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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.120
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00120
Lugano 7 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 marzo 1985 da
__________, __________
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 6 settembre 1999 dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: che il 20 marzo 1985 __________ ha promosso causa nei confronti di __________, chiedendo al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato all’ufficiale dei registri di Locarno di modificare l’iscrizione relativa alla particella n. __________RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________;
che __________ si è opposto all’azione, di cui ha postulato il rigetto;
che 22 maggio 1995 __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, accolta dal Pretore con decreto del 6 settembre 1995, mediante il quale ha assegnato all’attore un termine fino al 30 settembre per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo stralcio della causa;
che, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore è stata respinta dal Pretore il 3 novembre 1995, decisione confermata da questa Camera il 22 agosto 1996 (inc. __________);
che, statuendo il 6 settembre 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 settembre 1997 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo le spese a carico dell’attore e compensando le ripetibili;
che contro il decreto di stralcio __________ ha inoltrato il 16 set-tembre 1999 un appello nel quale chiede, in sostanza, di annullare il decreto impugnato;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
considerando
in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);
che in concreto l’ultimo atto processuale, consistente nella richiesta del Pretore intesa a ottenere la documentazione concernente una nuova domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’attore, risale al 2 settembre 1997;
che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di avere un interesse nella lite e di avere sempre avuto problemi a interpellare la controparte o l’avvocato della medesima;
che, incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;
che il gravame, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere deciso con la procedura dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel-
lato, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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