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Numero d'incarto:
11.1999.125
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.1999.00125
Lugano,
6 novembre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con petizione del 26 aprile 1996 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza
emessa il
13
luglio 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 ottobre 1987 il Pretore del Distretto di
__________ ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1932) e
__________ nata __________ (1939). La convenzione sugli effetti accessori
omologata con la sentenza di divorzio prevedeva, tra l'altro, che il marito
avrebbe versato alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.–
mensili (clausola n. 2.3). Tale obbligo sarebbe cessato “nel caso di nuove
nozze della moglie o di sua convivenza con altro uomo”, come pure in caso di
“attività lucrativa rilevante” da parte di lei o in caso di mutate condizioni
economiche riguardanti il debitore (clausola n. 2.4).
B. Il
26 aprile 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di
__________ per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente
dal 1° gennaio 1994. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione
e le parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nel successivo
scambio di atti scritti. Chiusa l'istruttoria, attore e convenuta hanno
ribadito le loro posizioni in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento
finale.
C. Con
sentenza del 13 luglio 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha annullato il contributo alimentare in favore di __________ __________ dal 26
aprile 1996. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 730.– sono
state addebitate alla convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 3000.–
per ripetibili. __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza citata __________ è insorta con un appello del 20 settembre 1999
nel quale chiede che, conferitale l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede,
il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione.
Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 1999 __________ propone di rigettare
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
E. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il vicepresidente
della Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni, il 27 settembre
2000, per formulare eventuali nuove richieste sulla base della legge nuova.
__________ ha comunicato il 6 ottobre 2000 di rimettersi interamente al
contenuto e alle conclusioni dell'appello. __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio o di separazione è retta
dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla
procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla modifica di contributi
alimentari in favore del coniuge divorziato o separato continua ad applicarsi,
pertanto, il diritto pregresso (Geiser in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06; Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
La procedura è disciplinata invece dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC), ciò che in concreto avrebbe consentito
alle parti di formulare conclusioni nuove (art. 138 cpv. 1 nCC). Come detto,
esse hanno rinunciato a tale facoltà. Nulla osta quindi all'emanazione del giudizio.
- Il Pretore si è dipartito nella fattispecie dalla clausola pattuita
dai coniugi nel 1987, secondo cui il marito sarebbe stato liberato dal
contributo alimentare – tra l'altro – “nel caso di nuove nozze della moglie o
di sua convivenza con altro uomo”. Egli ha ritenuto che, mentre un concubinato
implica necessariamente convivenza, una convivenza non comporta necessariamente
concubinato, tanto meno “qualificato” nel senso inteso dalla giurisprudenza del
Tribunale federale. Nel caso in esame le parti non risultavano avere
approfondito la portata della clausola al momento di firmare la convenzione.
Occorreva pertanto interpretarne la portata sulla scorta di criteri oggettivi,
in base all'apparenza esteriore del rapporto sentimentale e alla sua durata.
Ciò
posto, il Pretore ha accertato che la convenuta ha conosciuto __________ (1953)
nel 1986/87, allacciando con lui una relazione affettiva “tra il 1987 ed il
1992” (consid. 8 in fine). Tale relazione perdura tutt'oggi e va considerata
esclusiva, “non risultando che __________ e la convenuta coltivino relazioni
sentimentali con altre persone di sesso opposto” (consid. 10.2). I due hanno
residenze separate, ma regolarmente pernottano insieme a __________ durante i
giorni feriali (presso la convenuta) e a __________ durante i fine settimana
(presso __________), entrambi avendo le chiavi dei rispettivi appartamenti.
Inoltre essi hanno trascorso insieme numerose vacanze, offerte da __________,
il quale da almeno sette anni pranza gratuitamente quasi tutti i giorni dalla
convenuta, salvo talvolta procacciare la spesa. Ne ha dedotto, il Pretore, che
la relazione dei due è non solo consolidata convivenza, bensì concubinato
qualificato (consid. 11). Donde la soppressione del contributo, non in ogni
modo a titolo retroattivo (ciò che la giurisprudenza vieta), ma dal 26 aprile
1996, data della petizione (consid. 14).
-
L'appellante
fa valere di avere firmato la nota clausola, nel 1987, “in un clima di evidente
esasperazione” e di avere dovuto rinunciare per finire a ogni pretesa in liquidazione
del regime dei beni, accontentandosi del solo contributo alimentare. Essa
rimprovera al Pretore di non avere indagato al proposito, esaurendosi nello
scandagliare la sua vita di coppia. Inoltre – essa continua – la nozione di
“convivenza” figurante nella predetta clausola dev'essere intesa come
“concubinato qualificato”, poiché tale era l'accezione del termine già nel
linguaggio corrente degli anni ottanta (appello, punto 5). Oltre a ciò, la sua
relazione affettiva con __________ “ha probabilmente avuto inizio nel 1995”,
sicché nel dubbio il Pretore avrebbe tutt'al più potuto ritenere provato
l'inizio di una convivenza a partire dalla data del primo accertamento condotto
dagli investigatori privati” (punto 7). Egli ha ritenuto invece, a torto, che
con l'avvio della relazione affettiva fosse iniziata anche la convivenza,
mentre il semplice fatto di condividere qualche pasto non implica una comunità
di vita (punto 8). Per di più, a parere dell'appellante, l'istruttoria ha
“perfettamente dimostrato gli evidenti limiti della relazione affettiva (…), a
partire dall'organizzazione autonoma delle rispettive residenze personali giù
giù sino al contenuto delle loro oggettive valutazioni” (loc. cit.). Il che
esclude qualsiasi concubinato, tanto più “qualificato”.
-
L'art.
153 cpv. 1 vCC stabiliva che una rendita vitalizia fissata per sentenza o per
convenzione a titolo di indennità, di riparazione o di alimenti, cessava di
essere dovuta se il coniuge che vi aveva diritto passava ad altre nozze (si
veda oggi, analogamente, l'art. 130 cpv. 2 CC). La norma si applicava
indistintamente alle rendite erogate in base all'art. 151 o all'art. 152 vCC,
purché non si trattasse di compensi dovuti in liquidazione del regime dei beni
(Lüchinger/Geiser in: Kommentar
zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 153 con
rinvio). Ad “altre nozze” del beneficiario la giurisprudenza equiparava
l'eventualità di un concubinato, purché si trattasse di un concubinato “qualificato”,
assimilabile cioè per natura e durata a un'unione coniugale (da ultimo: DTF 124
III 54 consid. a/aa con riferimenti; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000,
pag. 153, n. 706 e 707; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 20 e 21 ad art. 153 CC). La soppressione o la riduzione di una
rendita in caso di concubinato poteva anche essere pattuita previamente, nell'ambito
di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Ciò agevolava poi il
debitore, il quale, dandosi concubinato da parte dell'ex coniuge creditore
della rendita, poteva far accertare tale circostanza – in determinati Cantoni –
con procedura sommaria (per esempio Zurigo: SJZ 87/1991 pag. 244 n. 33; Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 151 in alto).
-
Nella misura in cui fa carico anzitutto al Pretore di avere rinunciato
a “ogni forma di accertamento circa le rinunce patrimoniali [a lei] imposte”
nel 1987 (appello, punto 5), la convenuta muove una censura irricevibile.
Un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio non era volta
nemmeno sotto il vecchio diritto a riesaminare la correttezza o l'opportunità
di quanto aveva stabilito il giudice del divorzio (DTF 117 II 369 consid. 4b).
Né il contenuto di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio – in
specie per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni – poteva essere
rimesso in causa a posteriori (Lüchinger/
Geiser, op. cit., n. 27 ad art. 158 con rinvii). Quanto alla rendita
litigiosa, in concreto essa è dovuta a esclusivo titolo di mantenimento, come
risulta con chiarezza dalla convenzione (doc. A). Su questo punto la sentenza
impugnata resiste dunque alla critica.
-
Le
altre doglianze della convenuta si riconducono al problema di sapere come debba
essere interpretata la locuzione “nel caso di convivenza [della moglie] con
altro uomo”, contenuta nella nota clausola n. 2.4 della convenzione omologata
dal giudice con sentenza dell'8 ottobre 1987. Ora, la natura giuridica di una
convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio è
controversa: alcuni la ritengono un semplice contratto, altri la apparentano a
una transazione giudiziale, altri ancora la considerano parte integrante della
sentenza di omologazione (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 159 n. 800; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 24 ad art. 158 CC). Si applicassero i criteri interpretativi del
diritto contrattuale, occorrerebbe appurare quindi la vera e concorde volontà
interna delle parti (art. 18 CO) o, qualora ciò non fosse possibile,
determinare il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente
attribuire all'espressione usata (DTF 125 III 266, 122 III 420 consid. 3a, 120
II 237). In concreto è pacifico che al momento del divorzio le parti non
avevano approfondito il significato della clausola, sicché non è stato
possibile definire una loro volontà interna (sentenza impugnata, consid. 4.2).
La locuzione “convivenza con un altro uomo” andrebbe interpretata perciò
secondo il principio dell'affidamento.
-
In
realtà v'è da domandarsi se il citato criterio sia pertinente ove siano in
discussione clausole di concubinato. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
rilevare, in un precedente in cui i coniugi avevano pattuito in via
convenzionale la soppressione del contributo alimentare per la moglie
divorziata “in caso di nuovo matrimonio o di situazione analoga al matrimonio”,
che per interpretare la clausola i giudici cantonali si erano ispirati
correttamente alla nozione di “concubinato qualificato” elaborata dalla
giurisprudenza (sentenza dell'11 maggio 1992 in re X, consid. 2b pubblicato in:
RJJ 2/1992 pag. 265). Il senso che in buona fede le parti potevano
ragionevolmente attribuire all'espressione usata non è nemmeno stato evocato.
In un altro precedente, in cui i coniugi avevano concordato la sospensione
della rendita alimentare a favore della moglie in caso di concubinato, il
Tribunale cantonale di San Gallo ha soggiunto che incombeva al marito
dimostrare l'apparenza di una comunione logistica ed economica durevole fra
l'ex moglie e un terzo (sentenza del 30 aprile 1996 pubblicata in: SJZ 93/1997
pag. 400 n. 35). Nessun cenno è stato fatto al principio dell'affidamento per
quanto riguarda l'uso del termine “concubinato”.
-
Sia
come sia, si volesse anche far capo in concreto al criterio dell'affidamento,
né l'una né l'altra parte pretende di avere inteso la nozione di “convivenza”
in modo diverso da quella che era l'accezione corrente del termine nel 1987.
Certo, “convivenza” e “concubinato” non si identificano già per il fatto che
una coabitazione non presuppone una comunità di vita, tanto meno durevole o di
carattere esclusivo, né denota elementi di comunione spirituale, materiale o
economica (com'è invece il caso del concubinato: DTF 118 II 235). Non si deve
disconoscere tuttavia che, per quanto potesse essere pattuita in una convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio (sopra, consid. 4), la soppressione o
la riduzione di una rendita alimentare in caso di convivenza poteva
legittimamente essere intesa solo a prevenire che l'ex coniuge fosse poi
sostentato “in doppio”: dal debitore della prestazione e, nello stesso tempo,
dal convivente (DTF 118 II 494 consid. 2b). Non poteva essere mirata invece,
nemmeno nel 1987, a punire l'ex coniuge per il modo in cui questi avesse
gestito la propria vita materiale o affettiva dopo il divorzio, in particolare
sanzionandolo con la perdita della rendita anche per una convivenza senza
effetti analoghi a quelli di un matrimonio (cfr. SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35 in
fondo).
-
Comunque
si affronti la questione, l'interrogativo rimane pertanto quello di sapere se
vi è ragione di presumere che la convenuta tragga dalla relazione con
__________ __________ vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un
matrimonio. E la risposta consiste nell'accertare se essa dia a divedere di
vivere con il terzo in modo tale da destare l'apparenza di una comunione di
vita analoga a un'unione coniugale. Per giudicare se una “convivenza”
giustifichi la soppressione di una rendita alimentare non vi è dunque motivo di
scostarsi dall'accezione di “concubinato”. Certo, così facendo si accomuna
“convivenza” e “concubinato” nell'interpretazione di clausole convenzionali. Ma
ciò non significa che clausole convenzionali implicanti la soppressione della
rendita in caso di “convivenza” fossero senza portata pratica rispetto a quanto
già prevedeva la giurisprudenza relativa all'art. 153 cpv. 1 vCC. Basti pensare
alle agevolazioni processuali che in certi Cantoni derivavano al debitore, il
quale, dandosi una clausola che prevedeva l'estinzione della rendita alimentare
in un caso del genere, poteva far accertare il concubinato con procedura
sommaria (sopra, consid. 4 in fine).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato, dopo attenta disamina degli atti
processuali, che la relazione sentimentale fra la convenuta e __________, “anno
più anno meno”, tra il 1987 e il 1992 (consid. 8). L'interessata sostiene
nell'appello che “tutto ha probabilmente avuto inizio nel 1995” (punto 7), data
del primo appostamento da parte degli investigatori privati (doc. B), ma dimentica
di avere essa medesima dichiarato nel 1997, in sede di interrogatorio formale,
che l'inizio di tale relazione risaliva a circa 5 anni addietro (act. XIX, pag.
1). La questione non è in ogni modo di grande importanza: decisivo è sapere –
come ha rilevato il Pretore (consid. 9) – se il rapporto affettivo, che
sussiste tuttora, sia divenuto una comunione di vita analoga a un matrimonio.
La mera esistenza di un legame sentimentale dopo il divorzio, invero, non
giustifica di per sé la soppressione di un contributo alimentare, né per legge
né per convenzione.
-
L'appellante
sembra sostenere che, quand'anche la sua relazione con __________ sia
cominciata prima del 1995, interruzioni si sono verificate nel corso degli
anni, sicché l'attore non ha dimostrato la continuità del rapporto. In realtà
l'attore ha comprovato che la relazione è cominciata al più tardi nel 1992
(come ha accertato il Pretore) e perdura tutt'oggi. Fossero intervenute soluzioni
di continuità, sarebbe spettato alla convenuta allegarle. Ora, le uniche interruzioni
risultano quelle di alcuni mesi cui ha accennato genericamente __________
__________ (act. XV, pag. 5 in alto). A supporre però ch'esse siano davvero
durate mesi, tali interruzioni non hanno impedito alla relazione di continuare
e di consolidarsi. Sotto questo profilo è indubbio che, nonostante intervalli
di vaga reminiscenza (alla stregua di alti e bassi cui può essere soggetto ogni
matrimonio), sull'arco degli anni la relazione ha finito per denotare tutta la
sua stabilità (cfr. Werro, op.
cit., pag. 41 n. 100 con rimandi). Che poi essa si sia ultimamente allentata
(act. XV, pag. 5 in alto) nulla muta al fatto ch'essa sia esistita (né l'art.
153 cpv. 1 vCC consentiva di ripristinare la rendita alimentare dopo la fine di
un concubinato). Resta il fatto che, come si è appena spiegato, l'esistenza di
un legame sentimentale, quantunque stabile ed esclusivo (ovvero improntato a
mutua fedeltà, circostanza questa non contestata dall'appellante), non basta
per giustificare la soppressione di un contributo di mantenimento.
-
Se il
Pretore ha nondimeno annullato il contributo litigioso, ciò è dovuto al fatto
che nella fattispecie egli ha ritenuto essersi instaurata fra l'appellante e
__________, sin dal 1992 (sentenza, consid. 11), una vera e propria comunità di
vita assimilabile a un matrimonio. I due – ha rilevato il primo giudice – non
hanno mai avuto un'abitazione comune (l'una ha sempre conservato il proprio
alloggio a __________, l'altro a __________). Se non che, l'appellante pernotta
regolarmente presso __________ durante i fine settimana e __________ i pernotta
regolarmente presso l'appellante nei giorni feriali (consid. 10.3).
L'appellante censura tale valutazione delle prove. Fa valere, come detto
(sopra, consid. 2), che “il Pretore avrebbe tutt'al più potuto ritenere provato
l'inizio di una convivenza a partire dalla data del primo accertamento condotto
dagli investigatori privati” (pag. 7 verso l'alto), ovvero il 28 febbraio 1995,
e che “l'istruttoria ha comunque perfettamente dimostrato gli evidenti limiti
della relazione, a partire dall'organizzazione autonoma delle rispettive
residenze personali giù giù sino al contenuto delle loro soggettive
valutazioni” (pag. 7 verso il basso).
a) L'esistenza
di una comunità di vita assimilabile a un matrimonio presuppone di regola un
alloggio comune (in tal senso: SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Ciò non esclude che
due concubini vivano insieme, alternativamente, in due abitazioni diverse. È
quanto ha accertato il Pretore in concreto, vagliando attentamente le
risultanze istruttorie e desumendone che durante i giorni feriali la convenuta
e __________ pernottano a __________, mentre durante i fine settimana risiedono
a __________ (consid. 10.3 e 10.4). Nell'appello l'interessata evoca l'inconcludenza
di talune deposizioni, ma sorvola su quelle partitamente menzionate dal
Pretore. Al punto da ammettere, per finire, che dopo il primo appostamento
degli investigatori privati (28 febbraio 1995) il primo giudice poteva legittimamente
ammettere la convivenza. La sua argomentazione cade quindi nel vuoto. Diverso
sarebbe stato qualora i pernottamenti si fossero limitati, per esempio, a due o
tre la settimana: in tal caso una comunità di vita assimilabile a un matrimonio
sarebbe stata esclusa (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Nella fattispecie invece la
convivenza settimanale è stata regolare, come ha dichiarato senza ambagi
__________ (act. XII, pag. 2), confermata per l'essenziale nella sua testimonianza
da __________ e __________ (sentenza, consid. __________). Analogamente si
comportano, del resto, due coniugi che durante i giorni feriali risiedono in un
luogo e durante il fine settimana in un altro.
b) L'appellante
definisce inattendibile la testimonianza di __________, la quale avrebbe motivo
di rancore nei suoi confronti. A parte il fatto però che __________ ha riferito
di constatazioni dirette e che l'appellante non censura la deposizione di
falso, il Pretore ha evocato anche le dichiarazioni di __________ e di
__________ a, cui l'appellante neppure allude, limitandosi – come detto – a
invocare altre testimonianze, di persone senza conoscenze particolari (punto
7). Che non si siano rinvenuti effetti personali di __________ nell'abitazione
della convenuta o viceversa (act. XX) non è di gran peso, visto che il sopralluogo
era stato da tempo annunciato (e finanche chiesto dalla convenuta: act. XI,
pag. 1). Quanto alle relazioni degli investigatori, l'appellante nulla eccepisce,
nemmeno – per avventura – ch'essi si siano limitati a riferire l'esito di certi
appostamenti, sottacendo l'infruttuosità di altri. Anzi, come si è visto, essa
finisce per riconoscere che dopo il primo referto di costoro il Pretore poteva
anche legittimamente accertare la convivenza. Imporre, nelle circostanze
descritte, oneri probatori più estesi all'attore significherebbe esigere
pedinamenti e sorveglianze pressoché quotidiane sull'arco di anni, ciò che non
sarebbe ragionevole. Anche in proposito l'apprezzamento delle prove contenuto
nella sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.
c) Accertata
la comunione logistica fra la convenuta e __________, rimane da esaminare se
sussista anche comunione di mezzi e di risorse. La giurisprudenza relativa
all'art. 153
cpv.
1 vCC stabiliva, in effetti, che per dimostrare una comunità di vita assimilabile
a un matrimonio non bastava provare che gli interessati coabitassero, ma
occorreva anche dimostrare che dalla convivenza l'ex coniuge traesse vantaggi
analoghi a quelli derivanti da un'unione coniugale, una presunzione in tal
senso non potendosi fondare sul solo fatto che la convivenza durasse da anni
(DTF 118 II 235; sentenza criticata dalla dottrina: v. Werro, op. cit., pag. 153 n. 707; v. anche SJZ 93/1997 pag.
400 n. 35). La soppressione del contributo alimentare, in altri termini, non
doveva costituire una sanzione nei confronti dell'ex coniuge per il solo fatto
di convivere (sopra, consid. 8). In concreto il Pretore ha ravvisato anche tale
seconda condizione nel fatto che __________ “prende i pasti quasi tutti i
giorni da almeno sette anni dalla convenuta, anche se talvolta si occupa lui
della spesa”. “Si osserva dunque – ha continuato il Pretore – che tra
__________ e la convenuta si è instaurata una certa suddivisione dei ruoli, nel
senso che il primo paga alla seconda le vacanze, mentre che si verifica la situazione
inversa per quanto attiene ai pasti” (consid. 10.8).
d) Relativamente
all'art. 153 cpv. 1 vCC la prassi aveva già avuto occasione di precisare che un
coniuge divorziato non perdeva la rendita alimentare per il solo fatto di
accettare vacanze offertegli dal convivente, tale circostanza non bastando a
dimostrare che dall'unione egli ricavasse vantaggi simili a quelli derivanti da
un matrimonio (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). A maggior ragione ciò valeva nel
caso in cui il beneficiario della rendita accettasse vacanze pagate dal convivente
non a titolo di liberalità, ma come corrispettivo per i pasti da egli medesimo
offerti. Da una situazione del genere, in effetti, egli non traeva apprezzabile
profitto. Altri elementi che consentano di intravedere nella fattispecie
un'unione analoga al matrimonio non si ravvisano. Diverso sarebbe il caso
qualora dall'istruttoria fosse risultato che in concreto l'appellante conduce
un tenore di vita incompatibile con il solo provento del contributo alimentare
(senza attività lucrativa, l'interessata dichiara di non avere altri redditi:
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, allegato
all'act. VI). Il fascicolo processuale non consente però una deduzione siffatta,
né l'attore pretende il contrario. Quanto alla suddivisione dei ruoli cui
accenna il giudizio impugnato, essa rappresenta ulteriore indizio di
convivenza, ma non configura di per sé un vantaggio, quanto meno nella misura
in cui non consente all'ex coniuge un livello di vita più elevato. Nella fattispecie
simile ipotesi non è nemmeno stata prospettata.
e) Ne
segue che, in ultima analisi, nel caso in esame fa difetto un requisito essenziale
per sopprimere la rendita alimentare alla convenuta in virtù dell'art. 153 cpv.
1 vCC: quello di una convivenza analoga al matrimonio. Mancando tale
presupposto non è nemmeno possibile sostenere, del resto, che la convenuta
eviti di risposarsi solo per timore di perdere il contributo alimentare. Un
simile comportamento, invero, trascenderebbe nell'abuso di diritto (art. 2 cpv.
2 CC) solo ove la convivenza apportasse già all'ex coniuge vantaggi comparabili
a quelli di un nuovo matrimonio. Ove ciò non sia il caso, la scelta di non
risposarsi non è abusiva (in materia di prestazioni sociali v. DTF 116 II 398
consid. 4). Ciò premesso, poco importa che soggettivamente la convenuta e __________
respingano l'eventualità di unire i loro destini (sentenza impugnata, consid.
10.9). Una soppressione del contributo in forza dell'art. 153 cpv. 1 vCC è
dunque esclusa. Che un'eventualità del genere possa entrare in linea di conto a
norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC (mutate condizioni economiche del debitore) non
è, per il resto, oggetto dell'attuale procedura.
- L'accoglimento
dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato
dalla convenuta. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima
quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che riguarda la richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta, occorre esaminare se essa
non sia superata – e quindi resa senza oggetto – da un'adeguata attribuzione di
ripetibili. Le perplessità di metodo espresse al proposito in Cocchi/Trezzini (CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, pag. 473 n. 559) non sono fondate. Contrariamente a
quanto i citati autori affermano, infatti, lo stesso Tribunale federale può
dichiarare senza oggetto richieste di assistenza giudiziaria nel caso in cui la
parte vincente abbia modo di riscuotere una congrua indennità per ripetibili
(art. 152 OG; Poudret in:
Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna
1992, pag. 128 n. 9 a metà). Anzi, nella misura in cui reputano che “in sede di
tassazione dell'onorario del patrocinatore” vadano dedotte le ripetibili
attribuite in favore della parte richiedente, essi partono dall'idea che per
principio la relativa indennità non copra l'ammontare della nota professionale,
ciò che non è corretto (art. 150 CPC). In realtà il quesito decisivo rimane
quello di sapere se, in concreto, la convenuta possa incassare dall'attore una
somma adeguata.
a) Accolta
la petizione, nel caso specifico il Pretore ha assegnato alla parte vittoriosa
il diritto a un'indennità di fr. 3000.– (sopra, consid. C). In linea di massima
questa Camera non interviene sugli importi fissati dal Pretore a titolo di
ripetibili. Ove accolga un appello, essa si limita pertanto a porre il medesimo
importo a carico della parte soccombente, salvo che si tratti di una cifra
censurata in appello come la risultante di un eccesso o di un abuso di
apprezzamento. La convenuta non muove al primo giudice rimproveri siffatti. Di
per sé questa Camera potrebbe limitarsi dunque ad addebitare l'indennità di fr.
3000.– all'attore. Il problema è che una cifra del genere non copre
lontanamente i costi di patrocinio occorsi alla convenuta. E se l'ammontare
delle ripetibili non permette alla convenuta di rimunerare appieno il proprio
avvocato, la richiesta di assistenza giudiziaria va accolta quanto meno per la
differenza che presumibilmente rimane scoperta. Non fa dubbio, in effetti, che
la convenuta si trovi in condizioni di grave ristrettezza (art. 155 CPC;
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, allegato
all'act. VI) e che la sua resistenza alla petizione era provvista di buon diritto
(art. 157 CPC).
b) All'atto
pratico il beneficio dell'assistenza si giustifica, ma non incondizionatamente.
Questa Camera ha già avuto occasione di rammentare più volte, per vero, che in
caso di divorzio i costi del processo vanno a carico dell'unione coniugale e
che l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 309 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Non è dato a
divedere perché dovrebbe applicarsi un criterio diverso ove sia litigiosa la
modifica di una sentenza di divorzio. Mal si comprenderebbe in effetti perché
lo Stato dovrebbe contribuire a indennizzare la parte vittoriosa ove ciò sia
possibile alla parte soccombente, tanto meno se si pensa che in materia di assistenza
giudiziaria vige il principio inquisitorio (v. Rep. 1994 pag. 308 consid. 5).
Il fatto che la parte vincente postuli l'assistenza giudiziaria non esonera il
giudice di ogni grado, dunque, dal verificare se la parte soccombente non sia
in grado di erogare essa medesima congrue ripetibili. Ciò impone di valutare, almeno
sommariamente, la rimunerazione che la parte vittoriosa dovrà corrispondere al
proprio avvocato.
c) In
conformità alla prassi del Consiglio di moderazione l'onorario dovuto a un legale
per una causa intesa alla riduzione di un contributo alimentare in favore dell'ex
coniuge va calcolato, per analogia, in base all'art. 14 cpv. 1 TOA, che disciplina
l'onorario per le cause di stato (da ultimo: CdM, sentenza del 4 dicembre 1997
in re M., consid. 2; prassi inaugurata dal Consiglio di disciplina forense con
sentenza del 5 maggio 1982 in re T. e S., consid. 2b). Il compenso rientra così
tra un minimo di fr. 1000.– e un massimo di fr. 25 000.–, secondo la complessità,
l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la
responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione
sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità
(art. 8 TOA). Ci si può domandare se, dato il carattere meramente pecuniario di
cause volte alla riduzione di contributi alimentari, non sia più pertinente
definire l'onorario dell'avvocato secondo i parametri ad valorem
dell'art. 9 cpv. 1 TOA (in tal senso: I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in
re T., consid. 3; analogamente: sentenza del 9 dicembre 1998 in re S., consid.
9). Non spetta però alla Camera civile di appello scostarsi dalla
giurisprudenza del Consiglio di moderazione, organo istituzionalmente preposto
all'interpretazione e all'applicazione della tariffa dell'Ordine degli
avvocati. Oltre a ciò, come si vedrà oltre, l'indennità di fr. 3000.– fissata
dal Pretore appare inadeguata anche seguendo la prassi del Consiglio di
moderazione.
d)
La causa in esame, per vero, non si è rivelata particolarmente complessa dal
profilo giuridico o specialmente laboriosa nell'accertamento dei fatti. Essa ha
nondimeno richiesto al legale la redazione del memoriale di risposta (9 pagine)
e di duplica (5 pagine), un'udienza preliminare relativamente lunga (act. XI),
quattro udienze istruttorie comprendenti l'escussione di 13 testimoni e
l'interrogatorio formale della convenuta (act. XII, XIV, XV e XIX), un
sopralluogo a __________ e a __________ (act. XX), come pure la stesura di un
breve allegato conclusivo (3 pagine). Inoltre il legale ha inviato almeno 6
lettere alla Pretura e ha presumibilmente avuto qualche colloquio con la
cliente. Tutto ben ponderato, ciò giustifica ragionevolmente un onorario
attorno ai fr. 8000.–, cui vanno ancora aggiunte le spese e l'IVA. Il che
appare ragionevole anche da un profilo meramente orario, la cifra di fr. 8000.–
rimunerando un po' più di 30 ore di lavoro a fr. 250.– l'una. Ne segue che
l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore in fr. 3000.– dev'essere
portata, in virtù del principio inquisitorio che governa in ogni grado di giudizio
il diritto all'assistenza giudiziaria, a fr. 9000.–.
e) Per
il patrocinio in appello l'onorario dell'avvocato varia dal 20 al 70% di quello
calcolato per la prima sede (art. 17 cpv. 1 TOA). In concreto il memoriale si esaurisce
sostanzialmente in un riepilogo di quanto era stato esposto davanti al Pretore,
senza particolari richiami di dottrina né approfondimenti di giurisprudenza.
Non vi è motivo quindi per scostarsi dal minimo tariffario, onde una rimunerazione
di fr. 1600.–, cui si aggiungono le presumibili spese del legale e l'IVA.
Un'indennità complessiva di fr. 2000.– appare quindi adeguata alle caratteristiche
della procedura di ricorso.
f) Rimane
ancora da definire se, date le predette indennità per ripetibili, la richiesta
di assistenza giudiziaria non sia da ritenere superata, cioè senza oggetto.
Ora, diversamente dal caso menzionato da Cocchi/Trezzini
(sopra, loc. cit.), nell'ambito del quale non vi era motivo per supporre che la
parte vincente incontrasse difficoltà nel riscuotere fr. 600.– a titolo di
ripetibili dall'ex marito, in concreto la cospicua entità della somma dovuta
alla parte vittoriosa potrebbe anche lasciare qualche eventuale dubbio. Si
giustifica pertanto di conferire alla convenuta il beneficio dell'assistenza
giudiziaria per il caso in cui essa si trovasse nell'impossibilità di incassare
l'indennità o incontrasse problemi al riguardo. In tale evenienza la somma che
essa sarà riuscita a riscuotere andrà, in ogni caso, dedotta dalla nota
professionale soggetta a tassazione (art. 36 cpv. 3 LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 730.– sono poste a carico
dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 9000.– per ripetibili.
-
La
convenuta è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ nella misura in cui l'indennità per ripetibili
risultasse di impossibile o di difficile incasso.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
2000.– per ripetibili.
III. L'appellante
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________ nella misura in cui l'indennità per ripetibili
risultasse di impossibile o di difficile incasso.
IV. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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