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Numero d'incarto:
11.1999.114
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00114
Lugano
19 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 26 marzo 1999 da
__________, nata
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l’appello presentato il 13 settembre 1999 da __________ contro la sentenza
emessa il 1° luglio 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
della Pretura di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con le
osservazioni;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1960) e __________ nata __________ (1963) si sono sposati a __________ il 30
marzo 1984. Dall'unione sono nati __________ (__________1983) e __________
(__________1984). Il marito lavora alle dipendenze __________, come pilota di
battello nella stagione turistica e come operaio in quella invernale. Durante
la vita in comune la moglie ha svolto attività lavorativa saltuaria. __________
ha instato l’11 giugno 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 26
settembre 1997. Un secondo tentativo ha seguito la medesima sorte del
precedente l’11 settembre 1998.
B. __________
ha promosso il 26 marzo 1999 azione di divorzio, proponendo l’affidamento dei
figli al padre e chiedendo un importo imprecisato, da definire in istruttoria,
a scioglimento del regime matrimoniale, oltre un contributo alimentare di fr.
700.– mensili e la metà delle prestazioni di libero passaggio del marito. Il 27
maggio 1999 essa ha instato per ottenere un contributo provvisionale di fr.
1’440.– mensili, facendo valere di avere esaurito le indennità di
disoccupazione. Nella sua risposta del 10 giugno 1999 __________ ha aderito al
divorzio, ma ha chiesto alla moglie un contributo alimentare mensile per i
figli a lui affidati, ha negato ogni contributo di mantenimento per la moglie
stessa e ha postulato un importo imprecisato in liquidazione del regime
matrimoniale.
C. All’udienza
del 24 giugno 1999, indetta per la discussione cautelare, il Segretario
assessore ha proposto alle parti – in luogo e vece del Pretore – di regolare le
conseguenze accessorie del divorzio in via amichevole e ha sottoposto loro una
bozza di convenzione, secondo la quale il marito avrebbe versato alla moglie
una rendita di indigenza di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 1999 al 30 giugno
2000 e quest’ultima avrebbe versato al marito, per il mantenimento dei figli a
lui affidati, un contributo alimentare mensile di fr. 250.– ciascuno dal 1°
luglio 1999, in considerazione della sua inattività lavorativa per malattia. Le
parti hanno comunicato separatamente, il 25 giugno 1999, di aderire alla proposta.
Statuendo il 1° luglio 1999, il Segretario assessore della Pretura ha sciolto
per divorzio il matrimonio delle parti e ha omologato l’accordo raggiunto
all’udienza del 24 giugno 1999, che è stato ripreso quale parte integrante
della sentenza.
D. Contro
la sentenza del Segretario assessore __________ è insorta con un appello del 13
settembre 1999 con il quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria
– di completare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio attribuendole
la metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito presso la
relativa cassa pensione. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1999 __________
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, sollecitando
anch’egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il
Segretario assessore ha in sostanza omologato il testo della convenzione da
egli stesso proposto all’udienza del 24 giugno 1999 e accettato l’indomani
dalle parti senza alcuna riserva. L'appellante insorge ora contro il
dispositivo che omologa tali accordi, affermando di essersi avveduta solo dopo
avere ricevuto la sentenza che era stato dimenticato il riparto della
prestazione d’uscita acquisita dall’ex coniuge durante il matrimonio presso il
relativo istituto di previdenza professionale, questione che formava oggetto di
una sua richiesta di giudizio nella petizione. Essa postula di conseguenza il
versamento di metà di tale avere, previa istruttoria da condurre davanti alla
Camera civile di appello per accertarne l'entità.
-
Il
diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in
materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 84 ad art. 151 CC con rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, n. 795 pag. 158). Di fronte a una convenzione
accettata da entrambi i coniugi, il giudice può rifiutarne l'omologazione unicamente
per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Rep. 1995
pag. 217; 1994 pag. 375; Lüchinger/
Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea
1996, n. 20 ad art. 158 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 seg.;
Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC).
-
Nell’appello
l'attrice ammette di avere dimenticato di inserire nei temi da discutere
all'udienza del 24 giugno 1999, nonostante le discussioni protrattesi per tre
ore, il problema legato alla previdenza professionale del marito (memoriale,
pag. 3). Essa non può invocare pertanto un errore essenziale nel senso
dell'art. 24 CO, che le consentirebbe di impugnare la convenzione per vizi
della volontà (DTF 117 II 218), ma ciò non significa ancora che la sua posizione
sia definitivamente pregiudicata. Già a un sommario esame, in effetti, gli
accordi firmati dai coniugi dovevano apparire al primo giudice come
manifestamente inadeguati. L’attrice non esercita un’attività lucrativa
regolare da quindici anni e al momento dell'udienza era inabile al lavoro per
malattia, dopo un lungo periodo di disoccupazione (verbale del 24 giugno 1999).
Negli accordi sottoscritti essa rinunciava in pratica a qualsiasi contributo
alimentare, poiché quello – limitato nel tempo – in suo favore si compensava
con quanto essa doveva in favore dei figli affidati al padre. Certo, non si può
escludere che l'attrice abbia altre fonti di reddito o serie prospettive di
reinserimento professionale dopo la sua guarigione, ma tale ipotesi non si desume
lontanamente dagli atti. D’altra parte il primo giudice non ha spiegato, nella
sentenza impugnata, per quale motivo si giustificasse di omologare una
convenzione del genere, che lasciava una parte in una situazione di manifesta
indigenza (Rep. 1985 pag. 86).
-
L'appellante
sostiene che in concreto basta completare la convenzione omologata dal
Segretario assessore inserendo una clausola che preveda il riparto della nota
prestazione d’uscita. Il convenuto obietta che la mancata ripartizione era per
lui determinante, poiché in caso contrario egli avrebbe fatto valere pretese
sulla notevole sostanza donata dal suocero a entrambi i coniugi (osservazioni,
pag. 5). Ciò premesso, non vi è sicuramente accordo sull’integrazione degli
accordi nel senso auspicato dalla moglie. D’altro lato il Segretario assessore
non poteva omologare la convenzione nemmeno parzialmente, giacché regolando la
questione del “secondo pilastro” si sarebbe rimesso in discussione l’insieme
degli accordi (Deschenaux/Tercier/ Werro,
op. cit., n. 803, pag. 159; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 22 ad art. 158, pag. 836). In simili circostanze non gli rimaneva
che continuare la causa e statuire egli medesimo sulle conseguenze accessorie
del divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 803 pag. 159).
-
L'appello
deve quindi essere accolto e l'incarto rinviato al primo giudice affinché istruisca
la causa e pronunci sugli effetti accessori del divorzio nel loro insieme.
Questa Camera non può infatti statuire essa medesima al riguardo, da un lato
per la totale insufficienza istruttoria, dall’altro perché altrimenti
giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la
possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione
in fatto e in diritto. Il primo giudice dovrà quindi esaminare le richieste
delle parti e assumere le prove necessarie, in particolare per quel che
concerne i contributi alimentari dovuti ai figli dal genitore non affidatario,
di cui vanno apprezzate le reali potenzialità economiche. Egli dovrà inoltre
verificare se in concreto siano dati i requisiti dell'art. 22 LFLP e se
l'attrice possa legittimamente rivendicare il trasferimento al proprio istituto
di previdenza o su un conto di libero passaggio di parte della prestazione
d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso).
Contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, infatti, l'indennità
prevista dall'art. 22 LFLP non può essere versata in contanti e tale situazione
non cambierà neppure con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo
diritto del divorzio (cfr. l’art. 122 nCC; FF 1996 I 114 in alto). L'attrice
potrà ottenere, qualora ne fossero adempiuti i requisiti, solo il trasferimento
di un importo vincolato a fini di previdenza, di cui non potrà disporre prima
del pensionamento.
-
Gli
oneri processuali sono posti a carico del convenuto (art. 148 cpv. 1 CC), che
ha postulato a torto la conferma del giudizio di prima sede e che dovrà inoltre
rifondere all'appellante un'indennità per le ripetibili, commisurata alla
stringatezza del gravame. L'attribuzione di ripetibili rende senza oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. Quella presentata
dall’appellato deve invece essere respinta, poiché, nonostante sia dato in
concreto il requisito dell’indigenza, mancava sin dall'inizio la probabilità –
cumulativa – di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa
è rinviata al primo giudice perché continui la causa e statuisca nel senso dei
considerandi.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico del convenuto, che rifonderà all'appellante fr. 300.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata priva di
oggetto.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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