AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.135
Data decisione, Autorità:
14.03.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00135
Lugano
14 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 14 luglio 1999
dalla
Delegazione tutoria di __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
nei confronti di
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello interposto il 20 ottobre 1999 dalla Delegazione tutoria di __________
contro la decisione emanata il 6 ottobre 1999 dalla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (15 maggio 1906), vedovo, è ospite della Casa per anziani “Residenza
alla __________ ” di __________. Le cinque figlie, __________, __________,
__________, __________ e __________, si occupano dell'amministrazione dei suoi
beni in base a una procura generale rilasciata loro nel 1994.
B. Il
21 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha chiesto all'autorità di
vigilanza sulle tutele, “per motivi di ordine morale”, l'interdizione di tutte
le persone ricoverate nella Casa per anziani “Residenza alla __________ ” che
denotano un grado di dipendenza 3 o 4, compreso __________. Il 14 luglio 1999
essa ha presentato all'autorità di vigilanza una formale domanda di interdizione
nei confronti di __________, il quale, anziano e con alto grado di
disorientamento, non appare in grado di “assumersi le responsabilità di una
persona normale”. A titolo di prova la Delegazione tutoria ha offerto una
perizia psichiatrica. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 1999 __________ si è
fermamente opposto alla misura. Dopo audizione dell'interdicendo e delle
figlie, la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele, ha respinto l'istanza con decisione del 6 ottobre 1999.
C. Contro
la predetta decisione la Delegazione tutoria di __________ ha interposto il 20
ottobre 1999 un appello nel quale postula l'accoglimento dell'istanza di
interdizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Sezione degli
enti locali perché completi l'incarto in vista di stabilire il grado di
assistenza e protezione di cui necessita l'interdicendo. Nelle sue osservazioni
del 18 novembre 1999 __________ propone di respingere l'appello.
D. La
giudice delegata di questa Camera ha sentito le parti all'udienza dell'11
febbraio 2000 e ha integrato l'istruttoria. Le parti hanno confermato le
rispettive domande di giudizio, rinunciando al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. L'autorità di vigilanza ha respinto la domanda di interdizione, una
volta assunte informazioni presso la casa per anziani e sentito l'interdicendo,
senza ordinare perizie psichiatriche. Essa ha ritenuto che l'interessato,
verosimilmente incapace di intendere e di volere, abbisognava bensì di misure
di protezione, ma che l'interdizione appariva d'acchito sproporzionata alle
circostanze concrete. Nell'appello la Delegazione tutoria rimprovera all'autorità
di vigilanza di avere statuito senza assumere le prove necessarie, in
particolare la perizia psichiatrica. Ribadisce inoltre che l'interdicendo è
incapace di intendere e di volere e si trova nelle condizioni previste
dall'art. 369 CC.
-
Dal
profilo formale la Delegazione tutoria si duole che l'autorità di vigilanza ha
condotto l'istruttoria in sua assenza. La censura è fondata. L'autorità di
vigilanza ha, nella fattispecie, sentito l'interdicendo tramite un suo
rappresentante e ha assunto informazioni presso il direttore della Casa per
anziani in assenza della Delegazione tutoria. Quest'ultima non è stata avvertita
dell'audizione e nemmeno ha ricevuto il relativo verbale, dell'8 settembre 1999
(doc. 10). In tal modo, essa si è vista precludere il suo diritto di essere
sentita (Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 15 ad art. 373 CC; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 18 LPAmm, pag. 91). Se non
che, in questa sede la Delegazione tutoria ha potuto esprimersi liberamente sul
verbale dell'8 settembre 1999, che le è stato intimato all'udienza dell'11 febbraio
2000, così come ha potuto determinarsi sull'esito dell'istruttoria. La Camera
civile di appello essendo munita di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto, il vizio di forma è quindi stato sanato (RDAT 1998-I pag. 260 consid.
4; Rep. 1985 pag. 141 in fondo; Geiser,
op. cit., n. 19 ad art. 374 CC).
-
Giusta
l'art. 369 cpv.1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa
di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede
durevole protezione o assistenza o mette in pericolo l'altrui sicurezza. Le nozioni
di “infermità” e di “debolezza di mente” non si identificano con le omonime accezioni
mediche; esse riguardano ogni durevole abnormità dello stato psichico tale da
destare in un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 26 e 68 ad art. 369 CC; DTF 118 II 261). L'alterazione
delle facoltà mentali non è però sufficiente per giustificare una misura grave
come l'interdizione; occorre inoltre che tale abnormità comporti un particolare
bisogno di protezione. Requisito indispensabile per pronunciare la tutela è
l'esistenza di un nesso causale tra lo stato di deficienza mentale e
l'incapacità di gestire i propri interessi (e quindi di occuparsi dei propri affari
patrimoniali), rispettivamente il bisogno durevole di cure e protezione – in
relazione agli interessi personali – o ancora la minaccia per la sicurezza
altrui (Stettler, Représentation
et protection de l'adulte, Friburgo 1989, n. 355-356; Rivista internazionale di
diritto comparato 1993, n. 15, pag. 43; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 26 e 68 ad art. 369 CC).
-
La
Delegazione tutoria parte in concreto dal presupposto che tutte le persone incapaci
di discernimento debbano essere poste sistematicamente sotto tutela “per motivi
di ordine morale”, nel dichiarato intento di impedire loro l'esercizio del
diritto di voto per sottrarle a condizionamenti elettorali (appello, pag. 3;
doc. 1). A tal fine essa ha chiesto all'autorità di vigilanza di interdire 23
ospiti della Casa per anziani “__________ ” con un grado di dipendenza 3 o 4
(doc. 2), fra i quali __________ (doc. 1). Nel caso in rassegna occorre
dapprima esaminare, ciò premesso, se in concreto ricorrano gli estremi
dell'art. 369 CC.
a) Nato
il 15 maggio 1906, __________ si trova nella casa per anziani dall'aprile 1998
(verbale dell'8 settembre 1999, pag. 2, doc. 10). La figlia maggiore
__________, sentita come testimone dalla giudice delegata all'udienza dell'11
febbraio 2000, ha descritto la situazione psico-fisica del padre, spiegando che
da circa un anno questi non è più in grado di spostarsi autonomamente né di uscire
da solo dalla camera e che attualmente egli ha bisogno dell'aiuto di terzi per
alimentarsi e provvedere alle proprie necessità. Inoltre __________ non è quasi
più in grado di comunicare, poiché non tiene più la penna in mano, e anche se
dice qualche parola non riesce a finire le frasi (verbale dell'11 febbraio
2000). A detta delle figlie, l'interdicendo non vota più sin da quando viveva
al proprio domicilio. Sentito da un rappresentante dell'autorità di vigilanza,
__________ non ha risposto alle domande ed è rimasto silente (verbale dell'8
settembre 1999, doc. 10). Agli atti non vi sono certificati medici specifici,
ma il dott. __________ ha ritenuto, in un certificato del maggio 1999, che
l'interessato non è più in grado di intendere e di volere (doc. 5).
b)
La Delegazione tutoria non pretende che gli interessi patrimoniali dell'interdicendo
siano minacciati, ma rileva che la verosimile incapacità di discernimento richiede
misure di protezione. Ora, per l'amministrazione e la gestione del suo patrimonio,
composto di immobili e di depositi bancari (doc. 4, notifica della tassazione
1997/98) __________ ha conferito procura generale alle figlie nel 1994 e ancora
nel 1998 (doc. 5 e 6). L'amministrazione, curata dalla figlia __________, consiste
nell'incasso dell'AVS, della pensione, dei redditi della sostanza mobiliare e
nel pagamento delle spese, fra le quali la retta della casa per anziani (verbale
dell'11 febbraio 2000, pag. 3). La sopravvenuta incapacità di discernimento, sostanzialmente
ammessa dalla stessa autorità di vigilanza, comporterebbe tuttavia l'estinzione
del mandato (art. 35 cpv. 1 CO, art. 17 CC), la procura avendo perso ogni
effetto ex nunc (Zäch in: Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 35 CO; cfr. I CCA, sentenza del 1° ottobre 1998 in re
Delegazione tutoria di X, consid. 3 pubblicato in RDAT 1999-I pag. 220 n. 62).
-
Ciò
posto, non si può negare che a prima vista nella fattispecie sembrano date le
condizioni dell'art. 369 CC, seri indizi lasciando supporre una riduzione della
capacità di discernimento del soggetto per l'età avanzata (94 anni) e per i
postumi di un ictus cerebrale da cui è stato colpito. L'interessato dipende
dalle cure di terzi per quasi tutte le sue necessità e non può più provvedere
ai propri interessi. La questione è dunque di sapere se l'autorità di vigilanza
sulle tutele potesse statuire sull'istanza di interdizione, respingendola senza
assumere la perizia psichiatrica richiesta dall'art. 374 cpv. 2 CC. La
Delegazione tutoria ribadisce che solo tale prova potrebbe far luce sul caso e
consentire di prendere una decisione appropriata alle circostanze. Se non che,
una perizia è indicata ove si ravvisino seri indizi di debolezza o di infermità
mentale (Geiser, op. cit., n. 12
ad art. 374 CC, con riferimenti). Tale mezzo di prova è irrinunciabile, in
particolare, per la pronuncia dell'interdizione (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 374 CC; DTF 110 Ia 122, consid.
5). L'autorità competente, tuttavia, può respingere d'acchito l'istanza di
interdizione qualora non siano manifestamente adempiuti i motivi del provvvedimento
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 956
ad art. 373 CC). Ne discende che, contrariamente a quanto ritiene l'appellante,
l'allestimento di una perizia psichiatrica non è essenziale in ogni procedura
di interdizione, ma solo in quelle che si concludono con la pronuncia di tale
misura.
-
Nella
scelta della misura tutelare appropriata al singolo caso l'autorità deve
attenersi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (DTF 124 I 40
consid. 3e; Langenegger in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 29 e 33 ad art. 369 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, Berna 1995, n. 860 segg., pag. 334 segg.). Le misure
tutelari seguono una gerarchia secondo la restrizione apportata alla libertà
personale (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 32 segg. ad art. 367 CC; Langenegger,
op. cit., n 18 ad art. 369 CC). Fra i provvedimenti tutelari, l'interdizione è
quella più radicale, che si giustifica solo nel caso in cui l'interessato
necessiti di una protezione totale (Langenegger,
op. cit., n. 16 e 30 ad art. 369 CC). Prima di pronunciare l'interdizione,
pertanto, occorre valutare se non entri in linea di conto una misura meno
incisiva, che permetta di ottenere il risultato idoneo. In altri termini, fra
diverse misure atte a raggiungere il medesimo fine, l'autorità deve scegliere
quella che meno pregiudica la libertà personale. Per valutare la necessità di
un provvedimento occorre ponderare gli interessi, individuando quello
prioritario e agendo di conseguenza (Stettler,
L'impact du principe de la proportionnalité sur la gradation et le champ d'application
des mesures tutélaires, in: Rivista di diritto tutelare 1984, pag. 44 e 45).
-
Occorre
valutare pertanto se, come sostiene la Delegazione tutoria, in concreto l'interdizione
sia l'unica misura atta a proteggere il soggetto, e ciò dipartendosi non da
considerazioni teoriche, ma dalle circostanze effettive in cui quest'ultimo si
trova.
a) L'assistenza
e le costanti cure personali di cui ha bisogno__________ sono assicurate dal
personale della casa di riposo di cui è ospite, oltre che dalle cinque figlie,
le quali lo visitano quotidianamente (deposizione _, verbale dell'11 febbraio
2000) e pagano la retta dell'istituto (verbale dell'8 settembre 1999, pag. 2).
La Delegazione tutoria non pretende che il ricovero costituisca una soluzione inadeguata
o insufficiente. Ne consegue che per l'assistenza personale dell'interdicendo
non appaiono necessarie ulteriori misure di protezione, poiché l'istituto e le
figlie gli forniscono già cure e assistenza adeguate. Gli interessi personali dell'interdicendo
essendo garantiti, una misura tutelare che mira all'assistenza personale non è
necessaria, una curatela amministrativa potendo bastare (Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 ad art.
393 CC).
b) La
curatela mantiene intatta la facoltà del soggetto di esercitare i diritti
civili e quindi di contrattare e obbligarsi validamente (Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte,
RDT 1982 pag. 123). Ciò può presentare un pericolo per il patrimonio della
persona che, soffrendo di ridotta capacità di discernimento e quindi di scarsa
valutazione degli affari, può essere indotta a diminuire o a dilapidare i suoi
beni. Il pericolo è tuttavia ridotto se l'anziano è collocato in una casa di
cure o vive nell'ambito familiare: in tal caso la privazione della facoltà di
disporre del patrimonio è di regola superflua, poiché non sussiste particolare
rischio di natura patrimoniale (Langenegger,
op. cit., n. 30, 31 e 33 ad art. 369 CC; Riemer, op. cit., pag. 124). Nel caso concreto , ospite
della casa per anziani “ a”, non ha alcuna relazione con l'esterno o con
persone estranee alla famiglia (verbale di audizione di _ dell'8 settembre
1999, pag. 2). Non consta – né l'appellante adduce – che l'interessato sia
stato avvicinato da terzi con l'intento di nuocere ai suoi interessi
patrimoniali, e neppure risulta che egli corra concretamente pericolo di subire
pressioni lesive della sua libertà personale o di voto. Del resto, la figlia _
ha riferito che il padre non è più in grado di intrattenere conversazioni con
terzi, non riuscendo a terminare le frasi, e non può più scrivere, non potendo
tenere in mano la penna (verbale dell'11 febbraio 2000). In simili circostanze
non è dato a divedere quale concreto pericolo possa mettere a rischio i suoi
interessi patrimoniali. Né si vede quale pericolo per gli altri potrebbe
costituire un uomo novantaquattrenne, incapace di spostarsi senza assistenza e
di uscire dalla propria camera.
-
In
siffatte circostanze una privazione dell'esercizio dei diritti civili non
appare necessaria per la persona da proteggere o per i terzi (Stettler, Représentation et protection
de l'adulte, n. 240 pag. 114; Langenegger,
op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Nell'istanza d'interdizione (doc. 6), come
pure nell'appello, la Delegazione tutoria non accenna a pericoli concreti per
la salute o per il patrimonio dell'interdicendo, che del resto non sono nemmeno
emersi dall'istruttoria. In realtà, come si evince dal fascicolo dell'autorità
di vigilanza e dal tenore dell'appello, lo scopo della Delegazione tutoria è
solo quello di impedire l'esercizio del voto alle persone anziane domiciliate
nel Comune, sprovviste della capacità di discernimento (doc. 1, 2). Ponderando
i rispettivi interessi, il desiderio della Delegazione tutoria di proteggere in
astratto il diritto di voto non è tuttavia prioritario se confrontato con la
tutela della libertà personale dell'interessato, tanto meno in assenza di
bisogni accresciuti di protezione. L'accertamento dei bisogni di protezione e
di rappresentanza dell'interessato, eseguito dall'autorità di vigilanza (cfr.
audizione dell'8 settembre 1999), dimostra anzi che nelle circostanze in cui il
soggetto si trova un'interdizione appare sproporzionata (Langenegger, op. cit., n. 33 ad art.
369 CC), quand'anche si accertasse la totale incapacità di discernimento con
perizia psichiatrica. A giusta ragione, pertanto, l'autorità di vigilanza ha
respinto l'istanza di interdizione senza ordinare tale mezzo di prova, nel
rispetto dei principi della proporzionalità, della sussidiarietà (DTF 124 I 40
consid. 3e; RDAT I-1999 n.12 pag. 57), della libertà personale dell'interessato
e dell'economia processuale. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve di
conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.
-
Spetta alla Delegazione tutoria esaminare quale misura, meno
incisiva dell'interdizione, potrebbe rivelarsi appropriata nella situazione
attuale dell'interessato. Giovi ricordare che la conferenza dei Direttori delle
autorità cantonali di tutela ritiene, nell'ipotesi in cui una persona anziana
inferma di mente riceva cure personali da parte della famiglia o di terzi, che
una curatela di gestione (art. 393 n. 2 CC) – eventualmente combinata con una
curatela di rappresentanza personale (art. 392 n. 1 CC), ove l'incapacità del
soggetto non si limiti all'amministrazione della sostanza (Langenegger, op. cit., n. 13 ad art.
392 CC) – sia sufficiente, in conformità con il principio della proporzionalità
del provvedimento (RDT 1997 pag. 130; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 40 ad art. 393 CC).
-
Le
spese della procedura di interdizione sono, di regola, a carico
dell'interessato, poiché la procedura avviene a sua tutela. L'art. 47a
cpv. 2 LAC prevede, nondimeno, che le spese possono essere addebitate al terzo
che introduce una domanda dichiarata priva di fondamento. Ciò è il caso in
concreto, a maggior ragione se si considera che la Delegazione tutoria non ha
avviato la procedura di interdizione a protezione di interessi dell'interdicendo
concretamente messi in pericolo, ma per impedirgli, sulla base di
considerazioni astratte, l'esercizio del diritto di voto, che per altro egli
non esercita più da tempo. La Delegazione tutoria appellante sopporterà di
conseguenza le spese del presente giudizio e rifonderà all'appellato un'equa
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico della Delegazione tutoria di _, che rifonderà a _ fr. 1'500.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. _,
_;
– avv. _,
_.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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