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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.97
Data decisione, Autorità: 15.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00097
Lugano 15 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______ (______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa con petizione del 19 aprile 1994 da
__________ __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________),
giudicando ora sul decreto 27 maggio 1998 cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice il 31 maggio 1994;
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 5 giugno 1998 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 27 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1956) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ __________ __________ (Brasile) il ____________________ 1989. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (____________________1989). Il 13 settembre 1993 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e l’adozione di misure provvisionali. Il tentativo è decaduto infruttuoso il 21 ottobre 1993 e lo stesso giorno la moglie ha ritirato l’istanza cautelare. Con petizione del 19 aprile 1994 __________ __________ __________ ha poi postulato il divorzio e il 31 maggio successivo ha instato per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto alla petizione, sollecitando a sua volta il divorzio in via riconvenzionale. Per quanto riguarda l’assetto cautelare, con decreto del 7 dicembre 1994 il Pretore ha fissato in fr. 675.– mensili il contributo per la moglie e in fr. 550.– mensili quello per il figlio. In parziale accoglimento degli appelli presentati dalle parti questa Camera, con sentenza del 12 marzo 1996, ha fissato in fr. 990.– mensili il contribuito per __________ (inc. ..__________).
B. Con decreto del 27 maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. Contro tale rifiuto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 5 giugno 1998, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato tale beneficio le sia concesso. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 1998 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello. Su richiesta del giudice delegato, l’appel-lante ha presentato nuovi documenti sulla sua situazione finanziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.).
In concreto il Pretore ha negato all’attrice l’assistenza giudiziaria poiché le sue entrate (stipendio e contributo per il figlio __________) superano ampiamente il fabbisogno minimo di madre e figlio. L’appellante contesta tale conclusione sostenendo che il Municipio di __________ ha rilasciato parere positivo alla sua richiesta e si duole che il Pretore non ha neppure calcolato il suo fabbisogno minimo. Essa fa valere inoltre in non poter far fronte al pagamento delle sue spese mensili e di non ricevere più alcun contributo da parte del marito.
Dagli atti risulta che al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria l’appellante era iscritta (fin dal 25 novembre 1993) alla cassa disoccupazione e percepiva un’in-dennità lorda variante dai fr. 1’026.15 ai fr. 751.– mensili. Essa viveva presso la matrigna, alla quale versava fr. 700.– e aveva un onere di cassa malati di fr. 174.90 mensili per il quale riceveva un sussidio cantonale (certificato municipale agli atti). Il Comune ha preavvisato positivamente il 23 giugno 1994 la domanda di assistenza giudiziaria. A quel momento, pur tenendo conto che l’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice semplice valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275), l’interessata doveva quindi essere ritenuta indigente (DTF 124 I 1).
Come risulta dalla sentenza 12 marzo 1996 di questa Camera, il 1° settembre 1994 l’istante ha iniziato un’attività lucrativa al 70% presso il __________ __________ di __________ e a quel momento disponeva di un reddito mensile dal lavoro di fr. 3’280.–, oltre a un provento da risparmi di fr. 170.– mensili (consid. 1). Inoltre, con decreto del 7 dicembre 1994, confermato da questa Camera, il marito è stato obbligato a stanziare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 675.–. Con un fabbisogno mensile di fr. 3’225.–, l’attrice aveva dunque una disponibilità mensile di fr. 900.– con la quale poteva far fronte ai costi del processo in modo autonomo e senza intaccare il proprio fabbisogno.
a) Dalla documentazione prodotta in questa sede risulta invece che al momento in cui il Pretore ha statuito il guadagno dell’interessata presso il noto istituto bancario ammontava a fr. 3’479.17 mensili. Il suo fabbisogno, non determinato dal primo giudice, comprende il minimo vitale (fr. 1025.–), l’aggravio ipotecario (fr. 1’105.–), il premio cassa malati (fr. 210.30), l’assicurazione per l’economia domestica (fr. 44.–), l’assicurazione sulla vita (fr. 250.–), le spese di trasporto con i mezzi pubblici da __________ a __________ (fr. 33.–) e le imposte (fr. 350.–), per complessivi fr. 3’017.30 mensili. Il 6 ottobre 1998 l’allora patrocinatore dell’appellante ha trasmesso a quest’ultima una nota di onorario di complessivi fr. 9’897.95 (fr. 7’500.– di onorario, fr. 1’730.– di spese, fr. 667.95 di esborsi e fr. 599.95 di IVA).
b) Per converso, gli altri costi esposti dall’appellante non possono essere ammessi. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297) le spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, né rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende le imposte e gli oneri assicurativi domestici: DTF 114 II 393). L’uso dell’autovettura non può essere ammesso poiché non ne è stata resa verosimile la necessità, l’interessata potendo far capo ai mezzi pubblici per recarsi da __________ a __________. Le spese della baby sitter, come pure il premio cassa malati del figlio rientrano nel fabbisogno del minorenne, non del genitore, e devono essere coperti dal contributo versato dal padre, destinato – appunto – al figlio.
c) Ci si potrebbe chiedere se con una disponibilità mensile di fr. 462.90 l’attrice non possa far fronte alla nota professionale di fr. 9’897.95 emessa dal patrocinatore, sia pure a rate mensili. Tuttavia, si volesse anche considerare irragionevole un pagamento rateale sull’arco di 2-3 anni, rimane il fatto che l’appellante è comproprietaria con il figlio dell’appartamento in cui vive (foglio PPP n. __________, pari a 69/1000 del fondo base n. __________RFD di __________). L’attrice non pretende che sia impossibile gravare ulteriormente l’immobile. Ora, aumentando il suo debito ipotecario all’incirca di fr. 10’000.–, l’appellante dovrebbe far fronte a un onere mensile supplementare di fr. 80–/100.–, che rientra nelle sue possibilità finanziarie. Mettendo a frutto la propria sostanza, essa può disporre così di mezzi sufficienti per sovvenire alle spese derivanti dalla causa di divorzio.
Nelle circostanze descritte risulta che, al momento in cui ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’attrice adempiva il requisito dell’indigenza e la sua causa aveva probabilità di esito favorevole (non contestato). Tale situazione però è durata solo fino al 1° settembre 1994, dopo di che l’attrice non può più essere considerata indigente. Essa deve quindi, in parziale accoglimento dell’appello, essere ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria limitatamente al periodo dal 31 maggio al 31 agosto 1994.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza pressoché totale dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre per quanto riguarda la trascurabile quota che graverebbe il convenuto appare giustificato rinunciare al prelievo. Non si attribuiscono ripetibili all’appellato, cui la stesura delle osservazioni (poche righe) non ha comportato spese di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ limitatamente al periodo dal 31 maggio al 31 agosto 1994.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3 Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, limitatamente al dispositivo n. 1, all’avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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