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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.138
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00138
Lugano 19 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa . ._ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 settembre 1999 da
__________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 6 novembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: che __________ 1997 è morta a __________ __________ __________ nata __________ (1920), lasciando quali eredi i figli __________ (1946) e __________ __________ (1950);
che l'____________________ 1998 __________ __________ è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1946) con i figli __________ (1971) e __________ (1974);
che il 15 settembre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell'eredità;
che all'udienza del 27 ottobre 1999 gli istanti hanno confermato la domanda, mentre __________ __________ non si è presentato;
che con sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore;
che contro la citata sentenza __________ __________ ha introdotto il 6 novembre 1999 uno scritto nel quale chiede, in sostanza, di invalidare la decisione impugnata;
che lo scritto non è stato notificato alle controparti;
considerando
in diritto: che l'atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio ordinario esperibile contro la sentenza impugnata (art. 307 segg. CPC);
che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC);
che per l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere chiesta in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione;
che la comunione ereditaria costituisce infatti uno stadio intermedio e transitorio (Piotet, in: Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760);
che, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid. 2; Rep. 1984 pag. 279 e 1971 pag. 253);
che in concreto l'appellante si esaurisce in generiche argomentazioni sui rapporti personali con le controparti, senza confrontarsi con la decisione impugnata né indicare i motivi per cui la divisione sarebbe esclusa o potrebbe essere sospesa a norma dell'art. 604 cpv. 2 CC, segnatamente ove l'immediata esecuzione possa recare pregiudizio considerevole al valore dell'eredità;
che nelle condizioni descritte l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può nondimeno soprassedere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse, spese, né ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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