AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.14
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00014
Lugano
16 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa . ._ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 12 marzo 1996 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 27 gennaio 1999 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 7 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
-
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 febbraio 1999
presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1961) si
sono sposati a __________ il __________ 1984. Dall'unione sono nati i figli
__________ (__________1984) e __________ (__________1988). Il marito, già
funzionario __________, è invalido a seguito di disturbi asmatici e di un enfisema
polmonare; la moglie, che non risulta avere esercitato attività lucrativa
durante il matrimonio, lavora attualmente presso una __________ a .
Il 15 novembre 1995 __________ __________ ha instato per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 novembre 1995. Con decreto cautelare
del 28 dicembre 1995 il Pretore ha affidato provvisionalmente i figli
__________ e __________ al padre, incaricando la Delegazione tutoria di
__________ di istituire una curatela educativa, ha regolato il diritto di
visita della madre, ha assegnato l'appartamento coniugale al marito e ha
stabilito in fr. 1'500.– il contributo alimentare mensile a favore della
moglie. Un appello presentato dalla moglie contro tale decreto è stato respinto
da questa Camera il 29 luglio 1997 (inc. ..).
B. Nel
frattempo, il 12 marzo 1996 __________ __________ ha chiesto la pronuncia della
separazione per tempo indeterminato, l'affidamento dei figli (riservato il
diritto di visita della madre), l'assegnazione dell'appartamento coniugale e ha
offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 315.– mensili. __________
__________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il
divorzio, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre),
un contributo mensile scalare per i figli e uno di fr. 755.– per sé, senza
opporsi all'assegnazione dell'appartamento coniugale al marito. Nella replica e
risposta riconvenzionale del 2 gennaio 1997 l'attore ha aderito al divorzio e
ha confermato le altre richieste, aumentando a fr. 347.30 mensili l'offerta di
contributo per la moglie. Nella duplica e replica riconvenzionale del 6 febbraio
1997 la convenuta ha ridotto a fr. 530.– mensili la richiesta di contributo alimentare
per sé.
C. Chiusa
l'istruttoria, durante la quale è stata esperita un'indagine sull'idoneità dei
genitori all'affidamento dei figli, le parti hanno presentato il rispettivo
memoriale scritto. L'attore ha riaffermato le sue domande, negando alla moglie
un contributo alimentare, mentre la convenuta, ribadendo le sue domande, ha
aumentato a fr. 755.– mensili la richiesta di contributo alimentare. Il dibattimento
finale ha avuto luogo il 3 dicembre 1998 alla sola presenza della convenuta.
Statuendo il 7 gennaio 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato
i figli al padre (riservato il diritto di visita della madre), ha incaricato la
Delegazione tutoria di __________ di nominare un curatore ai figli e ha
obbligato il marito a versare alla moglie una pensione alimentare indicizzata
di fr. 300.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese di
complessivi fr. 3'900.– sono state poste per 3/8 a carico
della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 3'000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta
con un appello del 27 gennaio 1999 in cui chiede – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli, un contributo mensile
scalare per gli stessi e l'aumento a fr. 500.– mensili della pensione
alimentare per sé. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 1999 __________
__________ postula la conferma della sentenza impugnata e con appello adesivo
chiede la riduzione del contributo per la moglie a fr. 205.– mensili oltre a
una diversa ripartizione degli oneri processuali. __________ __________ ha
proposto il 9 marzo 1999 di respingere l'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
La pronuncia del divorzio come tale è passata in giudicato. Litigioso
rimane l'affidamento dei figli. Ora, in caso di divorzio o di separazione il
giudice, udito il parere dei genitori – e occorrendo dell'autorità tutoria –
ordina le misure necessarie circa l'esercizio dell'autorità dei genitori e le
loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni
personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli
sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il
contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età (cpv. 2).
L'attribuzione dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il
divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3
con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui
entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato
più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore
disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid.
3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II
355, 114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi
di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che
occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di
separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze
educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio
(DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma
eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II
406 consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del
ragazzo con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119
II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del
figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del
minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione
di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
-
Nella fattispecie il primo giudice ha ricordato anzitutto che in
via cautelare i figli sono stati affidati al padre poiché la madre, sofferente
di scompensi psichici acuti che richiedevano ciclici ricoveri, si dimostrava
meno idonea. Il padre denotava patologie depressive e problemi respiratori (ciò
che aveva reso necessaria la nomina di un curatore ai figli), ma appariva più
equilibrato. Dal profilo economico quest'ultimo rimaneva invalido all'80%,
mentre la madre ha trovato nel frattempo un'occupazione, migliorando la sua
situazione personale. Quanto alle caratteristiche psicologiche e all'idoneità
di occuparsi dei figli, il primo giudice si è fondato sulla perizia
giudiziaria, dalla quale risultava che con ogni verosimiglianza l'affidamento
creerebbe maggiori difficoltà alla madre e che ciò andrebbe a scapito dei
figli. I quali, sentiti personalmente dal Pretore, hanno espresso il desiderio
di vivere con la madre, ma hanno sostanzialmente confermato il referto del
perito, ovvero che il padre, per quanto severo e a volte collerico, è in grado
di svolgere tutte le mansioni domestiche, riuscendo a seguire i figli anche
nella vita scolastica. Inoltre i figli hanno riconosciuto che dopo la perizia
il comportamento del padre è molto migliorato e che da allora egli si è
astenuto, salvo in un'occasione, da gesti violenti. Per quanto riguarda la
madre, il primo giudice ha rilevato che i suoi sentimenti verso i figli sono
forti e contraccambiati, ma che le sue condizioni psicologiche (in specie la
sua fragile personalità) e il rifiuto di assistenza esterna fanno propendere
per l'affidamento al padre, il quale per altro può occuparsi dei ragazzi
durante l'intera giornata. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto preferibile
l'affidamento al padre.
-
L'appellante contesta anzitutto l'idoneità educativa dell’attore,
sostenendo che le affezioni psichiche (disturbo della personalità
caratteropatico) di cui soffre lo rendono irascibile, irritabile e scontroso,
ciò che genera un'accresciuta violenza sfogata sui figli. La presenza del
padre, inoltre, causa angoscia, terrore e condiziona in maniera anomala la
crescita psicofisica dei ragazzi, denotando mancanza di affetto e incomunicabilità
con i figli. L'appellante ribadisce la propria idoneità, confortata da un miglioramento
della situazione. Afferma di essere guarita, che gli scompensi di natura
psicologica erano dovuti alle enormi pressioni cui il marito la sottoponeva,
tant'è che dopo la sospensione della comunione domestica non si sono più
verificate ricadute. Inoltre essa adduce di avere riacquistato la piena
capacità lavorativa e che ciò non le preclude la possibilità di occuparsi dei figli.
In merito alla perizia giuridiziaria essa rileva che il perito ha espresso
apprezzamenti di carattere psichiatrico che non gli competevano e che essa non
soffre più di scompensi ciclici. Infine essa si duole che il Pretore non ha
considerato il desiderio di attribuzione dei figli e contesta di rifiutare
aiuti esterni, sottolineando che i problemi insorti con un'assistente sociale erano
dovuti a mera conflittualità personale.
-
Per quanto riguarda la stabilità personale,
finanziaria e affettiva dei genitori, in concreto la situazione appare tutto
sommato equivalente. La madre ha attraversato momenti difficili, ma attualmente
ha trovato un lavoro a tempo pieno presso una __________ a __________, dove
guadagna circa fr. 2'000.– mensili netti (doc. 16), e vive in un appartamento a
__________ di 2 locali e mezzo (doc. 14). Inoltre, stando al datore di lavoro,
essa è affidabile, molto volonterosa e non si è mai assentata per ragioni di
salute (deposizione __________ __________, verbali pag. 6). La situazione del
padre è immutata rispetto a quanto ha accertato a suo tempo questa Camera: egli
è invalido all'80%, percepisce indennità per fr. 5'200.– mensili e vive tuttora
in quello che era l'appartamento coniugale. Nessuno dei due genitori, infine,
risulta frequentare altre persone. La posizione dei genitori appare equivalente
altresì per quanto attiene alla stabilità dell'ambiente in cui i figli sono
chiamati a crescere: entrambe le parti abitano a __________ e i figli
potrebbero continuare ad avere le medesime abitudini, potendo frequentare i
medesimi istituti scolastici e gli stessi amici. Per il resto, non constano essere
sorti problemi in relazione al diritto di visita.
-
Non
del tutto equivalenti si rivelano i genitori, invece, per quanto riguarda il
tempo da dedicare ai figli. La madre, come detto, lavora in una __________
dalle ore 7.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (deposizione __________
__________, verbali pag. 6), mentre il padre non esercita attività lavorativa e
può dedicare ai figli anche tutta la giornata. Delicato è nondimeno valutare
l'idoneità educativa del padre per rapporto al suo stato di salute. Questa
Camera ha già avuto modo di accertare che egli soffre, oltre a problemi di
carattere fisico (disturbi asmatici ed enfisema polmonare), di disturbi
psichici rientranti nel quadro di un disturbo di personalità caratteropatico
(lettera 15 novembre 1995 del dott. __________ __________ in: atti richiamati
dal Servizio medico-psicologico nell'inc. /). La dottoressa
__________, pur non entrando nel merito dei disturbi di cui soffre l'attore, ha
affermato che quest'ultimo "evidenzia importanti carenze e disturbi della
personalità" (perizia, pag. 24). Nel giugno del 1998 poi l'interessato è
stato ricoverato in ospedale per una settimana a causa di un'agitazione psico-motoria,
stanchezza, negativismo e turbe vaghe addominali (lettera dell'assistente
sociale __________ __________ alla Delegazione tutoria di __________ del 28
luglio 1998 in: richiami DT). Tali patologie pregiudicano indubbiamente la
capacità educativa. Dalla perizia emerge inoltre la figura di un padre con
serie deficienze psico-affettive, poiché "considera la crescita dei figli
come una questione principalmente di cure primarie concrete e pratiche, da
sbrigare e da fare, tralasciando, o comunque lasciando nettamente in secondo
piano, quanto è della relazione affettiva e psicologica tra un genitore e un
figlio" (perizia, pag. 5, 6 e 26). Ciò non toglie che "i figli
appaiono (…) correttamente curati nell'aspetto esterno, nonché educati e
adeguati al livello sociale e comportamentale", senza problemi socio-educativi
(perizia, pag. 26).
-
Perplessità
desta anche, per certi versi, l’atteggiamento del padre verso i figli. La
dottoressa __________ ha rilevato che dal colloquio avuto con __________ e
__________ emerge con evidenza il comportamento irascibile e talvolta
incontrollato dell’attore, ciò che crea un'atmosfera di costante timore e insicurezza
emotiva a tutto scapito di una serena crescita. D'altro lato però i figli non
risultano subire maltrattamenti fisici o pressioni psicologiche. Piuttosto,
avendo assistito in passato a episodi di violenze nei confronti della madre,
essi temono che ciò possa accadere anche nei loro confronti. La testimone
__________ __________ ha avuto modo di affermare invero che __________ le aveva
riferito di essere stata percossa dal padre (deposizione del 10 giugno 1998,
verbali pag. 14), ma ciò è avvenuto nella primavera 1997, prima che la
dottoressa __________ sentisse l'attore e soprattutto prima che i ragazzi
fossero interpellati dal Pretore. E in quest'ultima occasione i figli hanno
affermato, senza che l'appellante lo contesti, che il comportamento del padre è
molto migliorato dopo la perizia e che – salvo qualche sberla a __________–
egli si è astenuto dal commettere violenze nei loro confronti (sentenza, pag. 8
in fine). Dall'istruttoria è in sostanza risultata una discutibile concezione
educativa dell’attore, ma non un contegno pregiudizievole che non possa essere
ovviato con un adeguato sostegno psicologico specialistico, intensivo e di
media durata per entrambi i figli, e con un accompagnamento psicoterapeutico
per il padre, come ha indicato il perito (referto, pag. 26 e 27).
-
L'appellante
ribadisce che la sua situazione è migliorata, poiché dopo la sospensione della
comunione domestica gli scompensi di cui soffriva sono spariti. Rileva inoltre
di avere ripreso piena fiducia nei propri mezzi, avendo peraltro trovato un'occupazione
a orario completo. Ora, questa Camera aveva accertato a suo tempo che l'attrice
soffriva di un disturbo psichico con impronta psicotica a tratti ipomaniacali,
ciò che aveva reso necessario vari ricoveri e denotava fragilità psichica,
tant’è che ciclicamente essa perdeva la dimensione della realtà e tendeva a
coinvolgere i figli nelle sue paure e angosce psicologiche (sentenza del 19 luglio
1997, consid. 5). Dopo di allora la salute dell'appellante è invero migliorata,
tant'è che nel dicembre 1997 il dott. __________ __________ l'ha trovata
psichicamente tranquilla, fiduciosa di poter avere con sé i figli (deposizione
del 1° aprile 1998, verbali pag. 8) ed essa ha ritrovato piena capacità
lavorativa (deposizione __________ __________ dell'11 giugno 1997, verbali pag.
6). Nondimeno la dottoressa __________ ha avuto modo di accertare che l'interessata
mantiene una personalità profondamente disturbata, tant'è che i suoi
atteggiamenti verbali, mentali e comportamentali suffragano la diagnosi
formulata dal dottor __________ (perizia, pag. 9 e 24). Essa ha soggiunto che
l'aspetto più preoccupante del disturbo psichico presentato dall'appellante è
quello inerente alla sua grande difficoltà di misurarsi e di confrontarsi con i
dati e le coordinate della realtà esterna, come ad esempio i limiti temporali,
spaziali e relazionali. L'interessata sembra strutturalmente, e non soltanto in
modo reattivo per i maltrattamenti subiti dal marito, una persona che viene
sopraffatta molto facilmente nel suo agire quotidiano da pensieri e convinzioni
strettamente personali e fantastici, ai quali essa sottomette i dati della
realtà esterna (perizia, pag. 9, 10 e 24). Certo, al perito non competeva di
esprimersi sugli aspetti psichici dell'interessata. Il solo fatto però che il
dottor __________ abbia escluso il riacuirsi delle affezioni non significa che
essa è guarita completamente né che le conclusioni – per altro non contestate –
cui il perito è giunto siano errate.
-
È
senz'altro possibile che i figli si trovino bene con l'appellante ed è fuori
discussione che quest'ultima sia una buona madre. Ciò non basta tuttavia per
affidarle i figli. Il perito ha avuto modo di indicare che la convenuta, pur
assicurando una presenza affettiva superiore a quella del padre, sembra avere
grandi difficoltà a contenere e controllare le sue grandi angosce interne. Essa
non si rende conto della sua fragilità psichica e della sua tendenza a
coinvolgere completamente i figli nelle sue angosce esistenziali, ciò che può
minare gravemente l'equilibrio psichico dei ragazzi e può implicare serie
conseguenze psicologiche disgregative anche sui comportamenti sociali,
intellettivi e dell'apprendimento dei figli (perizia, pag. 14). Per la
dottoressa __________ uno degli aspetti più inquietanti della personalità
dell'interessata è, sotto il profilo educativo, quello di agire e decidere in
funzione delle sue sole convinzioni personali, senza riuscire a instaurare un
rapporto di fiducia e di serena collaborazione con figure istituzionali o
specialistiche (perizia, pag. 25). Secondo il perito, pertanto, nel caso in cui
le fossero affidati i figli la convenuta si troverebbe in grandi difficoltà
ogni qual volta dovesse prendere decisioni concrete (pediatra, dentista, ginecologo
per __________). I figli potrebbero essere affidati alla madre solo qualora
ogni aspetto normativo dell'educazione fosse assunto da una terza persona che
ne assumesse la responsabilità e con la quale la madre dovesse collaborare
strettamente e regolarmente (perizia, pag. 14 e 24).
Né è
determinante – da sola – la volontà dei figli di vivere con la madre. Come si è
spiegato, il desiderio di attribuzione dei figli va rispettato se, in virtù
dell'età e dello sviluppo, tale decisione appare consolidata ed è l'espressione
di una stretta relazione affettiva con un genitore. Nondimeno occorre esaminare
se all'origine della scelta vi sia proprio lo stretto legame affettivo o se il
figlio non miri ad altri vantaggi (DTF 122 III 402 consid. 3b). In concreto i
figli vorrebbero vivere con la madre “perché lei li tratta bene, li ascolta, e
lì non hanno paura” (così la figlia __________). __________, più restio, “insiste
sul fatto che il papà ha fatto tanto male alla mamma e lo può fare allora anche
a loro” (perizia, pag. 21). Sentiti dal Pretore, i ragazzi hanno confermato la
loro volontà poiché la madre è premurosa e comprensiva (sentenza, pag. 9). Più
che la manifestazione di un profondo legale con la madre, la scelta dei figli
sembra essere quella di trovare maggiore tranquillità e serenità. Sia come sia,
le serie difficoltà denotate dalla madre e soprattutto, come si vedrà in
seguito, la scarsa volontà di collaborazione da lei manifestata, impongono per
il bene stesso dei figli una scelta diversa.
- È
vero che dal 28 dicembre 1995 il padre non ha più i figli con sé.
L'attribuzione provvisionale a un genitore non è però un fatto immutabile e non
impedisce all'altro genitore di ottenere l'affidamento nel merito, tanto meno
se si pensa che l’attore ha dimostrato, pur non andando esente da rimproveri,
di potersi occupare adeguatamente dei ragazzi. Questa Camera aveva già accertato
nella sentenza del 19 luglio 1997 (consid. 6) che il padre appare attento ai
bisogni dei figli, soprattutto quando la situazione in famiglia è serena, che
reagisce in modo incongruo solo durante le crisi della moglie, che dei ragazzi
si è già occupato durante le assenze della moglie senza influenzarli
negativamente. Durante tali assenze, in particolare, egli si è interessato
della sorte dei figli e non ha delegato a terzi le sue responsabilità educative.
__________ __________, che dal 1996 al 1998 ha visitato la famiglia una
trentina di volte, ha riferito che l’attore, quando aveva i figli con sé,
riusciva a gestire l'economia domestica, aiutava molto i ragazzi nei compiti
scolastici e non faceva svolgere loro pesanti attività domestiche (deposizione
del 10 giugno 1998, verbali pag. 16). Inoltre egli non ricorre più ad aiuti
domiciliari o di vicini di casa (perizia, pag. 16 in alto), accompagna i figli
a scuola (deposizione __________ __________ del 10 giugno 1998, verbali pag.
- e va a riprenderli (deposizione __________ __________ del 1° aprile 1998,
verbali pag. 10).
La
dottoressa __________ ha riscontrato, colloquiando con gli insegnanti dei
figli, che __________ è unanimemente definita “una ragazzina seria, ben
adeguata, educata, mite, rispettosa delle regole e verso gli altri, volonterosa
nell'apprendere e nell'ottenere buoni risultati scolastici”. A parere degli
insegnanti nulla lascia intravedere uno stato di malessere nel suo comportamento,
nel rendimento scolastico o eventualmente nel suo abbigliamento. Nemmeno
riguardo alla regolarità e alla puntualità a scuola si osservano particolari
degni di nota. Anche i suoi rapporti con i compagni sono buoni (perizia, pag.
17). La maestra di __________ ha riferito che “si tratta di un buon allievo,
interessato al lavoro scolastico, scrupoloso, molto ordinato, che i compiti
sono sempre fatti nei dovuti modi, che egli è continuo e regolare sia
nell'apprendimento sia nelle sue frequenze e ha un buon rapporto con gli altri
compagni” (perizia, pag. 17 e 18). Certo, come ha rilevato la specialista, tale
comportamento potrebbe anche celare altre realtà, come una mancanza di attenzione
e di affetti, ma in definitiva essa non ha ravvisato vere e proprie carenze socio-educative,
rilevando anzi che i figli appaiono effettivamente curati nell’aspetto, educati
e adeguati a livello sociale e comportamentale (perizia, pag. 26).
-
Nelle
circostanze descritte non si può disconoscere che entrambi i genitori evidenziano
nette carenze e che non rassicurano del tutto né le condizioni psicofisiche
dell’uno né quelle dell’altro. Ciò premesso, e nondimeno, l'affidamento al
padre e la designazione di un curatore per i figli, così come ha deciso il
Pretore, riesce ancora la soluzione meno rischiosa. Non che il padre sia oggettivamente
migliore della madre. Il fatto è che quest'ultima non dà sufficienti garanzie,
soprattutto non sembra voler accettare la presenza di un curatore educativo né
sembra voler collaborare strettamente e regolarmente con lui. Dall'istruttoria
è risultato che essa, pur dichiarando disponibilità e collaborazione (risposta
pag. 11), ha interrotto i contatti con gli assistenti sociali e ha rifiutato il
sostegno educativo per i figli (perizia pag. 15, deposizione __________ del 10
giugno 1998, verbali pag. 16). Non si può escludere che con quest'ultima
assistente siano sorti contrasti d’ordine personale, ma ciò risale al 1995 e in
seguito l'appellante ha troncato i rapporti anche con altre assistenti (deposizione
__________ del 10 giugno 1998, verbali pag. 16), convinta che “l'aiuto dell'assistente
sociale non serve a nulla per i suoi figli” (perizia pag. 15). Ne segue che su
questo punto l'appello principale, destinato all'insuccesso, deve essere
respinto.
-
Per
quel che è del contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito del
marito in fr. 4'677.– mensili, quello della moglie in fr. 2'000.– mensili, il
fabbisogno del marito in fr. 3'698.80 mensili e quello della moglie in fr.
2'204.80 mensili (fabbisogno minimo di fr. 1'837.30, maggiorato del 20%).
Tenuto conto che la moglie si ritrova con un ammanco di fr. 200.– mensili, il
primo giudice le ha attribuito una pensione sulla base dell'art. 152 CC di fr.
300.– mensili. L'appellante chiede di aumentare tale importo a fr. 500.– in
funzione del suo fabbisogno di fr. 3'444.80, del fatto che con il divorzio essa
perde il diritto di percepire il contributo provvisionale di fr. 1'000.– e dell'impossibilità
di provvedere al suo completo mantenimento. Se non che, la rendita prevista dall'art.
152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva
durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno
minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più
l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 II 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, nota 5 ad art. 152 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi
rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152, nota 760 seg.). D'altro lato,
il coniuge debitore della rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere
con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid.
1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 nota 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 10 ad art. 152 CC).
In
concreto, contrariamente a quanto pretende, l'appellante non può computare nel
suo fabbisogno (incontestato) di fr. 2'204.80 mensili anche quello dei figli.
Per tacere del fatto che essi vanno affidati al padre, nella determinazione del
contributo alimentare il loro fabbisogno costituisce una posta separata del
calcolo. L'interessata non può neppure invocare la soppressione del contributo
provvisionale, poiché, diversamente da quanto prevede l'art. 151 cpv. 1 CC, la
pensione di indigenza non assicura – come si è detto – lo stesso tenore di vita
avuto durante il matrimonio. Delle sue condizioni infine il primo giudice ha
tenuto conto fissando un contributo vitalizio. Anche per quel che concerne il
contributo alimentare, l'appello principale si rivela perciò destituito di
consistenza.
II. Sull'appello
adesivo
-
Il marito chiede da parte sua che la predetta pensione alimentare
sia ridotta a fr. 205.– mensili, corrispondenti all'ammanco a carico della
moglie. In proposito giova ripetere tuttavia che il fabbisogno minimo consiste,
di regola, nel limite esistenziale del diritto esecutivo – più l'onere
d’imposta – maggiorato del 20%. È vero che nella fattispecie la moglie si
ritrova con un ammanco di fr. 205.– mensili. Se non che, come ha avuto modo di
sottolineare il Pretore, essa spende per l’alloggio una cifra eccezionalmente
modesta (fr. 450.– mensili). Ora, se un coniuge riduce volontariamente e in
misura apprezzabile il suo tenore di vita, diminuendo in particolare le spese
dell'alloggio, egli non deve poi vedersi pregiudicare nel calcolo del
contributo alimentare, che in ogni modo va determinato a termini di equità e
non solo di diritto. E sotto il profilo dell’equità l'apprezzamento del primo
giudice può senz’altro essere condiviso, la differenza di fr. 95.– mensili non
incidendo apprezzabilmente su quanto il marito può conservare mensilmente (fr.
908.50).
-
L'appellante
chiede anche una diversa ripartizione degli oneri processuali, in particolare
che si ponga a carico della convenuta tre quarti dei costi, oltre alle spese della
perizia. La rivendicazione non può essere condivisa. Nella determinazione degli
oneri processuali e del loro riparto il primo giudice fruisce di ampio potere
di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag.
171). In concreto entrambe le parti risultano soccombenti. Per di più, come la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in una causa di stato il giudice
può, per ragioni equitative, temperare il principio della soccombenza enunciato
all'art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1996 pag. 130). Nel caso in esame l'attore esce
perdente sulla domanda di separazione, il fatto di averla ritirata configurando
desistenza, e perde in parte anche sulla pensione alimentare (negata con le
conclusioni), di modo che la suddivisione degli oneri decisa dal Pretore non configura
eccesso né abuso. Né si scorgono ragioni per fissare una diversa ripartizione
delle spese peritali, le quali devono seguire il principio della soccombenza,
salvo giusti motivi che in concreto non soccorrono, la perizia essendo stata
necessaria per decidere sull'affidamento dei figli (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993,
n. 30 ad art. 148 CPC). Anche al riguardo l'appello adesivo deve quindi essere
respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Ogni parte sopporta dunque i costi del proprio gravame. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale, indipendentemente
dalla relativa situazione di indigenza, deve essere respinta, poiché al ricorso
mancava sin dall'inizio il requisito della probabilità di esito favorevole. L'assegnazione
di ripetibili rende senza oggetto, per converso, l'assistenza giudiziaria nella
procedura adesiva.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1'200.– per ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante principale è respinta.
-
L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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