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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.93
Data decisione, Autorità: 18.06.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00093
Lugano, 18 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
visto l’appello del 29 maggio 1998 presentato da
__________ __________, __________,
__________ __________, __________, e
__________, __________
contro
la decisione (“ordinanza”) del 19 maggio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto una proroga di due mesi chiesta l’8 maggio 1998 dagli appellanti per deliberare l’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità lasciata da __________ __________ (1947-1997), già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello contro la decisione (“ordinan-za”) emessa dal Pretore il 19 maggio 1998;
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1997 è deceduto a __________, senza lasciare testamento, __________ __________ (1947), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ __________ __________ (1953) con i figli __________ __________ (1975) e __________ (1978), che il 9 dicembre 1997 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il beneficio d’inventario. Statuendo il 7 gennaio 1998, il Pretore ha accolto l’istanza e ha delegato alla compilazione dell’inventario il notaio __________ __________ di __________.
B. In esito alla grida, pubblicata due volte sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e due volte sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono stati notificati al Pretore attivi successori per sole Lit. 44 635 (oltre DM 16.05) e passivi per fr. 1 009 128.78. Scaduto il termine per le insinuazioni, il Pretore ha fissato al notaio un termine di 30 giorni, il 17 febbraio 1998, per la confezione dell’inventario. Il notaio ha poi ottenuto una proroga fino al 10 aprile 1998, giorno in cui ha chiuso le operazioni, constatando un saldo attivo dell’eredità di fr. 288 408.32, riservata una pretesa di fr. 1 000 000.– (relativa a un pagherò) notificata tempestivamente dagli eredi ma insinuata fuori tempo dal __________ __________.
C. Preso atto dell’inventario, il Pretore ha assegnato il 16 aprile 1998 a __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ un termine di 30 giorni per dichiarare se rinunciavano alla successione, se ne postulavano la liquidazione d’ufficio, se l’accettavano con il beneficio d’inventario oppure se la adivano incondizionatamente, ritenuto che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione con beneficio d’inventario. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dell’ eredità.
D. __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore, l’8 maggio 1998, che il termine di 30 giorni fosse prolungato di due mesi per consentir loro di verificare due poste degli attivi inventariati: una partecipazione del 4% al pacchetto azionario della __________ __________ __________ __________, valu-tata dal notaio in Lit. 120 milioni, e un credito di fr. 2 565 601.80 verso la ditta __________ __________ di __________, stimato dal notaio fr. 1.–. Con decisione (“ordinanza”) del 19 maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, giudicando la dilazione ingiustificata, e ha posto gli oneri di fr. 150.–, compresa la tassa di giustizia, a carico degli eredi in solido.
E. Contro la decisione appena citata __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un appello del 29 maggio 1998 in cui propongono che, conferito al gravame effetto sospensivo, il termine loro assegnato sia prorogato di due mesi e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Non essendovi controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 587 CC stabilisce che, chiuso l’inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l’eredità (cpv. 1). Quando sia giustificato dalle circostanze, l’autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi (cpv. 2). L’invito a pronunciarsi sull’accettazione dell’ere-dità è emanato con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 12 e art. 3 LAC). Ciò vale anche per la concessione di un nuovo termine (cfr. art. 94 cpv. 2 LAC). La decisione del Pretore è impugnabile entro 10 giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all’art. 370 CPC). Tempestivo, l’appello in esame è quindi ricevibile.
Il Pretore ha rifiutato la concessione di un nuovo termine, in concreto, con l’argomento che “la diversa valutazione fra debitore ed eredi di una posizione dell’attivo non può essere considerato motivo valido per ulteriormente procrastinare l’esito della procedura a detrimento di tutti gli altri creditori, tanto più che il credito è stato comunque inventariato: la valutazione delle possibilità reali di incasso dello stesso spetta agli eredi che devono, diligentemente, agire con tempestività, nel termine previsto dalla legge”. Secondo il Pretore, ammettere una proroga del termine per i motivi addotti dagli istanti “significherebbe dover dilazionare nel tempo ogni questione ereditaria legata a un beneficio d’inventario ogni qual volta gli eredi non sono d’accordo sulla valutazione di un bene”, privilegiando l’indecisione degli istanti rispetto ai legittimi interessi dei creditori.
L’autorità competente può accordare un nuovo termine – come si è visto – quando ciò sia giustificato dalle circostanze. Giustificate sono circostanze idonee a influire sulla decisione di accettare o di ripudiare l’eredità. Se l’eredità è – comunque sia – in attivo, non si legittima alcun termine supplementare. Se sono in discussione, invece, poste dell’inventario decisive per la solvibilità della successione, il conferimento di un nuovo termine può anche imporsi, non apparendo ragionevole che gli eredi decidano senza affidabile criterio sull’accettazione di un’eredità suscettibile di essere oberata (Wissmann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 587 con richiami di dottrina). La concessione di un nuovo termine può essere destinata – come precisa la legge – anche per verificare l’una o l’altra stima contenuta nell’inventario, sempre che tale stima sia determinante per la solvibilità della successione (Wissmann, op. cit., n. 9 ad art. 587 CC con rinvii).
Nella misura in cui il primo giudice reputa che “la diversa valutazione (...) di una posizione dell’attivo non può essere considerato motivo valido per (..) procrastinare l’esito della procedura”, egli argomenta già di primo acchito trascurando il testo dell’art. 587 cpv. 2 CC, che prevede – appunto – la possibilità di far procedere a nuove stime. L’inventario compilato dal notaio, per vero, non è immutabile: durante il termine dell’art. 587 CC possono essere chieste all’autorità – in concreto il Pretore – correzioni e completazioni (Wissmann, op. cit., n. 4 e 8 e 12 ad art. 584 CC), anche perché l’elenco non è soggetto a una procedura di appuramento giudiziale (come avviene poi, giusta l’art. 478 CPC, per gli inventari destinati alla divisione ereditaria). Né si può condividere l’opinione del Pretore secondo cui ammettere una proroga del termine per verificare l’una o l’altra stima significherebbe dover concedere un nuovo termine ogni qual volta gli eredi contestino la valutazione di un bene inventariato. Intanto una nuova stima va consentita solo ove possa influire sulla solvibilità della successione. Inoltre le richieste fondate sull’art. 587 cpv. 2 CC vanno decise singolarmente: l’autorità deve giudicare caso per caso se, tenuto conto degli interessi in gioco, sussista la ragionevole prospettiva che in esito a una nuova stima gli eredi accettino la successione (Wissmann, op. cit., n. 8 in fine ad art. 587 CC). Il Pretore evoca la necessità di non procrastinare il beneficio d’inventario nel legittimo interesse dei creditori, ma dimentica che nell’interesse dei creditori è anche l’auspicio che gli eredi non ripudino la successione (come in concreto essi hanno già dichiarato di fare, nell’ipotesi in cui il loro appello fosse respinto).
Nella fattispecie l’attivo dell’eredità (fr. 288 408.32) è solo teorico, la pretesa del __________ __________ essendo stata tempestivamente notificata dagli eredi (responsabili di informare l’autorità sulla situazione patrimoniale del defunto: art. 581 cpv. 2 CC), ancorché insinuata in ritardo dalla banca. Di fronte a un passivo di
fr. 711 591.68 (brevetto di inventario, pag. 9, punto IX), indagare sul valore della partecipazione azionaria detenuta dal defunto nella __________ __________ __________ __________ (brevetto citato, pag. 8 in alto, punto V), stimata in Lit. 120 milioni, potrebbe sembrare inutile. Se si considera tuttavia che gli eredi intendono verificare anche la consistenza del credito vantato dal defunto verso la __________ __________ (fr. 2 565 601.80), valutato fr. 1.– dal notaio, sussiste la speranza che in esito a ricerche fruttuose essi si decidano ad accettare la successione. La stima di Lit. 120 milioni attribuita alla partecipazione azionaria nella __________ __________ __________ __________ si riconduce del resto a una mera dichiarazione del presidente del Collegio sindacale della ditta (contenuta in una lettera di 6 righe: doc. E allegato al brevetto). La valutazione del credito verso la __________ __________ è opera di una fiduciaria (doc. L allegato al brevetto), ma per la sua entità merita pur sempre qualche approfondimento. Nella fattispecie non si può dire quindi che manchino giustificate ragioni per accordare agli eredi un nuovo termine.
Rimane il problema di sapere se la durata del nuovo termine sia compatibile con gli interessi dei creditori. Gli appellanti hanno postulato una proroga di due mesi. Premesso che una dilazione superiore a quattro mesi non entra di regola in linea di conto (Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 587 CC con riferimenti), un lasso di 60 giorni appare ancora accettabile. Non risulta in effetti, scorrendo la distinta dell’inventario (pag. 8, punto VII), che tra i creditori si trovino persone fisiche o giuridiche cui l’attesa di 60 giorni potrebbe causare particolari disagi, nelle circostanze concrete, per rapporto alla non irragionevole aspettativa di veder accettata l’eredità (né il Pretore adduce il contrario). Se ne conclude, in ultima analisi, che la richiesta degli istanti appare giustificata. Ciò posto, l’accoglimento dell’appello rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Gli oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC). In mancanza di opponenti non sussistono tuttavia controparti che potrebbero essere chiamate a sopportare i costi della procedura. Per quel che è delle ripetibili vale lo stesso principio, tanto più che lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può quindi essere tenuto a versare indennità (cfr., sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 OG e note 1 seg. ad art. 159 OG con riferimento alla nozione di parte). Si impone pertanto di rinunciare al prelievo di costi e all’attribuzione di ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, gli istanti potrebbero essere obbligati a coprire le spese da essi medesimi cagionate con la richiesta di nuovo termine. Dato nondimeno che l’istanza era giustificata, si può prescindere da ogni riscossione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e la decisione (“ordinanza”) impugnata è riformata nel senso che agli istanti è assegnato un nuovo termine di due mesi dalla notificazione della presente sentenza per dichiarare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, se rinunciano all’eredità, se ne chiedono la liquidazione d’ufficio, se accettano l’eredità con il beneficio d’inventario o incondizionatamente. In mancanza di tempestiva dichiarazione l’eredità si riterrà accettata con il beneficio d’inventario.
Non si riscuotono oneri processuali di prima o di seconda sede, né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________ __________, __________;
– __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
– avv. __________ __________, __________, notaio delegato all’inventario.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
(
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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