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Numero d'incarto:
11.1999.107
Data decisione, Autorità:
08.08.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00107 (II)
Lugano,
8 agosto 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____
(cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 24 novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 agosto 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa
il 23 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________ RFD
__________, che confina a valle con la particella n. __________ (sulla quale
sorge una casa d'abitazione), appartenente a __________, e con la particella n.
__________, proprietà di terzi. A carico della particella n. __________è stata
costituita il 29 agosto 1969 una servitù di passo pedonale in favore dei due
fondi limitrofi, gravante un tracciato largo circa 3 m (subalterno d)
che corre lungo il confine con le due particelle dominanti, fino alla pubblica
via.
B. Il
24 novembre 1995 __________ ha __________ davanti al Pretore di Locarno
Campagna, postulando la cancellazione della servitù in favore della particella
n. __________a spese della convenuta, senza obbligo di indennità da parte sua
o, al limite, dietro versamento di una somma da stabilire. In subordine egli ha
chiesto che la larghezza del passo sia ridotta a 80 cm. Nella sua risposta del
29 febbraio 1996 __________ si è opposta alla petizione.
C. Esperita
l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 giugno 1999 le parti hanno ribadito
il loro punto di vista sulla scorta del rispettivo memoriale conclusivo. Con
sentenza del 23 giugno 1999 il Pretore ha poi respinto la petizione. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell'attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro
la predetta sentenza __________ è insorto con un appello del 31 agosto 1999 per
ottenere che la petizione sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 1999 __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: I. In ordine
-
La convenuta chiede preliminarmente, con le osservazioni all'appello,
che la causa sia ritornata al Pretore perché accerti il valore litigioso,
determinante per l'appellabilità (art. 15 CPC), oltre che per la fissazione
degli oneri processuali e delle ripetibili. Ora, “se l'attore non precisa il
valore o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante ordinanza,
desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento
delle circostanze” (art. 13 CPC). Il giudice non modifica invece un valore
litigioso allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, a meno ch'esso
appaia manifestamente inattendibile (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 9 con nota). In
concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore “in ogni caso superiore
a fr. 8000.–” (pag. 1 nel mezzo). La convenuta non ha mai mosso obiezioni in
proposito e anche nelle osservazioni all'appello si limita a postulare il
rinvio degli atti al primo giudice, senza nulla eccepire al valore di fr.
8000.– fissato dal Pretore nella sentenza (consid. 4). Nulla induce a reputare
palesemente inverosimile tale cifra. Un rinvio degli atti al primo giudice non
entra quindi in linea di conto.
-
Con le osservazioni all'appello la convenuta ha prodotto una lettera
del 16 settembre 1999 pervenutale dalla Divisione dell'ambiente, successiva
all'emanazione della sentenza impugnata. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vieta di addurre nuove prove in seconda sede e il diritto federale non
impone una disciplina diversa, salvo nelle procedure rette dal principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) e nelle cause di stato (art. 138 cpv. 1
CC), ciò che non è evidentemente il caso in concreto. Il documento esibito per
la prima volta in appello non è dunque ricevibile.
-
L'appellante
chiede, da parte sua, che questa Camera disponga un nuovo sopralluogo, dopo
quello già esperito dal Pretore il
18
settembre 1996, facendo valere che “tale prova è stata eseguita in una giornata
di pioggia, onde per cui non è stata esaustiva” (appello, pag. 4 in alto). La
domanda è di per sé proponibile (art. 322 lett. a CPC con richiamo all'art. 88
lett. a). Nella fattispecie, tuttavia, gli atti processuali sono
sufficientemente chiari e completi, sicché un'ulteriore ispezione non
porterebbe – con ogni verosimiglianza – altri elementi suscettibili di influire
sull'esito del giudizio. Non si giustifica dunque di riassumere la prova. Ciò
premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
II. Nel
merito
- A
norma dell'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere
la cancellazione delle servitù che abbiano perduto ogni interesse per il
proprietario del fondo dominante. Sapere se ciò sia il caso dipende dal
contenuto e dall'estensione del diritto. Determinante è il principio
dell'identità, che impedisce il mantenimento di servitù per scopi diversi da
quelli per cui sono state costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di
giurisprudenza; Liver in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre quindi esaminare, nella
fattispecie, se per la proprietaria del fondo dominante sussista ancora un
interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo
scopo originario per il quale il diritto è stato costituito (DTF 114 II 428
consid. 2a). L'interesse al mantenimento della servitù si apprezza, per il resto,
sulla base di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con riferimenti; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
edizione, pag. 322 n. 2267; Rodondi,
L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.).
a) Il
Pretore ha respinto la divisata cancellazione di servitù con l'argomento che il
diritto di passo è stato costituito il 27 febbraio 1970 (recte il 29
agosto 1969: doc. I richiamato, foglio 3, nell'incarto congiunto __________)
perché il proprietario del fondo dominante potesse raggiungere il primo piano
della sua casa d'abitazione, ove si trova – fra l'altro – un appartamento
monolocale non accessibile dall'interno dell'edificio. Ne ha dedotto, il primo
giudice, che la servitù conserva tutt'oggi la sua utilità, dato che da allora
la situazione non è mutata. L'attore sostiene invece, nell'appello, che la
servitù è stata costituita per collegare la particella n. __________ alla pubblica via. E siccome tale fondo è
ora raggiungibile grazie a un sentiero comunale, per di più regolarmente
utilizzato dalla convenuta, il diritto di passo avrebbe perduto lo scopo originario.
b) In
realtà dal fascicolo processuale non risulta che il sentiero testé evocato sia
stato costruito dopo il 29 agosto 1969 – circostanza non pretesa nemmeno dall'appellante
– o che, al momento in cui è stata iscritta la servitù, il fondo dominante non
avesse altro accesso alla strada pubblica. L'appellante riconosce espressamente,
per altro, che nella casa della convenuta non esiste alcun collegamento interno
tra il pianterreno – raggiungibile per mezzo del sentiero comunale – e i vani
sovrastanti, fra cui il noto appartamento monolocale (appello, pag. 6 nel
mezzo; cfr. anche il verbale di sopralluogo, del 19 settembre 1996, pag. 4 in
fine). Giustamente il primo giudice ha ritenuto perciò, sulla base degli atti,
che la servitù è stata costituita non per raggiungere la particella n.
__________come tale, ma per accedere al primo piano della casa esistente sulla
particella. Stando così le cose, non è dato a divedere come l'appellante possa
affermare che il diritto di passo abbia perso ogni interesse per il fondo dominante.
In sostanza egli non fa che ripetere quanto esposto nella petizione (pag. 2 a
6) e nel memoriale conclusivo davanti al Pretore (pag. 3 a 8), ma non si
confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata e non spiega
perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea. Sotto questo profilo il gravame
potrebbe finanche essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
- Rimane
da esaminare se possano entrare in linea di conto le premesse per un eventuale
riscatto della servitù mediante versamento di un'indennità alla convenuta (art.
736 cpv. 2 CC). Ciò può aver luogo non solo quando l'interesse per il proprietario
del fondo dominante si è ridotto, ma anche quando l'onere imposto al proprietario
del fondo serviente si sia aggravato, dopo la costituzione della servitù, al
punto da rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento del
diritto reale limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 324 n. 2275 con richiami di
dottrina e giurisprudenza).
Il
Pretore ha escluso l'ipotesi di un riscatto già per il fatto che dopo
l'iscrizione della servitù la situazione non è cambiata, di modo che
l'interesse della convenuta all'esercizio del passo è conforme allo scopo
iniziale. A mente del primo giudice, inoltre, l'onere non preclude all'attore
la possibilità di sfruttare il fondo in modo razionale. L'appellante asserisce
di contro che, per rapporto alle proprie esigenze (necessità di posteggiare
veicoli della carpenteria di cui egli è amministratore unico, opportunità di
depositare materiale), l'interesse della convenuta a mantenere la servitù è ingiustificato.
Insiste quindi nel postularne il riscatto. A prescindere dalla circostanza però
ch'egli neppure precisa l'ammontare dell'indennità offerta, ciò che renderebbe
già di per sé irricevibile la domanda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; I CCA,
sentenza del 10 maggio 2000 nella causa T. contro B., consid. 7), gli atti non
dimostrano che per la convenuta l'utilità del passo sia ormai esigua rispetto
all'onere gravante il fondo serviente. Che la convenuta possa valersi del
citato sentiero comunale ancora non basta a comprovare un mutamento di
situazione, tutto ignorandosi – come detto – sul momento in cui il sentiero è
stato costruito. Né si può affermare, per avventura, che l'onere a carico del
fondo serviente sia considerevolmente aumentato. Dalla deposizione di __________,
dipendente della carpenteria con sede sulla particella n. __________, si evince
anzi che negli ultimi anni l'attività della ditta è diminuita sensibilmente,
addirittura della metà (verbale del 26 novembre 1996, pag. 7 in fine). Ciò non
avvalora sicuramente l'ipotesi di un aggravio.
- L'appellante
conclude, in subordine, perché l'esercizio del passo sia limitato a una fascia
di terreno larga 80 cm lungo il confine con il fondo serviente. Adduce che, contrariamente
al parere del primo giudice, lo spazio a disposizione per caricare e scaricare
i veicoli della carpenteria non è sufficiente, onde il suo interesse a postulare
una riduzione della superficie gravata. Per altro – egli soggiunge –
l'esercizio del diritto richiede solo una parte del tracciato indicato a
registro fondiario, di modo che la convenuta potrà continuare, anche dopo il
restringimento, a “usufruire del proprio passo pedonale come ha fatto fino ad
oggi” (appello, pag. 8 in alto).
a) La
cancellazione parziale di servitù di passo gravanti aree di larghezza eccessiva
è possibile, in linea di principio, quando il vantaggio derivante al
proprietario del fondo dominante dalla comodità del passo sia nullo o, quanto
meno, sproporzionato rispetto agli inconvenienti che derivano al proprietario
del fondo serviente (DTF 113 II 154 consid. 4; SJ 1994 pag. 78 in alto). La
riduzione di un passo dal contenuto liberamente pattuito, nondimeno, deve
giustificarsi per ragioni particolari (BR/DC 1994 pag. 111, nota alla sentenza
n. 229). Non si può rimproverare al proprietario del fondo dominante, in altri
termini, di agire abusivamente per il solo fatto di esigere il rispetto di una
servitù così com'è stata costituita (DTF 113 II 154 consid. 4 con rinvio).
b) In
concreto l'appellante assevera che il calibro del tracciato su cui grava il
diritto in questione è eccessivo, ma non indica quali particolari mutamenti
giustificherebbero di restringerlo. Egli neppure allude alle ragioni che nel
1969 hanno indotto i proprietari dei fondi a costituire un passo pedonale largo
3 m, né pretende che la servitù non sia mai stata utilizzata in tutta la sua
larghezza. Ancora una volta l'appellante non fa che ripetere pedissequamente
quanto figura nella petizione (pag. 6 e 7) e nel memoriale conclusivo (pag. 8 e
9), senza neppure riferirsi alla motivazione della sentenza impugnata. Invano
si cercherebbero nel fascicolo processuale, per altro, elementi qualsiasi che
permettano di risalire all'atto costitutivo della servitù, sul cui contenuto
nulla è dato di sapere. Affermare in condizioni del genere che il diritto di
passo sia esagerato solo perché è largo 3 m, senza esaminare concretamente
l'utilità della servitù per la convenuta e gli svantaggi derivanti al proprietario
del fondo serviente per rapporto ai tempi in cui la servitù è stata costituita
non è serio, tanto meno ove si consideri che il passo continuerebbe a
sussistere invariato in favore della particella n. __________ anche nel caso in
cui fosse ridotto per quanto riguarda la particella n. __________ . Ne segue, in ultima analisi, che la
sentenza del primo giudice sfugge a censura anche su questo punto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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