AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.96
Data decisione, Autorità: 30.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00096
Lugano, 30 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause ..__________ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) e ..__________ (modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con petizione del 30 marzo 1995 e con istanza del 17 ottobre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 4 giugno 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza e il decreto cautelare emessi il 25 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1951) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1991. La moglie aveva già due figli da un precedente matrimonio, __________ (____________________1977) e __________ __________ (____________________1978). Dalla nuova unione non è nata prole. Il marito lavora come rappresentante per la __________ __________ di __________, la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati di fatto il
15 agosto 1993.
B. Il 5 dicembre 1994 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione. Quello stesso giorno essa ha instato perché il marito fosse tenuto a versarle un contributo provvisionale di fr. 6000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 7000.–. Con decreto cautelare del 6 dicembre 1994, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare per la moglie di fr. 4250.– mensili e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 febbraio 1995. Al contraddittorio del 19 gennaio 1995, indetto su richiesta del marito per discutere l’assetto provvisionale, __________ __________ ha accettato di erogare l’importo di complessivi fr. 4250.– mensili dopo avere preso atto che la somma comprendeva anche un contributo per i due figli della moglie, verso i quali egli riconosceva di avere assunto obblighi di mantenimento prima del matrimonio.
C. Con petizione del 30 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili fino al 31 dicembre 1996, oltre un contributo di fr. 800.– mensili (assegni familiari compresi) per ognuno dei due figli di lei fino ai vent’anni di età. __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, rivendicando una spettanza imprecisata in liquidazione del regime dei beni, un contributo indicizzato di complessivi fr. 6000.– mensili per sé fino alla maggiore età dei figli (o fino al termine della relativa formazione professionale, dopo di che il contributo si sarebbe ridotto a fr. 4600.–), come pure una nuova provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Il marito ha proposto di respingere la riconvenzione. Nei successivi scambi di atti scritti le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Il 17 ottobre 1997, mentre era in corso l’istruttoria di merito, __________ __________ ha chiesto di essere liberato dal versamento del contributo provvisionale in favore di __________ __________, divenuto ventenne, e ciò riducendo di fr. 800.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 1997 il contributo alimentare di fr. 4250.– mensili decretato dal Pretore il 6 dicembre 1994. All’udienza dell’11 novembre 1997 __________ __________ si è opposta alla riduzione, facendo valere – tra l’altro – che il figlio non aveva ancora ultimato la formazione. Alla discussione finale del 19 gennaio 1998 le parti hanno mantenuto i loro punti di vista.
E. Nel frattempo, chiusa l’istruttoria di merito, con memoriale conclusivo del 9 gennaio 1998 __________ __________ ha ribadito la sua domanda di divorzio e ha offerto per __________ __________ un contributo di fr. 800.– mensili fino ai vent’anni, senza contributi alimentari per la moglie o il di lei figlio __________, né versamenti in liquidazione del regime dei beni. Con il suo memoriale conclusivo del 14 gennaio 1998 __________ __________ ha riaffermato l’oppo-sizione al divorzio, ha sollecitato la separazione per tempo indeterminato, ha chiesto un contributo alimentare di fr. 4680.– mensili (subordinatamente fr. 4250.–) a vita e ha rivendicato il versamento di fr. 12 050.– in liquidazione del regime dei beni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 19 gennaio 1998, in concomitanza con la discussione finale del procedimento inteso alla soppressione del contributo provvisionale per __________ __________. In tale circostanza entrambe le parti hanno confermato le loro domande.
F. Statuendo il 25 maggio 1998 con un giudizio unico tanto sulla prospettata modifica dell’assetto provvisionale quanto sulla causa di merito, il Pretore ha liberato __________ __________ dal versamento del contributo provvisionale per __________ __________ (fr. 800.– mensili) retroattivamente dal 1° luglio 1997. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della moglie, tenuta a rifondere all’istante fr. 500.– per ripetibili. Egli ha respinto invece la petizione di divorzio, addebitando all’attore la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.–, con obbligo di versare alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili. Accolta è stata per converso la riconvenzione, nel senso che il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha condannato __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4147.50 mensili fino al 17 agosto 1998, di fr. 3747.50 mensili fino al 31 agosto 1998 e di fr. 4897.50 mensili dopo di allora, ha ordinato la separazione dei beni e ha accertato che nulla era dovuto all’uno o all’altro coniuge in liquidazione della partecipazione agli acquisti. La nota provvigione ad litem di
fr. 10 000.– postulata dalla moglie è stata respinta. Gli oneri della riconvenzione (tassa di giustizia di fr. 500.– e spese di
fr. 100.–) sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il giudizio del Pretore è insorta __________ __________ con un appello del 4 giugno 1998 nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia stabilito in fr. 4147.50 mensili retroattivamente dal 1° luglio 1997 o quanto meno – in subordine – che il contributo dopo la separazione, determinato dal Pretore in fr. 4147.50 mensili fino al 17 agosto 1998, le sia versato con effetto retroattivo dal 1° luglio 1997. Nelle sue osservazioni del 15 luglio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante sostiene che il sindacato del Pretore è incompleto nella misura in cui il marito è stato esonerato dall’obbligo di assistere economicamente __________ __________, ma non è stato ridefinito il contributo in proprio favore, in particolare non è stata ricalcolata la quota di eccedenza mensile che le spetta. Nel decreto cautelare del 6 dicembre 1994, esplicitamente accettato dal marito al contraddittorio del 19 gennaio 1995, il Pretore aveva fissato infatti un contributo provvisionale di fr. 4250.– mensili che comprendeva anche il fabbisogno in denaro dei due figli. Nel giudizio impugnato egli si è limitato a sopprimere “l’obbligo di pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a favore del signor __________ __________ ” dopo il 1° luglio 1997 (dispositivo n. 11), senza stabilire però a quanto ammonta il nuovo contributo provvisionale per la moglie.
1° luglio 1997, il mese successivo a quello in cui __________ __________ ha compiuto vent’anni. Che fino a quella data il marito dovesse assistere finanziariamente la moglie, la quale non aveva mezzi sufficienti per sostentare i propri figli, è fuori discussione (art. 278 cpv. 2 combinato con l’art. 277 cpv. 2 CC). E che per mantenere adeguatamente il figlio Andrea la moglie abbisognasse di fr. 800.– mensili è riconosciuto dai coniugi medesimi, tant’è che “l’importo è sempre stato praticato dalle parti” (sentenza impugnata, pag. 8 a metà).
(...) Il decreto cautelare del 6 dicembre 1994/19 gennaio 1995 è modificato nel senso che il signor __________ __________ è liberato dall’obbligo di pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a favore del signor __________ __________, e ciò retroattivamente a partire dal 1° luglio 1997.
L’appellante non contesta che il marito dovesse essere esonerato dall’obbligo – indiretto – di mantenimento verso __________ __________ dopo il 1° luglio 1997. Non contesta nemmeno che la posta in gioco fosse di fr. 800.– mensili. Fa valere che il primo giudice non ha indicato concretamente a quanto ammontasse il nuovo contributo in suo favore dopo il 1° luglio 1997. A ragione, giacché il dispositivo predetto è fallace. Nel decreto cautelare del 6 dicembre 1994, esplicitamente accettato dal marito all’udienza del 19 gennaio 1995 (verbale nella rubrica verde dell’inc. ..__________), il primo giudice aveva stabilito in effetti un contributo alimentare di fr. 4250.– mensili in favore della moglie. Dal testo del dispositivo sembrerebbe evincersi così che dal
1° luglio 1997 tale importo debba essere ridotto di fr. 800.– (e ammonti perciò a fr. 3450.– mensili). In realtà le cose stanno altrimenti.
Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). I contributi provvisionali possono sempre essere modificati, a condizione che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, oppure che le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate soltanto in parte (Hinderling/Steck, Das schwei-zerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, n. 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Se ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve adattare i contributi provvisionali alle mutate circostanze, inserendo nel calcolo i nuovi elementi. Non può limitarsi ad accertare – come in concreto – che un elemento è cambiato, senza trarre conclusioni. Nel caso in esame occorre definire di conseguenza a quanto ammontasse il contributo provvisionale a carico del marito dopo il 1° luglio 1997, e ciò fino al 25 maggio 1998, data della separazione. Dopo di allora decorrono i contributi di merito fissati dal Pretore, non contestati.
I criteri applicabili alla fissazione dei contributi provvisionali a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC sono per principio identici a quelli che disciplinano i contributi dopo la separazione, già per la circostanza che il matrimonio continua a sussistere (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 268; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 30 in fine agli art. 149–157 CC). E siccome i dati corrispondono a quelli cui ha fatto capo il Pretore per il primo periodo dopo la separazione (non contestati), il calcolo risulta il seguente:
reddito del marito (sentenza, pag. 9 in alto) fr. 10 054.—
reddito della moglie (sentenza, pag. 7 a metà) fr. 2 300.—
fr. 12 354.— mensili
fabbisogno minimo del marito (sentenza, pag. 9) fr. 3 671.—
fabbisogno minimo della moglie (sentenza, pag. 8):
– fabbisogno proprio fr. 3 412.–
– contributo al figlio __________ fr. 800.–
fr. 4 212.– fr. 4 212.—
fabbisogno familiare fr. 7 883.— mensili
eccedenza fr. 4 471.— mensili
metà eccedenza fr. 2 235.50 mensili
contributo per la moglie:
fr. 4212.– + fr. 2235.50 ./. fr. 2300.– = fr. 4 147.50 mensili.
Ciò posto, l’appello si rivela fondato e i dispostivi litigiosi del giudizio impugnato devono essere riformati di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
L’istanza del 17 ottobre 1997 intesa alla modifica dell’assetto provvisionale è parzialmente accolta.
Di conseguenza il decreto cautelare del 6 dicembre 1994 è modificato nel senso che il contributo alimentare a favore di __________ __________ è fissato in fr. 4147.50 mensili dal 1° luglio 1997.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste per un ottavo a carico della convenuta e per il resto a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 440.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appel-lante fr. 700.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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