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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.132
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, ICCA
Incarto n.: 11.1999.00132
Lugano 4 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ della Pretura del Distretto di Vallemaggia (contestazione ereditaria) promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusazione presentata il 5 ottobre 1999 dalla convenuta nei confronti del Pretore del Distretto di Vallemaggia;
viste le osservazioni formulate il 13 ottobre 1999 del Pretore e il 12 ottobre 1999 dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. __________, cittadino italiano nato il __________ 1919 a __________o, è morto a __________ il __________ 1990. Con testamento olografo del 24 novembre 1977 egli aveva istituito erede di tutte le sue proprietà __________. Il testamento è stato pubblicato davanti al Pretore del Distretto di __________ a cura del notaio __________ il 5 luglio 1990. Lo stesso giorno il notaio ha notificato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino la pubblicazione del testamento agli eredi legittimi di ignota dimora. Il 28 agosto 1990 il Pretore del Distretto di __________ ha rilasciato all’erede testamentaria __________ __________ un certificato ereditario attestante che essa era l’unica erede di __________.
B. __________, figlia di __________, ha denunciato penalmente il 2 marzo 1999 il notaio __________ ed eventuali altri prevenuti per falsità in documenti, eventualmente truffa nell'ottenimento del certificato ereditario. Essa ha ritenuto data la responsabilità penale del notaio e ha soggiunto che poteva ravvisarsi una responsabilità per dolo eventuale anche del Pretore. Il Procuratore pubblico ha disposto il 16 marzo 1999 il sequestro della documentazione relativa alla successione di __________ presso lo studio del notaio, ha interrogato la denunciante il 2 marzo 1999, il denunciato il 24 marzo 1999 e ha assunto informazioni presso il Pretore di __________, che ha trasmesso la documentazione richiesta. Il 29 marzo 1999 egli ha poi emanato un decreto di non luogo a procedere. Un’istanza di promozione dell’accusa presentata il 12 aprile 1999 dalla denunciante è stata respinta il 5 luglio 1999 dalla Camera dei ricorsi penali.
C. Con petizione del 21 settembre 1999 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di __________, chiedendo l’accertamento della sua qualità di erede legittima di __________, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua porzione legittima, la rettifica del certificato ereditario nel senso di menzionare l’erede legale, la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere come proprietaria del fondo n. __________RFD di __________ la Comunione ereditaria fu __________ (composta di __________ e di __________) e la condanna della convenuta al versamento di un importo imprecisato pari alla porzione legittima dell’attrice nella successione paterna. L’attrice ha postulato in via cautelare l’annotazione provvisoria a registro fondiario dell’indicazione secondo la quale la Comunione ereditaria era proprietaria del fondo intestato a __________. Statuendo il 23 settembre 1999, il Pretore ha ordinato cautelarmente all’ufficiale del registro fondiario di annotare in via provvisoria che proprietaria del fondo n. __________RFD __________ era la comunione ereditaria composta di __________ e di __________ e di annotare una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC.
D. __________ ha presentato il 5 ottobre 1999 istanza di ricusa del Pretore e del Segretario assessore. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 13 ottobre 1999, osservando che non aveva motivo di opporsi alla ricusa. __________ ha comunicato a sua volta, con osservazioni del 12 ottobre 1999, che non avversava la ricusa. Le parti hanno così potuto esprimersi compiutamente sull’istanza. Vista la sostanziale concordanza delle prese di posizione, questa Camera può procedere così all'emanazione del giudizio senza ulteriore contraddittorio.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
L’istante sostiene che il Pretore non si troverebbe in uno stato d’animo tale da consentirgli di giudicare con serenità e imparzialità a causa delle pesanti accuse mosse dall’attrice nei suoi confronti con la denuncia penale del 2 marzo 1999. La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
Nella fattispecie la denuncia penale presentata dall’attrice il 2 marzo 1999 contro il notaio contiene pesanti rimproveri anche nei confronti del Pretore, aspramente criticato per la prassi seguita nel rilascio dei certificati ereditari. La denunciante ha finanche evocato una responsabilità penale del Pretore per dolo eventuale nel reato di falsità in documenti e truffa (doc. R), pur non essendosi spinta fino a denunciare il magistrato. Ora, il fatto che sia stata sporta contro un magistrato una denuncia penale inerente all’esercizio della sua funzione giudiziaria non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare la ricusa (DTF del 29 marzo 1999 nella causa R.; Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990, pag. 25). A maggior ragione non vi è motivo di ricusa quando la parte, senza sporgere formalmente denuncia, diffonde sospetti (anche gravi) sul conto di un magistrato. Tale circostanza non potrebbe quindi giustificare, da sé sola, la ricusa del Pretore. Se non che, le parti e il magistrato concordano nell’affermare che quest’ultimo ha avuto un colloquio con la convenuta in vista di un’eventuale conciliazione e che in quell’occasione egli si è espresso sul merito della causa in corso. Così facendo egli può avere destato l’impressione, anche in una persona ragionevole e spassionata, di avere già un’idea ben precisa sull’esito del processo. Per di più le insinuazioni contenute nella nota denuncia (doc. R) sembrano avere particolarmente colpito il magistrato, il quale, nonostante abbia ottenuto le scuse della denunciante, appare oggi ancora ferito nell'animo (come traspare dalle sue osservazioni, pag. 2). Ciò potrebbe influire oggettivamente sulla sua serenità di giudizio e impedirgli di trattare la causa con il dovuto distacco. In definitiva, quindi, l'insieme delle circostanze concorre a creare un'apparenza di prevenzione che giustifica, nella fattispecie, l’astensione che pure il magistrato prospetta (DTF 115 I a 180, 114 Ia 158 segg. consid. b). L’istanza di ricusa merita, ciò posto, di essere accolta.
In concreto non risulta che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l’istanza del 5 ottobre 1999 e non sussistono pertanto atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Ricusato il Pretore, la causa va trasmessa al Segretario assessore (art. 11 cpv. 1 LOG). Se non che, la convenuta ha ricusato con l’istanza del 5 ottobre 1999 anche il Segretario assessore. L’incarto deve quindi essere trasmesso al Pretore della giurisdizione di __________, Pretore viciniore di quello ricusato (art. 12 LOG), affinché statuisca sulla ricusa del Segretario assessore.
Vista la particolarità del caso si prescinde dal riscuotere tasse e spese. Non vi è motivo, per altro, di rifondere ripetibili all’istante, poiché l’attrice non può essere considerata soccombente, non essendosi opposta all’istanza di ricusa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il Pretore del Distretto di __________ è dichiarato astenuto nella causa promossa da __________ contro __________ (inc. __________).
Gli atti sono trasmessi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna affinché statuisca sulla ricusazione del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Non si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Vallemaggia;
– Pretura della giurisdizione di __________ (con l’incarto).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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