AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.115
Data decisione, Autorità:
11.12.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00115
Lugano
11 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(accesso necessario e diritto di condotta necessario) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 settembre 1997 da
__________, __________, __________ e __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ e __________ __________, __________
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 15 settembre 1999 da __________, __________, __________
e __________ contro la sentenza emessa il 6 agosto 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
24 giugno 1997 __________, __________, __________ __________ hanno acquistato
in comproprietà la particella n. __________RF prodefinitivo di __________. Secondo
il piano regolatore comunale il terreno, non edificato, si trova per circa 1200
m2 in zona edificabile R2c e per i restanti 2660 m2 in
zona agricola. Esso confina, tra l'altro, con la particella n. __________,
proprietà di __________ e __________, e con la particella n. __________1,
appartenente a __________. Questi due ultimi fondi, edificati, sono raccordati
alla strada cantonale per mezzo di un accesso comune creato dai rispettivi
proprietari, che il 12 maggio 1997 hanno costituito una reciproca servitù
prediale di passo pedonale e veicolare.
B. Intenzionati
a erigere una casa bifamiliare sulla loro particella, __________, __________,
__________ e __________ hanno introdotto il 25 agosto 1997 una domanda di
costruzione al Municipio di __________. A tale domanda si sono opposti il 15 ottobre
1997 – tra gli altri – __________ e __________ con __________ i. Il 16
settembre 1997 __________, __________, __________ e __________ __________ hanno
convenuto così __________ e __________ __________ con __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere un accesso pedonale
e veicolare necessario a favore della loro particella e a carico dei fondi n.
__________e __________, come pure una servitù di condotta necessaria per
l'acqua potabile, la fognatura, la linea telefonica, il gas, l'elettricità e
la televisione via cavo a carico del fondo n. 692 o, in subordine, del fondo n.
__________, offrendo un'indennità complessiva di fr. 5000.–. Nella loro
risposta del 29 ottobre 1997 i convenuti hanno proposto di respingere la
petizione in ordine e nel merito. Nei successivi allegati le parti hanno
ribadito le loro domande.
C. Nel
frattempo, con risoluzione del 13 gennaio 1998 il Municipio di __________ ha
respinto la domanda di costruzione di __________, __________, __________ e
__________ per il fatto che la particella n. __________non dispone di un
accesso veicolare alla pubblica via e non è allacciata alle condotte. Contro
tale decisione __________, __________, __________ e __________ hanno interposto
ricorso il 28 gennaio 1998 al Consiglio di Stato, che ha sospeso la procedura
il 3 giugno 1998 in attesa del giudizio pretorile.
D. Esperita
l'istruttoria, nelle loro conclusioni dell'8 luglio 1999 davanti al Pretore gli
attori hanno confermato la domanda di passo necessario pedonale e veicolare a
carico dei fondi n. __________e __________, come pure la richiesta di concessione
di una servitù di condotta per l'acqua potabile, la fognatura e le acque chiare
a carico del fondo n. __________, oltre a una servitù di condotta per
l'elettricità a carico dei fondi n. __________e __________, rinunciando invece
alle servitù di condotta per il telefono, il gas e la televisione via cavo.
Quanto all'indennità, essi hanno offerto fr. 28 703.50 a __________ e
__________, rispettivamente fr. 10 301.– a __________. Nelle loro conclusioni
del 13 luglio 1999 i convenuti hanno ribadito di opporsi alla petizione “nel
senso dei considerandi”. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
Statuendo il 6 agosto 1999, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, a carico degli attori in
solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
4600.– per ripetibili.
E. __________,
__________, __________ e __________ sono insorti contro la sentenza appena
citata con un appello del 15 settembre 1999 nel quale chiedono che, in riforma
del giudizio impugnato, la petizione sia accolta secondo le loro conclusioni
dell'8 luglio 1999. Con osservazioni del 20 ottobre 1999 __________, __________
e __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio
impugnato. La giudice delegata di questa Camera ha sentito le parti a un
dibattimento orale del 29 maggio 2001. Con ordinanza del 2 ottobre 2001 essa ha
poi disposto d'ufficio una perizia sul tracciato delle servitù litigiose. Sulla
perizia, del 17 gennaio 2002, le parti hanno potuto esprimersi al dibattimento
finale del 28 maggio 2002, in occasione del quale hanno confermato le
rispettive domande.
Considerando
in diritto: 1. L'azione
di accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi
d'organisation judiciaire, vol. II, pag. 233 in basso con richiamo al vol. I,
pag. 284 nel mezzo; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 5 CPC). L'appellabilità
della sentenza impugnata dipende perciò dal valore litigioso, che corrisponde
almeno a quello della “piena indennità” cui si riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC
(DTF 120 II 423; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii).
Ora, nella petizione gli attori hanno offerto ai convenuti un'indennità di fr.
5'000.– (act. I) e nell'ultimo atto davanti al Pretore (art. 15 CPC) hanno
ribadito le domande di passo veicolare e di condotta, offrendo un'indennità
complessiva di fr. 39 004.50 (act. XVIII). Il Pretore ha fissato il valore
della causa in tale importo (sentenza impugnata, pag. 9). Nulla osta pertanto,
da questo profilo, all'esame dell'appello nel merito.
-
Gli
attori producono in questa sede una loro lettera del 13 agosto 1999 con la
quale chiedevano al Municipio di __________– tra l'altro – informazioni sul
contenuto del piano regolatore, e la risposta municipale 2 settembre 1999. I
documenti sono nuovi, come rilevano i convenuti, ma il diritto federale e
ticinese – compreso, perciò, quello pianificatorio – si applica d'ufficio (art.
87 CPC). Le informazioni sulla situazione urbanistica delle particelle sono di
conseguenza ricevibili anche in appello. La giudice delegata della Camera ha
d'altra parte completato d'ufficio l'istruttoria, valendosi della facoltà
concessa dall'art. 322 lett. a CPC, con l'allestimento di una perizia sul tracciato
preciso del passo necessario chiesto dagli attori, gli atti del processo non contenendo
alcuna planimetria sul percorso delle servitù di passo e di condotta, elemento
indispensabile per l'eventuale iscrizione nel registro fondiario (cfr. Rep.
1981 pag. 337; Steinauer, op.
cit., pag. 306 n. 2226).
-
Il
Pretore ha accertato anzitutto che il fondo degli attori è sprovvisto di ogni
accesso alla strada cantonale e non è allacciato alla rete telefonica né alle
condotte dell'acqua, dell'energia o delle canalizzazioni. Constatato che il
piano regolatore comunale non prevede opere di urbanizzazione nella zona in cui
il terreno si trova, egli ha ritenuto che, prima di intentare la causa civile,
i proprietari avrebbero dovuto farsi autorizzare a eseguire essi medesimi
l'urbanizzazione giusta l'art. 80 cpv. 2 LALPT. Non avendo proceduto in tal
senso, essi non possono invocare uno stato di necessità ai fini dell'art. 694
CC. Donde, in sintesi, il rigetto della petizione.
-
Gli
appellanti obiettano che gli art. 80 segg. LALPT non si applicano al caso
specifico proprio perché il piano regolatore comunale non prevede opere di
urbanizzazione a favore della loro particella. Non è possibile dunque chiedere
al Comune di anticipare l'esecuzione di opera alcuna. Essi ribadiscono che
l'unico collegamento del loro fondo alla pubblica è la strada in proprietà dei
convenuti, la quale esiste già “di fatto”, come rileva il Consiglio di Stato
nella risoluzione del 3 giugno 1998. Anche l'urbanizzazione del loro fondo già
esisterebbe, poiché l'allacciamento alle condotte è possibile in prossimità del
confine con i fondi dei convenuti. La concessione delle servitù di passo e di
condotte necessari costituisce quindi l'unica possibilità per urbanizzare il
terreno.
-
Il proprietario che non abbia un
accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i
vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità” (art.
694 cpv. 1 CC). Tale accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a
causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più
ragionevolmente esigere la concessione del passo”; in secondo luogo al vicino
per il quale il passaggio risulta di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella
determinazione del passo necessario, in ogni modo, “devesi aver riguardo agli
interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), ponderando debitamente le particolarità
del caso concreto (Rey in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 ad art. 694 CC con
rinvii). Per accesso sufficiente si intende un collegamento alla pubblica via
che garantisca, da un punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e
conforme alla destinazione del terreno (Rey,
op. cit., n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). Trattandosi di un terreno
edificato che si trovi all'interno di una località, in linea di principio
l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93
II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione
dell'art. 694 CC; nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del
ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino
(casistica e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 161, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3a edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF
120 II 186 consid. 2a).
-
Secondo
l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra
l'altro, condotte di acque potabili e tubi di fognatura o di scolo, previo
integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non
possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive.
La concessione della condotta necessaria presuppone che il proprietario del
fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey, op. cit., n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329).
Egli, in particolare, non deve avere a disposizione altre soluzioni tecniche o
giuridiche (Brücker, Das
nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi
sproporzionati.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che per ottenere il raccordo
stradale e gli allacciamenti alle condotte cui si riferisce l'art. 19 cpv. 2
LPT il proprietario deve far uso in primo luogo degli istituti previsti dal
diritto pianificatorio (DTF 120 II 187 consid. 2c; 121 I 70 consid. 4b). Se il
diritto pubblico consente di ottenere un'urbanizzazione idonea, non sussiste
uno stato di necessità che giustifichi un passo necessario in forza dell'art.
694 CC. Il proprietario potrà chiedere un accesso necessario, sempre che esso
sia indispensabile per un uso del fondo conforme alla sua destinazione, solo
qualora dimostri di avere intrapreso senza esito tutto il possibile per
ottenere la strada prospettata dal piano regolatore con gli istituti che il
diritto pubblico mette a disposizione (DTF 120 II 185 consid. 2c e sentenze
citate; DTF 5C.64/2000 del 4 aprile 2000 in re. B., consid. 3a con rinvii).
Tale principio si applica anche in materia di condotta necessaria (art. 691
cpv. 2 CC). Nella giurisprudenza appena citata il Tribunale federale non ha
precisato, in ogni modo, fino a che punto debba spingersi concretamente il
singolo proprietario sul piano amministrativo.
-
L'art.
19 cpv. 2 LPT impone all'ente pubblico di equipaggiare le zone edificabili nei
termini previsti dal programma di urbanizzazione. Per il Tribunale cantonale
amministrativo tale obbligo non conferisce tuttavia al proprietario il diritto
soggettivo di esigere che l'ente pubblico inattivo urbanizzi il suo terreno
edificabile (RDAT 2000 I pag. 422, 1996 I pag. 97; Schürmann/Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 217 e pag.
224 segg.). Se inadempiente è, ad esempio, un Comune, il proprietario potrà
rivolgersi al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sugli enti locali
(RDAT 2000 I pag. 423 in alto), a condizione che siano dati gli estremi per un
intervento siffatto (art. 195 LOC). Diverso è il caso in cui l'urbanizzazione
sia già prevista, ad esempio, nel piano regolatore (art. 26 e 78 LALPT). In
tali circostanze il proprietario può chiedere al Comune di “anticipare l'esecuzione
dell'urbanizzazione secondo il progetto generale” (art. 80 cpv. 1 LALPT),
salvo che vi ostino esigenze di programmazione (art. 80 cpv. 2 LALPT). Sempre secondo
il Tribunale cantonale amministrativo, i proprietari non possono invece provvedere
direttamente all'esecuzione delle infrastrutture previste dai piani approvati,
ma possono anticiparne le spese di esecuzione a cura dell'ente pubblico (RDAT
2000 I 424, 1996 I 97).
-
Nella
fattispecie è pacifico che la particella in comproprietà degli attori si trova
– almeno parzialmente – in una zona edificabile e non ha alcun accesso alla
pubblica via se non attraverso proprietà limitrofe (da ultimo: perizia del 17
gennaio 2002, doc. 1: planimetria 1:200). In simili circostanze gli appellanti
hanno un interesse sufficientemente concreto a ottenere un accesso veicolare al
loro fondo fabbricabile. Gli attori hanno presentato una domanda di
costruzione il 25 agosto 1997 per l'edificazione di una casa bifamiliare (doc. B),
sicché l'uso razionale e concreto del suolo richiede che la particella disponga
di un accesso pedonale e veicolare (DTF 117 II 35). Il Municipio di __________
ha confermato nella sua risposta del 2 settembre 1999 che il piano regolatore
comunale non contempla l'esecuzione di una strada e neppure la realizzazione di
canalizzazioni fino alla particella n. __________. Si tratta quindi di
stabilire se nel caso specifico gli attori abbiano fatto tutto il possibile per
ottenere l'urbanizzazione del fondo facendo capo agli istituti offerti dal
diritto pubblico.
-
Il
Tribunale federale, in una sua recente sentenza emanata in un caso ticinese
(DTF 5C.64/2000 del 4 aprile 2000 in re B., consid. 3a con rinvii), ha ribadito
che il proprietario di un fondo edificabile, ma non ancora urbanizzato, deve
esaurire tutte le possibilità offerte dal diritto pianificatorio per ottenere
l'urbanizzazione prima di potersi valere di uno stato di necessità a norma
dell'art. 694 CC. Ora, gli appellanti ammettono di non avere intrapreso
alcunché dal profilo amministrativo per ottenere l'urbanizzazione del fondo,
sprovvisto di ogni allacciamento. Al dibattimento orale del 29 maggio 2001
(act. XXV) essi hanno confermato di avere presentato la domanda di costruzione
al Comune il 25 giugno 1997 (doc. B) e di avere introdotto ricorso al Consiglio
di Stato contro il rifiuto della licenza edilizia deciso dal Municipio il 13
gennaio 1998. Inoltre essi hanno chiesto informazioni sulla situazione
pianificatoria al Municipio di __________ il 13 agosto 1999, dopo l'emanazione
della sentenza in esame, mentre in precedenza si erano rivolti alla Sezione
della progettazione del Dipartimento del territorio, nel giugno del 1997, per
ottenere informazioni sulla costruzione dell'accesso stradale (doc. C a E). Dal
fascicolo processuale non risulta che gli appellanti abbiano sottoposto al
Municipio il problema dell'accesso al loro fondo e della sua urbanizzazione
(allacciamento alla rete idrica, all'elettricità e alle canalizzazioni), se non
con la lettera del 13 agosto 1999, dopo l'emanazione della sentenza impugnata.
-
Il diritto della pianificazione non mette invero a disposizione
del proprietario di un fondo situato in zona edificabile, ma non ancora
urbanizzato, molti strumenti per ottenerne l'urbanizzazione. In particolare non
vi è un'azione diretta del proprietario nei confronti dell'ente pubblico. Nella
fattispecie gli attori non potevano chiedere dunque al Comune di realizzare
l'accesso stradale e gli allacciamenti alle infrastrutture, né anticipare le
opere o le spese di urbanizzazione, contrariamente a quanto sembra ritenere il
Pretore, poiché il piano regolatore di Novazzano nulla prevede per il comparto
in cui si trova la particella. Se il piano regolatore non prevede
l'urbanizzazione dell'area, gli interessati possono nondimeno chiedere al
Comune di adeguarlo, se del caso invocando un notevole cambiamento delle
circostanze a norma dell'art. 21 LPT (Tanquerel,
Commentario ASPAN della LPT, n. 53 ad art. 21 con rinvii). In mancanza di
progetti generali (piano tecnico, piano d'attuazione e programma di
realizzazione, art. 78 cpv. 2 LALPT), il proprietario può rivolgersi altresì al
Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui Comuni. Nulla di tutto ciò è
avvenuto in concreto. Anzi, gli attori hanno promosso la causa civile senza
avere intrapreso alcun serio tentativo per ottenere dall'ente pubblico
l'urbanizzazione del fondo. La situazione in rassegna non è dunque paragonabile
ai casi in cui il diritto pianificatorio comunale non preveda alcunché in
materia di accesso e l'autorità amministrativa, nonostante una domanda di
revisione del piano regolatore, si disinteressi della questione, ciò che
esclude il rischio di contraddire sforzi pianificatori (DTF 5C.82/ 2001 del 30
ottobre 2001 in re S., consid. 3b/bb in fine).
-
Nella
fattispecie l'ente pubblico non è stato interpellato ed esiste pertanto il
pericolo che la concessione di un diritto di passo necessario giusta l'art. 694
CC entri in conflitto con le soluzioni elaborate dai tecnici, disattendendo gli
scopi di una pianificazione corretta, con il rischio di creare doppi accessi e
di imporre inutilmente al vicino una servitù di passo non necessaria (DTF 120
II 187 in fondo e 188 in alto, con rimando; DTF 5C.64/2000 del 4 aprile 2000 in
re B., consid. 3a). Non spetta d'altra parte al giudice civile pronosticare
l'esito di una procedura d'indole pianificatoria (loc. cit., consid. 3b/bb). Né
il diritto civile può essere utilizzato per anticipare i tempi della
pianificazione, in contrasto con le procedure e i diritti di ricorso stabiliti
dal diritto pubblico. In ultima analisi, dunque, gli attori non hanno
dimostrato in concreto uno stato di necessità atto a fondare una domanda in
virtù dell'art. 694 CC.
-
Gli
appellanti rilevano che il Consiglio di Stato, nel decreto 13 giugno 1998 con
cui ha sospeso la procedura amministrativa in attesa dell'emanazione della
sentenza civile, ha rilevato come l'accesso alla particella n.
__________dovesse essere garantito con gli strumenti del diritto civile. A
prescindere dal fatto però che tale documento, quantunque menzionato dal
Pretore e dagli appellanti, non risulta essere stato ritualmente acquisito agli
atti, in concreto il Consiglio di Stato ha emanato una mera decisione
incidentale di sospensione della procedura amministrativa, senza porre fine
alla vertenza. Del resto, come rileva il Pretore, l'autorità amministrativa
competente in primo luogo per l'urbanizzazione dei fondi è il Comune, non il
Consiglio di Stato. L'opinione espressa nel decreto di sospensione non è quindi
vincolante per il giudizio odierno.
-
Se ne
conclude che l'appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderanno alle controparti un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.—
b)
perizia fr. 2410.25
c) spese fr.
50.—
fr.
3360.25
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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