sui conti presso la
__________ __________ (doc. II), né l'appellante rende verosimile l'esistenza
di altre relazioni (da egli stesso date per sconosciute). Per quanto riguarda
la mancata edizione di conti da parte dell'interessata, tutto si ignora dei
documenti richiesti (art. 207 cpv. 1 lett. a CPC). E siccome un richiamo
meramente generico non è ammissibile, nemmeno erano date in concreto le
premesse per applicare l'art. 210 CPC. Inoltre la convenuta ha confermato
durante il suo interrogatorio formale del 15 maggio 1997, e quindi sotto le
comminatorie dell'art. 274 CPC, di avere dato tutte le informazioni richieste
dal marito il 3 gennaio 1997 e di cui al decreto pretorile del 19 febbraio 1997
(risposta n. 12). Per di più le possibili entrate superiori dovute al
particolare sistema di “multi level marketing” si fondano su mere ipotesi dell'appellante,
ciò che non basta a renderle verosimili.
b) È vero che – come l'appellante sottolinea – __________ __________ e
__________ __________ hanno sentito la convenuta dichiarare un guadagno di fr.
15/20 000.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che per conseguire il reddito
essa deve sopportare, come ha rilevato il Pretore, spese notevoli. L'appellante
contesta bensì una parte degli esborsi (appello, pag. 8), ma a prescindere dal
fatto che egli neppure spiega con un minimo di precisione quali dei numerosi
giustificativi sarebbero estranei alle spese professionali, egli neppure indica
di quanto dovrebbero essere ridotte tali spese, ciò che rende l'assunto inammissibile.
Del resto egli medesimo giunge a un reddito lordo di fr. 20 000.– mensili
deducendo dalla cifra di fr. 23 000.– solo gli oneri sociali di fr. 3000.–
(appello, pag. 10 in alto), di modo che non è dato a divedere quale sia
l'importo contestato. Ne segue che a un giudizio puramente sommario come quello
che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d,
art. 419a cpv. 3 CPC), l'apprezzamento del Pretore secondo cui gli
introiti netti della convenuta ammontano a fr. 12 500.– mensili resiste alla
critica.
- L'appellante
chiede che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 5850.– mensili per tenere
conto dei costi dell'abitazione (fr. 2250.–), delle spese accessorie (fr.
350.–) e della somma a libera disposizione dovutagli giusta l'art. 164 CC (fr.
600.–). Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, in costanza di
matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario,
anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella
causa B., consid. 15b; v. Hausheer/
Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34).
Qualitativamente le parti vanno poste dunque al medesimo livello (Rep. 1994
pag. 300 consid. 4). E siccome in concreto il Pretore ha riconosciuto alla
moglie una pigione di fr. 1750.– mensili, non vi è motivo per riconoscere
all'appellante un onere di locazione inferiore. Al riguardo la censura
dell'appellante merita accoglimento.
Infondata
è invece la pretesa di fr. 600.– mensili come somma a libera disposizione.
Certo, determinando un contributo alimentare giusta l'art. 145 cpv. 2 CC il
giudice tiene conto anche dell'art. 164 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a con
rinvii). In sede provvisionale tuttavia ogni coniuge riceve già – di regola –
un mezzo dell'eccedenza mensile a sua libera disposizione. Per di più l'appellante
non provvede al governo della casa comune (già per il fatto che i coniugi
vivono separati) né assiste più la moglie nella sua professione o impresa. Ciò
posto, non vi è spazio per un'ulteriore pretesa fondata sull'art. 164 CC. Il
fabbisogno minimo dell'istante ammonta di conseguenza a fr. 4430.– mensili.
- Per quel che si riferisce al fabbisogno della moglie, l'appellante
contesta l'importo di fr. 925.– (metà di fr. 1850.–) inserito dal Pretore per
la retta dell'Istituto __________ a __________ in favore delle due figlie. Egli
sostiene che tale onere non fa parte del fabbisogno minimo del genitore
affidatario e che nemmeno è dimostrata la frequenza scolastica delle figlie.
a) I
coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo
verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del
patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura
in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non
sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con
richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del
patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni
pecuniarie (Breitschmid, op.
cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi
poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del
figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC,
maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il
patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando
quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia
domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se
fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125
n. 20.14).
b) Nel
caso specifico l'appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza
verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la
consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento delle figlie. Non
v'è motivo, tanto meno in sede provvisionale, perché tale stato di cose debba
essere modificato. Dagli atti risulta in ogni modo che la retta dell'Istituto
__________ in favore delle due figlie ammonta a complessivi fr. 1643.– mensili
(fr. 858.– per __________ e fr. 785.– per __________: doc. N), che divisi a metà
danno fr. 822.– e non fr. 925.– (come figura nel decreto del Pretore). Né l'appellante
contesta la suddivisione a metà come tale, limitandosi a pretendere – a torto –
che la somma non rientri nel fabbisogno della moglie. Quanto alle doglianze
circa la frequentazione effettiva dell'istituto da parte delle figlie, esse sono
nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò premesso, il
fabbisogno minimo della moglie va fissato in fr. 7149.– mensili.
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
detto, come segue:
reddito del marito fr.
4 810.–
reddito
della moglie fr. 12
500.–
fr.
17 310.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 4 430.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 7 149.–
fr.
11 579.– mensili
eccedenza fr.
5 731.– mensili
metà
eccedenza fr. 2
865.– mensili
la
moglie può conservare per sé:
fr.
7149.– + fr. 2865.– = fr. 10 014.– mensili
e deve
versare al marito:
fr.
12 500.– ./. fr. 10 014.– = fr. 2486.– mensili.
L'appello deve essere accolto entro questi limiti.
-
L'appellante rivendica l'importo di fr. 7820.– per debiti domestici.
La pretesa è infondata, ove appena si consideri che il 31 ottobre 1996 egli ha
dichiarato di assumere tutti i costi di manutenzione e di locazione
dell'abitazione a __________ (doc. F), né il tenore dello scritto rende
verosimile che egli intendesse farsi carico di tali costi solo per il futuro.
Nemmeno è dato di capire, per altro, come si componga la somma pretesa. Il
semplice rinvio a "fatture prodotte durante l'istruttoria" non è di alcun
sussidio concreto.
-
Il Pretore ha obbligato la moglie a versare al marito una provvigione
ad litem di fr. 4000.–. L'appellante chiede che tale importo sia portato
a fr. 20 000.–. La censura manca di buon diritto. Il coniuge che non è in grado
di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di
patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive
causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio –
un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado
di fornirlo (Hinderling/Steck, Das
Schweizerischen Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti;
Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 135 ad art. 159 CC). I costi di una procedura di separazione o di
divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto,
contrariamente a quanto pretende l'appellante, non consta che la moglie
disponga di sostanza sufficiente per stanziare una provvigione di causa
superiore (sull'esistenza di "conti sconosciuti" già ci si è
espressi: consid. 3a). Su questo punto l'appello deve perciò essere respinto.
Sulla domanda di assistenza giudiziaria si ritornerà in appresso (consid. 14).
II. Sull'appello
della moglie
-
Sostiene
l'appellante che, visto il tenore di vita, il marito consegue sicuramente un
reddito superiore a quello stimato dal Pretore. L'argomentazione è irricevibile
già per il fatto che l'appellante non indica per nulla quale sarebbe
concretamente il guadagno del marito. E nelle questioni pecuniarie fra coniugi
non si applica il principio inquisitorio. Carente di requisiti formali (art.
309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CPC), la censura si rivela perciò
improponibile. Si aggiunga ad abbondanza che, certo, prima del 1993 la situazione
finanziaria del marito era florida. Fino a quel momento però egli era
imprenditore immobiliare e il suo reddito permetteva ai coniugi di condurre un
elevato tenore di vita. Allo stato attuale delle cose non vi sono elementi
sufficienti per ritenere verosimile che egli consegua ancora redditi analoghi.
Anzi, in un reclamo contro la tassazione del 24 agosto 1993 marito e moglie
hanno dichiarato che "__________ __________ a causa della recessione non
ha più nessuna entrata da tanto tempo e debiti per più di un milione"
(incarto fiscale, richiamato). Inoltre la dichiarazione AVS per gli anni
1994/95 attestante un reddito di fr. 91 500.– contraddice quanto la moglie
stessa ha dichiarato alla fine del 1993, ovvero che la situazione finanziaria
del marito era precaria poiché a quel momento il coniuge percepiva soltanto un
aiuto come "misura di crisi" da parte dell'Ufficio consortile del
lavoro (lettera 3 dicembre 1993 nell'incarto fiscale). Con decisione 31 gennaio
1994 dell'Ufficio del lavoro l'interessato si è poi visto assegnare
un'indennità di disoccupazione. Ne segue che, pur con qualche perplessità sui
modi in cui il marito finanzi il suo tenore di vita, a un esame sommario come
quello provvisionale l'apprezzamento del Pretore sul reddito potenziale di fr.
4000.– sfugge alla critica.
-
In merito al proprio reddito l'appellante afferma che esso non supera
fr. 9000.– mensili, come risulta dai certificati di stipendio. Essa pretende di
avere guadagnato nel 1994 fr. 250.– mensili, nel 1995 fr. 5000.– mensili, nel
1996 fr. 10 000.– lordi mensili e nel 1997 fr. 12/13 000.– lordi mensili. Sta
di fatto che la lettura degli estratti (doc. I, e da W a EE) non è di facile
comprensione, né incombe a questa Camera cercare nel voluminoso incarto quanto
con un minimo di diligenza le parti avrebbero potuto indicare. Oltre a ciò, dal
fascicolo processuale risulta che nei primi mesi del 1998 la convenuta ha
beneficiato di introiti per oltre fr. 18 000.– (doc. II). Essa non contesta
tale accertamento, né si confronta con l'assunto del Pretore, secondo cui –
oltre a percepire introiti da __________– essa partecipa ai guadagni conseguiti
dai nuovi distributori da lei reperiti, ai guadagni sui nuovi distributori da
questi indicati e ai profitti dei seminari (decreto, pag. 9).
Insufficientemente motivato, su questo tema l'appello sfugge a ulteriore esame
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In circostanze siffatte,
anche considerando spese (compresi gli oneri sociali) di fr. 6000.– mensili,
ben si può concludere che l'interessata è in grado di conseguire un reddito
netto di
fr. 12
500.–, come ha valutato il primo giudice.
-
L'appellante si duole che il Pretore ha fatto decorrere il
contributo dal 1° gennaio 1997. A torto. L'obbligo di versare contributi alimentari
in via provvisionale può essere imposto – su richiesta del coniuge istante –
con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata
presentata l'istanza di tentativo di conciliazione; ciò vale anche se la
richiesta di provvedimenti cautelari è stata formulata solo successivamente
(art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell'ambito dell'art. 145 CC; DTF
115 II 201; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 124 ad art. 145 CC; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e
del 1° giugno 1994 in re M.). Nella fattispecie è pacifico che l'istanza
cautelare è stata introdotta il 3 gennaio 1997, di modo che a ragione il
Pretore ha fatto decorrere il contributo dal 1° gennaio 1997.
-
Infine l'appellante contesta l'ordine impartito a __________ di
versare direttamente al marito l'importo corrispondente al contributo
provvisionale, definendo tale misura sproporzionata. Se non che, il Pretore ha
rimproverato all'appellante di avere denotato, durante l'intera istruttoria,
reiterata e pervicace inadempienza nell'assolvere il proprio obbligo
alimentare. L'interessata non spende una parola al proposito. Motivato
insufficientemente, ancora una volta l'appello va dichiarato irricevibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
-
Gli oneri processuali seguono l'esito dei rispettivi appelli (art.
148 cpv. 2 CPC). Il marito esce perdente su tutta la linea, salvo ottenere un
aumento del contributo alimentare di fr. 177.– mensili. Equitativamente si
giustifica quindi che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda alla
moglie un'indennità per ripetibili. La convenuta esce integralmente soccombente
e sopporta i costi del suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il
dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non
incidendo in modo apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
-
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito non
può essere accolta. È appena il caso di ricordare che l'assistenza giudiziaria
è concessa solo a chi non è in grado di sopperire alle spese della lite (art.
155 CPC). Nella fattispecie l'istante dispone mensilmente di un margine che
supera di oltre fr. 2850.– il suo fabbisogno minimo. In condizioni del genere
non può farsi questione di indigenza. Per di più la concessione dell'assistenza
giudiziaria entra in linea di conto solo ove la causa presenti probabilità di
esito favorevole (art. 157 CPC). Già davanti al Pretore, nella misura in cui
chiedeva un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e una provvigione ad
litem di fr. 20 000.–, l'interessato formulava pretese manifestamente
esagerate, di modo che avrebbe potuto fruire al massimo di un'assistenza
giudiziaria limitata, onde la fondatezza dell'apprezzamento pretorile. In appello,
come si è visto, l'istante esce vittorioso solo in minima misura, ciò che di
per sé potrebbe giustificare il beneficio di un'assistenza giudiziaria parziale
(limitata alla questione del contributo alimentare). Dagli atti risulta
nondimeno che egli ha ottenuto ingenti mutui privi di qualsiasi prospettiva di
restituzione e accesi con la mera finalità di mantenere un tenore di vita
elevato. Tale disponibilità di credito va considerata come elemento immateriale
della sostanza (II CCA, sentenza del 2 dicembre 1999 fra le stesse parti, consid.
3 in fine), di modo che per rendere verosimile la propria indigenza
l'appellante avrebbe dovuto quanto meno motivare perché un ulteriore credito
non gli potrebbe essere accordato per finanziare i costi legali. Invano si
cercherebbe nell'istanza una spiegazione qualsiasi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ __________ __________ è tenuta a
versare al marito __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare di fr. 2486.– mensili a decorrere dal 1° gennaio
È fatto ordine a __________ __________ __________ , __________
(), di versare con effetto immediato sul conto n.
________.intestato all'avv. __________ __________ presso la Banca
________, via __________ , , rubrica
"", l'importo di fr. 2486.– mensili in luogo e vece di
__________ __________ ________, __________ (____),
subordinatamente di emettere assegni a beneficio dell'avv. __________
__________, suddividendoli eventualmente per importi di fr. 2486.– mensili e
trasmettendoli al beneficiario o versandoli sul conto a lui intestato.
Per il
resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ __________ e per nove
decimi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1350.– per
ripetibili ridotte.
III. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
IV. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ __________ è
respinto.
V. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
VI. Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
__________ __________ __________ , __________ (),
limitatamente al dispositivo n. I/4.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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